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96.1008 · Interrogazione ordinaria · 1996-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Obiettivo della trasformazione dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI) nell'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) non è stato quello di ridurre le tasse bensì il desiderio di concentrare l'attività sui principi essenziali della gestione dell'amministrazione improntata sull'efficacia (New Public Management). Preminente in tale contesto è, fra l'altro, l'attuazione - voluta dal legislatore - della trasparenza dei costi e, quindi, la realizzazione della copertura totale mediante le tasse da riscuotere. Tale obiettivo significa un alleviamento del contribuente dai costi, finora non attribuibili e che ora, in conseguenza della separazione dalle finanze federali, risultano necessariamente evidenti.

Altro obiettivo del cambiamento di statuto è stato quello di rafforzare la funzione di trasparenza e informazione dei sistemi di protezione dei beni immateriali; senza per questo aggravare il contribuente, quindi fra l'altro approntare l'informazione giuridica e tecnica contenuta nella documentazione dei brevetti e, di conseguenza, migliorare l'accesso alla stessa. Tale ampliamento del mandato di fornire prestazioni richiede investimenti importanti nel settore dell'informazione.

La trasformazione era una premessa della condotta dell'Istituto secondo principi d'economia aziendale. A più lungo termine tale esigenza avrà l'effetto di improntare maggiormente l'attività sulle necessità del mercato: le prestazioni per le quali non è data domanda a prezzi di mercato saranno ridotte, invece di continuarne l'erogazione con il sostegno occulto di sussidi indiretti. Grazie all'inserimento dei sistemi di protezione svizzeri in quelli internazionali tale soluzione sarà possibile, in parte, anche nel settore delle attività attinenti alla sovranità dello Stato.

L'autonomia nella condotta gestionale permette all'Istituto anche di reagire rapidamente alla domanda esistente. L'introduzione del marchio di servizio e della procedura d'opposizione aveva causato un carico di pendenze che dovrà essere ridotto, entro la metà del 1997, da 19'000 a 6'000 casi, riportando cosi anche la durata della procedura per il disbrigo di una domanda di deposito del marchio dalla durata inammissibile di 18 mesi a quella di 6 mesi, più attraente; le statistiche dei primi mesi indicano che tale obiettivo è stato finora ben raggiunto.

Ad questione 1

In generale occorre intendere l'aumento delle tasse, avvenuto in concomitanza con la trasformazione, come effetto unico che riflette - ove si tenga conto dell'ampliamento del mandato legale di prestazioni - le spese attuali. L'incremento non raggiunge tuttavia in nessun caso il 600% indicato nella domanda (cfr. a proposito, più sotto, ad questione 3), mentre viceversa singole aliquote sono state ridotte fino al 40% dell'importo antecedente.

Tali confronti di singole tasse sono però in ogni caso, nel settore dei brevetti cui si fa riferimento nel presente contesto comunque poco convincenti, visto che l'intera struttura delle tasse è stata modificata. In effetti l'aggravio globale sull'intera durata possibile di un brevetto resta praticamente immutata. Le tasse annuali per i brevetti per il periodo dal terzo al ventesimo anno (nei primi due anni sono richieste unicamente tasse amministrative) sono ora costantemente, di 530 franchi, mentre in passato partivano dai 100 ai 1400 franchi. La nuova struttura costituisce di conseguenza un aggravio maggiore della fase iniziale, generando quindi maggiori entrate, poiché soltanto pochi brevetti hanno una durata che supera i 20 anni.

Complessivamente più forte che non per i brevetti è l'aumento nel settore dei marchi nel quale, gli scorsi anni, la copertura era particolarmente insufficiente (si veda a proposito più oltre, ad questione 2). La tassa di deposito, fattore più importante, costa ora, a nuovo, 800 franchi in luogo di 420 franchi, come finora.

Ad questione 2

Preventivo e conti finali federali non sono strumenti che permettano di presentare la situazione economica di un'unità amministrativa particolare. Fattori di costo preponderanti (ad es. prestazioni sociali, informatica, locazione dell'edificio, stampati, mobili, tasse postali, Telecom, ecc.) non sono tenuti in conto, risp. appaiono altrove. Il calcolo totale dei costi dell'UFPI, gli scorsi anni in perdita, era certo in grado di presentare l'immagine più esatta di un Ufficio federale, senza però poter anticipare la futura situazione economica di un'azienda di diritto pubblico con personalità giuridica propria, espiantata dall'amministrazione federale generale. Soltanto il nuovo statuto e le pertinenti condizioni quadro, come definite, hanno portato all'allestimento di un preventivo il più completo possibile e preciso che costituirebbe la base per fissare le nuove tasse. Una valutazione attendibile della situazione economica dell'Istituto sarä però possibile soltanto dopo la conclusione del primo anno d'esercizio.

Ad questione 3

La somma cui si fa riferimento di 700 franchi nella nuova ordinanza corrisponde a un aggravio medio di 600 franchi secondo l'ordine precedente. Da 100 franchi a 200 franchi è stata aumentata unicamente la tassa di deposito. La nuova tassa d'esame di 500 franchi, per contro, rappresenta l'ammontare medio della tassa per le spese antecedenti di stampa che, a tale proposito, è venuta a cadere. Essa è quindi neutrale per rispetto al reddito. Per quanto concerne i costi, invece, si può contare su risparmi, poiché in passato i depositanti spesso portavano a termine la procedura d'esame dispendiosa, ma esonerata da tassa e poi, non versando i costi per la stampa, accettavano indirettamente il rigetto della domanda. Obiettivo dell'anticipazione di questa partecipazione ai costi sotto forma della tassa d'esame è la riduzione del numero degli esami effettivi dei brevetti, la cui entrata in vigore è senz'altro voluta da parte dei depositanti. Parimenti come la nuova struttura delle tasse annuali, questo nuovo accento serve alla trasposizione di considerazioni d'ordine economico aziendale, segnatamente agli sforzi di attribuire i costi al contesto in cui insorgono ed evitare così, nella misura del possibile, meccanismi di distribuzioni forfetarie.

Ad questione 4

La tassa d'esame di 500 franchi copre, come menzionato nella risposta ad questione 3, soltanto le spese della stampa, tale prescritta per legge, mentre la tassa di deposito di 200.- franchi corrisponde all'incirca alle spese dell'esame amministrativo al momento del deposito. Con tutto ciò non è ancora fornito il contributo per l'esame materiale (tecnico/giuridico) che invero, a differenza della procedura europea, non accerta né la novità né l'attività inventiva, invece certe altre premesse complesse della brevettabilità, quali l'applicabilità industriale, la mancanza di motivi legali d'esclusione e il corretto esposto dell'invenzione pretesa. Per il finanziamento, ma anche per la tenuta del registro, per approntare e rendere accessibile l'informazione relativa all'invenzione dovuta al pubblico dal detentore del brevetto quale controprestazione per il diritto d'esclusività, sono invece necessarie le tasse annuali.

La questione concernente il valore di una procedura svizzera relativamente semplice nella quale viene esaminato il brevetto è per tale aspetto posta in modo inesatto, in quanto il sistema dei brevetti non deve servire unicamente al detentore del brevetto, bensì in qualità di strumento in ordine al diritto sulla concorrenza e alla politica in materia tecnologica, realizzare un equilibrio d'interessi, nel cui ambito le spese competono al titolare del brevetto. Nell'ottica di quest'ultimo, però, la questione è del tutto rilevante ed egli può - e lo farà riflettere se, in luogo e vece della procedura nazionale intenda scegliere la procedura europea con esame totale e rispondenti maggiori costi. In tale contesto occorre anche osservare che le tasse delle autorità preposte al rilascio dei brevetti costituiscono una parte minima soltanto di costi per rapporto al dispendio interno del depositante, risp. del rappresentante.

Ad questione 5

Come rilevato a proposito della questione 4, l'esame materiale non è un semplice esame amministrativo della domanda; occorrono a questo proposito piuttosto ingegneri, fisici e chimici formati allo scopo. Dall'entrata in vigore in poi del Trattato europeo sui brevetti, il numero delle persone occupate nel settore dei brevetti è stato costantemente ridotto, in armonia con il numero, in regresso, dei depositi nazionali di brevetti. Il potenziale di razionalizzazione è stato esaurito dalla riorganizzazione della Divisione dei brevetti, al momento della trasformazione in Istituto. Gli effetti saranno visibili nel corso del primo anno d'esercizio.

Se però la richiesta di brevetti svizzeri dovesse tuttora decrescere senza che nel contempo aumentasse quella dell'informazione tecnica, occorrerebbe tirare le conseguenze che potrebbero risiedere unicamente in uno sfruttamento ancora più spinto delle possibilità di cooperare nell'ambito del sistema europeo dei brevetti. In generale è data a questo proposito l'unica opportunità di attuare una sensibile riduzione dell'intero dispendio per la protezione dei brevetti in Europa.

Ad questione 6

La possibilità del pagamento anticipato delle tasse annuali per i brevetti è stata instaurata unicamente allo scopo di ridurre le alte spese d'incasso per ogni singola tassa annuale. Non si può attendere un effetto sulla durata media dei brevetti. Il mantenimento di brevetti bloccanti non è certo influenzato da difformità di tasse di quest'ordine di grandezza.

Ad questione 7

In effetti i Paesi europei conoscono tutti una struttura più o meno progressive delle tasse per i brevetti. Come motivazione si rileva di regola che l'utile economico cresce con la durata di un diritto di protezione. La tassa annuale livellata si basa invece sulla considerazione che, da un canto, l'utile economico non è desumibile dalla durata del diritto di protezione ma, eventualmente da altri indicatori e che, dall'altro, le tasse annuali non hanno carattere d'emolumento, ma contribuiscono bensì soltanto alla copertura totale delle spese procedurali e al finanziamento di approntamento e disponibilità dell'informazione generata dal sistema dei brevetti. Inoltre, l'anteriore sistema permetteva male di calcolare le entrate, poiché le fluttuazioni anche minori, della durata media di un brevetto, provocavano differenze importanti.

Ad questione 8

Il Consiglio dell'Istituto sarà in avvenire competente per proporre al Consiglio federale modificazioni dell'Ordinanza sulle tasse. Nel Consiglio dell'istituto è data una buona rappresentanza degli utenti dei sistemi dei diritti di protezione. E' quindi garantita una pressione permanente sulle tasse e sulla circostanza che altri aumenti saranno drasticamente contenuti. Se sia dato spazio per riduzioni delle tasse risulterà soltanto dopo la conclusione del primo anno d'esercizio. Nella misura in cui le entrate attese siano realizzate o addirittura superate e se i compiti dell'Istituto, compreso il mandato legislative di rafforzare la funzione di trasparenza e informazione dei sistemi di protezione dei beni immateriali, possano essere attuati con esborsi nettamente inferiori a quelli preventivati e che una dotazione sufficiente con riserve garantisca l'adempimento a lungo termine dei compiti nonché la capacità d'azione dell'Istituto, il Consiglio federale è disposto a esaminare in seguito una proposta di riduzione delle tasse; nell'ottica della sua posizione di proprietario responsabile e, non da ultimo, anche in vista del settore economico collettivo (legislazione e affari internazionali) interessato a una posizione forte e finanziariamente sana dell'Istituto; esso parte dal presupposto che tale interesse è condiviso dall'economia svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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