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96.1094 · Interrogazione ordinaria · 1996-10-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla domanda 1

In base all'articolo 34quater della Costituzione federale, l'obiettivo della previdenza professionale è quello di permettere a persone anziane, superstiti e invalidi, insieme alle prestazioni dell'assicurazione federale, l'abituale qualità di vita.

In qualità di superstiti ai sensi di questa disposizione non rientra in discussione come previsto, in linea di massima, nel diritto successorio - una cerchia illimitata di beneficiari. Nel secondo pilastro i beneficiari si limitano ai parenti stretti e a persone dipendenti economicamente dal defunto. La LPP prevede come superstiti unicamente i vedovi, gli orfani e la moglie divorziata. Nell'ambito della previdenza supplementare, il concetto di "superstiti" è stato esteso collocando fra i beneficiari anche le persone dipendenti economicamente dal defunto (cfr. Circolare n. 1a dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 20 agosto 1986). Tale principio vale anche per i casi in cui si riceva la previdenza tramite una polizza o un conto di libero passaggio quando, al cambiamento del posto di lavoro, la persona assicurata non aderisce immediatamente a un nuovo istituto di previdenza (cfr. art. 1, 3 , 4 Legge sul libero passaggio e art. 10 Ordinanza sul libero passaggio [OLP]). Un partner che ha vissuto in una condizione di concubinato può essere favorito se esiste una dipendenza economica dalla persona assicurata. Se una tale dipendenza non esiste, non si soddisfano le condizioni per avere diritto alle prestazioni. L'articolo 15 OLP ha quindi apportato una modifica rispetto alla regolamentazione in vigore finora.

L'obiettivo di questa nuova regolamentazione è la parità formale di trattamento fra le persone assicurate. Il vecchio ordinamento in merito alle persone beneficiarie causava infatti discrepanze fra partner concubini affiliati a un istituto di previdenza e quelli che hanno proceduto a far versare le loro prestazioni di libero passaggio in un'apposita istituzione.

Alle domande 2 e 3

Il Consiglio federale è convinto che con la nuova regolamentazione sull'ordinamento dei beneficiari abbia agito, in caso di conti e polizze di libero passaggio, secondo l'obiettivo di previdenza legale e costituzionale del 2. pilastro e in particolare della legge sul libero passaggio. Esso si è però detto disposto a accettare il postulato Rechsteiner (95.3412) procedendo a una verifica dell'ordinamento dei beneficiari nell'ambito della previdenza professionale, vale a dire a far elaborare un'analisi sia riguardo la cerchia dei beneficiari nell'ambito degli istituti di previdenza e di libero passaggio, sia riguardo l'interdipendenza tra previdenza e diritto di successione. Si prevede di regolare l'intera problematica nel corso dell'attuale piano legislative (1995-1999) ed in relazione con le analisi delle ripercussioni ai sensi dell'articolo 20 dell'OLP, il cui rapporto conclusivo è previsto per il 1999, mentre un primo rapporto è previsto per il 1997.

Alla domanda 4

Per quanto riguarda l'agevolazione nella OPP 3, il Consiglio federale non vede al momento alcuna necessità di agire. Infatti, secondo la regolamentazione vigente (art. 2, cpv. 1), i partner concubini possono già essere favoriti, e questo sia come persone per le quali il defunto ha provveduto al sostentamento economico (lettera b, cifra 2) sia come altri eredi (lettera b, cifra 5).CONSEIL NATIONAL

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