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96.3080 · Interpellanza · 1996-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Al fine di combattere gli abusi, sono stati adottati diversi provvedimenti nell'ambito della seconda revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Nel campo dell'indennità per lavoro ridotto, la durata massima d'indennizzo è stata cosi ricondotta da 24 a 12 mesi per ogni termine quadro di due anni e la perdita di lavoro superiore all'85% dell'orario normale è stata limitata a quattro mesi. Inoltre, il periodo di attesa a carico del datore di lavoro è stato prolungato. Da parte sua, I'UFIAML ha preso un certo numero di misure di ordine amministrativo allo scopo di lottare contro gli abusi. In particolare, esso obbliga il datore di lavoro a chiedere l'accordo scritto del lavoratore toccato dall'introduzione del lavoro ridotto.

I casi di frode menzionati dall'autore dell'interpellanza sono avvenuti in un periodo anteriore all'entrata in vigore della seconda revisione della LADI. Nel caso specifico dell'impresa giurassiana è stata depositata una denuncia penale e l'inchiesta segue attualmente il suo corso. Per quanto concerne il caso ginevrino, la cassa pubblica cantonale di disoccupazione ha constatato, in occasione di un controllo, alcune irregolarità. Come prevede la legge (art. 95, cpv. 1 LADI), essa ha preteso dal beneficiario la restituzione delle prestazioni assicurative a cui egli non aveva diritto. In seguito al ricorso del datore di lavoro, I'Ufficio cantonale del lavoro, quale prima istanza cantonale di ricorso, ha confermato la decisione della cassa in data 26 marzo 1996.

Ad domanda 1

Nel 1995 I'UFIAML ha proceduto al controllo di 144 datori di lavoro su un totale di 6495 imprese o settori d'esercizio che hanno percepito indennità per lavoro ridotto o per intemperie (nel 1994: 39 controlli per un totale di 11'189 beneficiari). Nel 1995 è stato perciò controllato il 2-3% di imprese beneficiarie. In 92 casi, ai datori di lavoro in questione è stato intimato di restituire gli importi indebitamente percepiti (6,8 milioni di franchi).

Ad domanda 2

Ogni caso di frode è stato oggetto di una domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite. Diciassette datori di lavoro sono stati perseguiti penalmente. Per quanto riguarda le indennità per lavoro ridotto o per intemperie, non sono state depositate denunce penali contro dipendenti.

Ad domanda 3

Il datore di lavoro che pretende il versamento dell'indennità per lavoro ridotto deve rendere plausibile, servendosi dei documenti prescritti dal Consiglio federale, che le condizioni che danno diritto all'indennità sono adempiute. Prima di concedere il proprio accordo di principio, I'autorità cantonale può esigere un'ulteriore documentazione, necessaria all'esame del caso in questione (art. 36 cpv. 3 LADI). Da parte sua, la cassa di disoccupazione è obbligata a verificare un certo numero di condizioni prima di procedere al versamento delle indennità. Se necessario, essa può esigere dal datore di lavoro altri documenti (art. 38 cpv. 3 LADI). Inoltre possono essere ordinati controlli sul posto, presso il datore di lavoro. Normalmente è l'UFIAML che procede a questo genere di controlli. Le diverse istanze interessate (autorità cantonale, cassa di disoccupazione e UFIAML) dispongono in questo modo dei mezzi necessari per prevenire, correggere e punire eventuali irregolarità.

Ad domanda 4

Con direttive del 26 settembre 1994 (esigenza dell'accordo scritto del lavoratore in caso di introduzione del lavoro ridotto), del 26 aprile 1995 e del 31 marzo 1996, I'UFIAML ha ingiunto agli Uffici cantonali del lavoro e alle casse di disoccupazione di dar prova di una maggiore vigilanza in materia di indennità per lavoro ridotto. Gli sforzi in tal senso proseguiranno.

Ad domanda 5

Attualmente sette persone si occupano, presso l'UFIAML, della revisione dei versamenti delle casse e del controllo dei datori di lavoro. Nel 1996 I'effettivo aumenterà di due unità; inoltre, certi controlli possono essere affidati a fiduciari, ma la complessità dei mandati limita tuttavia tale possibilità. Tutti questi controlli vengono effettuati sotto la responsabilità della Divisione dell'assicurazione contro la disoccupazione dell'UFIAML.

Ad domanda 6

La legislazione federale sull'assicurazione contro la disoccupazione si limita a stabilire un certo numero di regole minime per quanto concerne l'organizzazione delle casse pubbliche dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 77, 79, 81 e 82 LADI). In particolare, esse non hanno personalità giuridica, ma trattano con l'esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio (art. 79 cpv. 2 LADI). L'autonomia di cui dispongono i Cantoni in materia fa si che, in certi casi, la cassa costituisce un'entità quasi indipendente dall'autorità cantonale, mentre in altri casi essa le è subordinata dal profilo gerarchico. Questa struttura ampiamente decentralizzata, voluta dal legislatore federale, non permette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 LADI) di immischiarsi eccessivamente nell'organizzazione delle casse di disoccupazione pubbliche. Nondimeno, se una cassa pubblica prendesse una decisione su pressione dell'autorità gerarchicamente superiore e se tale decisione si rivelasse contraria al diritto federale, I'UFIAML potrebbe impugnarla mediante ricorso (art. 102 LADI).

Ad domanda 7

Oltre ai provvedimenti già adottati per lottare contro gli abusi (restrizioni legali e amministrative, aumento dei controlli, accordo scritto del lavoratore, maggiore vigilanza da parte degli organi esecutivi), ogni lavoratore colpito dal lavoro ridotto dovrà, a partire dal mese di giugno 1996, firmare il proprio conteggio delle ore di disoccupazione, che verrà trasmesso in seguito alla cassa di disoccupazione.

Risposta del Consiglio federale.