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96.3425 · Interpellanza · 1996-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù della Legge federale sugli stupefacenti (art. 15b), la responsabilità per la messa a disposizione di terapie adeguate per tossicodipendenti spetta cantoni. La Confederazione ha il compito di sostenere i cantoni nell'ambito delle terapie permanenti in virtù dell'articolo 15c della Legge federale sugli stupefacenti nonché dell'esecuzione della Legge sull'assicurazione invalidità. Nell'ambito del pacchetto di misure volte alla diminuzione dei problemi legati alla droga (Decreto del Consiglio federale del 20.2.1991) l'UFSP interviene con un contributo finanziario a sostegno dell'avvio di progetti innovativi e promuove l'informazione e la coordinazione. L'UFAS è incaricato dell'esecuzione delle assicurazioni sociali e, in questa veste, assegna sussidi collettivi per provvedimenti d'integrazione nel senso di contributi alla costruzione e all'esercizio di case che accolgono gli invalidi conformemente all'articolo 73 della LAI. Attualmente circa il 60% delle strutture terapeutiche permanenti ricevono sussidi dall'AI. Con le circolari del mese di febbraio e di giugno del 1996, l'UFAS ha informato les istituzioni e i Cantoni sulla prassi concernente i sussidi, in vigore da anni, e sulla sua prevista modifica.

Secondo i rapporti peritali (Studio di pianificazione relativo al settore della terapia permanente REHA 2000, UFSO 1994; Rapporto della Commissione peritale Schild sulla revisione della legge federale sugli stupefacenti, UFSP 1996) e alle informazioni pervenute dai cantoni (CDAS, CRASS), nel settore della terapia permanente vi sono problemi finanziari sotto diversi aspetti. La competenza relativa al finanziamento di terapie per tossicodipendenti necessita una chiarificazione da parte di assicurazioni sociali (LAI e LAMal), Cantoni e Comuni. Secondo la giurisprudenza attuale de Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), la definizione di invalidità relativa ai tossicodipendenti è interpretata in modi molto restrittivo, come costatato dall'autore dell'interpellanza e dai diversi rapporti peritali.

Nell'ambito del modello dei quattro pilastri della politica federale in materia di droga, il settore concernente la terapia e l'integrazione occupa un posto molto importante. L'intento del Consiglio federale è quello di impegnarsi a favore della terapia dei tossicodipendenti nel limite delle sue competenze. Infatti nel messaggio concernente le iniziative popolari "Gioventù senza droghe" e "Per una politica ragionevole in materia di droga" del 19 giugno 1995, esso si schiera a favore della garanzia dei mezzi finanziari per la terapia permanente per mezzo del miglioramento della coordinazione e della chiarificazione delle competenze.

In considerazione di questi antefatti la Confederazione vaglia la seguente misura:

Il DFI intende chiarire in che modo, nei limiti dell'attuale obbligo d'assunzione delle prestazione delle assicurazioni sociali, il problema del finanziamento delle terapie permanenti e dell'integrazione possa essere migliorato. Lo spazio però è strettamente limitato. Per questo, la garanzia finanziaria di un'offerta di terapie e di possibilità d'integrazione diversificate e seguite con competenza deve tener conto dello sviluppo a lungo termine delle prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali, in considerazione della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.