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96.3452 · Mozione · 1996-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alla base del segreto bancario vi è da un lato il rapporto contrattuale esistente tra le banche e i loro clienti, dall'altro la tutela della personalità ai sensi dell'articolo 28 CC. Il segreto bancario non protegge il banchiere bensì il cliente della banca. L'articolo 47 della legge su le banche rafforza unicamente l'assoggettamento di diritto privato al dovere di discrezione del banchiere e dei suoi assistenti con una comminatoria della pena.

Secondo l'articolo 47 numero 4 della legge su le banche, le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio restano espressamente riservate. La disposizione non precisa per contro l'estensione dell'obbligo di osservare il segreto professionale e gli obblighi legali di fornire informazioni, di testimoniare in giudizio e di edizione; al riguardo è determinante l'intero ordinamento giuridico svizzero, compresi i trattati internazionali. Un'eventuale abrogazione dell'articolo 47 della legge su le banche non potrebbe cambiar nulla né all'esistenza né all'adempimento di questi obblighi.

L'articolo 43 della legge sulle borse del 24 marzo 1995 (LBVM; testo del referendum nel FF 1995 II 311) riprende la comminatoria della pena della legge su le banche; queste argomentazioni sono quindi valide anche per le borse e il commercio ci valori mobiliari.

2. Secondo il diritto vigente, il segreto bancario non conferisce alcun diritto assoluto di rifiutare la testimonianza e il rilascio di atti alle autorità del perseguimento penale; da questo punto di vista è meno ampio del segreto professionale di medici, avvocati ed ecclesiastici, protetto ai sensi dell'articolo 321 del Codice penale. Nell'ambito dell'assistenza internazionale nelle cause penali il segreto bancario deve ugualmente recedere nei confronti dei nostri impegni contrattuali internazionali. Inoltre, il capoverso 2 dell'articolo 305ter del Codice penale prevede un diritto di comunicazione e il disegno del Consiglio federale concernente una legge federale sul riciclaggio di denaro (cfr. messaggio del 17 giugno 1996; FF 1996 III 993) un obbligo di comunicare per gli intermediari finanziari in caso di fondato sospetto sull'origine illecita di valori patrimoniali. Le banche hanno l'obbligo di informare anche gli uffici d'esecuzione e gli eredi. Infine, il decreto federale concernente l'analisi storica e giuridica della sorte dei valori patrimoniali pervenuti in Svizzera a causa del regime nazionalsocialista estenderà maggiormente l'obbligo delle banche di accordare la visione degli atti.

3. L'articolo 47 della legge su le banche rafforza quindi a livello penale la protezione del segreto bancario a favore dei clienti della banca, facendo riserva tuttavia di norme giuridiche limitative. Come illustrato al numero 2, queste restrizioni sono oggi talmente estese da rendere alquanto difficile un abuso del segreto bancario per manovre illecite. In particolare, il segreto bancario non permette praticamente di nascondere valori patrimoniali di origine criminale in Svizzera. Asserzioni contrarie sono soprattutto dovute all'ignoranza della situazione di diritto e vanno affrontate fornendo i chiarimenti necessari.

Nel raffronto internazionale il segreto bancario svizzero e la sua protezione a livello di diritto penale non sono affatto un esempio isolato. In Lussemburgo, specialmente dopo la recente revisione della legge sulle banche, la violazione del segreto bancario sarà punita penalmente. Il segreto bancario austriaco, in quanto permette conti numerati completamente anonimi, è ancora più esteso. Del resto il nostro segreto bancario è compatibile sia con il diritto della Comunità europea, sia con l'accordo multilaterale sulle prestazioni di servizi dell'OMC ("General Agreement on Trade in Services", GATS).

4. Riepilogando, per quanto riguarda l'articolo 47 della legge su le banche, si tratta di un segreto professionale regolato in modo particolare e protetto dal diritto penale, in base al quale anche la commissione del reato per negligenza è punibile e il cui scopo è in primo luogo la protezione della personalità e della sfera privata di ogni cliente della banca. Questa norma speciale, fatta su misura per il settore bancario, soddisfa le esigenze particolari date dall'attività di massa, dalla frequente partecipazione di terzi (tra l'altro centri di calcolo, avvocati, società di revisione) e dalle numerose relazioni con l'estero. Per il Consiglio federale la norma esistente tiene conto in maniera adeguata dei diversi interessi privati e pubblici. Essa soddisfa sia l'importanza e le finalità della nostra piazza finanziaria sia le esigenze degli organi di perseguimento penale nazionali ed esteri. Il Consiglio federale non desidera mettere in pericolo questo equilibrio e vi raccomanda quindi di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.