97.3132 · Interpellanza · 1997-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Gli effetti sugli organismi viventi delle piccole dosi di radiazioni che si situano al livello di quelle ambientali sono stati e sono tuttora oggetto di numerosi studi scientifici. La maggior parte degli scienziati che svolgono ricerche in tale settore sono unanimi nell'affermare che gli studi epidemiologici condotti in relazione alle scorie radioattive degli impianti nucleari non potranno fornire nuove conoscenze, finché la dose di normali radiazioni presenti in natura rimarrà superiore a quella prodotta dall'uomo.
Per quanto riguarda lo studio citato di Pobel e Viel, le sue conclusioni state respinte perché considerate scientificamente non accettabili. Le zone intorno all'impianto di ritrattamento di La Hague in Francia vengono controllate dal punto di vista radiologico e i risultati di tali controlli vengono regolarmente pubblicati. Dai dati resi noti emerge che le radiazioni delle scorie nucleari ritrattate rappresentano solo il 3% circa delle dosi naturali del luogo, che ammontano invece a circa il 20%.
a)
Secondo l'articolo 8 della legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), un'attività nella quale l'uomo o l'ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti può essere svolta soltanto se commisurata ai vantaggi e ai pericoli connessi. In virtù dell'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501), un'attività è giustificata, ai sensi dell'articolo 8 LRaP, qualora i vantaggi ad essa connessi superino nettamente gli svantaggi dovuti alle irradiazioni e qualora non siano disponibili soluzioni complessivamente più favorevoli all'uomo e all'ambiente che non comportino esposizione a radiazioni. Tali norme sono applicabili solo a casi che si presentano in Svizzera e non possono quindi valere per il ritrattamento di combustibili nucleari all'estero. La questione della giustificazione è legata piuttosto al problema delle autorizzazioni per il trasporto e l'esportazione di tali materiali.
Secondo il messaggio del 17 febbraio 1988 concernente una legge sulla radioprotezione (FF 1988 II 141), in riferimento alla Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) si afferma che "la giustificazione è data in modo generale quando il legislatore ha emanato prescrizioni legali disciplinanti una determinata attività. La questione del principio della giustificazione non deve dunque essere posta per ogni singola licenza". Tale affermazione va interpretata, secondo le raccomandazioni dell'ICRP e dell'IAEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica), nel senso che deve essere giustificato il processo globale di produzione di energia nucleare e non singole attività che costituiscono parti o conseguenze di tale processo. L'IAEA considera il trasporto di materiale radioattivo un esempio di tali attività. Nel caso in questione, la legislazione nucleare disciplina sia il trasporto che l'esportazione di tale materiale. In particolare, l'articolo 5 della legge sull'energia nucleare (RS 732.0) e l'articolo 11 dell'ordinanza sull'energia nucleare (RS 732.11) fissano in modo dettagliato i presupposti necessari al rilascio di un'autorizzazione. Ciò significa che una valutazione ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla radioprotezione non è necessaria nel caso in questione. La problematica può comunque rimanere aperta e, anche in caso affermativo, non si arriverebbe ad un rifiuto dell'autorizzazione e questo per i seguenti motivi:
Un vantaggio del trasporto e dell'esportazione di materiali combustibili nucleari consumati ai fini del loro ritrattamento consiste nel fatto che questi vengono riutilizzati. Se ciò non fosse, si dovrebbe prevedere un loro deposito intermedio a lungo termine ai fini del deposito finale diretto. I requisiti tecnici per il deposito intermedio di combustibili consumati sono particolarmente severi rispetto, ad esempio, a quelli per le scorie ritrattate, soprattutto per ragioni legate alla non proliferazione. La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) ha definito trascurabili i rischi legati al trasporto di tali combustibili. Il 19 maggio 1995, il Tribunale federale ha respinto un ricorso inoltrato dagli oppositori di tali trasporti, basandosi su una perizia della DSN. Sempre nello stesso caso, il 1° luglio 1996 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto inammissibile il ricorso in questione, adducendo gli stessi motivi. Se si rinuncia all'esportazione ai fini del ritrattamento, non esiste alcuna alternativa che non preveda l'esposizione alle radiazioni. Il principio della giustificazione contenuto nella legge sulla radioprotezione viene quindi rispettato. Non si può rifiutare l'autorizzazione al trasporto e all'esportazione di combustibili nucleari consumati ai fini del loro ritrattamento.
Del resto, sia il deposito finale diretto che il ritrattamento sono operazioni riconosciute a livello internazionale. Se si considera il ciclo completo del combustibile, ovvero, in caso di deposito finale diretto, le ulteriori operazioni necessarie alla fabbricazione del combustibile (estrazione e trattamento del minerale, arricchimento dell'uranio) e l'esposizione alle radiazioni che ne deriva, si ottengono risultati paragonabili sia per il ritrattamento che per il deposito finale diretto.
b)
Gli impianti per il ritrattamento di scorie nucleari in Francia e in Inghilterra seguono le raccomandazioni dell'ICRP concernenti l'esposizione alle radiazioni del personale e della popolazione. Tali norme internazionali si applicano anche in Svizzera. Francia, Gran Bretagna e Svizzera sono membri della NEA (agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE) e dell'IAEA, i cui organi stanno elaborando altre raccomandazioni in materia. Queste ultime dovranno essere recepite dal diritto nazionale. I limiti di esposizione alle radiazioni fissati in Francia e in Gran Bretagna sono paragonabili a quelli validi in Svizzera. Spetta alle autorità dei singoli Stati farli applicare. Non vi è motivo di dubitare del senso di responsabilità e del comportamento legale di tali autorità. E' noto tuttavia che il ritrattamento e l'estrazione dell'uranio inquinano l'ambiente molto più della produzione di energia elettrica.
c)
Il ritrattamento all'estero di combustibili nucleari consumati non viene disciplinato dalla legislazione svizzera, ma da contratti privati. Sono soggetti ad autorizzazione il trasporto e l'esportazione di combustibili nucleari consumati negli impianti di ritrattamento esteri nonché il trasporto in Svizzera delle scorie radioattive prodotte durante il ritrattamento stesso. Secondo la legislazione attuale, non è possibile costringere gli esercenti di centrali nucleari svizzere a rescindere i contratti esistenti o a rinunciare alla stipula di nuovi.
Fino all'estate 1997 non sono stati conclusi contratti per il ritrattamento di combustibili nucleari consumati provenienti da centrali svizzere. Secondo le indicazioni degli esercenti, gli attuali contratti prevedono la possibilità di aumentare le quantità fissate. Stando alle informazioni delle aziende elettriche, attualmente un esercente intende fare uso di questa possibilità; per il momento non sono tuttavia previsti nuovi contratti.
Il problema fondamentale dell'ammissibilità o meno in futuro del ritrattamento e del trasporto di combustibili nucleari consumati negli appositi impianti deve essere esaminato in occasione della revisione totale della legislazione in materia di energia nucleare. Il relativo avamprogetto andrà in consultazione nel 1998. Nel quadro del dialogo sull'energia in merito allo smaltimento delle scorie radioattive, si dovrà inoltre discutere dei vantaggi e degli svantaggi del ritrattamento. Tali dibattiti sono previsti nel periodo tra la fine del 1997 e la metà del 1998.
Risposta del Consiglio federale.