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97.3497 · Interpellanza · 1997-10-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge sulle foreste, LFo; RS 921.0) è considerata foresta ogni superficie coperta di alberi o arbusti forestali che può svolgere tale funzione. In altre parole, una superficie di alberi o arbusti non deve soddisfare esigenze speciali per essere considerata foresta, a parte la composizione della popolazione vegetale. È sufficiente che sia idonea alle funzioni forestali, cioè essere utile, proteggere ed offrire benessere.

In virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LFo in concomitanza con l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ordinanza sulle foreste; RS 921.01), i Cantoni possono stabilire i singoli criteri quantitativi della definizione di foresta, cioè una superficie minima da 200 a 800 m 2, una larghezza minima da 10 a 12 m e un'età da 10 a 20 anni almeno. Però queste misure da determinare da parte dei Cantoni non sono valide, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LFo, quando un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. Tra questo tipo di superfici troviamo piccoli spazi verdi in riva ai fiumi (vegetazione ripuale ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN, cfr. DTF 122 II 274 E.5), nonché quelle la cui composizione risulta di particolare importanza (fitocenosi forestali rare ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN). Infine vi appartengono anche piccoli spazi alberati che con la loro ubicazione caratterizzano in modo particolare il paesaggio (DTF 114 Ib 231 s E.9).

Secondo l'articolo 66 OFo, i Cantoni devono emanare le disposizioni d'esecuzione relative alla LFo ed alla OFo entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, cioè entro la fine del 1997. Numerosi Cantoni hanno già adeguato la loro normativa forestale alle disposizioni federali determinanti in materia e nell'ambito confermato dal Tribunale.

Il Consiglio federale condivide la posizione degli interpellanti, secondo la quale anche i piccoli spazi alberati giocano un ruolo primario nel processo di compensazione ecologica, nell'arricchimento del paesaggio e nelle impressioni che esso suscita al visitatore. Le piccole superfici alberate che non corrispondono alla definizione legale di foresta possono essere difese dai Cantoni con i mezzi offerti dalla protezione della natura e del paesaggio (boschetti e siepi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN) o, se fanno parte di un paesaggio degno di essere protetto, con gli strumenti previsti nella pianificazione territoriale (zone protette ai sensi dell'articolo 17 LPT). Oltre a ciò, anche la normativa agricola offre possibilità di proteggere tali spazi.

2.Poiché secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della LFo, la concretizzazione della definizione di bosco nell'ambito di accertamenti forestali è in ampia parte competenza dei Cantoni, spetta loro non delimitare schematicamente superfici forestali tra 200 e 800 m 2 in applicazione delle disposizioni federali vigenti e della prassi del Tribunale, che vi si fonda. Di regola, i Cantoni tengono conto delle esigenze che ne sorgono. Non si rende così necessaria una riduzione della superficie minima per le foreste a 500 m 2. Il Consiglio federale ritiene pertanto che al momento non sia necessario modificare la normativa forestale federale.

Risposta del Consiglio federale.

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