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98.3015 · Interpellanza · 1998-01-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La problematica sollevata dall'interpellante sull'imposizione delle centrali partner dell'economia elettrica risale agli anni Cinquanta. Gli sforzi intrapresi dal momento in cui è stata inoltrata l'iniziativa del Cantone dei Grigioni per realizzare un sistema d'imposizione oggettivamente corretto delle centrali partner sono stati infine coronati da successo con l'adozione della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e della legge federale sull'imposta federale diretta.

L'interpellante vuole ora sapere che cosa ha intrapreso il Consiglio federale per l'esecuzione delle disposizioni legali ancorate nell'articolo 24 capoverso 5 LAID e nell'articolo 58 capoverso 3 LIFD che sono dello stesso tenore.

Il problema di diritto fiscale, che si pone nella fattispecie, deve in primo luogo essere risolto dai Cantoni, che possono ora fondarsi su una base legale armonizzata, anche se esigente dal profilo tecnico. Visto che l'articolo 72 LAID ha conferito ai Cantoni un termine d'adeguamento di otto anni, è comprensibile che i Cantoni di montagna produttori d'elettricità devono avvalersi completamente di questo termine di adeguamento, affinché la prassi da loro finora adottata raggiunga, all'occorrenza a tappe, un grado di armonizzazione soddisfacente per tutti. Visto il tenore del citato testo di legge e in particolare dell'invito ivi contenuto ad attuare cosiddette controverifiche corrispondenti, appare evidente che l'applicazione su tutto il territorio svizzero della nuova normativa non è possibile senza la collaborazione di tutti i Cantoni produttori e distributori d'elettricità.

La Commissione per l'armonizzazione fiscale ha anche costituito un gruppo di lavoro intercantonale "ripartizioni fiscali intercantonali e internazionali", finora diretto dall'amministratore fiscale del Canton Vaud, che avrebbe dovuto trattare anche la problematica in questione. A causa di temi molto urgenti (ad es. ripartizioni fiscali intercantonali nel sistema postnumerando) e, non da ultimo, del passaggio dal sistema praenumerando al sistema postnumerando, avvenuto nella maggior parte dei Cantoni a metà degli anni Novanta, il gruppo di lavoro intercantonale non è fino ad oggi riuscito a occuparsi di questa problematica.

Il Consiglio federale ha l'impressione che l'aumento dei canoni per i diritti d'acqua, approvato dalle Camere federali il 13 dicembre 1996 e entrato in vigore il 1° maggio 1997, da un massimo di 54 franchi a un massimo di 80 franchi (+48%) per chilowatt lordo abbia relativizzato il problema di diritto fiscale per un certo tempo. Indipendentemente dalla questione se il canone per i diritti d'acqua costituisca un'imposta o un'indennità per la materia prima "forze idriche", non si può ignorare il fatto che, in caso d'applicazione del metodo dei sovraccosti finora caldeggiato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, un aumento dei costi di produzione per chilowattora dovrebbe quantomeno corrispondere a un aumento percentuale degli utili. Essendo presumibile che in futuro anche in Svizzera - come nel resto dell'Europa - il mercato dell'elettricità si aprirà (vedi disegno di legge federale sul mercato dell'elettricità, DME del 18 febbraio 1998), uno sviluppo del genere non potrebbe non influire su uno degli elementi principali del metodo dei sovraccosti, ossia il prezzo al consumo medio. Ciò potrebbe modificare in modo significante gli aumenti degli utili in questione.

Nonostante gli sviluppi incerti nel settore dei costi e dei prezzi dell'elettricità, il Consiglio federale non vuole scostarsi dalla linea adottata finora. Esso intende quindi agire soltanto se, in caso di decorrenza del termine d'adeguamento secondo l'articolo 72 LAID, non si dovesse arrivare a un grado di armonizzazione delle citate prassi di tassazione. In questo caso bisognerebbe emanare in collaborazione con la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato disposizioni d'esecuzione in merito ai meccanismi del metodo dei sovraccosti o di un altro metodo possibile (ad es. metodo del prezzo di vendita finale).

Per quanto riguarda le domande poste dall'interpellante, il Consiglio federale prende posizione come segue:

Ad (1)

L'Amministrazione federale delle contribuzioni sostiene da sempre tutti gli sforzi dei Cantoni volti all'imposizione delle società di capitali e cooperative secondo il principio riconosciuto internazionalmente "dealing at arm's length" (confronto di terzi). Dall'entrata in vigore delle due citate basi giuridiche, l'Amministrazione federale delle contribuzioni è rappresentata nel gruppo di lavoro intercantonale "ripartizioni fiscali intercantonali e internazionali"; essa segue inoltre i relativi sviluppi in atto nei Cantoni.

Ad (2)

Gli obiettivi di diritto fiscale fissati dalle Camere federali nella legislazione non sono ancora stati raggiunti. Il problema è diventato meno urgente, visto l'aumento del canone massimo per i diritti d'acqua, deciso nel 1996; i costi di produzione per chilowattora infatti sono stati influenzati in modo duraturo. È pertanto giusto seguire gli sforzi dei Cantoni fino alla fine dell'anno 2000 e non contrastarli con provvedimenti prematuri.

Ad (3)

Se alla fine del 2000 si dovessero constatare ancora distorsioni nell'imposizione delle centrali partner nel nostro Paese, il Consiglio federale dovrebbe esortare i Cantoni alla collaborazione e in ogni caso emanare pertinenti disposizioni d'esecuzione per l'imposta federale diretta.

Risposta del Consiglio federale.