98.3080 · Mozione · 1998-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 96 capoverso 1 secondo periodo Cost. sancisce che da un Cantone non si possa scegliere più di un membro del Consiglio federale. Questa disposizione costituzionale è precisata nell'articolo 9 della legge federale del 26 marzo 1934 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione (LGar, RS 170.21). Rappresenta un limite all'eleggibilità e non una semplice incompatibilità (FF 1993 IV 505).
Dal 1° gennaio 1987, la regola per designare il Cantone determinante è la seguente: per i membri dell'Assemblea federale, di un governo o di un parlamento cantonale il Cantone determinante è quello in cui sono stati eletti (art. 9 cpv. 1 lett. a LGar); per i candidati non domiciliati in Svizzera, il Cantone determinante è quello in cui hanno acquistato da ultimo il diritto di cittadinanza (art. 9 cpv. 1 lett. c LGar) e per gli altri candidati il Cantone in cui sono domiciliati al momento dell'elezione (art. 9 cpv. 1 lett. b LGar). Prima del 1987, per l'appartenza al Cantone era determinte il diritto di cittadinanza.
2. L'opportunità di sopprimere o allentare la clausola cantonale di cui nell'articolo 96 Cost. come anche la questione dell'interpretazione di questa disposizione sono argomenti che riaffiorano regolarmente da oltre trent'anni in occasione delle elezioni al Consiglio federale. La questione è stata oggetto di numerosi interventi parlamentari a contare dalla metà degli anni sessanta fino a oggigiorno. Durante questi ultimi anni, la questione della soppressione della clausola cantonale o del suo allentamento si è posta in seguito alle dimissioni del consigliere federale René Felber nel 1993 e, ancora più recentemente, in seguito a quelle del consigliere federale Jean-Pascal Delamuraz. La ragione è che i candidati in lizza erano in entrambi i casi persone senza mandato politico per le quali la legge sulle garanzie non prevede un criterio di collegamento con il Cantone altrettanto chiaro come per le persone che disponevano di un tale mandato.
In seguito all'elezione di sostituzione del 1993, diverse iniziative parlamentari intese a domandare l'allentamento e l'abrogazione della clausola cantonale sono state depositate al Consiglio nazionale (93.402 gruppo AdI/PEP, 93.403 Wanner, 93.410 Ruf, 93.419 Haller e 93.422 Ducret) e al Consiglio degli Stati (93.407 Schiesser). Queste hanno fatto sì che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale proponesse, nel rapporto del 28 ottobre 1993, un disegno di decreto federale sulla modifica della clausola del Cantone (FF 1993 IV 501 segg.; cfr. anche parere del Consiglio federale, FF 1994 III 1236). Il 30 gennaio 1995, il Consiglio nazionale ha approvato il disegno la cui entrata in materia è però stata respinta dal Consiglio degli Stati il 3 ottobre del medesimo anno (BU 1995 N 173 segg., S 970 segg.). Il 18 dicembre 1995, il Consiglio nazionale decideva di aggiornare la trattazione di questo oggetto al più tardi sino a quando fosse terminata la revisione totale della Costituzione federale o una riforma completa del Governo (BU 1995 N 2590 seg.).
Nel disegno della nuova Costituzione, il Consiglio federale ha rinunciato a proporre l'abrogazione o l'allentamento della clausola del Cantone, poiché siffatta proposta oltrepasserebbe il mandato d'aggiornamento (FF 1997 I 380). L'articolo 163 del disegno del 1996 della nuova Costituzione federale riprende pertanto, con qualche modifica redazionale, il tenore dell'articolo 96 capoverso 2 secondo periodo Cost. Tuttavia, il 22 gennaio 1998, il Consiglio nazionale non ha seguito in questo punto il Consiglio federale e si è pronunciato per la soppressione della clausola del Cantone all'articolo 163 del disegno della nuova Costituzione federale. Il 30 aprile 1998, il Consiglio degli Stati ha approvato il disegno del Consiglio federale, creando una divergenza con il Consiglio nazionale. Il relatore e la presidente della Commissione per le istituzioni politiche del Consiglio degli Stati hanno spiegato di condividere la proposta del Consiglio federale unicamente per motivi formali, considerato che l'obiettivo è di trattare il problema della clausola del Cantone per il tramite di una revisione parziale della Costituzione.
Il Consiglio federale giudica prematura una modifica della legge sulle garanzie politiche prima che sia risolta la questione di principio in merito alla soppressione della clausola del Cantone oppure al suo mantenimento nella forma attuale oppure in altra forma.
3. Le richieste di revisione della clausola del Cantone tendono generalmente verso un allentamento del disciplinamento vigente, se non verso la soppressione pura e semplice della clausola del Cantone.
All'odierna regolamentazione si rimprovera essenzialmente il fatto di limitare eccessivamente la rosa dei candidati suscettibili di essere eletti in Consiglio federale, tanto più che altri criteri intesi ad assicurare una rappresentanza equa dei partiti, delle minoranze linguistiche e dei sessi sono venuti ad aggiungersi e contribuiscono a limitare ulteriormente le possibilità di scelta.
Orbene, le proposte di modificare la legge sulle garanzie di cui nella mozione Lauper vanno in tutt'altra direzione: la mozione propone di far riferimento espressamente alla nozione di domicilio civile di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LGar. Una siffatta precisazione renderebbe difficile un'interpretazione elastica della nozione di domicilio: occorrerebbe esaminare se il candidato dimora effettivamente in un luogo con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC). Anche l'applicazione dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LGar agli ex membri eletti, come preconizzato nella mozione, va in senso ancor più restrittivo rispetto al diritto vigente.
4. È opportuno aspettare l'esito dei lavori in corso nel quadro della riforma della Costituzione, o di un'eventuale revisione parziale della medesima, prima di avviare un procedimento di revisione della legge sulle garanzie.
In caso di abrogazione della clausola del Cantone, non sarebbe più necessario precisarne i termini nella legge sulle garanzie. Per contro, se la clausola del Cantone fosse mantenuta, si potrebbe definire meglio nella legge sulle garanzie la nozione di appartenenza a un Cantone in funzione dell'elezione, tenendo presente la necessità più volte ribadita dall'Assemblea federale di disporre di una maggiore scelta di candidati. Il nuovo disciplinamento potrebbe quindi volgere contemporaneamente verso un chiarimento e un'apertura. In questo senso il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.