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98.3138 · Interpellanza · 1998-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Nei settori dei diritti umani e del diritto in materia di rifugiati la Svizzera e tutti gli altri membri dell'Unione europea hanno firmato diversi accordi di diritto internazionale pubblico quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Tutti gli Stati firmatari si attengono agli obblighi che ne derivano. Una persona alla ricerca di asilo può chiedere protezione da persecuzioni in tutti questi Stati ed è protetta dal rinvio forzato in un Paese in cui sarebbe perseguitata.

Indipendentemente da queste convenzioni gli Stati dell'Unione europea mirano fra l'altro a instaurare la libera circolazione delle persone e in particolare a ridurre i controlli al confine fra i singoli Stati membri. A tale scopo, hanno previsto diverse misure volte a compensare la perdita di controllo derivante da questa soppressione. Nel settore dei rifugiati, oltre a misure materiali di armonizzazione, è stata concordata una regolamentazione di competenze che determina quale Stato membro è competente a trattare una domanda d'asilo (Convenzione di Dublino). Con tale strumento si intende impedire che un richiedente l'asilo avvii contemporaneamente oppure successivamente procedure per il riconoscimento dello statuto di rifugiato in più Stati contraenti. Se lo Stato competente ha respinto una domanda d'asilo, la persona interessata da tale decisione non può ripiegare su un altro Stato dell'UE per presentarvi una nuova domanda d'asilo. In quanto non membro dell'Unione europea, la Svizzera non può aderire a queste misure di compensazione. Di conseguenza, diverrà sempre più un Paese d'accoglienza di ripiego per le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta in altri Paesi dell'UE.

Benché già da tempo la Svizzera auspicasse la conclusione di un accordo sulla riammissione con l'Italia, soltanto di recente, con l'entrata in vigore del Trattato di Schengen, quest'ultima ha manifestato la disponibilità a intavolare negoziati con il nostro Paese. Nel frattempo, in un clima di cordialità e di collaborazione, hanno avuto luogo due tornate di negoziati relativi a un accordo sulla riammissione. I flussi di rifugiati provenienti dall'Albania e dall'Irak e diretti verso l'Italia non hanno pregiudicato questi sviluppi positivi. In considerazione dei progressi compiuti in sede di trattative, l'Italia e la Svizzera sperano di poter giungere a un accordo definitivo entro la prossima estate.

Ad domanda 2

Con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam diversi settori finora riguardanti la collaborazione internazionale sono trasposti nelle competenze della Comunità. Nel Trattato che istituisce la Comunità europea sarà inserito a tale scopo un nuovo titolo "Libera circolazione delle persone, diritto d'asilo e immigrazione". Il Consiglio sarà pertanto tenuto, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, ad assicurare la libera circolazione delle persone ai sensi dell'articolo 7a del Trattato che istituisce la Comunità europea. A tutt'oggi esistono notevoli differenze, fra i singoli Stati, nella legislazione e nella prassi per quanto riguarda l'asilo. Una serie di misure fiancheggiatrici dovrà favorire il raggiungimento dell'obiettivo di uno spazio senza frontiere interne anche per la circolazione delle persone. Queste comprendono anche l'armonizzazione in materia di rifugiati, che finora ha permesso di unificare la nozione di rifugiato, di introdurre parametri minimi nella procedura d'asilo e di elaborare progetti per una ripartizione degli oneri fra gli Stati dell'UE. Dall'orientamento di queste misure fiancheggiatrici diventa pertanto evidente che un'estensione del loro campo d'applicazione alla Svizzera può avvenire solamente in caso di adesione oppure dovrebbe almeno comprendere la creazione di uno spazio senza controlli ai confini interni.

Ad domanda 3

Il Consiglio federale persegue nei settori della politica di migrazione e d'asilo un avvicinamento alle disposizioni legali e alla prassi degli altri Paesi europei d'accoglienza.

Oltre agli sforzi per concludere con l'Unione europea una convenzione parallela a quella di Dublino, il Consiglio federale ha intrapreso altri provvedimenti per contrastare le ripercussioni negative, nel campo dell'asilo e dei rifugiati, risultanti dalla non appartenenza all'Unione europea. Una di queste misure è costituita dalla conclusione di accordi bilaterali di riammissione con gli Stati confinanti. Lo scopo di questi accordi è di opporsi ai movimenti migratori illegali in base a trattati internazionali. Non bisogna però dimenticare che queste misure non permettono tuttavia alla Svizzera di accedere agli strumenti di armonizzazione dell'Unione europea.

Ad domanda 4

Dalla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Müller Erich (98.3598) si evince che gli Stati membri dell'Unione europea intendono però dare avvio ai negoziati in merito a un accordo parallelo alla Convenzione di Dublino solamente dopo la conclusione delle trattative bilaterali. Dato che non si prevede alcun cambiamento di parere da parte dell'Unione europea, la strada che porta alla conclusione di un accordo è per il momento bloccata.

Ad domanda 5

Il fatto che la Svizzera non sia membro dell'Unione europea comporterà, nei prossimi anni, un aumento delle ripercussioni negative sul nostro Paese nel campo dell'asilo. L'attuazione della Convenzione di Dublino richiede un sistema d'informazioni esteso all'intera Unione europea, per poter identificare tutti i richiedenti l'asilo. Attualmente gli sforzi dell'Unione europea sono rivolti anzitutto alla creazione delle necessarie prescrizioni d'applicazione e premesse tecniche, fra le quali si annovera in particolare la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali EURODAC. Una volta entrato in funzione, tale sistema d'informazioni permetterà di riconoscere immediatamente le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in due Stati membri dell'Unione europea. La Svizzera rischia pertanto di diventare il Paese d'accoglienza di ripiego a livello europeo. Anche gli accordi bilaterali di riammissione possono incidere soltanto in minima misura su tale sviluppo. Infatti, se una persona straniera riesce a superare il confine inosservata, in genere la prova dell'entrata illegale necessaria per la riammissione non può essere addotta da parte di uno Stato limitrofo e la persona rimane in Svizzera. L'assenza di uno scambio di dati provocherà un aumento di domande d'asilo, già presentate altrove, ma a noi ignote, e alle quali non si potrà ovviare mediante provvedimenti a livello nazionale.

Risposta del Consiglio federale.