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98.3150 · Interpellanza · 1998-03-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Il decreto federale del 13 dicembre 1996 stabilisce che il Consiglio federale pubblichi integralmente i risultati dell'inchiesta. Nel decreto del Consiglio federale del 19 dicembre 1996 concernente l'impiego della Commissione indipendente d'esperti (CIE), della quale fa parte anche una persona che non è uno storico, si precisa che la CIE entro cinque anni al massimo dovrà riassumere le proprie conclusioni in un rapporto finale a destinazione del Consiglio federale. La CIE può presentare in rapporti intermedi le conclusioni su ambiti di ricerca conclusi.

Ai sensi dell'articolo 3.3. del menzionato decreto del Consiglio federale, quest'ultimo ha chiesto alla CIE di approntare rapporti intermedi su due ambiti particolarmente delicati: le transazioni di oro e la questione dei rifugiati. Sulle transazioni di oro della Svizzera nella Seconda Guerra mondiale la CIE ha appena presentato un rapporto intermedio e ne ha previsto un altro sulla questione dei rifugiati per l'autunno di quest'anno.

Anche il Consiglio federale è dell'avviso che le conclusioni dell'inchiesta della CIE richiedano una valutazione politica al momento della loro pubblicazione. Il Consiglio federale si riserva perciò di rilasciare una dichiarazione sia in occasione della pubblicazione dei rapporti intermedi, sia quando verrà pubblicato il rapporto finale. Così, ad esempio, si è pronunciato in merito al rapporto intermedio della CIE sulle transazioni in oro, pubblicato di recente.

2.Conformemente al decreto del Consiglio federale del 19 dicembre 1996 concernente l'impiego della Commissione indipendente d'esperti, i membri della Commissione e i loro collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio. Non è quindi consentito ai membri della Commissione e ai loro collaboratori di informare l'opinione pubblica sui lavori in corso e sull'esame dei documenti provenienti da archivi statali e privati, a meno che non siano già accessibili. Sarebbe tuttavia errato credere che i membri della CIE debbano nascondersi completamente all'opinione pubblica. Anzi, da parte di quest'ultima, incluso il Parlamento, vi è una grande esigenza d'informazione riguardo ai lavori e alle attività della CIE. Poiché oggi la discussione su questioni storiche avviene spesso attraverso i media, sarebbe utile e auspicabile che rappresentanti della CIE li informino. In questo senso, è ovvio che il presidente e gli altri membri della CIE non entrino nel merito delle conclusioni non ancora pubblicate dei lavori di ricerca in corso, garantendo così alla loro Commissione di poter lavorare in modo sereno e indisturbato.

3.I membri della CIE sono stati nominati ad personam dal Consiglio federale. Con un comunicato stampa in data 19 dicembre 1996, l'opinione pubblica in Svizzera e all'estero è stata informata debitamente sulla particolare composizione, nel raffronto internazionale, della CIE. Come noto, i singoli membri di quest'ultima non rappresentano né un'autorità, né gruppi o interessi particolari. La loro nomina è dipesa esclusivamente dalla loro integrità personale e dalla loro reputazione scientifica. Dell'impiego di collaboratori scientifici, di consulenti o di altro personale o dell'attuazione del mandato conferitole mediante un progetto di ricerca è responsabile la stessa CIE.

4.Nel decreto del Consiglio federale del 19 dicembre 1996, il mandato alla CIE è stato stabilito in base all'articolo 1, numero 3 del decreto federale del 13 dicembre 1996. Al Consiglio federale non spetta il compito di valutare il progetto di ricerca della CIE.

Ogni messa a disposizione di documenti, nell'Archivio federale o in altri archivi, avviene solo ed esclusivamente secondo principi scientifici e nel rispetto della tutela dei diritti della personalità. Su questi principi poggiano anche i regolamenti degli archivi. Rimane da annotare che in Svizzera la CIE ha accesso a tutti i documenti rilevanti per il suo mandato conservati negli archivi pubblici e privati.

5.Nel mandato conferito dal Consiglio federale alla CIE il 19 dicembre 1996 è stabilito che i lavori della Commissione devono includere anche l'interrogazione di testimoni dell'epoca (art. 2). La CIE ha perciò istituito un ufficio per la consultazione di testimoni di allora. È rallegrante notare come questi ultimi si esprimano spesso sull'argomento e addirittura si siano organizzati di propria iniziativa, il che prova inoltre quanto intensamente e apertamente i nostri concittadini affrontino luci e ombre del ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra mondiale. Dato che la ricerca e la letteratura storiche sulle questioni relative a quel periodo si sviluppano anche al di fuori della CIE, i testimoni di allora interessati a comunicare le loro esperienze e conoscenze utilizzano altri canali, soprattutto i media. Il Consiglio federale è assolutamente fiducioso sul fatto che la CIE includerà queste testimonianze nei suoi lavori di ricerca. Il Consiglio federale non vede alcun motivo di istituire un quadro ufficiale che raccolga formalmente le numerose e preziose richieste di esprimersi da parte dei testimoni di allora, come vorrebbe l'interpellante, e ritiene quindi inutile un simile "Consesso dei testimoni di allora".

Risposta del Consiglio federale.