98.3151 · Mozione · 1998-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5) ha in particolare per oggetto " la protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale " (art. 1 cpv. 2 lett. b LAV). Essa prevede all'articolo 5 capoverso 1 l'obbligo per le autorità di tutelare la personalità della vittima in tutti gli stadi del procedimento penale. Il tribunale deve così ordinare l'udienza a porte chiuse, se lo esigono gli interessi preponderanti della vittima. Deve agire in ugual modo, su richiesta della vittima, in caso di reati contro l'integrità sessuale (art. 5 cpv. 3). D'altro canto, le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l'imputato se la vittima lo domanda (art. 5 cpv. 4). In caso di reati contro l'integrità sessuale, può essere ordinato un confronto contro il volere della vittima solo se il diritto dell'imputato di essere sentito lo esige imperativamente (art. 5 cpv. 5). La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata e può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 2). Inoltre, le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla procedura d'inchiesta (art. 6 cpv. 3).
Queste disposizioni destinate a migliorare la protezione della vittima non fanno alcuna distinzione a seconda se la vittima sia un adulto o un minorenne. Esse si applicano se si verificano infrazioni contro l'integrità sessuale commesse su minori.
I Cantoni possono completare le disposizioni della LAV offrendo una miglior protezione alle vittime, in particolare alle vittime minorenni. Il Canton Ticino ha fatto uso di questa possibilità, prevedendo nella sua legislazione che l'interrogatorio di una vittima minorenne si svolga, durante le udienze, in una sala separata collegata all'aula del tribunale mediante mezzi audiovisivi ; la legislazione ticinese prevede parimenti la possibilità di rinunciare a far comparire la vittima minorenne registrando la sua deposizione. Anche il Canton Zurigo fa preparare una sala munita di mezzi audiovisivi per l'audizione di minori.
2. La necessità di prendere in considerazione, nella legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati o nel diritto di procedura penale, la situazione particolare di minori vittime d'infrazione contro l'integrità sessuale o di atti di maltrattamento è stata sottolineata nel rapporto " Infanzia maltrattata in Svizzera " del mese di giugno 1992 (FF 1995 IV 57, più precisamente p. 137 segg.).
Questo problema è pure l'oggetto di un'iniziativa parlamentare (94.441. Iniziativa parlamentare Goll del 16 dicembre 1994. Sfruttamento sessuale dei bambini. Migliore protezione) le cui preoccupazioni sono molto vicine a quelle dell'autore della mozione. L'iniziativa prevede in particolare che il confronto fra la vittima e l'imputato deve essere evitato come anche il ripetersi dell'interrogatorio della vittima, l'interrogatorio va inoltre condotto da persone che dispongono di una formazione speciale e registrato con l'aiuto di mezzi tecnici.
Il Consiglio nazionale il 3 ottobre 1996 ha deciso di dar seguito, in gran parte, a questa iniziativa parlamentare (Boll. Uff. 1996 CN 1773 segg. e 1783), la quale è attualmente all'esame della sottocommissione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.
La sottocommissione ha potuto procedere all'audizione degli esperti nel corso della seduta del 20 aprile 1998. Gli esperti hanno messo l'accento sull'importanza del primo interrogatorio che deve essere condotto rapidamente e con cura, se si intende evitare di far subire un trauma supplementare alla vittima e ottenere una testimonianza credibile per il seguito della procedura. L'audizione della vittima deve in particolare essere effettuata senza indugio da persone che abbiano goduto di una formazione speciale ed essere registrata con mezzi audiovisivi. Una tale procedura andrebbe incontro alle proposte dell'autore della mozione, in quanto evita, per principio, di interrogare più di due volte i bambini. La difesa può esercitare i suoi diritti nel corso di una seconda audizione tramite un funzionario specializzato che interroga il bambino. Una tale procedura dovrebbe parimenti contribuire ad accelerare la procedura, come auspica l'autore della mozione, o almeno aumentarne l'efficacia.
Il 13 giugno 1996, il Consiglio nazionale aveva già trasmesso un postulato che persegue gli stessi obiettivi dell'iniziativa parlamentare Goll (P 96.3199 Postulato della Commissione affari giuridici CN 94.441 del 23 gennaio 1996. Abusi sessuali e sfruttamento sessuale dei bambini. Miglioramento della protezione delle vittime ; cfr. Boll. Uff. 1996 CN 909).
3. Nel suo parere del 27 giugno 1995 concernente il Rapporto " Infanzia maltrattata in Svizzera ", il Consiglio federale si è impegnato a stabilire, nell'ambito di una revisione successiva, " se la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati possa essere completata con disposizioni particolari a favore delle vittime minorenni " (FF 1995 IV 9).
L'articolo 11 dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI, RS 312.51) prevede che per i primi sei anni, ossia fino al 1998, l'aiuto alle vittime di reati sia l'oggetto di una valutazione. Oggi sembrerebbe che una revisione parziale della LAVI dovrà essere considerata alla scadenza di tale fase di valutazione (cfr. Secondo Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia al Consiglio federale concernente l'esecuzione e l'efficacia dell'aiuto alle vittime 1993-1996, Berna, gennaio 1998, pag. 92). Le preoccupazioni dell'autore della mozione potranno essere prese in considerazione nell'ambito di questa revisione, se non saranno nel frattempo realizzate nel quadro della trattazione dell'iniziativa parlamentare Goll.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.