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98.3320 · Interpellanza · 1998-06-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La precaria situazione finanziaria della Confederazione ha reso necessari i colloqui della "tavola rotonda" per trovare un consenso. Il Consiglio federale ha ripreso gran parte delle raccomandazioni espresse in questo quadro, elaborando un messaggio che ha in seguito trasmesso al Parlamento. La successiva procedura legislativa nelle Camere federali garantirà un esame a livello contenutistico e politico e permetterà innanzitutto di analizzare la costituzionalità delle decisioni.

Una delle misure proposte in questo ambito concerne la separazione del traffico ferrovia - strada. Il risparmio viene conseguito riducendo e limitando a un tetto massimo i mezzi finanziari messi a disposizione ogni anno dalla Confederazione, in modo tale da ridurre le spese.

Tale misura rientra nella categoria "Sparopfer der Kantone" (sacrifici finanziari dei Cantoni), vale a dire che i Cantoni dovranno compensare, attraverso un maggiore impegno finanziario, la minore partecipazione della Confederazione, continuando tuttavia ad adempiere i vari compiti allo stesso modo. Quest'idea di base corrisponde al principio del progetto "Nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni" e mira, nel quadro della separazione delle competenze, ad affidare tale compito interamente ai Cantoni.

Risposte alle singole domande:

1. Una votazione popolare avrà luogo in due casi: se è indetto un referendum contro le relative decisioni del Parlamento oppure se deve essere modificata la Costituzione.

2. Le sovvenzioni per i parcheggi vicini alle stazioni ferroviarie sono state soppresse completamente, contrariamente a quelle destinate alla separazione del traffico. L'attuale decisione di revocare i crediti non richiede nessuna modifica costituzionale. Una tale modifica dovrebbe essere sottoposta al popolo soltanto se nel quadro della "Nuova perequazione finanziaria" fosse necessario un vero e proprio cambiamento di sistema.

3. Anche i prodotti dell'imposta sugli oli minerali appartengono alla Confederazione, indipendentemente dalla loro destinazione vincolata. In un solo caso la ripartizione di tali prodotti è disciplinata da una legge (art. 4 cpv. 5 della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, LUMin), mentre in tutti gli altri essa è di competenza dell'Assemblea federale (art. 4 cpv. 1 LUMin). La revoca dei crediti di una rubrica del bilancio non è in contraddizione con la LUMin.

4. L'autore del presente intervento parte dal presupposto che saranno effettuati meno risanamenti. Ciò non è previsto, considerato che i Cantoni, come summenzionato, nell'ambito della separazione delle competenze sono tenuti a compensare la minore partecipazione della Confederazione. Il Consiglio federale non può tuttavia garantire che i Cantoni agiscano in tale senso. Esso fa tuttavia appello alla fiducia reciproca per risolvere questioni complesse come quella del risanamento delle finanze federali.

Risposta del Consiglio federale.

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