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98.3409 · Mozione · 1998-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il versamento di prestazioni d'assistenza a richiedenti l'asilo è di competenza dei Cantoni. La Confederazione si occupa unicamente del rapporto relativo al diritto delle sovvenzioni dei Cantoni e rimborsa a questi ultimi le spese di assistenza, secondo il principio della sussidiarietà, solo a persone bisognose che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento se nessun terzo è tenuto a soccorerle (art. 20a LAsi). La Confederazione rimborsa ai Cantoni, in modo forfetario, le rispettive spese versate per i richiedenti l'asilo bisognosi. I conti trimestrali inoltrati dai Cantoni vengono analizzati per campionatura dall'Ufficio federale.

I Cantoni (risp. i Comuni che versano le prestazioni di assistenza) sono tenuti ad appurare, prima di procedere al versamento, se il richiedente non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento o nessun terzo è tenuto a soccorrerlo. Oltre all'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge si tiene conto, al momento del calcolo del preventivo di assistenza, anche dell'assistenza dei parenti. Giusta l'articolo 328 CC i parenti in linea ascendente o discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno. Questo disciplinamento vale in virtú del principio della parità di trattamento sia per gli Svizzeri sia per gli stranieri. Secondo una riflessione incentrata sui costi e i ricavi devono essere analizzate le condizioni del singolo caso prima di far valere i contributi di parenti. Se l'obbligo di assistenza dei parenti è contestato, il Comune che versa i contributi di assistenza o che sopporta le spese (art. 25 LAS) deve presentare un'azione civile contro i parenti. Sulla base della riflessione relativa ai costi e ai ricavi, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) ha consigliato di ricorrere alla disponibilità di aiuto solamente da parenti con un reddito risp. un patrimonio superiore alla media. Inchieste indipendenti dalla Confederazione volte a stabilire se i parenti possono essere tenuti all'assistenza reciproca, creerebbero solamente doppie strutture e sarebbero pertanto inopportune.

Se i Cantoni giungono alla conclusione che il richiedente non è in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento e nessun terzo è tenuto a soccorrerlo, la Confederazione versa quindi un'aliquota forfettaria assistenziale prevista dalla legge. Spetta al Comune esaminare se questa è necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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