98.3455 · Mozione · 1998-10-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'istituto dell'internamento privativo della libertà è stato abrogato con la legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Nel medesimo tempo sono state create nuove misure in sostituzione dell'internamento, quali la carcerazione preliminare o in vista di sfratto (art. 13a e 13b LDDS), nonché il divieto di non abbandonare o di non accedere a un determinato territorio nel caso di una sanzione per chi non ottempera alle misure (art. 13e e 23a LDDS). Motivo dell'abrogazione dell'internamento fu l'incompatibilità dell'allora vigente internamento con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). È stato cosí confermato l'assunto giuridico della commissione peritale "per la trasposizione del decreto federale sulla procedura d'asilo (DPA) nel diritto ordinario" dalla decisione del 26 febbraio 1997 della Commissione dei diritti dell'uomo di Strasburgo quando la Commissione è giunta unanime alla conclusione che l'internamento in base al diritto previgente infrangeva l'articolo 5 della CEDU (S. A. c. Suisse, No. 24881/94). La condizione cardine per la legalità di essere privato della libertà, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU, è il fatto che una persona straniera sia colpita da un procedimento d'espulsione o d'estradizione; vale a dire che occorre stabilire se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è realizzabile entro un periodo non troppo lungo per motivi giuridici e pratici. La privazione della libertà senza alcuna prospettiva di eseguire l'allontanamento o l'espulsione entro un termine prevedibile non è compatibile con l'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU. Secondo il disciplinamento giuridico dell'internamento vigente allora questa esigenza non era rispettata.
Con le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri il Consiglio federale e il Parlamento non intendevano introdurre un diritto penale speciale per gli stranieri. Le misure coercitive sono misure di tipo amministrativo, volte a garantire la sicurezza dell'esecuzione dell'allontanamento.
Inoltre va rammentato che le misure coercitive permettono in determinati casi riguardanti persone renitenti o che hanno commesso reato di ordinare, a determinate condizioni, la carcerazione per un periodo massimo di 12 mesi. Le disposizioni relative alla carcerazione preliminare e in vista di sfratto (cfr. art. 13b cpv. 1 lett. a e b congiuntamente all'art. 13 a lett. e LDDS) permettono così alle autorità cantonali di ordinare la carcerazione in vista di sfratto nei confronti degli altri stranieri che minacciano altre persone o mettono in pericolo la loro vita e, per questa ragione, sono stati puniti o condannati in base al diritto penale. Gli esempi che giustificano la carcerazione sono rappresentati da forti minacce nei confronti degli altri richiedenti l'asilo o della direzione degli alloggi collettivi, atti di vandalismo negli alloggi, traffico di stupefacenti - compreso anche il piccolo spaccio di droghe (cfr. la decisione non pubblicata del Tribunale federale 2A.450/1995) - e furti. Sono quindi atti che costituiscono una minaccia o un pericolo nei confronti di terzi. Per ordinare la privazione della libertà in questi casi si presuppone tuttavia che l'allontanamento o l'espulsione siano effettivamente eseguiti entro una data prevedibile. A tale proposito occorre far notare che l'allontanamento dalla Svizzera precede la pronuncia di una pena (cfr. decisione del Tribunale federale 6S.594 del 14.10.1998). Se tuttavia non è possibile prevedere l'esecuzione entro tale data dell'allontanamento o dell'espulsione, può essere ordinata la carcerazione preliminare e in vista di sfratto. Colui che infrange questa limitazione della libertà può essere condannato alla detenzione fino a un anno o alla carcerazione.
Per quanto riguarda ancora la procedura citata, il Consiglio federale può, in caso di necessità, adottare altre misure per imporre l'ordine giuridico nei riguardi di criminali stranieri. Per esempio, nell'ambito del rinvio del termine di partenza all'aprile 1999 per cittadini della Repubblica di Jugoslavia, esso ha stabilito che i cittadini di questo Paese, passibili di pena e residenti ancora in Svizzera, debbano essere esclusi dall'insieme di coloro che godono della decisione di rinvio. Essi sono quindi immediatamente respinti se mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico o se li hanno violati in modo grave.
Nella risposta al postulato Fehr (97.3456 Internamento di richiedenti l'asilo e ulteriori misure urgenti) e alla mozione Loretan (98.3070 Provvedimenti urgenti contro le situazioni incresciose nel settore dei rifugiati) il Consiglio federale ritiene che le vigenti leggi in materia di diritto degli stranieri e di diritto penale, se applicate in modo sistematico dalle competenti autorità cantonali, siano sufficienti per combattere gli abusi e la criminalità. Durante l'ultima seduta della CDCGP del 5 novembre 1998 il capo del DFGP ha quindi fatto notare, con chiare parole, ai rappresentanti dei Cantoni, le possibilità che offre la legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, invitandoli ad applicare in modo coerente la legge.
Fondandosi sui principi dello Stato di diritto, su quello della proporzionalità e degli obblighi in materia di diritto internazionale pubblico, il Consiglio federale respinge la reintroduzione dell'internamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.