99.1028 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese delle cure dentarie necessarie per lenire il dolore e per conservare la dentatura (art. 10a cpv. 2bis O2 sull'asilo). Per contrastare gli abusi notori in questo campo la Confederazione ha costituito, già a partire dal 1° aprile 1997, una rete nazionale di medici di fiducia (almeno 1 medico per Cantone) che dovrebbe permettere di garantire il rispetto di questi principi.
In relazione alla garanzia di un'ulteriore assistenza sanitaria dei richiedenti l'asilo, l'articolo 10a capoverso 4 della vigente ordinanza 2 sull'asilo offre ai Cantoni la possibilità di limitare la scelta dell'assicuratore e dei fornitori di prestazione; se i Cantoni ne fanno uso devono concordare con l'assicuratore una riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 62 LAMal.
Tutti i Cantoni hanno fatto uso del diritto di scelta dell'assicuratore. Dodici Cantoni (AG, BL, GL, NE, SG, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH) hanno limitato il diritto di libera scelta del fornitore di prestazioni per le persone soggiornanti nei centri di registrazione e nei centri di alloggio collettivo gestiti dal Cantone, oppure hanno delegato tale diritto per le altre persone ai Comuni competenti dell'assistenza a livello intercantonale. Due Cantoni (AI, BS), anzi tre (AR, a partire dal 1° luglio 1999) hanno limitato il diritto di libera scelta del fornitore di prestazioni per tutti i richiedenti l'asilo a loro attribuiti, parzialmente o interamente bisognosi di aiuto. In otto Cantoni (BE, GE, GR, JU, OW, SH, SO, UR) i richiedenti l'asilo possono liberamente scegliere il fornitore di prestazioni. Di tre Cantoni (FR, LU, NW) la Confederazione non dispone per il momento di alcun dato preciso.
Nell'ambito del gruppo di lavoro "Finanziamento in materia d'asilo" si stanno attualmente studiando misure per ridurre i costi sanitari. In capo alla lista, oltre a un possibile obbligo giuridico dei Cantoni in questo ambito e oltre al diritto di limitare la scelta dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni citiamo soprattutto le modalità che deve seguire il richiedente l'asilo per accedere alle cure.
Risposta del Consiglio federale.