99.1085 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il calcolo dei contributi ad AVS, AI, IPG ed AD di chi esercita un'attività lucrativa si basa esclusivante sul reddito, vale a dire, secondo il principio della capacità economica, su ogni reddito proveniente da attività lucrativa (cfr. art. 4 LAVS, art. 3 cpv. 1 LAI, art. 27 cpv. 2 LIPG, art. 3 LADI). Così, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAVS e all'art. 7 OAVS, secondo la giurisprudenza è considerata per principio reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all'obbligo di contribuzione ogni indennità o prestazione implicata dal rapporto di servizio, fatte salve quelle espressamente escluse per disposizione legale (DTF 124 V 100 cons. 2 p. 101 seg.).
Redditi di poco conto possono essere esclusi dalla riscossione dei contributi (art. 5 cpv. 5 LAVS e art. 8bis OAVS), se rappresentano un guadagno accessorio e non superano i 2'000 franchi l'anno. L'esenzione dai contributi si ottiene previa dichiarazione di rinuncia scritta da parte di salariati e datori di lavoro. Redditi irrilevanti non sono quindi necessariamente soggetti all'obbligo contributivo.
Per i contributi sul salario la legge prescrive l'applicazione del principio della riscossione alla fonte. Per riscossione, versamento e conteggio dei contributi paritetici alle assicurazioni sociali i datori di lavoro assumono il ruolo di organi esecutivi ai sensi della legge. In questa funzione incombe loro, unitamente alle casse di compensazione, la riscossione dei contributi - che per principio non deve presentare lacune - prescritta dalla legge su tutti i redditi da attività lucrativa dipendente.
L'esistenza di un reddito - all'occorrenza differenziato secondo attività dipendente o indipendente - va verificata in ogni singolo caso. Sulla base dei controlli da parte dei datori di lavoro previsti dalla legge (art. 68 cpv. 2LAVS, art. 162 seg. OAVS) le casse di compensazione devono talvolta disporre il versamento di contributi arretrati (art. 39 OAVS). Tuttavia i datori di lavoro che, in contatto con la cassa di compensazione, si tengono costantemente informati sulla correttezza dei loro versamenti, possono facilmente evitare spiacevoli sorprese di questo tipo.
Una modifica nel senso proposto delle "Direttive dell'AVS", cioè delle Direttive sul salario determinante e la Circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro non potrebbe essere messa in atto senza ledere le leggi sulle assicurazioni sociali.
Risposta del Consiglio federale.