99.1121 · Interrogazione ordinaria · 1999-09-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.- Il Consiglio federale è del parere che le suddette considerazioni non siano complete e che occorra apportare qualche precisazione alla questione dell'imposizione alla fonte. La Svizzera applica un sistema d'imposizione alla fonte basato sul principio del debitore che è affidabile, nel senso che tutti gli interessi d'averi bancari e d'obbligazioni, il cui debitore è svizzero, sono soggetti ad un'imposta a titolo di precauzione del 35 %, indipendentemente che essi siano pagati a persone residenti in Svizzera o all'estero. Il vantaggio di questo principio rispetto al principio dell'agente erogatore, risiede nella difficoltà che il debitore incontra se vuole spostare artificialmente il suo domicilio per sottrarsi al versamento dell'imposta preventiva. Se per ragioni intrinseche a talune legislazioni fiscali estere, certi interessi non sono assoggettati in tali Stati ad alcun'imposta alla fonte (perché quest'ultima non è assolutamente prevista nella loro legislazione fiscale o perché non è prelevata nello Stato del debitore, ma secondo il principio dell'agente erogatore), per il Consiglio federale non si tratta in realtà di un difetto del sistema svizzero, bensì di uno stato di fatto attribuibile alle differenti legislazioni esistenti.
2.- Tali differenze esistono attualmente anche in seno agli Stati membri dell'Unione Europea. Per questo la Commissione dell'UE ha presentato il 20 maggio 1998 un progetto delle direttive concernenti l'imposizione dei redditi da interesse nell'Unione Europea che si basa sul cosiddetto "modello di coesistenza". Secondo questo modello uno Stato membro dell'UE sceglierebbe di applicare un sistema d'imposta alla fonte (non liberatoria) secondo il principio dell'agente erogatore oppure di informare le autorità fiscali dello Stato membro in cui è domiciliato il beneficiario dei redditi da interesse. Il principio dell'agente erogatore, sul quale si basa l'imposizione alla fonte secondo questa direttiva, presenta tuttavia importanti svantaggi rispetto al principio del debitore applicato in Svizzera; in particolare offre la possibilità di trasferire il domicilio semplicemente per sottrarsi all'imposta. Nella primavera del 1999 l'UE ha condotto colloqui con la Svizzera e altri Paesi per sondare la situazione. In occasione della sua visita del 2 maggio 1999 a Berna, il Commissario europeo Monti è stato informato sulla posizione della Svizzera. Gli è stato assicurato che, qualora l'UE dovesse decidere di introdurre un sistema efficace e affidabile d'imposizione alla fonte degli interessi, la Svizzera non avrebbe nessun interesse ad accettare transazioni che avessero il solo scopo di eludere le disposizioni fiscali dell'UE. È stato sottolineato che la Svizzera sarebbe disposta, nell'ambito delle sue attuali disposizioni in materia di imposta preventiva come pure a salvaguardia del segreto bancario, a trovare il modo per rendere questo tipo di operazioni il meno attrattive possibile. Per permettere un'imposizione completa dei redditi da interesse, un tale sistema dovrebbe essere applicato non soltanto a tutti gli Stati membri dell'EU, bensì anche alle regioni che intrattengono dei legami con essi.
3.- In questo contesto sarebbe errato concludere che il sistema svizzero costituisce un problema. Una soluzione possibile, che è del resto la soluzione applicata in Svizzera, consisterebbe piuttosto nel caricare di un'imposta relativamente alta (sistema ammesso parimenti dal modello di Convenzione dell'OCSE) tutti gli interessi versati dai debitori residenti di uno Stato generalmente in questo Stato, in modo che questi interessi siano tassati almeno una volta. Quest'imposta dovrebbe essere relativamente elevata per indurre i contribuenti a dichiarare i loro redditi ed eventualmente a richiedere il rimborso dell'imposta alla fonte secondo il diritto interno o conformemente alle disposizioni delle convenzioni di doppia imposizione.
Risposta del Consiglio federale.