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99.1126 · Interrogazione ordinaria · 1999-09-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito alla procedura di consultazione sull'ordinanza concernente la TTPCP, il DATEC e il DFF hanno avuto diversi colloqui con gli ambienti direttamente interessati dalla tassa. Sulla base dei pareri espressi durante la procedura di consultazione e i colloqui, il Consiglio federale ha sottoposto ad un esame approfondito le richieste per una regolamentazione speciale, al fine di poter garantire in particolare la conformità con l'articolo 8 della Costituzione federale (uguaglianza giuridica). Per quanto concerne le ripercussioni della TTPCP sull'economia forestale e del legno, il Consiglio federale giunge alla seguente conclusione:

Il Consiglio federale è consapevole della situazione particolare dell'economia del legno. In seguito alla votazione sulla legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP), il Servizio per lo studio dei trasporti (SG DATEC) ha commissionato uno studio in materia intitolato: "Auswirkungen der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auf die Wald- und Holzwirtschaft" (di Basler & Hofmann, Ingenieure und Planer AG Zürich, pubblicato nel giugno 1999 - è disponibile in lingua italiana un breve riassunto). Oltre ad illustrare gli effetti della TTPCP, lo studio mette in evidenza anche le ripercussioni dell'aumento del limite di peso in questo settore. Infine, esso giunge alla conclusione che, nell'insieme, l'aumento dei costi di trasporto è compensato da un guadagno di produttività ottenuto grazie all'aumento del limite di peso. Il Consiglio federale precisa tuttavia che l'impatto della TTPCP varia a seconda della fase di lavorazione. Visto che l'eliminazione di un'unica operazione può mettere in forse l'intero processo, non è escluso che vi siano delle conseguenze negative per l'economia forestale già deficitaria. Una tale evoluzione deve essere prevenuta, in particolare applicando le disposizioni della legge forestale, che all'articolo 20 recita: "la foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità)".

Il Consiglio federale considera pertanto giustificata una regolamentazione speciale per i trasporti di legname. E' previsto un rimborso pari a 1,30 franchi per m3 di legname trasportato (legno grezzo, tondo, industriale, legname per la produzione di energia e cascame). Tale rimborso è pari a un quarto dell'ammontare medio della tassa. Non è possibile esonerare tali trasporti completamente per i seguenti motivi:

- alzando il limite di peso totale dei veicoli anche nel settore dei trasporti di legname è possibile aumentare la produttività;

- visto che l'aumento del limite di peso permette soltanto in modo limitato di aumentare la produttività nelle regioni periferiche e di montagna, quest'ultime beneficeranno di quote preferenziali.

Inoltre, non è possibile esonerare dal pagamento della tassa nemmeno i veicoli speciali utilizzati per il trasporto del legno grezzo (veicoli per il trasporto di fusti o di altri materiali lunghi), visto che essi, in teoria, sono abilitati a trasportare ogni tipo di materiale come, ad esempio, travi d'acciaio, elementi prefabbricati in calcestruzzo, ecc. Tale prassi, in parte già affermata, permette inoltre di evitare corse a vuoto. Esonerando tali veicoli dal pagamento della tassa, oltre a creare opportunità di abuso, visto che le possibilità di controllo sono assai limitate, gli si dovrebbe impedire di trasportare altri carichi. Tale prescrizione farebbe tuttavia aumentare le corse a vuoto, provocando uno sviluppo contrario al principio della TTPCP e inoltre difficile da tenere sotto controllo.

Risposta del Consiglio federale.