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99.1138 · Interrogazione ordinaria · 1999-09-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La procedura di sgravio delle imposte alla fonte in conformità a convenzioni di doppia imposizione non può essere fissata unilateralmente dalla Svizzera. Al contrario, ci si deve adattare alle prescrizioni di procedura dello Stato della fonte, vale a dire di quello Stato da cui provengono i redditi. Così pure il rimborso dell'imposta preventiva svizzera a persone con domicilio all'estero deve avvenire secondo la legislazione svizzera.

2. Secondo le prescrizioni amministrative tedesche per lo sgravio dell'imposta sul reddito di capitali mobili riscossa sui dividendi e su altri redditi di capitali mobili, l'istanza di rimborso deve essere munita del certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale estera competente per il creditore. All'istanza devono essere allegati giustificativi, da cui risultano il genere, l'ammontare e il giorno d'ogni afflusso di redditi di capitali mobili e l'imposta sul reddito di capitali mobili trattenuta (attestazione dell'imposta sul reddito di capitali mobili, certificato di deposito o avviso d'accredito).

3. L'esigenza di provare l'ammontare dei redditi di capitali e della ritenuta d'imposta per mezzo di un attestato originale dell'istituto che ha pagato i redditi di capitali, non deve quindi essere ricondotta alla diffidenza dell'Amministrazione delle finanze tedesca nei confronti delle autorità fiscali cantonali. Essa, invece, è motivata dalle prescrizioni di procedura tedesche valide anche per gli altri partner di convenzioni stipulate dalla Germania. In tal modo, si evita tra l'altro che l'imposta sul reddito di capitali mobili sia rimborsata due volte per gli stessi proventi, vale a dire una volta sulla base di un'istanza presentata dalla banca depositaria e un'altra volta sulla base di quella presentata dallo stesso avente diritto.

4. È vero che la procedura per lo sgravio dall'imposta alla fonte americana risp. olandese è più semplice. Anche in questo caso il motivo risiede nel diritto interno di procedura americano risp. olandese.

5. Nonostante si debba tendere a semplificare la procedura nell'ambito dello sgravio delle imposte alla fonte non soltanto a favore dei contribuenti, ma anche dell'amministrazione e tali soluzioni abbiano già potuto essere ripetutamente adottate da parte svizzera, per i motivi summenzionati il Consiglio federale non vede alcuna possibilità di semplificare unilateralmente la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte tedesca secondo il modello olandese risp. americano. Ha tuttavia incaricato l'Amministrazione federale delle contribuzioni di sollevare il problema nei prossimi colloqui con i rappresentanti del Ministero federale delle finanze tedesco.

Risposta del Consiglio federale.

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