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99.1175 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con la 10a revisione dell'AVS, il legislatore ha introdotto il principio dell'obbligo contributivo generale per le persone senza attività lucrativa. Rispetto alla situazione giuridica precedente, segnatamente una donna che non esercita alcun'attività lucrativa sposata ad un assicurato non è più esente dall'obbligo contributivo. I contributi del coniuge che non lavora sono considerati pagati, nella misura in cui il coniuge attivo sia assicurato e i contributi da lui versati ammontino almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Vi sono comunque 3 casi dove questo tipo di conteggio non entra in linea di conto: quando ambedue i coniugi sono senza attività lucrativa, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa paga un importo inferiore al doppio del contributo minimo e infine quando il coniuge non è assicurato.

Conformemente all'art. 5 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (in seguito Convenzione di sicurezza sociale) alla persona che esercita un'attività lucrativa - a prescindere dalle eccezioni in questo caso non rilevanti - si applica la legislazione dello Stato contraente in cui lavora. Coloro che non esercitano un'attività lucrativa sottostanno, secondo l'art. 5 cpv. 3 della Convenzione di sicurezza sociale, alla legislazione dello Stato contraente nel quale hanno il loro domicilio.

Dal 1997, la soluzione d'integrazione giusta la cifra 5 lett. a del protocollo finale della Convenzione di sicurezza sociale non si applica più (art. 4 cpv. 3 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale concluso il 9 febbraio 1996). Questo significa che anche nei confronti del Principato del Liechtenstein vale la stessa regola applicata agli altri Stati contraenti e segnatamente a tutti gli Stati confinanti con la Svizzera: le persone sposate senza attività lucrativa e domiciliate in Svizzera sono esenti dall'obbligo contributivo nell'ambito dell'AVS/AI/IPG solo se il loro coniuge sottostà all'assicurazione svizzera e se le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 3 LAVS sono soddisfatte. In caso contrario i contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito dei coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS). Di quest'ultimo fa parte anche il reddito proveniente da un'attività lucrativa non assoggettato all'obbligo contributivo in Svizzera. Nella sua sentenza del 28 luglio 1999 (Pratique VSI p. 204) il Tribunale federale delle assicurazioni, nella fattispecie qui discussa, ha definito conformi al diritto sia l'obbligo contributivo che l'oggetto dei contributi.

Il Consiglio federale rimanda alla sua decisione del 27 aprile 1998 di respingere la mozione Vallender (98.3085). La mozione richiede che la LAVS sia modificata affinché i redditi di persone domiciliate in Svizzera provenienti da un'attività lucrativa e assoggettati all'obbligo contributivo nel Principato del Liechtenstein non vengano considerati per calcolare i contributi del coniuge, pure domiciliato in Svizzera, senza attività lucrativa.

In risposta alle singole domande:

1. l'obbligo di contribuzione della moglie senza attività lucrativa è voluto e conforme al diritto attuale. Questo vale anche per la base di calcolo dei contributi che tiene conto della situazione sociale dei coniugi. Dai materiali risulta segnatamente che l'esenzione delle mogli non attive dall'obbligo di contribuzione, se il marito è assicurato nell'altro Stato, dovrebbe rimanere valida in Svizzera solo fino all'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS (Messaggio del Consiglio federale concernente un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale del 14 febbraio 1996, FF 1996 II 224). Secondo il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 1997 (art. 3 cpv.3 lett. a LAVS) la suddetta esenzione è possibile a condizione che il coniuge con attività lucrativa abbia versato all'AVS svizzera almeno il doppio del contributo minimo per il periodo determinante.

2. Il versamento dei contributi della moglie senza attività lucrativa e domiciliata in Svizzera di un marito che, lavorando all'estero non è assicurato, ha generalmente effetti positivi: guardando la situazione da due diverse angolature o si raggiungerà una rendita più elevata o si eviterà un suo deterioramento. Infatti, per il calcolo della rendita gli elementi determinanti sono due: da un lato la durata di contribuzione e dall'altro il reddito proveniente da un'attività lucrativa nonché gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Affinché un periodo possa essere considerato come durata di contribuzione, la persona deve essere assicurata e assoggettata all'obbligo contributivo. Ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati periodi di contribuzione quelli durante i quali una persona ha pagato personalmente contributi, durante i quali il coniuge giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS ha versato almeno il doppio del contributo minimo o per i quali possono essere conteggiati accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Al fine di prevenire eventuali lacune contributive, i contributi AVS devono essere versati anche per gli anni durante i quali la moglie senza attività lucrativa di un salariato attivo nel Liechtenstein, non ha diritto ad accrediti per compiti educativi o assistenziali. Altrimenti, raggiunta l'età di pensionamento si potrebbe accordare solo una rendita parziale. Il fatto di versare il contributo AVS si può anche ripercuotere sul reddito medio e condurre ad un incremento della rendita.

3. Con l'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale, il nuovo diritto si applica a livello nazionale. Il Consiglio federale non dispone di informazioni su eventuali applicazioni contrarie al diritto da parte della cassa di compensazione del Cantone di Turgovia o da altre casse di compensazione cantonali.

Risposta del Consiglio federale.

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