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99.3086 · Mozione · 1999-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'accordo sottoscritto dalle grandi banche svizzere con le organizzazioni ebraiche, come noto, prevede il versamento da parte delle prime di 1,25 miliardi di dollari, pari a circa 1,7 miliardi franchi svizzeri. Verosimilmente tale versamento comporterà un minor utile d'esercizio per le banche e di conseguenza minori introiti fiscali per la Confederazione, i cantoni ed i comuni.

Perdite fiscali dovute, come risulta dalle risposte del Consiglio federale alla domanda ordinaria Berberat del 1o ottobre 1998 (98.1146) e all'interpellanza de Dardel dell'8 ottobre 1998 (98.3474), al fatto che, secondo il diritto fiscale, le "indennità per torto morale" sono imputabili al conto dei risultati d'esercizio.

Sempre secondo le succitate risposte le leggi fiscali della Confederazione non prevedono disposizioni che permettano di derogare al diritto commerciale per determinare l'utile imponibile. Manca quindi una base legale per non accettare che importi come quelli previsti dal citato accordo possano essere portati a diminuzione dell'utile d'esercizio.

I sottoscritti chiedono al Consiglio federale di approntare le necessarie modifiche legali delle leggi fiscali federali nel senso di introdurre una disposizione che permetta, in casi come quelli degli importi versati dalle banche alle organizzazioni ebraiche, di derogare al diritto commerciale per determinare l'utile imponibile.

Begründung

Come noto le grandi banche svizzere hanno liquidato le loro pendenze con le organizzazioni ebraiche con un accordo che prevede il versamento a quest'ultime di un importo di 1,25 miliardi di dollari, pari a circa 1,7 miliardo di franchi svizzeri.

Il pagamento di tale importo comporterà verosimilmente l'attribuzione dello stesso ai costi d'esercizio sopportati dalle banche e quindi una diminuzione dell'utile d'esercizio.

Il risultato sarà per le collettività pubbliche meno imposte federali, cantonali e comunali. Se si calcola al 30 percento in media il carico fiscale si possono valutare a diverse centinaia di milioni le minori entrate fiscali. In ogni caso è importante far sapere all'opinione pubblica a quanto potrebbero ammontare effettivamente tali perdite fiscali e come la Confederazione intende farvi fronte.

Comunque ci si può chiedere se sia equo che le collettività pubbliche siano chiamate a partecipare indirettamente, attraverso importanti perdite fiscali, a un'operazione voluta dalle grandi banche per regolare proprie pendenze e salvaguardare i propri interessi sul piano internazionale. Perdite particolarmente discutibili e inaccettabili nel quadro delle varie misure di risanamento delle finanze federali e alla luce dell'obbiettivo finanziario 2001.

Sarebbe equo non ammettere la possibilità per le grandi banche di portare tali versamenti al conto d'esercizio per la determinazione dell'utile imponibile. Nelle sue risposte all'interrogazione ordinaria Berberat del 1o ottobre 1998 e all'interpellanza de Dardel dell'8 ottobre 1998 il Consiglio federale afferma che non esistono le basi legali per fare una tale operazione. Le leggi fiscali federali non prevedono disposizioni che permettono di derogare dall'uso commerciale nella determinazione dell'utile imponibile.

Visto che in casi come quello in discussione la mancanza della possibilità legale di non accettare simili deduzioni nella determinazione dell'utile imponibile si traduce di fatto in una partecipazione indiretta della Confederazione e delle altre collettività pubbliche al finanziamento dell'accordo sottoscritto dalle grandi banche con le organizzazioni ebraiche, occorre procedere alle necessarie modifiche legislative per creare la base legale che permetta di rifiutare tali deduzioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione ritorna sulla questione centrale sollevata nell'interrogazione ordinaria Berberat (98.1146) e nell'interpellanza de Dardel (98.3474) riguardante la deducibilità fiscale dei pagamenti a titolo di risarcimento dei danni e riparazione morale. Si tratta, primariamente, delle conseguenze fiscali della transazione di 1,25 miliardi di dollari o 1,875 miliardi di franchi svizzeri che l'UBS e il Credito Svizzero hanno concordato nel mese di agosto del 1998 con gli avvocati dei querelanti americani. Si può quindi presumere che le risposte del Consiglio federale ai suddetti interventi del mese di ottobre 1998 siano ampiamente note.

L'autore della mozione è consapevole che, secondo il diritto commerciale nonché le vigenti legislazioni tributarie cantonali e della Confederazione, l'impegno in questione doveva essere registrato come perdita di capitale straordinaria nell'anno in cui era stato validamente assunto. Ciò indipendentemente dal fatto che il relativo adempimento verrà ripartito nell'arco di tre anni. Simili impegni rispettivamente pagamenti costituiscono in realtà oneri giustificati dall'uso commerciale. Di conseguenza, né la Commissione federale delle banche, né il Consiglio federale possono impedire perdite di entrate fiscali risultanti da prestazioni di risarcimento dei danni e di riparazione morale.

Con la mozione il Consiglio federale è tuttavia invitato a completare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), nel senso che, analogamente alle multe fiscali (art. 59 lett. a LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. a LAID), verrebbe negata la deduzione a fini fiscali per prestazioni effettuate a titolo di risarcimento dei danni e di riparazione morale se queste - come nella fattispecie - fossero imputabili a una colpa od a un'infrazione dell'impresa assoggettata all'imposta. L'obiettivo dell'intervento dovrebbe quindi essere quello di impedire perdite fiscali elevate nei casi in cui queste siano imputabili a fatti provocati dalla stessa impresa assoggettata all'imposta.

Nella mozione si presuppone implicitamente che l'intero importo di 1,875 miliardi di franchi svizzeri minacci di intaccare il sostrato fiscale svizzero. Un'ipotesi del genere è però solo parzialmente vera. Come già spiegato nei pareri del Consiglio federale sui precitati interventi, nell'anno della transazione risultano oneri con ripercussioni fiscali soltanto se il pagamento non può avvenire a carico dell'attuale capitale di terzi (ad esempio averi di clienti in giacenza) oppure a carico di accantonamenti costituiti già negli anni precedenti e fiscalmente riconosciuti. Non bisogna inoltre dar per scontato che l'ammontare residuo ammesso in deduzione nell'esercizio 1998 ed eventualmente in quelli successivi peggiori esclusivamente gli utili imponibili in Svizzera. Infatti, come in tutti i settori del diritto fiscale delle imprese, sia gli oneri periodici sia quelli straordinari devono essere ripartiti secondo criteri oggettivi sull'intera impresa (comprese le succursali estere), nel presente caso addirittura sull'intero Konzern (comprese le filiali estere). Simili ripartizioni sono in sintonia anche con la prassi seguita dal diritto fiscale internazionale. D'intesa con i responsabili delle banche svizzere, le autorità di tassazione per le imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni effettueranno una ripartizione adeguata e, se del caso, cronologica dei relativi oneri; anche al riguardo l'Amministrazione federale delle contribuzioni eserciterà la sua funzione di vigilanza.

Non è possibile fare considerazioni più concrete sul trattamento fiscale della transazione in questione e sulle sue conseguenze sul sostrato fiscale svizzero. Infatti, l'obbligo del segreto ancorato nell'articolo 110 LIFD vieta alle autorità, e quindi anche al Consiglio federale, di fornire informazioni sulle condizioni economiche e fiscali di una singola impresa. In nessun caso deve però permanere la convinzione secondo cui le perdite di entrate fiscali potrebbero ammontare al 30 percento dell'importo della transazione.

Le basi legali richieste dall'autore della mozione per negare una deduzione a fini fiscali allorquando oneri straordinari sono imputabili a una colpa o a un'infrazione dell'impresa assoggettata all'imposta sarebbe non solo contraria al sistema, bensì anche problematica quanto all'applicazione del diritto. Diversamente dalle multe fiscali, la cui definizione e delimitazione rispetto ad altre multe sono chiaramente specificate nella legislazione tributaria, sarebbe estremamente difficile fissare un limite di diritto tributario di validità generale che distingua chiaramente tra prestazioni di risarcimento dei danni e di riparazione morale che possono o no essere prese in considerazione ai fini fiscali.

Se non si vuole limitare la libertà di disporre della nostra economia e svantaggiare la piazza economica svizzera, bisognerà poter continuare a qualificare le prestazioni di risarcimento dei danni e quelle di riparazione morale, indipendentemente dal valore, come oneri giustificati dall'uso commerciale, e ciò anche quando si basano su una transazione. I casi di responsabilità civile rientrano nella vita economica quotidiana. Voler inasprire ulteriormente la situazione finanziaria con misure fiscali sarebbe addirittura contrario all'economia e potrebbe minacciare seriamente l'esistenza delle imprese interessate. Basti pensare agli importanti casi di responsabilità civile (catastrofi ambientali, effetti collaterali di sostanze attive) con i quali ad esempio l'industria chimica è già stata confrontata. Il pagamento a titolo di transazione delle banche in questione non può essere giudicato diversamente sul piano economico e legale. Una disposizione di legge che disciplini le conseguenze fiscali di questa specifica transazione non sarebbe compatibile con il principio dell'uguaglianza di diritto di cui all'articolo 4 della costituzione.

La base legale sollecitata dall'autore della mozione potrebbe comunque entrare in vigore solo quando le tassazioni relative agli esercizi commerciali in questione saranno già cresciute in giudicato. Un effetto retroattivo non sarebbe quindi più possibile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.