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99.3112 · Mozione · 1999-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. È vero che di regola il reddito delle persone fisiche conseguito svolgendo un'attività lucrativa è imponibile nel loro luogo di domicilio e non nel loro luogo di lavoro. Il reddito conseguito svolgendo un'attività lucrativa è preso in considerazione ai fini dell'imposta sul posto di lavoro soltanto per due categorie di persone, ossia i proprietari di ditte individuali e gli impiegati con funzioni dirigenziali che non rientrano tutti i giorni al loro domicilio. A tale riguardo, il concetto di impiegati con funzioni dirigenziali è definito in modo molto restrittivo dalla giurisprudenza del Tribunale federale. È pertanto vietato ai Cantoni del luogo di lavoro tassare gli stipendi dei lavoratori che svolgono un'attività lucrativa nel loro Cantone, ma che abitano in un altro Cantone.

La richiesta di modifica dell'articolo 3 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), proposta nella mozione, potrebbe far sorgere il dubbio che il diritto in materia di riparto dell'imposta intercantonale sia disciplinato in questa legge, ma non è così. È vero che dal 1874 la Costituzione federale (Cost.) contiene nell'articolo 46 capoverso 2 la norma secondo cui la legislazione federale dovrebbe statuire le disposizioni necessarie per impedire il caso di doppia imposta (nella nuova Costituzione federale è nell'art. 127 cpv. 3). Tuttavia, il Parlamento non ha mai creato una simile legge. Per contro, il Tribunale federale ha colmato questa lacuna con una giurisprudenza completa e molto differente. Per questo motivo, fino all'introduzione della LAID, il diritto di doppia imposizione intercantonale della Confederazione era puramente giudiziale. Nemmeno l'entrata in vigore di tale legge ha cambiato la situazione in modo sostanziale. Gli articoli 3 e 4 LAID fissano i criteri in materia di appartenenza fiscale, ma non contengono regole relative ai conflitti di legge nel caso di diritti fiscali concorrenti di diversi Cantoni. Di conseguenza, non esiste alcuna legge relativa al riparto fiscale intercantonale.

2. D'altronde, le tendenze politiche in questo settore non sono uniformi. Infatti, nella primavera del 1999 il Consiglio federale si era dovuto occupare di un'interpellanza del Consigliere agli Stati Schüle e di un'interrogazione ordinaria del Consigliere nazionale Burgener, nelle quali si criticavano gli sforzi del Canton Berna, in qualità di Cantone del luogo di lavoro, di iscrivere persone con permesso di soggiorno settimanale nel suo registro fiscale.

Il diritto d'imposizione dei Cantoni di residenza è del tutto comprensibile, visto che sono questi ad occuparsi della formazione dei bambini dei pendolari che lasciano il Cantone e a versare contributi per la cura di anziani che avevano svolto un'attività lucrativa al di fuori del Cantone. È vero che le nostre grandi città forniscono notevoli prestazioni nel settore dell'infrastruttura dei trasporti e delle istituzioni culturali, però è altrettanto vero che queste istituzioni rappresentano un importante stimolo per l'insediamento di industrie e di società di servizi con un grande potenziale fiscale che manca alle regioni periferiche. D'altro canto, occorre partire dal presupposto che molti Comuni - e di riflesso anche molti Cantoni - nelle aree d'influenza di grandi città si troverebbero in difficoltà finanziarie, se dovessero cedere una buona parte del loro gettito fiscale.

3. Per quanto riguarda il riparto fiscale proposto concretamente dalla mozione, essa presenta dei vizi. In primo luogo, il diritto fiscale intercantonale non conosce la ripartizione del gettito fiscale. In Svizzera, agli enti pubblici autorizzati vengono assegnati i fattori d'imposta (parti del reddito e della sostanza) ai fini dell'imposizione. Ne consegue che queste parti vengono poi gravate con un'aliquota d'imposta valida nell'ente pubblico autorizzato. In secondo luogo, sarebbe troppo riduttivo attribuire semplicemente un terzo delle imposte versate da una famiglia al Cantone in cui risiede il luogo di lavoro, quando almeno il 51 per cento del reddito globale deriva da un'attività lucrativa dipendente svolta in un altro Cantone. La proposta non prende in considerazione nemmeno la proprietà immobiliare al di fuori del Cantone. Con la modifica di legge proposta rimarrebbe irrisolto anche il riparto fiscale in caso di concorrenza fra più Cantoni in cui si svolgono attività lucrative.

4. Inoltre, occorre sottolineare che l'obiettivo prefisso dalla mozione, ossia la perequazione delle risorse, potrebbe essere reso vano in modo relativamente semplice. Società di servizi, come ad esempio società di consulenza e di revisione, inviano i loro collaboratori presso una clientela residente in un'area più ampia. Attualmente, la maggior parte del personale di queste società è impiegata presso la sede principale o presso filiali situate in città più grandi. Questi posti di lavoro potrebbero però essere trasferiti senza problemi a Comuni periferici situati in altri Cantoni. Anche il proprietario di un'impresa artigianale potrebbe trasferire la sua ditta in un quartiere periferico fuori dal Cantone e da lì continuare a servire la propria clientela in città. In generale si dovrebbe prevedere che, applicando il prestito di personale, verrebbe reso vano l'obiettivo della soluzione proposta.

Questi pochi esempi mostrano che l'imposizione nel luogo di lavoro richiederebbe regolamentazioni molto differenziate. Il rilevamento eseguito in occasione del censimento del 1990, nell'ambito del quale sono stati contati 350'000 pendolari intercantonali, mostra chiaramente che la regolamentazione proposta comporterebbe un considerevole lavoro amministrativo supplementare.

5. Infine occorre rilevare gli sforzi profusi dalla Confederazione e dai Cantoni per conseguire una nuova perequazione finanziaria. La Nuova Perequazione Finanziaria, che si trova tuttora in consultazione, prevede fra l'altro due strumenti che dovrebbero compensare in modo mirato i centri titolari di importanti aggravi: una perequazione intercantonale degli oneri istituzionalizzata e una perequazione dell'aggravio della Confederazione. Quest'ultima intende equilibrare oneri strutturali eccessivi di determinati Cantoni che riguardano, fra l'altro, il traffico regionale pubblico, però anche il settore sociodemografico (quote sproporzionate di anziani, beneficiari di aiuti sociali, stranieri e disoccupati). Ne approfitteranno in particolare i Cantoni con grandi città. Per quanto riguarda la perequazione intercantonale degli oneri, dovrebbero essere compensate quelle prestazioni fornite dai grandi centri che vengono richieste anche da cittadini di altri Cantoni; ciò riguarda segnatamente il traffico negli agglomerati, le università e le scuole universitarie professionali, la medicina all'avanguardia e le cliniche specializzate, le istituzioni culturali d'importanza interregionale ecc. In tal modo possono essere realizzati indennizzi in base al principio della causalità che, a nostro parere, sono da preferire ai riparti fiscali arbitrari, i quali non sono altro che un singolo provvedimento schematico in una prassi giuridica molto differenziata.

6. Riassumendo, il Consiglio federale non ritiene adeguata la proposta di modifica dell'articolo 3 LAID. Inoltre, sarebbe applicabile soltanto con un elevato lavoro amministrativo supplementare da parte dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.