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99.3168 · Mozione · 1999-04-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 25 maggio 1999, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno licenziato la direttiva 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo" (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12ss.). La direttiva, che deve essere applicata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2002, prevede fra l'altro un termine di due anni per far valere la garanzia in caso di difetti della cosa acquistata. Resta riservato l'acquisto di beni usati, per i quali il termine è di un anno (art. 5 cpv. 1). Entrambi i termini non possono essere ridotti (art. 7 cpv. 1). La direttiva tratta il compratore di un bene di consumo meglio del diritto svizzero. Infatti secondo quest'ultimo diritto, la garanzia - azione redibitoria od estimatoria e/o sostituzione (art. 205 CO) - si prescrive già dopo un anno (art. 210 cpv. 1 CO); per difetti non dissimulati dolosamente tale termine può essere più corto (art. 199 CO).

È prassi del Consiglio federale e del Parlamento, nell'elaborazione del diritto federale e nella sua revisione, tener conto del pertinente diritto europeo e non scostarsene senza motivo. Inoltre il Consiglio federale intende trasporre nel diritto svizzero le direttive del diritto europeo sulla protezione dei consumatori licenziate dopo la conclusione del trattato sullo SEE, soltanto nell'ambito di un pacchetto di misure (cfr. mozione Vollmer (95.3567(, adattamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello dello SEE/UE, Boll. uff. 1996 N 581) o nel caso di provata necessità d'agire (cfr. mozione Vollmer (98.3063(, adattamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello dello SEE/UE, Boll. uff. 1998 N 1517 f.). D'altro canto, il Consiglio federale ha accettatto soltanto come postulato le mozioni che chiedevano un'azione più incisiva. Il Parlamento ha condiviso tale pratica (cfr. mozione Leemann (94.3561(, disposizioni generali e clausole sugli abusi, Boll. uff. 1995 N 936 f.).

Proprio la richiesta di prolungare da uno a due anni il termine di prescrizione della garanzia, formulata nella mozione, dimostra quanto sia giusto il punto di vista del Consiglio federale. Il termine di prescrizione della garanzia non può e non deve essere isolato da altri problemi del diritto contrattuale, come per esempio la possibilità di recedere da un contratto concluso (diritto di revoca) o il regime giuridico cui sottostanno le disposizioni generali. Anche in tale ambito il diritto svizzero in materia di contratti di vendita conosce determinate lacune (cfr. Ernst A. Kramer, Die konsumentenrechtlichen Defizite des schweizerischen Kaufrechts vor den Hintergrund europäischer Rechtsentwiklung, Annuario del diritto dei consumatori svizzeri 1998, pag. 205ss. (209-217(). Appare pertanto evidente che la trasposizione della già citata direttiva "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo " vada esaminata tenendo conto anche della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 "concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori" (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29ss.) e della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997 "riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19ss.).

Isolare la questione del termine della garanzia e farne oggetto di una revisione parziale del Codice delle obbligazioni non appare opportuno anche perché nella prassi molti imprenditori prevedono già oggi una garanzia di due anni nei loro contratti. Altri si mostrano generosi quando la cosa venduta è difettosa: sono disposti a sostituirla o a ripararla anche se il termine della garanzia è già scaduto. Tali comportamenti sono indice di una sana concorrenza. Ne beneficiano non soltanto i clienti, ma anche il legislatore che può così sviluppare in modo oculato e coordinato il diritto svizzero in materia di protezione dei consumatori.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.