99.3169 · Mozione · 1999-04-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La mozione chiede l'abrogazione della disposizione penale contro la discriminazione razziale di cui all'articolo 261bis CP. Tale richiesta è motivata tra l'altro anche con l'argomento che tale fattispecie non sarebbe compatibile con il diritto fondamentale della libertà d'opinione, garantito dall'articolo 16 della nuova Costituzione federale. A detta dell'autore della mozione, l'entrata in vigore della Costituzione aggiornata, attesa per l'anno prossimo, impone un adeguamento della legislazione alla mutata concezione dei diritti fondamentali e richiede in tale contesto lo stralcio puro e semplice della disposizione penale di cui all'articolo 261bis CP.
2. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, la libertà d'opinione è attualmente riconosciuta quale diritto fondamentale non scritto della Costituzione federale. La futura Costituzione prevede, all'articolo 16, la garanzia esplicita di tale diritto fondamentale. Analogamente, la libertà d'opinione è garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
La libertà d'opinione garantisce a ciascuno il diritto di esprimersi liberamente su qualsiasi argomento in qualsiasi forma. Il diritto alla libertà d'opinione non costituisce un presupposto necessario soltanto alla comunicazione interpersonale, bensì anche al funzionamento di una collettività democratica. Nella grande importanza della libertà d'opinione va ricercato il motivo per cui la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno definito la sfera di protezione di tale diritto in modo alquanto circostanziato. Con ogni previsione, l'entrata in vigore della Costituzione federale aggiornata non muterà sostanzialmente tale situazione giuridica.
3. La libertà d'opinione non è tuttavia garantita senza riserve, né dalla Costituzione vigente, né da quella futura. Come precisato nella risposta del Consiglio federale, del 17 settembre 1997 in merito alla mozione Gusset concernente la revisione dell'articolo sul razzismo, la protezione da discriminazioni ha quindi sempre la precedenza nei confronti della libertà d'opinione, se l'espressione dell'opinione lede la vittima nella sua dignità umana. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché l'articolo 36 della nuova Costituzione federale, sono inoltre ammesse restrizioni della libertà d'opinione in caso di esternazioni dal contenuto razzista. Simili restrizioni debbono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate. Per quanto concerne l'ultima delle condizioni summenzionate, nel suo parere del 17 settembre 1997 sulla mozione Gusset, il Consiglio federale ha sottolineato come l'applicazione della disposizione penale contro la discriminazione razziale crei attriti con la libertà d'opinione, il che non significa tuttavia che tali situazioni conflittuali debbano portare a una restrizione sproporzionata della libertà d'opinione. In caso di ambiguità nell'applicazione della disposizione penale contro la discriminazione razziale, già secondo il diritto vigente, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, le condizioni di punibilità vanno interpretate in modo conforme alla Costituzione. Anche dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione costituzionale, sarà garantita la tutela più ampia possibile della libertà d'opinione, ma neppure la nuova Costituzione spianerà la strada a opinioni razziste.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.