99.3209 · Mozione · 1999-05-31
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il volume di carne bovina importata dagli Stati Uniti corrisponde attualmente all'1,4 per cento circa della quantità di carne bovina consumata in Svizzera. Può essere importata in Svizzera soltanto carne che non presenta residui di ormoni nocivi alla salute. La carne importata viene sottoposta a controlli alla frontiera per garantire la sicurezza dei consumatori. Di regola, le analisi non consentono di accertare la presenza di residui di ormoni somministrati agli animali durante l'ingrasso. Per garantire che in Svizzera non giunga carne di animali sottoposti a trattamenti ormonali dovrebbe venir autorizzata l'importazione esclusivamente da aziende controllate. Conformemente alle norme OMC, un divieto generale d'importazione di carne da Paesi nei quali è tollerato l'ingrasso che prevede la somministrazione di ormoni sarebbe ammesso soltanto se venisse dimostrato scientificamente che la carne ottenuta da animali sottoposti a trattamenti ormonali è nociva alla salute e che il pericolo per la popolazione è inevitabile. Nel contenzioso che la vede opposta agli Stati Uniti, l'UE non ha finora potuto dimostrare l'esistenza di un simile legame. Vista la "problematica della carne agli ormoni", il Consiglio federale ha intensificato i controlli alla frontiera sulle importazioni di carne e con effetto al 1° gennaio 2000 intende mettere in vigore la dichiarazione della carne di animali sottoposti a trattamenti ormonali. Nel quadro di questi controlli alla frontiera sono stati prelevati 26 campioni di carne bovina di origine americana. In 7 di essi sono stati riscontrati residui degli ormoni dietilstilbestrolo (DES), rispettivamente di melengestrol (MGA). L'impiego del DES quale stimolante della crescita è vietato sia negli Stati Uniti sia in Svizzera. Nel nostro Paese il divieto di utilizzazione riguarda anche il MGA e altri ormoni. L'Ufficio federale di veterinaria aveva adottato provvedimenti contro i fornitori interessati negli Stati Uniti e si era appellato alle autorità statunitensi affinché prendessero misure corrispondenti. Le autorità americane hanno reagito bloccando le esportazioni di carne bovina verso la Svizzera. I rispettivi documenti di esportazione verranno nuovamente rilasciati non appena le aziende d'esportazione saranno in grado di dimostrare, sulla base dei risultati di analisi, che la carne bovina destinata all'esportazione verso la Svizzera non presenta residui di ormoni.
2. In Svizzera non viene applicato il sistema di produzione feedlots che consiste in recinti nei quali viene tenuto un gran numero di animali alimentati in modo intensivo. Il Consiglio federale dispone di poche indicazioni, spesso di carattere generale, in merito ai feedlots. In un volantino informativo destinato ai consumatori il Food Safety and Inspection Service (FSIS) del dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti spiega come vengono allevati e alimentati gli animali da ingrasso. Nei tre mesi che precedono la macellazione, i tre quarti circa degli animali da ingrasso vengono collocati nei feedlots e sottoposti ad alimentazione intensiva a base di granturco e/o cereali. Attraverso speciali dispositivi applicati alle orecchie, agli animali vengono somministrati ormoni naturali e di sintesi per migliorare la resa all'ingrasso. Attualmente non sono noti dati concreti in merito alla diffusione dell'impiego di ormoni negli Stati Uniti. Il Consiglio federale procederà ad ulteriori accertamenti ed eventualmente pubblicherà i risultati in un rapporto.
3. Nel mese di maggio la Commissione europea ha pubblicato il rapporto del "Scientific Comittee on Veterinary Measures relating to public Health (SCVPH)" concernente la valutazione dei potenziali rischi che i residui di ormoni presenti nella carne bovina e nei prodotti di carne rappresentano per la salute umana. Questo rapporto e ulteriori informazioni in relazione alle problematiche sollevate dai consumatori sono pubblicati nel sito internet della Direzione generale XXIV della Commissione europea: http://www.europa.eu.int/comm/dg24/. Verrà predisposto al più presto un collegamento tra i siti degli uffici interessati (p.es. UFV e UFAG) e quello summenzionato affinché il rapporto sia accessibile. Gli uffici citati possono inviare una versione scritta del rapporto agli interessati che ne fanno richiesta. Il Consiglio federale non è a conoscenza dell'esistenza di un secondo rapporto che tratterebbe esattamente lo stesso argomento.
4. Nel mese di dicembre 1998 il Consiglio federale aveva rimandato l'applicazione dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 916.01) per non gravare ulteriormente sulla conclusione degli accordi bilaterali con l'UE. Il 18 dicembre 1998 veniva presentata la mozione Binder "Art. 18 della legge sull'agricoltura, dichiarazione" (98.3664) sottoscritta da 108 cofirmatari, che chiedeva l'applicazione di tale articolo entro il 1° gennaio 2000. Il 1° marzo 1999 il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad accogliere la mozione. Il primo Consiglio l'ha trattata nella sessione di marzo. E' stato elaborato un disegno d'ordinanza per la dichiarazione dei metodi di produzione vietati in Svizzera, in consultazione presso le cerchie interessate fino al 1° settembre 1999. Il campo d'applicazione di tale ordinanza concerne la carne e le uova destinate al consumo. La carne importata prodotta utilizzando ormoni o antibiotici per aumentare le prestazioni degli animali dev'essere contrassegnata aggiungendo ad esempio la menzione "prodotta con ormoni". L'obbligo di dichiarazione riguarda anche le uova importate destinate al consumo, provenienti da allevamenti in batteria vietati in Svizzera. La dichiarazione ha luogo al momento della vendita a negozi, ristoranti e mense. Il disegno d'ordinanza dev'essere notificato presso le organizzazioni internazionali OMC e AELS. Terminata la consultazione, il testo definitivo dell'ordinanza verrà sottoposto al Consiglio federale. La caratterizzazione del paese produttore di carne e prodotti di carne è disciplinata nell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr; RS 817.02).