99.3438 · Mozione · 1999-09-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La presente mozione mira a introdurre il principio di trasparenza con riserva di tacitazione nella legislazione sull'ingegneria genetica. Al riguardo vengono poste tre domande alle quali il Consiglio federale risponde come segue.
Con l'inoltro della mozione Genlex (96.3363) il 15 agosto 1996, le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di colmare le lacune ancora esistenti nella legislazione nazionale relativa all'ingegneria genetica nel settore non umano. Il Consiglio federale è stato anche invitato a utilizzare il progetto Genlex quale strumento di promovimento del dialogo con l'opinione pubblica sull'utilità e sui rischi dell'ingegneria genetica (cifra 2.6 mozione Genlex). Tale dialogo è inoltre anche nell'interesse deIlo stesso Governo.
Il Consiglio federale, nel disegno di legge relativo al progetto Genlex approvato il 19 gennaio 2000, ha previsto vari elementi tesi a rafforzare l'informazione del pubblico: giusta l'articolo 29k del disegno della legge sulla protezione dell'ambiente (D-LPAmb) vige un diritto d'accesso - fatti salvi interessi pubblici e privati preponderanti - non solo alle informazioni sull'ambiente, ma a tutte le informazioni sull'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o patogeni, che vengono rilevate per l'applicazione della LPAmb, di altre leggi federali o di convenzioni di diritto internazionale. Il diritto d'accesso alle informazioni rilevate per l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari concernenti questioni tecniche relative a procedure di ingegneria genetica, va regolamentato dal Consiglio federale (art. 12a del disegno della legge sulle derrate alimentari). Inoltre la Confederazione deve favorire le conoscenze della popolazione e il dialogo pubblico sull'utilizzazione, le possibilità e i rischi dell'ingegneria genetica (art. 51a D-LPAmb).
Nell'ambito del campo d'applicazione del progetto Genlex, il Consiglio federale ha così introdotto il principio di trasparenza con riserva di tacitazione. In questo caso vengono soddisfatte le richieste della mozione.
Dall'articolo 29k D-LPAmb non può però essere desunto alcun diritto alle informazioni per prodotti i cui prodotti di base sono organismi geneticamente modificati, mentre il prodotto autorizzato non contiene più organismi (p. es. foraggi, vaccini, medicinali o derrate alimentari). Il Consiglio federale valuterà pertanto se e in che modo in tali ambiti possa essere regolamentato in modo analogo il principio di trasparenza tenendo conto delle peculiarità settoriali.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.