Messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili di DNA)
00.088
Messaggio concernente la legge federale sull’utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse
dell’8 novembre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi per approvazione il disegno di legge federale sull’utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l’identifi- cazione di persone sconosciute o scomparse.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
8 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-1545 11
Compendio
Da alcuni anni a questa parte la tecnica dell’analisi del DNA consente di identifi- care persone in modo affidabile grazie al cosiddetto profilo di DNA. Confrontando quest’ultimo con le tracce rinvenute sul luogo del reato, è possibile provare che persone determinate vi hanno soggiornato e coadiuvare la produzione di prove. In altri Paesi, la registrazione sistematica dei profili di DNA in un sistema d’infor- mazione ha permesso di far luce su un gran numero di reati. L’istituzione di un sistema d’informazione svizzero basato sui profili di DNA è invo- cata dalle autorità preposte al perseguimento penale e dalla polizia. È opportuno che tale compito venga assolto su scala nazionale, tanto più che l’articolo 119 della Costituzione federale incarica la Confederazione di emanare prescrizioni legali concernenti gli esami genetici umani. Il Consiglio federale ha dato avvio, il 1° lu- glio 2000, all’esercizio sperimentale di un sistema d’informazione basato sui profili di DNA, ma si propone di disciplinare speditamente, con una legge speciale, tale progetto fondato sull’articolo 351 septies del Codice penale. Il disegno di legge prevede che l’analisi del DNA possa essere impiegata per far luce su tutti i crimini e i delitti se l’applicazione di tale metodo offre prospettive di successo. La legge si applica inoltre all’identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute. Il prelievo di un campione, di norma uno striscio della mu- cosa orale nel caso di persone viventi, può essere ordinato dalla polizia quale mi- sura di trattamento segnaletico; se la persona interessata nega il suo assenso al prelievo è necessaria una decisione dell’autorità d’istruzione penale. L’ordine dev’essere emanato da un’autorità giudiziaria soltanto in casi speciali, in partico- lare nel caso di indagini a tappeto. I campioni prelevati vanno analizzati dopo conferma da parte di un giudice. È tuttavia possibile rinunciare a tale costosa ope- razione se con ogni probabilità le condizioni di registrazione nel sistema d’infor- mazione non sono adempiute o non lo saranno più a breve distanza di te mpo. Il sistema d’informazione comprende i profili di DNA di persone sospette o condan- nate, di tracce, di persone non identificate viventi o decedute e di persone scom- parse. Di norma, i profili vengono cancellati se cadono i sospetti o se l’interessato è
assolto o decede, ma al più tardi dopo 30 anni. Una persona condannata può chie- dere la cancellazione del proprio profilo dopo un determinato lasso di tempo. La protezione dei dati è retta dalla legge relativa e non dalle norme concernenti gli altri sistemi d’informazione di polizia. I costi di un’analisi del DNA sono attualmente ancora elevati. Essi sono perlopiù sostenuti dai Cantoni; la Confederazione se ne fa carico soltanto nell’ambito della giurisdizione federale. L’istituzione e la gestione del sistema d’informazione com- portano per la Confederazione un onere finanziario e di personale contenuto, in quanto i casi relativi vengono contemporaneamente trattati in AFIS, il sistema d’identificazione delle impronte digitali.
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
La tecnica di analisi del DNA, introdotta nel 1985 e perfezionata nel corso degli ul- timi anni, consente di identificare con certezza ogni singolo essere umano, ad ec- cezione dei gemelli monozigoti. Tale tecnica è utile anche al perseguimento penale, in particolare poiché permette di analizzare materiale biologico pertinente al reato (tracce) e di confrontarlo con il profilo di DNA di persone sospettate. È subito apparso chiaro che il confronto diretto di profili di DNA a fini d’identifica- zione e di produzione di prove esaurisce soltanto in misura insufficiente le possibi- lità offerte da tale metodo. Da alcuni anni, vari Stati gestiscono pertanto sistemi d’informazione in cui vengono registrati profili di DNA di determinate persone e di tracce, i quali si rivelano utili in procedimenti penali attuali. Tale soluzione consente un confronto di routine con un numero ben più elevato di profili di DNA, accre- scendo in tal modo anche la probabilità di un’identificazione. In Svizzera, il dibattito sull’impiego dell’analisi del DNA ha avuto inizio nell’am- bito delle Conferenze delle autorità inquirenti svizzere (CAIS) e dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). Poiché alcuni Cantoni hanno dato avvio a propri progetti di sistemi d’informazione basati su profili di DNA, abbiamo deciso di istituirne uno su scala nazionale.
1.2 Importanza dell’identificazione mediante profili
di DNA nel procedimento penale Per un numero assai elevato di reati si rilevano tracce che possono risultare utili all’identificazione dell’autore. Il rilevamento di tracce è particolarmente frequente nei reati che implicano atti di violenza su persone o cose, poiché l’autore subisce escoriazioni, lascia tracce di sangue o di saliva, perde capelli, ecc. Vi è inoltre una probabilità altrettanto elevata di poter attribuire all’autore le tracce rinvenute nel caso in cui egli abbia soggiornato in luoghi di cui si conoscono tutti i legittimi uten- ti, ad esempio abitazioni private oggetto di effrazione o auto rubate. Nel giro di dieci mesi, la banca dati del DNA di Inghilterra e Galles (UK National DNA Database) ha permesso di accertare 16 150 corrispondenze («hits») tra persone e tracce e fra tracce. 15 400 di tali hits concernevano furti, in particolare effrazioni e furti d’auto. Soltanto 300 circa si riferivano a reati contro la vita e l’integrità fisica, a reati sessuali e a rapine aggravate. Ne consegue che il confronto dei profili di DNA nell’ambito di un sistema d’informazione può contribuire a risolvere un numero re- lativamente ridotto di reati gravi, mentre presenta una percentuale elevata di successi per quanto concerne i reati commessi in modo continuato, a titolo professionale o da bande. Per tale motivo, la prima banca dati del DNA tedesca, quella della Renania- Palatinato, è stata istituita appositamente per combattere le bande criminali prove- nienti dall’Europa dell’est, autrici di un numero impressionante di reati contro la proprietà.
In sede di procedimento penale, l’analisi del DNA riveste importanza principal- mente in tre situazioni: – Nei reati più gravi contro la vita e l’integrità fisica, in cui vi è uno scontro violento tra autore e vittima, i quali lasciano tracce biologiche l’uno sull’al- tro e attorno a sé. – Nei reati contro la proprietà in cui gli autori lasciano tracce, sia a seguito della violenza esercitata su oggetti, sia per disattenzione. – In caso di commissione reiterata dei reati summenzionati ad opera dello stes- so autore (autore seriale o recidivo) o gruppo di autori (banda di svali- giatori).
1.3 Genesi del disegno
Nel contesto della legislazione d’esecuzione dell’articolo 24novies della vecchia Co- stituzione, approvata da popolo e Cantoni il 17 maggio 1992, una commissione pe- ritale presieduta dal professor Heinz Hausheer ha elaborato l’avamprogetto di legge federale sugli esami genetici umani. Tale commissione si componeva di rappresen- tanti della medicina, del diritto in materia di sanità e civile, dell’economia, come pure del Tribunale federale delle assicurazioni e dell’Amministrazione federale. L’avamprogetto includeva una sezione dedicata agli esami genetici a scopo d’identi- ficazione (art. 27-31). Il progetto è stato inviato in consultazione il 28 settembre
1998 e abbiamo preso atto dei risultati di quest’ultima nel novembre del 1999.
D’intesa con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), il 25 novembre 1997 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito una commissione peritale denominata «Creazione di una banca dati na- zionale basata su profili di DNA», composta di rappresentanti di Confederazione e Cantoni, come pure di esponenti della medicina legale, della genetica umana e della teologia morale. Nel rapporto, essa proponeva di istituire per via d’ordinanza, quale soluzione transitoria, una banca dati sperimentale di profili di DNA, per elaborare in seguito una base legale legislativa. Il progetto «Banca dati di profili del DNA» è stato presentato e discusso in seno alla CDCGP nel 1999, in quanto una soluzione provvisoria può essere posta in atto sol- tanto con la spontanea partecipazione dei Cantoni. I lavori relativi sono poi prose- guiti in seno alla Segreteria generale del DFGP e il 31 maggio 2000 il Consiglio fe- derale ha adottato l’ordinanza concernente il sistema d’informazione basato sui pro- fili di DNA1. Essa è entrata in vigore il 1° luglio 2000 e avrà effetto sino alla fine del 2004, in quanto concepita esclusivamente per l’esercizio sperimentale del si- stema d’informazione, la cui durata è parimenti limitata. Affinché l’esercizio speri- mentale possa essere tramutato in esercizio definitivo e quest’ultimo non sia fondato su un’ordinanza, base sufficiente dal profilo giuridico ma delicata sul piano politico, abbiamo deciso di scorporare le basi legali concernenti l’identificazione di persone nel procedimento penale mediante profili di DNA dall’avamprogetto di legge fede- rale sugli esami genetici umani, per aggregarle a quelle relative al sistema d’infor- mazione basato sui profili di DNA e sottoporre il tutto celermente alle Camere fede- rali.
1 RS 361.1; RU 2000 1715
1.4 Risultati della procedura di consultazione
Benché nell’ambito della consultazione concernente la legge federale sugli esami genetici umani soltanto pochi partecipanti si riferiscano espressamente all’artico- lo 28, relativo agli esami genetici a scopo d’identificazione in sede di inchiesta pe- nale, è lecito presupporre un’approvazione di principio. Numerosi partecipanti alla consultazione, fra cui soprattutto Cantoni e partiti, ritengono il progetto «adeguato e conforme allo scopo» (BE), «assai equilibrato» (GL), una «soluzione al passo coi tempi» (GR) e dichiarano di approvare le disposizioni per le quali non hanno for- mulato osservazioni. Nel caso delle organizzazioni interessate, le quali difendono in parte esigenze specifiche, tale conclusione è meno frequente; l’assenza di un parere in merito non va considerata né un assenso né un rifiuto. Tra le osservazioni, relativamente scarse, riferite direttamente a questioni essenziali della presente legge, vanno evidenziate le seguenti: – La limitazione dell’esame allo scopo d’identificazione e il divieto di ricer- care informazioni sullo stato di salute sono accolti con favore, ma si sottoli- nea da più parti la necessità, per determinati procedimenti, di raccogliere informazioni sull’ascendenza. – Il campo d’applicazione degli esami, esteso a tutti i procedimenti penali, vale a dire al prelievo di un campione nel contesto di qualsiasi trattamento segnaletico, è oggetto di critica soltanto in casi isolati: il PS invoca un «disciplinamento il più possibile restrittivo», i giuristi democratici un esame soltanto in presenza di «reati gravi», l’FMH un elenco esauriente dei reati. La possibilità di rilevare, in casi eccezionali, altri dati genetici non è stata in linea di principio avversata, ma si ritiene che la normativa non sia sufficien- temente chiara, in particolare per quanto concerne il campo d’applicazione dei «reati gravi». – Nessun partecipante ha messo in discussione la competenza della polizia in materia di esami non invasivi. Vari pareri sottolineano tuttavia che la no- zione di «polizia giudiziaria» non è nota a tutti i Cantoni. – Il principio secondo cui una volta concluso il procedimento i campioni van- no distrutti è stato disapprovato da alcuni Cantoni; il PLR auspica che il campione possa essere conservato unitamente agli atti del procedimento. Il Canton TG ha osservato che la distruzione del campione non dovrebbe com-
portare la cancellazione del profilo nella banca dati del DNA. – L’accenno al fatto che la banca dati del DNA sarebbe stata disciplinata nell’ambito di un’altra legge ha condotto alcuni ad osservare che l’istitu- zione di una banca dati era urgente e che la legge andava adottata celer- mente; due organizzazioni critiche nei confronti degli esami genetici e l’Unione delle contadine svizzere hanno invece espresso la loro disapprova- zione di principio nei confronti dell’istituzione della banca dati. – La grande importanza della protezione dei dati e della personalità è univer- salmente ribadita. – Il fatto che medici e laboratori possano effettuare esami genetici soltanto se muniti di un’autorizzazione federale ha raccolto ampi consensi; alcuni parte- cipanti hanno chiesto che tale principio si applichi senza eccezioni e che il Consiglio federale non possa prevedere alcuna deroga in materia.
Dopo che il Consiglio federale ha deciso, il 31 maggio 2000, di non effettuare una nuova procedura di consultazione per il presente disegno di legge, il 15 luglio 2000 la Segreteria generale del DFGP ha organizzato un incontro con specialisti dell’Am- ministrazione federale e delle autorità preposte al perseguimento penale, della poli- zia, della medicina legale, del diritto penale e della protezione dei dati. Tali speciali- sti hanno espresso il loro parere in merito a un avamprogetto. La concezione del progetto è stata approvata all’unanimità, ma si sono riscontrate ampie divergenze d’opinione circa le condizioni e la portata degli esami genetici, come pure la regi- strazione dei profili di DNA. Polizia e autorità preposte al perseguimento penale considerano l’analisi del DNA una nuova metodologia segnaletica che, analoga- mente a quanto avviene per le impronte digitali, andrebbe utilizzata su larga scala. Esse auspicano che la polizia abbia la facoltà di ordinare tale provvedimento e che i profili di DNA vengano trattati nel sistema d’informazione per un intervallo di tem- po sufficientemente lungo. Gli incaricati della protezione dei dati sottolineano il ri- schio di abuso e chiedono pertanto un impiego restrittivo dell’analisi del DNA, au- spicando che il prelievo di campioni e la registrazione nel sistema d’informazione possano essere ordinati soltanto da un giudice e che i profili di DNA di persone non condannate siano cancellati d’ufficio. L’incontro ha fornito numerose indicazioni di grande utilità per l’ulteriore elaborazione dell’avamprogetto.
1.5 Diritto comparato
Le legislazioni concernenti gli esami genetici in sede di procedimento penale attra- versano una fase di rapida evoluzione. La nostra analisi si limiterà pertanto a un nu- mero ristretto di Paesi (situazione: primavera 2000). Negli Stati Uniti, i lavori preliminari sono stati avviati nel 1988. Nel 1998 è stata istituita una banca dati nazionale denominata CODIS (Combined DNA-Index Sy- stem), nella quale sono registrate persone condannate per reati gravi e tracce bio- logiche in rapporto con reati. Nel giro di pochi mesi, sono stati registrati 150 000 condannati. In Inghilterra e nel Galles, la polizia gode di ampia libertà nel determinare in quali casi penali far ricorso all’analisi del DNA (any recordable offense); è inoltre allestito un profilo di DNA degli autori di reati condannati. A partire dal 1995 è in funzione un sistema d’informazione in cui vengono inseriti, ogni anno, tra 100 000 e 150 000 profili, il 10 per cento dei quali concerne tracce. In Germania, nel 1998 è stata adottata, sulla base di un esperimento condotto nella Renania-Palatinato, una legge sull’accertamento dell’identità mediante il DNA. Tale legge prevede la registrazione in una banca dati sulla base di un elenco esauriente di 41 reati, comprendente soprattutto reati contro la vita e l’integrità fisica, reati contro il patrimonio, estorsione, incendio intenzionale, ma anche atti commessi in stato di ebrietà colposa (analogamente a quanto previsto dagli art. 12 e 263 del CP svizzero, concernenti la cosiddetta «actio libera in causa»). Tale banca dati conta attualmente 32 000 persone e 4000 tracce, a cui ogni mese si aggiungono circa 4500 nuovi pro- fili. In Olanda, nel 1997 è stata istituita una banca dati di modeste dimensioni, in cui so- no registrate persone condannate per reati di estrema gravità e tracce relative a tali reati. La registrazione è ordinata mediante un decreto giudiziario e la banca dati comprende soltanto poche centinaia di profili (200 autori di reato e 400 tracce).
In Austria, dal 1997 è in corso un progetto pilota nell’ambito del quale sono regi- strati i profili di DNA di persone sospettate di aver commesso reati gravi contro la vita e la salute, come pure tracce appartenenti a ignoti. La banca dati si compone attualmente di 20 000 persone e di 3000 tracce. La banca dati del DNA finlandese è in funzione dal 1999. Essa contiene i profili di DNA di persone condannate o sospettate in relazione con un reato per il quale la pena comminata è superiore a un anno di privazione della libertà, come pure tracce appartenenti a ignoti. Nei primi sei mesi di attività, sono state registrate 1000 per- sone e alcune tracce. È imminente anche l’entrata in funzione di una banca dati del DNA norvegese. In tale banca vengono inserite, sulla base di un decreto giudiziario, persone condannate per un reato grave contro la vita e la salute o per abusi sessuali nonché tracce ap- partenenti ad autori ignoti.
2 Parte speciale
2.1 Caratteristiche essenziali del disegno di legge
2.1.1 Definizioni
Onde garantire la certezza del diritto in un settore delicato come quello dell’analisi del DNA nell’ambito del procedimento penale, è essenziale poter disporre di una terminologia chiara e uniforme. Non è tuttavia indispensabile che essa figuri nella legge – eccezion fatta per la definizione del «profilo di DNA». La prevista ordinanza concernente il presente disegno di legge conterrà il seguente elenco di definizioni: – DNA L’acido desossiribonucleico (desoxyribonucleic acid) è la sostanza chimica contenente il codice ereditario umano. Esso è una molecola filiforme sita nel nucleo di ogni singola cellula del corpo umano. – Sequenze codificanti del DNA (=geni) Sequenze «parlanti» del DNA responsabili dei caratteri ereditari (ad es. il colore degli occhi), le quali perlopiù producono sostanze proteiche. – Sequenze non codificanti del DNA Circa il 90 per cento del DNA si compone di cosiddette sequenze non codi- ficanti, vale a dire di sequenze «mute» sul piano genetico che non produ- cono proteine ma che differiscono in ogni individuo e a seconda del sesso. Il profilo di DNA è allestito a partire da tali sequenze. – Profilo di DNA Combinazione alfanumerica specifica di un individuo che può essere de- sunta con l’ausilio di tecniche di biologia molecolare dalle sequenze non co- dificanti del DNA e che consente di identificare con certezza una persona. – Campione Materiale biologico (ad es. striscio di mucosa orale, campione di sangue o di tessuti e altre tracce in rapporto con un reato) prelevato a scopo d’allesti- mento del profilo DNA.
– Prelievo non invasivo di un campione Misura di trattamento segnaletico consistente nel prelievo, senza lacerazione della pelle, di uno striscio di mucosa orale. – Prelievo invasivo di un campione Prelievo, per lo più di sangue o di tessuto, che comporta la lacerazione della pelle. – SMO: Striscio di mucosa orale che nell’ambito del trattamento segnaletico viene prelevato all’interno della guancia con un bastoncino ovattato. – Materiale biologico pertinente al reato (tracce): fluidi corporali quali saliva, sperma e sangue oppure parti di tessuti quali frammenti di pelle, capelli. – Persona implicata Persona su cui è prelevato un campione per l’allestimento di un profilo di DNA. – Autorità competente Polizia, autorità d’istruzione penale e tribunali che ordinano il prelievo di un campione. – Sistema d’informazione basato sui profili di DNA Sistema d’informazione contenente profili di DNA e numeri di controllo. – Numero di controllo (PCN) Numeri progressivi muniti di cifre di verifica atte a designare con chiarezza e in modo inconfondibile, nell’ambito del processo d’identificazione, oggetti connessi (come ad es. impronte digitali, foto, ecc.) e a rendere anonimo l’in- tero processo. – Altri dati Le informazioni immagazzinate concernenti le persone oggetto di tratta- mento segnaletico, come le generalità, il luogo d’origine e le informazioni supplementari sul luogo di ritrovamento delle tracce.
2.1.2 L’analisi del DNA e il profilo di DNA
Il patrimonio genetico DNA (acronimo di Desoxyribo-Nucleic-Acid, in italiano aci- do desossiribonucleico, ADN2) è la sostanza chimica contenente l’informazione ere- ditaria umana. Il DNA è una molecola filiforme, di lunghezza approssimativa pari a 1,5 µm, presente nel nucleo di ogni cellula del corpo umano. Soltanto una piccola percentuale della molecola di DNA contiene i fattori ereditari attualmente noti, i ge- ni. Tali sequenze sono denominate «codificanti» o «parlanti». Anche le altre se- quenze, denominate «non codificanti» o «mute», presentano differenze tali che cia- scun essere umano, ad eccezione dei gemelli monozigoti, dispone di un proprio DNA. L’analisi del DNA a scopo d’identificazione esamina la composizione di determi- nate sequenze non codificanti del DNA, ciascuna delle quali presenta differenti combinazioni delle componenti del DNA, in modo tale che per determinate porzioni soltanto il dieci per cento degli esseri umani presenta la stessa combinazione, mentre
2 Anche in italiano si è imposta l’abbreviazione DNA, ragione per cui la si utilizza anche per la Svizzera.
per altre sequenze la percentuale è addirittura assai inferiore, a causa dell’elevato numero di combinazioni possibili. In tutti gli Stati che fanno uso dell’analisi del DNA a scopo d’identificazione, l’analisi è effettuata a partire dalle stesse sequenze; la probabilità che per puro caso i profili di DNA siano identici sono inversamente proporzionali al numero di sequenze esaminate. Nell’ambito dei primi sistemi d’in- formazione basati su profili di DNA, si analizzavano da 5 a 7 sequenze, mentre per il sistema CODIS statunitense (COmbined DNA-Index System) si esaminano 13 sequenze. Vari consessi europei di scienze forensi si basano attualmente su uno standard di 7 sequenze. Nell’ambito dell’esercizio sperimentale del sistema d’infor- mazione, il DFGP prescrive agli istituti di medicina legale che allestiscono i profili di DNA l’analisi di almeno 11 sequenze di DNA (incluso il sesso). Nuove cono- scenze scientifiche e lo sviluppo della genetica forense porteranno col tempo a un aumento del numero delle sequenze analizzate. Nel caso di un profilo di DNA allestito a partire da 11 sequenze, la probabilità che due persone presentino lo stesso profilo è inferiore a una su dieci miliardi3. L’analisi di un numero maggiore di sequenze consente di esaminare un numero sufficiente di sequenze anche qualora la traccia sia parzialmente distrutta o frammista ad altre tracce, permettendo di attribuirla al presunto autore con un grado di probabilità ele- vato. Il profilo di DNA allestito in laboratorio può essere interpretato soltanto da speciali- sti. Essi assegnano a ogni sequenza un numero composto di due fino a quattro cifre. Una volta analizzate 11 sequenze, si dispone di un profilo di DNA, il quale è indi- cato mediante un numero di 26-33 cifre, completato dalle lettere XX per la donna e XY per l’uomo. Il profilo di DNA risulta in tal modo leggibile a persone prive di formazione e a macchine. Poiché in sede di accertamento delle cifre determinanti possono esservi interpretazioni discordi, i responsabili della medicina legale riten- gono indispensabile una seconda analisi. Un errore non porta tuttavia a un’errata identificazione, bensì di norma al fallimento della stessa. Ai fini dell’identificazione potrebbero rivestire interesse, a determinate condizioni, anche le sequenze codificanti, ad esempio i geni che determinano il colore di occhi,
capelli e pelle. L’analisi di tali sequenze non sfocerebbe tuttavia in un semplice confronto dei profili di DNA, bensì in un parziale identikit che potrebbe consentire o essere utile all’identificazione visiva. La legge esclude in linea di principio la pos- sibilità di estendere l’analisi ai geni, in quanto tali informazioni non sono necessarie all’identificazione e potrebbero aprire la strada a eventuali abusi. Poiché non è a priori certo che in un procedimento penale altre informazioni genetiche siano indi- spensabili alla produzione di prove, l’articolo 2 capoverso 2 consente, in casi ecce- zionali, l’esame di sequenze codificanti del DNA. L’ordine dev’essere emanato da un’autorità giudiziaria (art. 7 cpv. 3) e le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione. Nel sistema d’informa- zione non viene trattata né la circostanza dell’analisi, né il risultato della stessa. In presenza di crimini particolarmente gravi e di una probabile recidiva, il giudice po- trebbe inoltre ordinare che una traccia venga analizzata secondo determinati caratteri codificanti che consentono la ricerca dell’autore, ad esempio il colore degli occhi, dei capelli o della pelle.
3 Raphaël Coquoz, Profils d’ADN: matière d’expertise ou élément d’enquête préliminaire?; RPS 118 (2000), p. 161 segg., 166.
2.1.3 Prelievo di campioni e rilevamento di tracce
Il profilo di DNA può essere allestito in linea di principio a partire da qualsiasi ma- teriale biologico contenente cellule provviste di nucleo. Tra i materiali di confronto prelevati su persone sospettate rivestono importanza soprattutto gli strisci di mucosa orale e i campioni di sangue. Il prelievo di un campione di sangue è ritenuto essere una lesione invasiva dell’integrità fisica che, secondo la legislazione della maggior parte dei Cantoni, dev’essere ordinata dal giudice; il prelievo di uno striscio di mu- cosa orale mediante un bastoncino ovattato, per contro, va considerato un intervento non invasivo di competenza della polizia, la quale può procedere a tale operazione nell’ambito del trattamento segnaletico. Nel caso di persone decedute, il campione è perlopiù prelevato da tessuti molli o dalle ossa, mentre sui luoghi del delitto rappre- sentano una buona base di partenza, a fianco di sangue e saliva, anche sperma, se- crezioni vaginali, urina, feci, secrezioni nasali, capelli o frammenti di pelle. Il Tribunale federale considera il prelievo di alcuni capelli4 o di sangue5 una lieve ingerenza nella libertà personale, ma esige nel contempo che «in caso di esito nega- tivo (...) vadano evitate (...) altre possibili lesioni della libertà personale». Il legisla- tore gode pertanto di un ampio margine discrezionale nel decidere in quali casi pre- vedere il prelievo di un campione, ma deve comunque fare in modo che la propor- zionalità del provvedimento non sia compromessa dall’eccessiva durata di conserva- zione del campione o del profilo di DNA.
2.1.4 Casi d’applicazione dell’analisi del DNA
In linea di principio, l’analisi del DNA può essere utilizzata per qualsiasi possibile confronto tra materiale biologico di provenienza ignota o non attribuibile a una per- sona determinata e il profilo di DNA di una persona nota. Essa potrebbe ad esempio anche permettere di scoprire dove una persona ha soggiornato. Il mandato costitu- zionale dell’articolo 119 Cost. impone nondimeno che la legge federale garantisca il rispetto della dignità umana e della personalità e vieti l’impiego abusivo dell’inge- gneria genetica. Nell’ambito del diritto di procedura penale, la produzione di prove è disciplinata perlopiù in modo alquanto elastico. La parte lesa può ad esempio chiedere, anche in caso di reati di lieve entità, che si dimostri mediante l’analisi del DNA che una de- terminata persona abbia soggiornato in un determinato luogo al fine di avvalorare le dichiarazioni di un testimone che ha visto tale persona nel luogo in questione. Per simili casi, in cui il fine probatorio è concreto, non si legittima alcuna limitazione del campo d’applicazione dell’analisi del DNA. Per il legislatore rivestono di contro importanza i casi in cui il ricorso all’analisi del DNA costituisce un’operazione di routine, la cui rilevanza ai fini del procedimento non può essere pronosticata. Va in tale contesto determinato se il confronto tra i profili di DNA serva soprattutto a far luce su reati già commessi o a consentire una celere identificazione in caso di recidiva. Negli Stati dotati di un sistema d’informazione basato su profili di DNA si osser- vano due tendenze:
4 DTF pubblicata in Europäische Grundrechte-Zeitschrift EuGRZ 1996 470.
5 DTF 114 I 80, 82 seg.
– Se nel sistema d’informazione sono registrati soltanto profili di autori di reati condannati, come accade ad esempio negli Stati Uniti e in Olanda, ciò serve unicamente alla celere identificazione di autori recidivi. – Se sono invece registrati in modo sistematico i profili di persone sospette, come avviene ad esempio in Inghilterra e nel progetto sperimentale della Renania-Palatinato, nel quale si indagava soltanto sulle bande dell’Europa dell’est, allora i reati commessi sono attribuiti agli autori mediante l’analisi delle tracce. Il primo dei due sistemi menzionati consente di chiarire un numero relativamente ristretto di reati particolarmente gravi; in un sistema d’informazione di questo tipo vi sono pochi «hits». Se tuttavia anche le indagini concernono pochi reati di particolare gravità e si prefiggono di individuare connessioni tra fatti, si riscontra un numero di «hits» relativamente elevato, grazie al quale è in particolare possibile addebitare a bande di ladri e a svaligiatori professionisti un numero assai maggiore di reati. Proponiamo che l’analisi del DNA venga utilizzata su larga scala, in altri termini che si persegua l’obiettivo di far luce su un’elevata percentuale di reati. La nostra scelta è motivata dal fatto che in Svizzera il sentimento di insicurezza della popolazione non è provocato soltanto dai crimini capitali contro la vita e l’integrità fisica e da quelli contro l’integrità sessuale, ma anche, in forte misura, dalla commissione in serie di reati contro la proprietà, in particolare effrazioni e scippi. Benché non possa cancellare la commissione di un reato, un’elevata percentuale di successi ha inoltre un certo effetto deterrente e accresce la fiducia nella protezione ad opera della poli- zia e delle autorità preposte al perseguimento penale. L’impiego su larga scala dell’analisi del DNA esige correttivi: tanto più spesso si procede all’allestimento del profilo di DNA di una persona sospetta, quanto più probabile è il coinvolgimento di persone a cui non può essere imputato alcun reato. Le persone il cui trattamento segnaletico e l’allestimento del profilo di DNA si ri- vela in un secondo tempo infondato devono pertanto fruire del diritto alla cancella- zione del profilo. Qualora invece si optasse per il sistema americano, in linea di principio sarebbe praticamente obbligatorio conservare il profilo di DNA fino alla
morte della persona implicata.
2.1.5 Registrazione nel sistema d’informazione e gestione
dei profili In linea di principio, i profili di tutti gli SMO di persone sospette vanno inseriti nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Poiché in caso di dissolvimento dei sospetti – a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante il confronto con trac- ce rilevanti o mediante la prova dell’innocenza o l’assoluzione per insufficienza di prove – la condizione posta alla registrazione non è più realizzata (art. 11 cpv. 1 lett. a), in alcuni casi l’autorità competente potrebbe rinunciare a far subito analiz- zare lo SMO, in quanto il profilo di DNA non sarebbe indispensabile all’identifica- zione o alla produzione di prove. Essa deve tuttavia prendere una decisione entro tre mesi, pena la distruzione del campione (art. 9 cpv. 1 lett. b). Nel Sistema automatico di identificazione delle impronte digitali (AFIS), la prassi di registrazione e i termini di conservazione fanno sì che, per un arco di tempo relati- vamente lungo, vi siano tracce di un «contatto» precedente tra la persona implicata e
la polizia o le autorità di perseguimento penale, anche qualora in seguito non venga pronunciata una condanna. La polizia considera una tale registrazione ragionevole e necessaria; qualora una persona in precedenza sospettata non commetta reati o un autore non si macchi di una recidiva, la registrazione in un sistema d’informazione di polizia costituirebbe un’ingerenza minima nei diritti fondamentali. La giurispru- denza recente del Tribunale federale6 e della Corte europea dei diritti dell’uomo7 precisa per contro che la prevedibilità di un successivo trattamento dei dati non sa- rebbe più data in casa di prolungata conservazione. Il sistema proposto è conforme a tale giurisprudenza in quanto prevede la registra- zione di un numero relativamente ampio di persone condannate o ancora sospettate, vincolandola a una gestione restrittiva del sistema d’informazione. Quest’ultimo cancella celermente i profili di DNA quando le condizioni di registrazione non sono più date e prevede durate di conservazione sufficientemente brevi, eccezion fatta per gli autori pericolosi incurabili, nei quali il rischio di recidiva è sempre presente.
2.1.6 Protezione e sicurezza dei dati
In ambito penale, in presenza di un sospetto vi è il rischio che terzi esterni giungano a conclusioni errate se vengono informate del caso. In spregio alla presunzione d’innocenza, l’opinione pubblica tende a ritenere colpevoli le persone oggetto di indagini di polizia. È pertanto indispensabile garantire una protezione dei dati effi- cace. Determinante ai fini della protezione dei dati è il totale anonimato dell’intero pro- cesso. L’autorità competente attribuisce un numero di controllo (PCN) alle opera- zioni di trattamento segnaletico, allo SMO di una persona sospetta e alle tracce bio- logiche rilevate sul luogo del delitto. L’autorità competente comunica, al laboratorio che analizza lo SMO o la traccia per desumerne un profilo di DNA, unicamente il PCN e i dati personali necessari all’allestimento del profilo di DNA e alla valuta- zione del suo valore probante. Tali dati possono essere costituiti da informazioni sull’appartenenza razziale della persona implicata o sul luogo di ritrovamento della traccia biologica, ma non dalle generalità della persona implicata (art. 8 cpv. 3). L’autorità competente comunica le generalità della persona da cui è stato prelevato lo SMO e i dati relativi al luogo di ritrovamento di tracce, unitamente al PCN, sol- tanto all’autorità federale responsabile del sistema d’informazione (art. 12 cpv. 1), vale a dire il servizio AFIS dell’Ufficio federale di polizia (UFP), il quale tratta tali dati in un sistema d’informazione fisicamente disgiunto dal sistema d’informazione basato sui profili di DNA, il sistema informatizzato di gestione e indice informatiz- zato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell’Ufficio federale di polizia (UFP), la cui base legale formale è stata istituita mediante il nuovo articolo 351octies CP e po- sta in vigore dal Consiglio federale il 1° luglio 2000. La connessione tra profili di DNA e gli altri dati concernenti persone o tracce è sta- bilita per il tramite del PCN ed è di esclusiva competenza dell’autorità federale re- sponsabile del sistema d’informazione (art. 14 cpv. 3). Soltanto quest’ultima comu-
6 DTF 120 Ia 147, si veda anche DTF 124 I 80
7 Decisione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo del 16 febbraio 2000 in re Amann c. Svizzera (ricorso n. 17798/95).
nica all’autorità competente il risultato del confronto ed eventuali altri dati concer- nenti persone o tracce. La registrazione dei profili di DNA in forma anonima nel sistema d’informazione è utilizzata quale standard in materia di protezione dei dati anche in altri Paesi europei che gestiscono sistemi d’informazione basati su profili di DNA, ad eccezione della Germania. Nel sistema tedesco, profili di DNA e generalità sono immagazzinati nella stessa banca dati.
2.1.7 Rapporto con l’unificazione del diritto
di procedura penale Con la riforma giudiziaria (art. 123 Cost.) approvata dal popolo il 28 marzo 2000, la Confederazione ha ora il potere di legiferare anche in materia di procedura penale. Un codice di procedura penale federale potrà tuttavia entrare in vigore soltanto verso la fine del decennio. La legislazione relativa all’articolo 119 Cost. e il disciplina- mento definitivo del sistema d’informazione basato sui profili di DNA non possono tuttavia essere procrastinati a tale data. In ragione dell’esigenza di una legislazione a breve scadenza, abbiamo perciò avviato l’unificazione preventiva di sezioni minori della procedura penale, esonerando così i Cantoni dall’obbligo di adeguare le loro legislazioni per un breve intervallo di tempo8. Non è ancora stato stabilito, a tal pro- posito, se le disposizioni concernenti i sistemi d’informazione in dotazione alla poli- zia e alle autorità di perseguimento penale saranno integrate nella procedura penale federale o continueranno a essere oggetto di un disciplinamento distinto 9.
2.2 Commento alle singole disposizioni
2.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali
2.2.1.1 Articolo 1 Oggetto e scopo
La legge disciplina soltanto una porzione dell’ampio campo d’applicazione concer- nente l’identificazione di persone mediante esami genetici umani, vale a dire quella inerente al perseguimento penale. Tale campo d’applicazione è esteso all’identifica- zione di persone ignote, scomparse o decedute che la polizia è tenuta a compiere al di fuori di un procedimento penale (cpv. 3). Si fa riferimento ai casi in cui l’iden- tificazione non è possibile con i metodi tradizionali quali documenti di legittima- zione, interrogatori, foto o impronte digitali. Si tratta ad esempio dei casi seguenti: – corpi resi irriconoscibili da un incidente o dalla decomposizione, ad esempio a seguito di un incidente aereo;
8 Si veda ad es. il messaggio del 1° luglio 1998 concernente la legge federale sulla sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge fe- derale sull’inchiesta mascherata (FF 1998 3317); in occasione del precedente ridiscipli- namento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica- zioni, nel 1979, la Confederazione impose ai Cantoni di adeguare entro tre anni i codici di procedura penale al nuovo diritto federale (art. 400bis CP, RU 1979 1170). 9 Attualmente, esse sono disciplinate in parte nel libro terzo del CP (art. 351bis-351octies CP) e in parte in leggi speciali (ad es. nell’ambito della legge federale sulle misure per la sal- vaguardia della sicurezza interna, RS 120, e nella legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, RS 360).
– corpi di ignoti la cui morte non è dovuta a un reato; ad esempio suicidi non identificati; – persone viventi che ad esempio a causa dell’età (bambini in tenera età), della lingua sconosciuta o dello stato confusionale non sono in grado di declinare le proprie generalità. L’identificazione mediante profili di DNA, in quanto strumento d’identificazione al pari di altri (ad es. foto o impronte digitali), si prefigge principalmente di accrescere l’efficacia del perseguimento penale. L’articolo 1 enuncia i differenti scopi perseguiti dall’analisi del DNA e dal con- fronto tra profili di DNA in ambito penale: – L’identificazione consiste nel riconoscere come appartenente a una persona sospetta o a una persona nota alla polizia (ad es. un autore recidivo), me- diante l’analisi del DNA, una traccia biologica rilevata nel contesto di un reato. È invece data un’identificazione parziale quando sul luogo di un de- litto più tracce biologiche presentano lo stesso profilo di DNA o su più luo- ghi del delitto sono rinvenute tracce biologiche aventi lo stesso profilo di DNA (autore seriale). Il confronto dei profili di DNA può inoltre scagionare una persona inizialmente sospettata. – L’obiettivo di coadiuvare la produzione di prove è raggiunto quando la trac- cia biologica rinvenuta sul luogo del delitto indica con un elevato grado di probabilità che una persona determinata vi ha soggiornato; la traccia può tuttavia esservi stata portata da un’altra persona. La forza probante del solo profilo di DNA è soggetta a grandi variazioni: se la traccia biologica rilevata sul luogo del delitto, ad esempio un frammento di pelle, è rinvenuta sotto l’unghia di una vittima, il valore probante è sostanzialmente più elevato ri- spetto a quello di un fazzoletto di carta ritrovato in un cestino dei rifiuti di un’area pubblica e recante secrezioni di una persona determinata. Come tutte le altre prove, anche il profilo di DNA soggiace al principio del libero ap- prezzamento delle prove da parte del tribunale. – Se sono conservati in un sistema d’informazione, i profili di DNA possono essere utili all’identificazione per periodi di tempo più lunghi e su aree geo- grafiche più vaste ed è possibile farvi ricorso, a fini di produzione di prove, sino allo scadere del termine di conservazione. La nozione di procedimento penale abbraccia il diritto penale ordinario, il diritto
penale militare e quello amministrativo. Nell’ultimo caso, non dovrebbero tuttavia essere molto frequenti i procedimenti in cui il rilevamento di tracce biologiche o il prelievo di un campione su persone sospette può rivelarsi indispensabile. Cionono- stante, non si può escludere che, in futuro, contro determinate forme di truffa in ma- teria di contributi (dogane, imposta sul valore aggiunto) si possa ricorrere a identifi- cazioni mediante profili di DNA.
2.2.1.2 Articolo 2 Profilo di DNA e uso previsto
L’analisi del DNA a scopo d’identificazione sfocia nell’allestimento del cosiddetto profilo di DNA che, quanto a leggibilità e rilevanza, può essere paragonato alla «classica» impronta digitale. Il profilo di DNA ai sensi della presente legge è la combinazione alfanumerica specifica di un individuo, determinata mediante tecniche
di biologia molecolare a partire da sequenze non codificanti, vale a dire «mute», del patrimonio genetico DNA e che consente l’identificazione di una persona (cfr. anche n. 2.1.2, concernente l’analisi del DNA e il profilo di DNA). Nell’ambito dell’ana- lisi delle sequenze non codificanti del DNA, a differenza di quanto accade per gli esami genetici basati su sequenze codificanti, in altri termini la porzione «parlante» del DNA, non è permesso indagare sullo stato di salute o su eventuali predisposi- zioni a determinate malattie. Il capoverso 2 vieta pertanto esplicitamente di indagare sullo stato di salute o su altre caratteristiche personali del soggetto implicato. Se, nel corso dell’analisi del DNA a scopo di allestimento del profilo, il laboratorio dovesse per caso acquisire informazioni concernenti la salute o un’altra qualità personale dell’individuo implicato, esso non può inserirle nel rapporto d’analisi né trasmet- terle a terzi. L’analisi del DNA a scopo d’identificazione, infatti, può sfociare uni- camente nell’allestimento di un profilo di DNA e nell’indicazione del sesso della persona implicata. In casi eccezionali, per far luce su un reato il tribunale penale può ordinare l’analisi di sequenze codificanti di una traccia, al fine di ottenere informa- zioni supplementari sulla persona dell’autore del reato (si veda al n. 2.1.2). Possono ad esempio essere utili all’identificazione informazioni sul colore degli occhi, dei capelli o della pelle, le quali possono essere d’aiuto all’identificazione visiva. Il capoverso 3 prescrive inoltre che il profilo di DNA, il relativo materiale analizzato e i dati genetici eccezionalmente rilevati possano essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dalla presente legge. Un profilo di DNA allestito al fine di far luce su un reato può essere trasmesso soltanto all’autorità competente (art. 7) e utilizzato da quest’ultima soltanto nel procedimento penale e non in eventuali altre procedure di natura civile. Un profilo di DNA di un parente di una vittima di un incidente, alle- stito per identificare il corpo di quest’ultima (art. 6 cpv. 4), non può inoltre essere utilizzato nell’ambito di un procedimento penale.
2.2.2 Sezione 2: Prelievo di campioni e analisi del DNA
2.2.2.1 Articolo 3 Prelievo di campioni e analisi del DNA
nel procedimento penale Il prelievo non invasivo di un campione su una persona implicata presuppone la (presunta) commissione di un reato. Di norma, il campione è prelevato con un me- todo non invasivo, sotto forma di striscio di mucosa orale (SMO). Nella maggior parte dei Cantoni e, presumibilmente, nell’ambito della futura procedura penale unificata, lo SMO viene prelevato nel contesto del trattamento segnaletico, contem- poraneamente al rilevamento delle impronte digitali e all’acquisizione di fotografie. Il prelievo dello SMO diverrà una misura segnaletica di prammatica, come il rileva- mento delle impronte digitali e la loro registrazione nel sistema AFIS, soltanto se si sospetta la commissione di un crimine o di un delitto. A differenza di quanto av- viene per l’AFIS, il prelievo di uno SMO nell’ambito del trattamento segnaletico non porta in ogni caso all’allestimento di un profilo di DNA e alla registrazione dello stesso nel sistema d’informazione. La rinuncia all’analisi dello SMO, in merito alla quale statuisce un'autorità giudiziaria (art. 7 cpv. 3 lett. a), è dovuta ai motivi seguenti:
– L’analisi del DNA è molto più cara della registrazione e del confronto di impronte digitali nell’AFIS e va pertanto effettuata soltanto se la successiva registrazione nel sistema d’informazione è altamente probabile. – Il diritto alla cancellazione del profilo di DNA, più ampio rispetto a quello attualmente riconosciuto in materia di AFIS, implica che la cancellazione debba poter essere effettuata in tempi assai brevi; l’allestimento del profilo di DNA sarebbe pertanto sproporzionato nei casi in cui non è ancora certo che esso sia necessario ai fini del procedimento. Lo SMO non è inoltre prelevato se la persona è oggetto di trattamento segnaletico per motivi estranei al diritto penale. Il caso più frequente è rappresentato dalla pro- cedura d’identificazione di richiedenti l’asilo. Il rilevamento dattiloscopico serve a impedire la presentazione di più domande d’asilo sotto mentite spoglie. A tal fine è sufficiente il confronto delle impronte digitali. Se un Cantone prevede il trattamento segnaletico in altri casi inerenti al diritto degli stranieri, ad esempio in caso di al- lontanamento ad opera della polizia degli stranieri10, non vi è motivo di procedere al prelievo di un campione ai fini dell’analisi del DNA, poiché l’identificazione del soggetto, nel caso sia successivamente fermato in Svizzera, è possibile anche senza analisi del DNA, mediante il semplice confronto delle impronte digitali. I Cantoni sottopongono a trattamento segnaletico altre persone, per le quali non può essere prelevato uno SMO, poiché non vi è sospetto di reato, ad esempio per i mo- tivi seguenti: – vi è incertezza riguardo al diritto di un cittadino straniero di risiedere nel no- stro Paese; – i dati forniti dalla persona fermata sulla sua identità con ogni probabilità non corrispondono al vero. Il capoverso 2 disciplina i casi in cui è possibile rinunciare all’allestimento di un profilo di DNA. In molte inchieste penali, le persone sospette non vanno più identi- ficate e non è neppure necessario il confronto con tracce biologiche in rapporto col reato. In tali casi è lecito procrastinare l’analisi del DNA fino a quando non si possa presumere che il profilo di DNA sarà registrato anche nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Di contro, il profilo di DNA andrebbe immediatamente cancellato qualora il sospetto venisse a cadere entro breve. L’esclusione dalla cer-
chia dei possibili autori può in molti casi aver luogo nel giro di pochi giorni. Poiché per i casi non urgenti richiede dieci giorni, l’allestimento del profilo di DNA risulte- rebbe superfluo già prima della registrazione nel sistema d’informazione. Il mandato d’analisi è pertanto rilasciato soltanto una volta che il sospetto si sia consolidato. Affinché il potere discrezionale venga esercitato tenendo conto degli interessi del perseguimento penale e dei diritti della personalità, l'articolo 7 capoverso 3 lettera a prevede che un'autorità d'istruzione penale o il tribunale penale che ha ordinato il prelievo del campione decida in merito all'effettuazione dell'analisi.
10 Si veda l’art. 28 cpv. 1 lett. d della Polizeigesetz del Cantone di Berna (BSG 551.1).
2.2.2.2 Articolo 4 Rilevamento di tracce e prelievo
di campioni su persone decedute La preservazione e la valutazione delle tracce non è disciplinata nel dettaglio in al- cun codice di procedura penale svizzero. Si tratta di un compito demandato alla po- lizia. Anche in assenza di una base legale specifica, sono stati pertanto allestiti pro- fili di DNA nell’ambito dei procedimenti in cui era possibile il confronto diretto tra traccia e autore. Tale possibilità dev’essere data anche in futuro, ragione per cui il capoverso 1 prevede un disciplinamento elastico incentrato esclusivamente su criteri criminalistici e scientifici. I costi dell’operazione limiteranno in modo naturale l’attività della polizia. È prevista una competenza parallela delle autorità d’istruzione penale e dei tribunali (art. 7 cpv. 1). Essi hanno la facoltà di scegliere se dare mandato alla polizia oral- mente o per scritto; l’ultima opzione è preferibile se la valutazione delle tracce è ef- fettuata su richiesta di una parte. Nel caso di una vittima deceduta, il profilo di DNA è trattato alla stregua di una traccia. Il profilo di DNA di vittime viventi è invece considerato un campione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b.
2.2.2.3 Articolo 5 Prelievo di campioni in sede di esecuzione
della pena Vari atti normativi cantonali prevedono che all’inizio dell’esecuzione della pena si possa procedere a un trattamento segnaletico. Onde poter identificare celermente casi di recidiva, va prelevato uno SMO sulle persone che stanno scontando una pena detentiva superiore a un anno e il cui profilo di DNA non figura ancora all’interno del sistema d’informazione. Nei primi anni d’esercizio del sistema, la registrazione interesserà una parte considerevole dei detenuti, in seguito essa diverrà l’eccezione.
2.2.2.4 Articolo 6 Identificazione al di fuori
del procedimento penale Ai fini dell’identificazione di persone decedute, ad esempio sconosciuti vittime di incidenti, il profilo di DNA può essere confrontato con materiale biologico di per- sone figuranti nell’elenco dei passeggeri o di cui è stata successivamente denunciata la scomparsa. Si cerca dunque di ottenere una traccia biologica di confronto, proveniente ad esem- pio dall’abitazione della persona deceduta. È quasi sempre possibile attribuire con certezza la traccia in questione alla persona interessata, ad esempio grazie a capelli rinvenuti su una spazzola o su un pettine o a frammenti di pelle ritrovati sulla fodera di abiti. Qualora ciò non sia possibile, lo standard scientifico attuale consente inoltre di allestire il profilo di DNA di un parente e di operare il confronto a partire da quest’ultimo. La protezione della personalità impone che tali profili vengano trattati per un lasso di tempo il più breve possibile. Una volta compiuta l’identificazione, i campioni vanno distrutti e il profilo di DNA va radiato dal sistema d’informazione (art. 16
cpv. 3). Se è possibile l’identificazione mediante confronto diretto, il profilo non va neppure registrato nel sistema d’informazione. A differenza di quanto accade per l’identificazione di persone sconosciute viventi o decedute (cpv. 1), in cui è possibile prelevare un campione della persona in que- stione, nel caso di persone scomparse (cpv. 3) si compie il procedimento inverso: a seguito della denuncia della scomparsa, si acquisisce una traccia dall’ambiente in cui viveva la persona, si allestisce il profilo di DNA e lo si registra nel sistema d’in- formazione. Se in seguito è allestito un profilo di DNA di una persona sconosciuta deceduta, è quindi possibile confrontarlo nel sistema d’informazione con quello della persona scomparsa. In assenza di un campione biologico dello scomparso, può essere utile fare allestire il profilo di DNA di un parente. Il capoverso 4 subordina tale operazione al con- senso della persona interessata. All’atto pratico, è lecito presupporre che i parenti dello scomparso o di una persona deceduta non più identificabile siano interessati all’identificazione e acconsentano quindi al prelievo di un campione e all’allesti- mento del profilo di DNA a fini di confronto.
2.2.2.5 Articolo 7 Autorità competenti
L’articolo 7 prevede che in linea di principio competa alla polizia di ordinare il pre- lievo non invasivo di un campione. Di norma, la polizia effettuerà tale prelievo, sotto forma di striscio di mucosa orale, nell’ambito del trattamento segnaletico. Se la persona implicata si oppone al prelievo, in particolare quando oppone resistenza fi- sica, l’ordine va confermato dall’autorità d’istruzione penale. Lo stesso vale nel caso in cui sia necessario allestire un profilo di DNA di vittime o di persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto (art. 3 cpv. 1 lett. b), per poterne distinguere il pro- filo di DNA da quelli di persone sospette. Di regola, essi acconsentiranno sponta- neamente al prelievo di un campione. Vi sono tuttavia situazioni in cui il consenso viene negato, in particolare se la persona in questione ha interesse a che non si fac- cia luce su un reato. In tal caso, il prelievo di un campione va ordinato, contro la vo- lontà dell’interessato, dall’autorità d’istruzione penale. Poiché non tutti i campioni prelevati su persone vengono analizzati (art. 3 cpv. 2), un'autorità giudiziaria deve statuire sull'effettuazione dell'analisi. A seguito di un trattamento segnaletico la decisione spetta all'autorità d'istruzione penale; non ap- pena il procedimento è diretto da un tribunale, è il presidente del collegio giudicante a pronunciarsi in merito. La decisione non è direttamente impugnabile; soltanto il prelievo del campione è ritenuto una misura coercitiva. L’articolo 7 si occupa inoltre dei casi in cui, in luogo della polizia, sono le autorità d’istruzione penale e i tribunali penali a poter ordinare il prelievo di un campione (cpv. 3). Raramente un campione verrà prelevato con un metodo invasivo, ma tale possibilità è stata inserita nella legge per chiarire che, nel diritto svizzero, il prelievo invasivo non è generalmente delegato alla polizia, bensì è considerato una misura coercitiva che necessita di un ordine emanato da un giudice. L’analisi di campioni prelevati con un metodo invasivo è effettuata nei casi in cui sia stato ordinato un prelievo sanguigno o già si disponga di un campione di sangue, ragione per cui è possibile rinunciare al prelievo di un nuovo campione.
Le indagini a tappeto, effettuate all’interno di gruppi di persone che presentano de- terminate caratteristiche dell’autore del reato, ad esempio il colore della pelle, la lin- gua o taluni altri tratti distintivi esteriori, possono eventualmente permettere di far luce sui reati più gravi. Esse sono tuttavia fonte di problemi a causa del loro rap- porto delicato con la presunzione d’innocenza. La maggioranza delle persone inda- gate devono contribuire alla dissoluzione di un vago sospetto, mentre di norma è compito dello Stato fornire la prova positiva della colpevolezza mediante l’adozione di apposite misure. Poiché in tali casi, invero piuttosto rari, il procedimento è co- munque diretto da un giudice o da un procuratore pubblico, è opportuno conferire a quest’ultimo il potere di ordinare una siffatta misura. L’identificazione di persone decedute è spesso compito della polizia, ma non sem- pre. L’accertamento dei fatti può essere compiuto anche da altre autorità inquirenti, ad esempio dall’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici.
2.2.3 Sezione 3: Organizzazione dell’analisi del DNA
2.2.3.1 Articolo 8 Analisi del DNA
Per quanto attiene all’organizzazione dell’analisi, ci si limita a enunciare i principi essenziali, lasciando all’ordinanza relativa le disposizioni di dettaglio (art. 20). Ciò risulta necessario in particolare affinché le norme possano essere adeguate al celere sviluppo scientifico e tecnico nel settore della genetica forense. Onde garantire uno standard qualitativo uniforme e, con esso, anche un elevato va- lore probante dei profili di DNA immagazzinati nel sistema d’informazione, i Can- toni possono incaricare dell’analisi soltanto laboratori riconosciuti dal DFGP. Pre- supposto principale, ma di per sé insufficiente al riconoscimento sarà l’accredita- mento ad opera del servizio d’accreditamento svizzero dell’Ufficio federale di me- trologia. Gli istituti di medicina legale si sottoporranno a tale procedura nel contesto dell’esercizio sperimentale avviato nel corso del secondo semestre del 2000, chie- dendo che venga certificato il loro elevato livello scientifico e tecnico nel campo della genetica forense. Al Consiglio federale va inoltre concesso un certo margine di libertà dal profilo or- ganizzativo, affinché possa trarre le debite conclusioni dalla valutazione dell’eser- cizio sperimentale. L’analisi del DNA è un mandato peritale conferito nell’ambito della procedura penale che, quantomeno in materia di rilevamento delle tracce, pre- senta anche elementi di pubblica potestà, ragione per cui va vagliato con cura se, a fianco degli istituti di medicina legale, vadano riconosciuti anche laboratori privati. A prescindere dal fatto che il compito sia assolto da organi statali o da offerenti pri- vati, va inoltre stabilito se le operazioni di routine dell’analisi dello SMO vadano centralizzate o decentrate. Non si può escludere che un laboratorio centrale possa risultare più economico e, in caso di urgenza, determinare più agevolmente le prio- rità. In altri Paesi europei che fanno allestire profili di DNA a favore di un sistema d’informazione, l’analisi è effettuata da un istituto centrale per l’insieme del territo- rio nazionale. Secondo la prassi vigente, in molti casi gli istituti di medicina legale conoscono le generalità dell’autore e della vittima e le circostanze del reato – in particolare quan- do sono chiamati a svolgere l’autopsia della vittima o l’autorità inquirente li incarica
dell’esame corporale di vittime o di sospetti. Tale procedura è giuridicamente cor-
retta. Se vengono analizzati SMO, i dati completi concernenti la persona non sono indispensabili e pertanto la loro comunicazione risulterebbe problematica dal profilo della protezione dei dati e della personalità. Tali dati personali vanno pertanto resi noti soltanto ai servizi che ne necessitano per il loro lavoro. I campioni vanno perciò muniti di un numero di controllo (PCN), utilizzato anche per le impronte digitali e le fotografie, che consente di determinare con certezza il titolare del profilo di DNA. PCN, generalità e dati concernenti il luogo del delitto o di ritrovamento delle tracce sono correlati presso il servizio AFIS11, ma sono trattati in un altro sistema d’infor- mazione (art. 14 cpv. 2). Taluni dati supplementari rivestono importanza per il laboratorio, poiché gli con- sentono di giudicare il valore probante del profilo di DNA. Per poter inserire tracce di DNA nella dinamica di un reato e giudicare il valore probante di una traccia, il perito abbisogna di norma di informazioni supplementari circa lo svolgimento dei fatti, ad esempio circa il luogo di rilevamento della traccia, le condizioni meteorolo- giche, il numero delle persone implicate, ecc. La conoscenza della razza del sospetto riveste inoltre grande importanza ai fini della corretta valutazione del valore pro- bante della traccia. Com’è noto, il profilo di DNA non consente di risalire diretta- mente al colore della pelle della persona. Se il valore probante è tuttavia valutato sulla base di inadeguate frequenze del profilo di DNA, il valore probante della trac- cia può risultarne sopravvalutato a danno della persona sospettata, ad esempio poi- ché determinati caratteri del DNA sono più frequenti nei bianchi piuttosto che nei neri e viceversa. Ciò si verifica soprattutto in presenza di profili di DNA incompleti e in situazioni in cui parenti sono coinvolti nel reato, in quanto la forza probante è limitata ed è pertanto necessario comunicare tutte le informazioni disponibili e rile- vanti ai fini del valore probatorio. Tali eccezioni all’anonimato dei campioni sono legittime anche perché, come detto, nei casi in cui sono coinvolti nel procedimento in veste di medici legali, gli esperti sono comunque a conoscenza di altri dati personali.
2.2.3.2 Articolo 9 Distruzione dei campioni
Lo SMO è conservato in laboratorio onde poter ripetere un’analisi contestata. Non appena non è più necessario per un procedimento, il campione va distrutto. Tra- smettendo al servizio AFIS le impronte digitali della persona implicata, può risultare che già esiste un profilo di DNA di tale persona, ad esempio poiché un altro Can- tone ne ha disposto l’allestimento. In tali casi, non è necessario far allestire un se- condo profilo; l’autorità competente ordina al laboratorio di distruggere il campione (cpv. 1 lett. a). Nei casi di cui agli articoli 3 e 5, se non è inizialmente allestito un profilo di DNA l’autorità competente deve prendere una decisione in merito entro tre mesi, pena la distruzione del campione (cpv. 1 lett. b). Un’altra condizione del riconoscimento del laboratorio da parte del DFGP (art. 8 cpv. 1) è la garanzia che i campioni siano con- servati in modo sicuro e siano distrutti secondo procedure affidabili. Se la polizia, quale autorità competente, accerta già nel corso delle proprie indagini che la persona implicata non può essere presa in considerazione quale possibile au- tore, essa ordina la distruzione del campione (cpv. 1 lett. c). Il campione prelevato
11 Si veda il commento all’art. 12.
su una persona sconosciuta o su parenti di una persona scomparsa va infine distrutto non appena la persona ignota o scomparsa abbia potuto essere identificata (cpv. 1 lett. d). La responsabilità della distruzione dei campioni non più necessari non incombe soltanto alle autorità competenti. È opportuno che anche i laboratori vengano coin- volti. Nell’ordinanza, il Consiglio federale impartirà un termine entro il quale i labo- ratori dovranno distruggere i campioni prelevati su persone, eccezion fatta per i casi in cui l’autorità competente abbia ordinato la conservazione ulteriore per validi mo- tivi. Non può invece essere previsto un termine per le tracce di cui è stato allestito un profilo di DNA. A queste ultime sono applicabili le norme sulla conservazione di elementi di prova.
2.2.4 Sezione 4: Sistema d’informazione basato
sui profili di DNA
2.2.4.1 Articolo 10 Principio
Il sistema d’informazione basato sui profili di DNA consente il confronto di profili di DNA. A differenza dell’AFIS, che contiene complesse rappresentazioni grafiche di impronte digitali, o del sistema d’informazione di polizia giudiziaria JANUS, co- stituito da una grande messe di informazioni sulla criminalità organizzata, il sistema d’informazione basato sui profili di DNA è una semplice collezione di dati conte- nente, per ogni persona o traccia registrata, due serie di lettere e di numeri: la prima, composta di 30 cifre cui si aggiungono le due lettere che indicano il sesso, rappre- senta il profilo di DNA, la seconda è il numero di controllo PCN che consente il collegamento con le generalità e le informazioni supplementari sulla traccia regi- strate nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell’Ufficio federale di polizia, sistema disgiunto dal sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Nell’ottica della protezione dei dati, il sistema d’informazione basato sui profili di DNA è, a dispetto delle serie di cifre e di lettere immagazzinate, in sé e per sé poco significative, una collezione di dati contenente dati personali degni di particolare protezione. Benché le persone non siano riconoscibili e identificabili12 soltanto con l’ausilio del sistema d’informazione basato sui profili di DNA, lo sono per il tramite dell’IPAS; il solo fatto di essere registrati nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA, inoltre, è indice della presenza di «procedimenti o sanzioni pe- nali»13. Il trattamento nell’ambito del sistema d’informazione basato sui profili di DNA può pertanto aver luogo soltanto sulla base di una legge in senso formale14. Una tale base legale è già presente grazie all’articolo 351septies CP, ma essa è formu- lata in modo così generale che appare politicamente opportuno prevedere una rego- lamentazione più dettagliata a livello di legge.
12 Elemento della definizione di dati personali (art. 3 lett. a LPD).
13 Elemento della definizione di dati personali degni di particolare protezione (art. 3 lett. c n. 4 LPD).
14 Art. 17 cpv. 2 LPD.
2.2.4.2 Articolo 11 Registrazione nel sistema
d’informazione Dal punto di vista della polizia, sarebbe ragionevole registrare nel sistema d’infor- mazione tutti i profili di DNA allestiti, conservandoli fintanto che la persona impli- cata è in vita. Non si può ad esempio escludere a priori che una persona scagionata nell’ambito di un’indagine a tappeto o una persona assolta commetta successiva- mente un crimine grave e possa essere identificata quale autore grazie al profilo di DNA registrato nel sistema d’informazione. Un’efficace tutela dei diritti fondamen- tali e la presunzione d’innocenza impongono tuttavia una registrazione più restrit- tiva e una durata di trattamento limitata. La giurisprudenza recente del Tribunale federale riconosce alle persone implicate il diritto alla cancellazione dei dati che le concernono15. Da tale giurisprudenza va dedotta non soltanto la necessità di preve- dere un diritto alla cancellazione dei dati, ma anche che bisogna prescindere a priori dalla registrazione nel sistema d’informazione di determinati profili di DNA. Ciò vale in particolare per le vittime identificate, le persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto e le persone scagionate nell’ambito di un’indagine a tappeto. I pro- fili di tali persone non possono essere registrati nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA. I profili di DNA di persone non identificate viventi o decedute, di materiali biologici attribuibili a persone scomparse o di parenti di persone decedute o scomparse sono conservati nel sistema d’informazione soltanto se il confronto diretto non ha potuto condurre all’identificazione. È in tal modo possibile procedere al confronto necessa- rio all’identificazione anche in un secondo tempo, qualora si dovesse rinvenire il corpo di una persona ignota o dovesse riapparire una persona scomparsa. Ai capoversi 1-3, l’articolo 11 menziona unicamente i profili che vengono registrati nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Per motivi inerenti alla cer- tezza del diritto, al capoverso 4 esso enuncia anche le principali categorie di profili che non possono essere registrati. In linea di principio, tali profili sono confrontati direttamente in laboratorio con i profili di DNA delle tracce biologiche pertinenti al reato; qualora il numero di tali profili sia elevato, l’ordinanza consentirà il semplice confronto mediante il sistema d’informazione basato sui profili di DNA16.
2.2.4.3 Articolo 12 Autorità federale responsabile
La legge sulla protezione dei dati esige che per ciascun sistema d’informazione ven- ga designato un organo federale responsabile. Nel caso del sistema d’informazione basato sui profili di DNA, tale mansione sarà assolta dall’Ufficio federale di polizia (UFP), il cui servizio AFIS gestisce il sistema d’informazione basato sui profili di DNA e i dati segnaletici dell’IPAS17. Onde non porre restrizioni all’autonomia or- ganizzativa di cui gode il Consiglio federale in virtù dell’articolo 43 LOGA18, l’UFP non è menzionato in modo esplicito.
15 DTF 120 I 147, 152 seg.
16 L’art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza SIDNA prevede tale confronto per persone non identificate viventi o defunte.
17 In merito si veda il commento all’art. 14.
18 RS 172.010
Il Consiglio federale dovrà inoltre emanare le prescrizioni relative alla registrazione dei dati nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA (art. 20 lett. a). In tal modo potremo prendere in considerazione la situazione dei laboratori partecipanti e lo sviluppo scientifico. La possibilità del collegamento online va invece espressa- mente prevista nella legge19. Nell’ambito dell’esercizio sperimentale in corso, sol- tanto un IML, in veste di ufficio di coordinamento, dispone del collegamento online e registra tutti i profili di DNA. Anche per quanto concerne tale questione orga- nizzativa, il Consiglio federale deve poter conservare un margine di manovra.
2.2.4.4 Articolo 13 Richieste internazionali
Attualmente nessuno contesta la necessità che polizia e autorità d’istruzione penale collaborino sul piano internazionale. L’assistenza giudiziaria e l’assistenza ammini- strativa in materia di polizia sono disciplinate, per quanto attiene alla procedura, nella legge sull’assistenza internazionale in materia penale20 (AIMP) e in accordi internazionali21. Le domande internazionali di assistenza giudiziaria sono evase dall’Ufficio federale di giustizia, mentre l’Ufficio federale di polizia si occupa delle domande di assistenza giudiziaria e amministrativa in materia di polizia. La ricerca nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA sulla base di una domanda estera può essere effettuata se, anche secondo il diritto svizzero, le condizioni a tal fine sarebbero adempiute. La presenza nel sistema d’informazione di un profilo di DNA che coincide con quello proveniente dall’estero viene comunicata soltanto a fini di perseguimento penale o dell’identificazione di persone sconosciute viventi o decedute. La possibilità di confrontare i profili non presuppone che nel corso dell’analisi sia stato esaminato lo stesso numero di sequenze di DNA. Un profilo allestito a partire da sei o sette sequenze può essere confrontato senza problemi con un profilo com- posto di undici o tredici sequenze; minore è il numero delle sequenze, maggiore è tuttavia la probabilità che due persone presentino lo stesso profilo di DNA.
2.2.5 Sezione 5: Trattamento di altri dati
L’articolo 14 disciplina il trattamento degli altri dati. Si fa riferimento ai dati con- cernenti persone e tracce che possono essere associati ai dati del sistema d’informa- zione basato sui profili di DNA mediante il PCN e che vengono comunicati al servi- zio AFIS dall’autorità competente. Il servizio AFIS tratta i dati di cui all’articolo 14 nell’IPAS22. Soltanto detto servizio ha accesso a tale parte di IPAS; altre unità amministrative dell’UFP, autorità com- petenti, laboratori e altri servizi esterni non hanno tale facoltà. In virtù dell’articolo 351octies CP, va tuttavia presa in considerazione la possibilità di permettere il colle-
19 Art. 19 cpv. 3 LPD.
20 RS 351.1, si vedano in particolare gli art. 75 segg.
21 Si vedano, quali nuovi accordi che prevedono una collaborazione diretta tra le polizie, quelli conclusi con Francia e Italia in materia di collaborazione di polizia. FF 1999 1237, art. 5 e 30 dell’accordo con la Francia, art. 11 e 15 dell’accordo con l’Italia. 22 Si vedano in merito il commento di cui al n. 2.1.6, concernente la protezione e la sicurez- za dei dati, e il n. 2.2.4.1, relativo all’art. 10.
gamento online all’unità amministrativa dell’UFP responsabile dell’evasione delle richieste internazionali. A differenza di quanto previsto dalle normative di altri Stati (ad es. la Germania), anche per motivi inerenti alla protezione dei dati il sistema globale è retto dal prin- cipio della separazione totale del materiale biologico, dei profili di DNA e delle ge- neralità. Il processo è reso anonimo, mediante un numero di controllo (PCN), dal momento dell’invio dello SMO da parte del servizio d’identificazione della polizia sino alla comunicazione di un hit da parte del servizio AFIS. Il risultato dell’analisi (profilo di DNA) e le generalità sono associati esclusivamente dal servizio AFIS dell’UFP, nell’ambito del sistema di identificazione delle impronte digitali.
2.2.6 Sezione 6: Protezione dei dati
2.2.6.1 Articolo 15 Diritto all’informazione
Il diritto all’informazione coincide con quello previsto dalla legge sulla protezione dei dati (art. 8 e 9). Se, in ragione della presenza di interessi pubblici o privati pre- ponderanti, non è possibile fornire un’informazione esauriente, l’articolo 9 LPD prevede la possibilità di rifiutare, limitare o differire l’informazione richiesta. Poiché le persone oggetto di trattamento segnaletico sono informate circa l’allestimento del profilo di DNA (cpv. 2), simili deroghe a un’informazione esauriente dovrebbero verificarsi di rado. Un rifiuto potrebbe ad esempio rivelarsi necessario nel caso in cui sia stato allestito, a partire da materiale biologico che non sia lo SMO, il profilo di DNA di una persona latitante gravemente sospettata. L’interesse pubblico al mantenimento del segreto prevale quantomeno fintanto che il procedimento è in cor- so. Il servizio AFIS non può decidere autonomamente in quali casi sia eccezio- nalmente necessario, per riguardo nei confronti di un procedimento o in ragione di altri interessi pubblici preponderanti, limitare l’informazione. D’intesa con le auto- rità committenti, esso redigerà un elenco dei casi in cui il rilascio d’informazioni va preceduto dalla richiesta di informazioni complementari. L’informazione della persona implicata circa l’allestimento del profilo di DNA e il suo trattamento nel sistema d’informazione (cpv. 2) è uno dei presupposti dell’eser- cizio dei diritti di cui agli articoli 15-17.
2.2.6.2 Articolo 16 Cancellazione dei profili di DNA
Le norme sulla cancellazione si ispirano a quelle previste nel contesto del sistema d’identificazione delle impronte digitali AFIS, ma tengono conto dell’evoluzione da allora verificatasi nella protezione dei diritti fondamentali; in altri termini, il diritto alla cancellazione viene ampliato e in taluni casi la cancellazione ha luogo d’ufficio. A livello d’ordinanza, il Consiglio federale formulerà in modo restrittivo le norme concernenti AFIS e se possibile le adeguerà a quelle della presente legge. In quanto detentrice dei dati, l’autorità competente può esigere in qualsiasi momento la cancellazione del profilo di DNA allestito dietro sua richiesta. Il caso principale sarà costituito dalla cancellazione del profilo di DNA di una traccia dopo che è stata accertata l’identità della persona a cui essa appartiene. L’autore identificato conti- nuerà per contro a figurare nel sistema, protetto dal PCN corrispondente al suo pro-
filo. Nel 1998, il Tribunale federale ha sentenziato che l’allestimento di un profilo di DNA è ammissibile e proporzionato se è garantito che il campione e i risultati dell’analisi del DNA vengano distrutti qualora detta analisi dia esito negativo23. L’Alta Corte ha inoltre deciso che la cancellazione va effettuata d’ufficio. Alla morte della persona implicata, viene meno anche l’interesse a continuare il trattamento nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Fanno eccezione i casi concernenti persone defunte non identificate. Poiché nella maggioranza dei casi il decesso di una persona non viene comunicato alle autorità federali, in linea di principio i profili di DNA allestiti a fini di tratta- mento segnaletico sono cancellati dopo trent’anni. Sono previste eccezioni soltanto se la persona implicata è stata condannata per un crimine o un delitto nel periodo di tempo compreso tra il prelievo del campione e lo scadere dei trent’anni. In tal caso, il profilo viene cancellato soltanto su richiesta, conformemente all’articolo 17 capo- verso 1 lettera e. La cancellazione d’ufficio costituisce una modifica della prassi ri- spetto a quanto previsto nell’ambito dell’AFIS, in quanto le impronte digitali sono attualmente cancellate quando la persona implicata raggiunge l’ottantesimo anno d’età. In materia di tracce vige un disciplinamento analogo, con l’eccezione che dopo trent’anni di conservazione una proroga è possibile soltanto a causa del carattere particolare del reato, vale a dire la sua imprescrittibilità, ma non è necessario richie- dere il consenso dell’autorità competente. Sulla base delle esperienze accumulate, in particolare nei Cantoni alpini, si giustifica di cancellare soltanto al momento dell’identificazione, ma al più tardi dopo 50 anni (cpv. 3), i profili di DNA di persone sconosciute o scomparse conservati in virtù dell’articolo 11 capoverso 2. Soprattutto nelle regioni alpine accade di frequente che persone scompaiano nel corso di escursioni in montagna, «inghiottite» da un ghiac- ciaio. Può capitare che tali persone non vengano più ritrovate, e che il ghiacciaio le restituisca soltanto dopo molti anni. I resti umani rinvenuti in tale frangente possono così essere identificati confrontando il loro profilo di DNA con quello conservato nel sistema d’informazione, purché nell’evadere la denuncia della scomparsa sia
stato acquisito e analizzato materiale biologico della persona scomparsa. La durata massima di conservazione è di 50 anni, benché sia possibile che un ghiacciaio resti- tuisca dei corpi anche posteriormente. Se la prassi dovesse dimostrare che la durata è troppo breve, tale limitazione potrebbe essere abrogata, prima che vengano can- cellati i primi profili, mediante una revisione della legge. Nell’IPAS, il PCN e, con esso, gli altri dati di cui all’articolo 14 possono essere cancellati soltanto se sono state cancellate anche eventuali impronte digitali presenti nell’AFIS. È lecito presumere che di norma le richieste di cancellazione si riferi- ranno a tutti i dati segnaletici, cosicché i dati della persona implicata saranno can- cellati contemporaneamente nei tre sistemi d’informazione (AFIS, sistema d’infor- mazione basato sui profili di DNA e IPAS). Qualora sia eccezionalmente cancellato soltanto il profilo di DNA, ma non gli altri dati segnaletici, è allora necessario stral- ciare dall’IPAS l’annotazione relativa all’esistenza di un profilo di DNA. La can- cellazione di tale annotazione è retta dal diritto applicabile all’IPAS.
23 DTF 124 I 80, 84
2.2.6.3 Articolo 17 Domanda di cancellazione del profilo
di DNA Il Tribunale federale deduce la cancellazione d’ufficio dalla presunzione d’innocen- za. In caso di assoluzione, è in ultima analisi lo stesso principio a imporre la cancel- lazione; fanno eccezione gli autori irresponsabili per i quali vi è il rischio di recidi- va, qualora questi ultimi si siano ad esempio sottratti all’internamento. La can- cellazione su domanda a seguito dell’assoluzione è mantenuta nel testo di legge per il caso in cui l’autorità competente non venga informata delle assoluzioni. La per- sona implicata deve avere la possibilità di chiedere la cancellazione direttamente all’Ufficio federale competente, senza dovere rivolgersi all’autorità competente ai sensi dell’articolo 7. Se un procedimento penale viene archiviato poiché non è possibile provare la colpe- volezza dell’accusato, si applica il principio dell’«in dubio pro reo», strettamente connesso con la presunzione d’innocenza. In tal caso, la scoperta di nuove prove può tuttavia portare alla riapertura del procedimento, ragione per cui è giustificato conservare nel sistema il profilo di DNA, tuttavia per un breve lasso di tempo24. L’autorità competente deve negare il suo assenso alla cancellazione soltanto se vi sono indizi concreti che il profilo di DNA dovrà essere ancora utilizzato in futuro. Non vanno tuttavia previste esigenze severe quanto alla motivazione della perma- nenza di un sospetto o del rischio di recidiva. I motivi possono risultare dal genere di reato (ad es. reati sessuali gravi o ripetuti) o dai precedenti della persona in que- stione (numerose condanne precedenti o recidive).
2.2.7 Sezione 7: Finanziamento
Giusta l’articolo 18, la Confederazione sostiene i costi derivanti dall’istituzione e dalla gestione del sistema d’informazione. Sul piano federale, il Ministero pubblico della Confederazione e l’UFP, in quanto polizia giudiziaria della Confederazione, possono far procedere al prelievo di campioni in veste di autorità competenti. Le autorità cantonali competenti sostengono i costi da esse cagionati, in particolare ri- fondono ai laboratori le spese di analisi, il cui costo è sostanzialmente più contenuto nel caso dello SMO che non in quello delle tracce, le quali vanno eventualmente ancora estratte.
2.2.8 Sezione 8: Disposizioni finali
2.2.8.1 Articolo 19 Esecuzione cantonale
I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione, in particolare ad opera delle autorità d’istruzione penale; i Cantoni che dispongono di istituti di medicina legale sono te- nuti ad assolvere le relative mansioni supplementari d’esecuzione. Sino all’unifica- zione della procedura penale, i Cantoni conserveranno la facoltà di determinare per legge le autorità competenti, vale a dire le autorità che possono ordinare il tratta-
24 L’art. 17 dell’ordinanza sul Servizio d’identificazione (RS 172.213.57) prevede in merito un termine di cinque anni, il che non dovrebbe più essere conforme alla nuova giurispru- denza del Tribunale federale.
mento segnaletico e l’analisi del DNA. Poiché le normative relative variano alquanto da Cantone a Cantone, è probabile che alcuni Cantoni prevederanno una nuova re- golamentazione delle autorità competenti.
2.2.8.2 Articolo 20 Esecuzione federale
In luogo di indicare in numerosi punti le competenze legislative oggetto di delega, esse sono riunite nell’articolo 20. Ciò ne agevola la descrizione, in quanto per i det- tagli concernenti il trattamento dei dati sarebbero state necessarie deleghe in nume- rosi articoli. Dalla presente legge si desume che un compito esecutivo supplementare è costituito dall’esercizio del sistema d’informazione basato sui profili di DNA, che al momento dell’entrata in vigore del presente atto legislativo è già in funzione a titolo speri- mentale. Tale esercizio sperimentale sarà oggetto di valutazione, l’esito della quale potrebbe comportare eventuali adeguamenti della presente legge.
2.2.8.3 Articolo 21 Disposizioni transitorie
È logico e necessario continuare a trattare il corpus dei dati risultante dall’esercizio sperimentale secondo le nuove norme legali. Nel corso della fase di sperimenta- zione, i dati vengono registrati sulla base di un elenco dei reati relativamente ri- stretto, cosicché possano essere trattati anche nel sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Il capoverso 2 chiarisce che il riconoscimento provvisorio degli istituti di medicina legale conformemente all’ordinanza relativa alla fase sperimentale perde validità alla fine del 2004. Si intende in tal modo garantire che, sulla base della presente legge, allestiscano profili di DNA soltanto i laboratori e gli istituti che adempiono ai criteri di riconoscimento fissati dal DFGP e, in particolare, hanno percorso con successo la procedura di accreditamento. Un’ulteriore proroga del riconoscimento provvisorio, giustificato nell’ottica dell’esercizio sperimentale, sarebbe in contrasto con le esi- genze poste dalla presente legge in materia di qualità e di affidabilità dei profili di DNA.
2.2.8.4 Articolo 22 Referendum ed entrata in vigore
La fase sperimentale del sistema d’informazione basato sui profili di DNA si con- cluderà alla fine del 2004. Il Consiglio federale può tuttavia porre in vigore la legge sui profili di DNA precedentemente a tale data qualora il dibattito nelle Camere fe- derali non imponga modifiche maggiori al sistema d’informazione.
3 Ripercussioni finanziarie e sugli effettivi
del personale
3.1 Sul piano federale
Nei confronti della Confederazione, l’esercizio sperimentale ha ingenerato costi contenuti (70 000 franchi circa), determinati dall’acquisizione di un server. Tali spe- se possono essere assorbite dal preventivo attuale. Per tale motivo, l’entrata in vigo- re della legge sui profili di DNA non originerà costi supplementari, eccezion fatta per i casi in cui un’autorità federale, in veste di autorità competente, chiede l’allesti- mento di un profilo di DNA, nonché per i costi d’esercizio e di conservazione, i quali possono essere assorbiti dal preventivo attuale. Dal profilo degli effettivi del personale, l’esercizio sperimentale è stato concepito in modo tale che il personale assunto per l’attività 24 ore su 24 a favore della polizia di confine (domande concernenti richiedenti l’asilo) possa anche farsi carico dell’onere supplementare costituito dal sistema d’informazione basato sui profili di DNA. Le cancellazioni d’ufficio dei profili di DNA e l’emissione di mandati di distruzione dei campioni richiederanno, a seconda delle circostanze, uno o due posti supplementari. Non è attualmente possibile stimare l’entità precisa di tali spese.
3.2 Sul piano cantonale
Per i Cantoni, un’identificazione più celere e sicura di persone sospette porta a uno sgravio del personale e accresce l’efficacia del perseguimento penale. Col tempo e con l’aumento delle domande, il costo delle singole analisi registrerà una flessione, ma nel complesso le spese supplementari annuali ammonteranno co- munque a 10 milioni di franchi circa, ammesso che venga effettuata l’analisi del DNA di tutte le persone oggetto di trattamento segnaletico25 e di circa 8000 tracce all’anno.
4 Programma di legislatura
L’oggetto figura nel programma di legislatura26 all’obiettivo 12, oggetto R26, come pure tra gli obiettivi annuali del Consiglio federale per il 2000 (obiettivo 00-24).
5 Rapporto con il diritto europeo
In vari Stati europei sono attualmente in funzione o in fase d’allestimento sistemi d’informazione basati su profili di DNA27. Tali sistemi presentano caratteristiche alquanto difformi, in quanto una parte di essi abbraccia tutti i reati e l’altra soltanto un ristretto elenco di reati o esclusivamente persone condannate. A livello europeo,
25 Secondo le esperienze acquisite, il servizio AFIS registra ogni anno circa 20 000 impron- te digitali relative a procedimenti penali; non si dispone di dati per quanto concerne il nu - mero delle tracce da analizzare. 26 FF 2000 2037, 2064
27 Si veda il n. 1.5.
non è alle viste un’unificazione dei sistemi, probabilmente a causa del fatto che, no- nostante i diversi standard, i metodi scientifici e i profili allestiti sono tra loro com- patibili.
6 Basi legali
6.1 Costituzionalità
L’articolo 119 della Costituzione federale incarica la Confederazione di proteggere l’essere umano dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica. La presente legge scinde gli esami in ambito penale dalla programmata «legge federale sugli esami genetici umani», integrandoli con disposizioni concernenti la procedura penale, le quali poggiano dal canto loro sull’articolo 123 della Costituzione federale. Con l’approvazione della riforma giudiziaria, votata il 12 marzo 2000, la Confedera- zione ha ora il potere di unificare la procedura penale.
6.2 Delega di poteri legislativi
Nei settori della polizia e del perseguimento penale è indispensabile trattare dati de- gni di particolare protezione e profili della personalità. Le leggi degli anni Novanta hanno tuttavia dimostrato28 che l’obiettivo della legge sulla protezione dei dati, vale a dire il disciplinamento di tali trattamenti di dati a livello di legge, non è realistico; anche in questo caso le questioni di dettaglio vanno delegate al Consiglio federale (art. 20 cpv. 1 lett. a) se non si intende inserire nella legge un gran numero di norme sul trattamento dei dati. Le informazioni oggetto della presente legge costituiscono dati degni di particolare protezione a causa del fatto che sono indice della presenza di inchieste penali, anche se è nota soltanto la circostanza della registrazione quale persona sospetta o condannata. Ciò è sufficiente a conferire la qualifica di dati degni di particolare protezione. Le altre deleghe (art. 20 cpv. 1 lett. b-g) concernono dettagli di natura organizzativa, tecnica o scientifica che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, possono essere oggetto di delega. Essi devono inoltre poter essere adeguati agli sviluppi cor- renti.
28 Esempi: legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360), legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la sal- vaguardia della sicurezza interna (RS 120), legge federale sull’istituzione e l’adegua- mento di basi legali per i registri delle persone (modifiche del CP, della LCS e della LUC, adottata il 18 giugno 1999, in parte non ancora pubblicata nella RU).