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Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni

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Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni

del 19 settembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva l’Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2014 che modifica la Con- venzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

19 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1539 7067

Compendio

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 28 agosto 1978 e da allora non è mai stata oggetto di revisione. A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di cambiare la politica in materia di convenzioni della Svizzera, il Belgio e la Svizzera hanno avviato negoziati per completare la Convenzione con una disposizione conforme all’articolo 26 del Modello OCSE. La Convenzione vigente non contiene infatti disposizioni sullo scambio d’informazioni. L’assistenza amministrativa in ambito fiscale si limita perciò a scambiare le informazioni necessarie per la corretta appli- cazione della Convenzione e a lottare contro gli abusi. L’Accordo aggiuntivo inserisce nella Convenzione una clausola relativa allo scam- bio di informazioni a fini fiscali conforme allo standard internazionale e la adegua in numerosi altri punti alla politica in materia di convenzioni dei due Paesi e al testo del Modello OCSE. Sono state in particolare rivedute l’esenzione fiscale alla fonte di dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali dei due Stati e di dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenuti da una società per almeno un anno. L’Accordo aggiuntivo è stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 2014. I Cantoni e le cerchie interessate dell’economia hanno accolto favorevolmente la conclusione di questo Accordo.

Messaggio

1 Considerazioni generali concernenti lo sviluppo

della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l’attività della nostra economia d’esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benes- sere del nostro Paese e degli Stati partner. La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell’OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d’imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un’imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l’eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

2 Situazione iniziale, andamento e risultato

dei negoziati La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio1 (di seguito «CDI-BE») è stata firmata a Berna il 28 ottobre 1978 e da allora non è mai stata oggetto di revisione. La Svizzera, dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, e poco tempo dopo il Belgio, hanno tolto la riserva concernente lo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione elaborato dall’OCSE (di seguito «Modello OCSE»). I due Stati contraenti hanno quindi convenuto di completare la CDI-BE vigente con una disposizione conforme all’articolo 26 del Modello OCSE. La Con- venzione in vigore non contiene infatti disposizioni sullo scambio d’informazioni. Conformemente alla prassi svizzera in materia, l’assistenza amministrativa in mate- ria fiscale secondo la Convenzione in vigore si limita perciò a scambiare le informa- zioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e a lottare contro gli abusi. Vista l’anzianità della vigente CDI-BE, le delegazioni hanno convenuto di procedere a un’ampia revisione concludendo un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione.

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