Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi)
Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenòssisches Departement fiir Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui parchi d’importanza nazionale
. (Ordinanza sui parchi, OPar)
del 30 gennaio 2007
1. Premessa
Il 6 ottobre 2006, l'Assemblea federale ha varato la modifica della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Con i nuovi articoli da 23e a 23m LPN sono state create le basi legali per la promozione dei parchi d’importanza nazio- nale. Conformemente all’articolo 231 LPN, il Consiglio federale è tenuto a emanare le disposi- zioni aggiuntive riguardanti:
* i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d’importanza nazionale, segnatamente quelli relativi alle dimensioni del territorio, al- le utilizzazioni consentite, alle misure di protezione e alla tutela a lungo termine dei parchi;
* ilconferimento e Fimpiego del marchio Parco e del marchio Prodotto;
® la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell’efficacia degli aiuti finan- ziari globali della Confederazione;
® la promozione della ricerca scientifica in materia di parchi d’importanza nazionale.
L'obiettivo della revisione di legge e della presente nuova ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (OPar; RS ...) è creare un quadro giuridico che, nelle regioni d’interesse, incentivi la popolazione e le aziende a istituire e gestire parchi naturali. L'ordinanza è stata concepita per promuovere l’istituzione di nuovi parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi natu- rali periurbani. Essa disciplina la concessione di aiuti finanziari globali da parte della Confede- razione per parchi d’importanza nazionale e il conferimento di marchi protetti, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti. Oltre all’adempimento di questi requisiti, non vengono introdotte nuove condizioni regolamentari per le regioni in riferimento ai loro terri- tori e alle attività socioeconomiche ivi esercitate. La creazione di nuovi parchi deve avvenire attraverso processi partecipativi a livello regionale. La pianificazione; l’istituzione e la ge- stione di un parco richiedono l’impegno della popolazione, delle aziende, delle autorità e del management del parco. L’obiettivo è salvaguardare e valorizzare la natura e il paesaggio, rafforzare l’identità regionale e promuovere l'economia gestita secondo i principi dello svi- luppo sostenibile.
Riassumendo, la politica dei parchi si fonda sui seguenti cinque principi fondamentali: principio della libera volontà; °
processo democratico con ampio consenso a livello regionale;
ricorso agli strumenti giuridici esistenti;
particolari valori naturali e paesaggistici come requisito base;
tutela e utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
La Confederazione promuove i parchi d’importanza nazionale attraverso i seguenti tre stru- menti previsti dalla legge:
1 Rapporto esplicativo concemete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
¢ il marchio Parco per “parco nazionale”, “parco naturale regionale” e “parco naturale
periurbano”;
® il marchio Prodotto per beni e servizi certificati provenienti da un parco d’importanza nazionale;
® aiuti finanziari concessi sulla base di accordi programmatici conclusi tra i Cantoni e la Confederazione.
2. Struttura e contenuto della nuova ordinanza
2.1 Struttura della nuova ordinanza
Il nuovo capoverso 3b “Parchi d’importanza nazionale” che è stato inserito nella LPN è inteso a promuovere i parchi d’importanza nazionale. In termini di contenuto, l'ordinanza è imper- niata e ripercorre punto per punto modalità e procedure di presentazione alla Confederazione delle domande per la concessione di aiuti finanziari globali e per il conferimento del marchio Parco. Il capitolo 1 descrive lo scopo dell’ordinanza e sancisce il principio secondo cui si deve tener conto delle diverse regioni biogeografiche. Il capitolo 2 disciplina il contenuto e le pro- cedure degli strumenti di promozione: gli aiuti finanziari globali secondo l’articolo 23k LPN, il marchio Parco e il marchio Prodotto secondo l'articolo 23j LPN. Il capitolo 3 fissa i requisiti per la concessione degli aiuti finanziari globali e per il conferimento dei marchi Parco e Pro- dotto. Il capitolo 4 prevede il coordinamento della ricerca e la collaborazione tra i parchi. Il capitolo 5 disciplina l’esecuzione dell’ordinanza.
L’ordinanza disciplina gli aspetti fondamentali delle procedure per la concessione di aiuti finanziari globali, come pure per il conferimento e l’impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto. Conformemente all’articolo 29, queste procedure sono specificate dall’Ufficio fede- rale dell'ambiente (UFAM), che emana apposite direttive.
2.2 Aiuti finanziari globali
Finanziamento basato sulla NPC
I contributi federali per l’istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità dei parchi d'im- portanza nazionale si basano sui principi della nuova forma di collaborazione tra Confedera- zione e Cantoni stabilita nella nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
Come strumento principale viene introdotto l'accordo programmatico pluriennale tra la Con- federazione e i Cantoni come pure tra i Cantoni e la regione in cui è situato il parco. La con- cessione di aiuti finanziari destinati ai progetti di parchi d’importanza nazionale dipende dall’efficacia delle misure. Le altre condizioni generali saranno elaborate nel quadro della revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio nonché della presente ordi- nanza, e successivamente precisate nelle direttive dell’UFAM.
Impegno finanziario
A medio termine, la Confederazione prevede un tetto di spesa pari a 10 milioni di franchi all’anno per il finanziamento dei parchi d’importanza nazionale. A seconda degli obiettivi dei progetti da vagliare, delle valutazioni relative ai progetti in fase di attuazione in Svizzera e delle esperienze di parchi all’estero, si presume che con questo tetto di spesa la Confedera- zione potrà finanziare l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di uno/due nuovi parchi nazionali, dieci/dodici parchi naturali regionali e tre/cinque parchi naturali periurbani.
2 Rapportoesplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
2.3 Marchi
La Confederazione dispone di due marchi per promuovere e denominare i parchi d'importanza nazionale nonché i beni e i servizi in essi prodotti e offerti: il marchio Parco e il marchio Prodotto. Si tratta di marchi di garanzia protetti ai sensi della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11).
Marchio Parco
Il riconoscimento da parte della Confederazione di un parco d’importanza nazionale passa attraverso il conferimento del marchio Parco ad un determinato progetto. Il marchio Parco è regolamentato nel capitolo 2, sezione 2 della presente ordinanza.
Di seguito è specificata la denominazione dei tre marchi Parco nelle quattro lingue ufficiali:
[ Tedesco ] Francese ] italiano [ Romancio | Nationalpark Parc national Parco nazionale Pare naziunal Regionaler Naturpark Parc naturel régional Parco naturale regionale Parc natiral regiunal Naturerlebnispark Parc naturel périurbain Parco naturale Pare natiral da recreaziun periurbano
I marchi saranno contrassegnati da loghi che devono ancora essere disegnati.
Marchio Prodotto
Sono contrassegnati con il marchio Prodotto i beni e i servizi che sono prodotti o forniti all’interno di un parco riconosciuto dalla Confederazione, che adempiono a specifici requisiti qualitativi e che contribuiscono all’attuazione degli obiettivi del parco. Tali requisiti sono definiti in una direttiva dell’UFAM. Si tiene il più possibile conto dei marchi di qualità esi- stenti.
Il marchio Prodotto può essere impiegato da più aziende e imprese, sotto la sorveglianza della Confederazione, titolare del marchio. Lo scopo è garantire l’origine, la provenienza geogra- fica, le modalità di produzione o altre caratteristiche comuni di beni e servizi offerti da queste imprese.
Di seguito è specificata la denominazione del marchio Prodotto nelle quattro lingue ufficiali:
{ Tedesco | Francese | italiano | Romancio ] Produkt/Dienstleistung —Produit/Service Prodotto/Servizio Product/Servetsch Park von nationaler Parc d’importance Parco d’importanza Pare d'impurtanza Bedeutung nationale nazionale naziunala
Il logo si rifarà rigorosamente a quello dei marchi Parco per conferire un’immagine univoca al territorio del parco d’importanza nazionale e ai beni e servizi da esso provenienti.
2.4 Valori e obiettivi naturalistici e paesaggistici in un parco d'impor-
tanza nazionale
Requisito fondamentale
Elevati valori naturali e paesaggistici sono il requisito fondamentale del territorio di un parco d’importanza nazionale, nonché il presupposto per l'ottenimento di un marchio Parco in con- formità all’articolo 23e capoverso 1 LPN. Questo requisito fondamentale è specificato all’inizio del capitolo 3, nell’articolo 15, e si applica, con modalità e implicazioni diverse, a tutte e tre le categorie di parchi d’importanza nazionale.
3. Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
Obiettivi
In base alla categoria cui appartengono, i parchi hanno carattere e obiettivi specifici. Questi ultimi mirano in particolare alla conservazione, alla valorizzazione ed eventualmente al mi- glioramento dei valori naturali, paesaggistici e culturali, come anche alla promozione dell'edu- cazione ambientale. È soprattutto nei parchi naturali regionali che gli obiettivi prefissati de- vono contribuire a promuovere un'economia gestita secondo i principi dello sviluppo sosteni- bile e la commercializzazione dei prodotti e servizi del parco. Lo sviluppo regionale deve inoltre essere in armonia con gli obiettivi del parco. Spetta in primo luogo agli attori coinvolti nel processo d’istituzione di un parco all'interno di una data regione elaborare e attuare gli obiettivi specifici finalizzati allo sviluppo della loro regione in quanto parco d'importanza nazionale.
Nel settore natura e paesaggio, gli obiettivi si concentrano sui seguenti valori e rispettivi deterioramenti:
Valori naturali e paesaggistici
Uno dei compiti che spettano a tutti i parchi d’importanza nazionale è formulare gli obiettivi di conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio per poi attuarli con misure adeguate nei seguenti settori:
* salvaguardare le basi naturali della vita (biotopi, geotopi) nonché la flora e fauna indi- gene;
» migliorare, valorizzare, tutelare e ripristinare la diversità della natura e del paesaggio e attuare gli strumenti di protezione a disposizione;
* promuovere misure di conservazione o ripristino degli spazi vitali indispensabili allo scambio genetico di specie animali e vegetali (interconnessione).
Valori rurali
Il territorio di un parco d’importanza nazionale può essere caratterizzato da elementi rurali tradizionali degni di nota, segnatamente nella zona periferica di un parco nazionale e nei parchi naturali regionali. Si tratta di territori naturali adibiti all’agricoltura e caratterizzati da metodi di gestione tradizionali, con forme d'insediamento tipiche della regione. Le utilizzazio- ni del territorio devono essere salvaguardate e l’armonia che è venuta a crearsi tra paesaggi ed ecosistemi deve essere preservata attraverso uno sfruttamento attento delle risorse naturali.
La salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale persegue gli obiettivi seguenti:
= proteggere le aree non edificate dalla pressione insediativa e da nuove forme di inquina- mento, attraverso una pianificazione rispettosa del territorio;
«preservare il patrimonio architettonico caratteristico della regione;
* promuovere un’agricoltura naturalistica impiegando gli strumenti efficaci già disponibili: prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) conformemente all’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), agricoltura biologica, interconnessione delle superfici di com- pensazione ecologica ai sensi dell’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE), accordi contrattuali facoltativi con i gestori del territorio per la tutela degli spazi vitali naturali
+ faxsi che gli spazi vitali naturali e i boschi proteggano dai pericoli naturali;
* promuovere una selvicoltura e un'agricoltura che favoriscano la preservazione delle basi naturali della vita (biotopi, geotopi), della flora e fauna indigene;
* promuovere le riserve forestali.
Centri abitati La tutela e la valorizzazione dei siti caratteristici nella zona periferica dei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali prevede i seguenti obiettivi:
tutelare e valorizzare la qualità degli insediamenti e l’identità dei luoghi abitati nonché delle zone naturali ed edificate circostanti, organizzando lo sviluppo insediativo all’insegna di questi obiettivi; » coordinare le attività d’incidenza territoriale di Comuni e Cantoni con gli obiettivi del . parco, segnatamente nelle zone in prossimità dei-centri abitati.
4 Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
Danni al paesaggio
Il presupposto per il conferimento ¢ il mantenimento nel tempo del marchio Parco è l’elevata qualità degli elementi naturali e paesaggistici di un territorio. Tutti gli attori impegnati in attività d’incidenza territoriale all’interno del parco hanno, in virtù dell’assicurazione della qualità secondo l'articolo 23k LPN, il compito di perseguire tale obiettivo e puntare quindi ad un continuo miglioramento delle condizioni naturali e paesaggistiche. Sono parti integranti del progetto e della Carta di un parco sia l’attuazione di adeguate misure di valorizzazione sia l’eliminazione di ogni eventuale deturpazione del paesaggio o di siti caratteristici causata da infrastrutture, costruzioni c impianti, in particolare nella zona periferica di un parco nazionale e nei parchi naturali regionali. Le infrastrutture esistenti o future, le costruzioni e gli impianti devono integrarsi al meglio nel paesaggio, in conformità agli obiettivi della concezione «Pae- saggio svizzero».
Gli obiettivi volti a limitare l’impatto di infrastrutture, costruzioni e impianti sul paesaggio mirano sostanzialmente a:
« in caso di deturpazioni esistenti, alla prima occasione possibile migliorare l’aspetto di . infrastrutture, costruzioni e impianti nonché il loro inserimento nel paesaggio circostante; «evitare quanto più possibile nuove infrastrutture, costruzioni e impianti nonché ogni altra attività d'incidenza territoriale da parte di Comuni e Cantoni che potrebbe danneggiare in maniera rilevante la natura e il paesaggio.
2.5 Categorie di parchi
Con la nuova LPN, l’articolo 23e contempla tre categorie di parchi d’importanza nazionale: i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e i parchi naturali periurbani, specificati rispettivamente negli articoli 23 f, g e h. I requisiti di ogni categoria sono regolamentati nel capitolo 3 della presente ordinanza.
Parco nazionale
Un parco nazionale è un territorio prevalentemente a carattere naturale. È costituito da una zona centrale e da una zona periferica. Nella zona centrale, la natura è lasciata libera di svilup- parsi secondo la propria dinamica e alla popolazione è data la possibilità di vivere esperienze a contatto con la natura. I requisiti della zona periferica coincidono con quelli del parco naturale regionale. °
Parco naturale regionale
Un parco naturale regionale si estende in prevalenza su territori rurali in parte urbanizzati, che si distinguono per i loro particolari valori naturali, paesaggistici e culturali. Come mostrano le esperienze di altri Paesi, questa categoria di parchi crea le condizioni giuste per favorire lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale, la condivisione del patrimonio naturalistico e culturale nonché la promozione di tecnologie innovative ed ecocompatibili, Il parco naturale regionale non è suddiviso in zone.
In futuro, i progetti di riserve della biosfera dovranno per prima cosa espletare le procedure relative ai parchi naturali regionali e, in un secondo tempo, potranno richiedere il riconosci- mento UNESCO, a condizione che siano adempiuti anche i criteri internazionali concernenti la rappresentatività biogeografia, la zonizzazione del territorio e la ricerca.
Parco naturale periurbano
Un parco naturale periurbano è un territorio naturale situato in prossimità di aree densamente urbanizzate o all'interno di agglomerati. È costituito da una zona centrale e da una zona di ‘transizione. Offre alla popolazione la possibilità di vivere esperienze a contatto con la natura e di scoprire la dinamica degli ecosistemi. Il parco naturale periurbano mira a sensibilizzare la popolazione nei confronti della natura e dell'ambiente, svolgendo così un ruolo importante nel promuovere l'educazione ambientale. Nella zona centrale la natura è libera di svilupparsi secondo la propria dinamica, mentre la zona di transizione funge da cuscinetto per proteggere la zona centrale da effetti dannosi provenienti dall’esterno.
5 Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
2.6 Tappe del processo d’istituzione di un parco
Una descrizione dettagliata delle varie tappe di pianificazione, istituzione e gestione di un parco seguirà in una direttiva dell’UFAM concernente l’attuazione dei progetti di parchi. Per una migliore comprensione della materia trattata qui di seguito, forniamo una breve descrizio- ne delle quattro tappe:
La pianificazione di un parco d’importanza nazionale comprende la prima e la seconda tappa, ovvero l'analisi della fattibilità e la progettazione vera e propria. I costi di queste due tappe sono finanziati dalle regioni e dai Cantoni; l’articolo 23k capoverso 1 LPN non offre fondamento giuridico per la partecipazione della Confederazione.
Prima tappa: analisi della fattibilità
In questa prima tappa si accerta se un territorio si presta ad essere adibito a parco d’importanza nazionale e si valutano le diverse possibilità in termini di struttura, organizzazione e finanzia- mento. Si sonda inoltre il livello di gradimento del progetto nella regione. interessata. Il risulta- to di questa prima tappa è uno studio di fattibilità volto ad informare i diretti interessati. È sulla base di questo studio che la regione e il Cantone decidono se dare il via o meno alla progettazione di un parco d’importanza nazionale (seconda tappa).
Seconda tappa: progettazione di un parco d'importanza nazionale
La progettazione consiste nell’elaborare e realizzare le basi concettuali per l’istituzione di un parco d’importanza nazionale. Il frutto di questa tappa è il progetto, indispensabile per affron- tare la fase d’istituzione vera e propria di un parco (terza tappa). Le componenti fondamentali del progetto sono: una proposta definitiva del perimetro del parco, la prova che il territorio soddisfa i requisiti posti dalla Confederazione, la prova di fattibilità di un parco d’importanza nazionale e la progettazione di dettaglio per l’opera di istituzione del parco. La progettazione include le misure, i mezzi necessari e uno scadenziario.
Il progetto deve avere legittimazione democratica, il che presuppone come minimo una delibe- ra da parte delle autorità esecutive. Sulla base di questo ‘Progetto si pud presentare una doman- da di finanziamento alla Confederazione per la concessione di aiuti finanziari globali destinati all’istituzione del parco. L'ente responsabile del progetto (l’ente responsabile del parco) tra- smette la domanda al Cantone, il quale, esaminati i documenti, provvederà ad inoltrarla alla Confederazione.
La Confederazione valuta il progetto e la domanda di finanziamento. Se il giudizio è positivo e l'istituzione del parco è finanziata con contributi federali, significa che il progetto adempie ai” requisiti di un parco e che vi sono buone probabilità di ottenere il marchio "parco d'importanza nazionale". Per l’intera durata della terza tappa (istituzione del parco), l’UFAM conclude con le autorità cantonali un accordo programmatico basato sul progetto.
Terza tappa: istituzione di un parco d'importanza nazionale
La fase di istituzione di un parco d’importanza nazionale consiste nell’attuare il progetto e le misure messi a punto nella seconda tappa, con l’obiettivo di collaudare il futuro funzionamen- to del parco e di adempiere ai requisiti per il conferimento del marchio Parco. Al termine della fase di istituzione, l’ente responsabile del parco e i Comuni, d’intesa con il Cantone, stipulano la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco, il cui contenuto è regolamentato nell’articolo 26 dell’ordinanza.
In conformità all’articolo 23i capoverso 2 LPN, la Carta rivendica legittimazione democratica per garantire il sostegno al progetto da parte della popolazione dei Comuni interessati. È al più tardi in questa fase.che si rende quindi opportuno coinvolgere gli abitanti dei Comuni situati sul territorio del parco, i quali sono chiamati a votare il progetto. Una volta approvata la Carta, essa può essere trasmessa al Cantone insieme alla domanda per il conferimento del marchio Parco. Il Cantone provvederà ad inoltrarla alla Confederazione.
Nella fase conclusiva dell’istituzione del parco, la Confederazione esamina e giudica la Carta. In caso di giudizio positivo, l’UFAM conferisce il marchio e, sulla base della Carta, stipula con il Cantone un accordo programmatico per i primi quattro anni di gestione del parco.
A condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al capitolo 3, la Confederazione, in confor- mità all’articolo 23k LPN, concede aiuti finanziari a partire dalla terza tappa (istituzione) e per la quarta tappa (gestione),
6 Rapporto esplicativo concemete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
Quarta tappa: gestione di un parco d'importanza nazionale
La durata della gestione è fissata a dieci anni ed è finalizzata all’attuazione degli obiettivi e delle misure stabiliti nella Carta. In questa fase, I’UFAM conclude con le autorità cantonali due accordi programmatici consecutivi di quattro anni ognuno e successivamente un altro accordo programmatico su due anni. Durante questi ultimi due anni, l’ente responsabile del parco esegue una valutazione di tutte le attività del parco svolte nella fase di gestione in corso. Sulla base di questa valutazione e, qualora necessario, di una revisione della Carta, può essere presentata la domanda per il rinnovo del marchio per altri dieci anni e per la concessione di aiuti finanziari per i successivi quattro anni.
2.7 Assicurazione della qualità
L'assicurazione della qualità nei parchi d’importanza nazionale equivale ad un sistema di gestione della qualità in senso ampio. Scopo del sistema è garantire in maniera sistematica la quantità e l'elevata qualità dei servizi del parco come pure delle prestazioni fornite dagli attori coinvolti durante l’istituzione e la gestione di un parco.
Il lavoro di un parco consiste nell’attuare gli obiettivi e le misure prefissati, vale a dire nel realizzare progetti concreti nel campo della natura e del paesaggio, ma anche — specialmente nei parchi naturali regionali — nel rafforzare le attività economiche gestite secondo i principi dello sviluppo sostenibile e nel commercializzare beni e servizi. Il parco deve inoltre occuparsi di tutti i progetti nei settori comunicazione, educazione ambientale e ricerca, garantire la propria esistenza a lungo termine e conquistarsi l'ampio sostegno della popolazione locale per le attività del parco. .
L’operato di un parco comprende in sostanza tutte le attività necessarie all’istituzione e alla gestione di un parco.
L'assicurazione della qualità si prefigge da un lato di garantire e vigilare sul conseguimento degli obiettivi (efficacia), dail’altro di assicurare una gestione economica e competente (effi- cienza). .
Strumento importante dell’assicurazione della qualità è la valutazione, da intendersi come processo continuo durante l'intera fase di istituzione e gestione del parco, così da fungere da strumento efficace di controllo e direzione. Negli ultimi due anni della fase di gestione (dieci anni) di un parco d’importanza nazionale, si richiede una valutazione più approfondita, nella quale rendere conto di tutte le attività svolte durante la fase di gestione e dell’utilizzo dei mezzi stanziati. Questa valutazione approfondita serve inoltre da base per la verifica e, qualora necessario, la rielaborazione della Carta, nonché in definitiva per l'intera pianificazione della successiva fase di gestione.
In virtù dell’articolo 23k LPN, la Confederazione concede aiuti finanziari per le misure di assicurazione della qualità riconosciute essere parti integranti del progetto o della Carta.
2.8 Coinvolgimento della popolazione nel processo di istituzione
Il principio della libera volontà su cui si fonda la modifica della LPN consente alla popolazio- ne di partecipare attivamente, per via democratica, alla pianificazione e soprattutto all’istituzione di un parco d’importanza nazionale. Tale partecipazione presuppone da un lato una forte rappresentanza dei Comuni in seno all’ente responsabile del parco, dall’altro l’impegno dei Cantoni a garantire un coinvolgimento adeguato della popolazione nei Comuni interessati. In fase di istituzione di un parco, la popolazione è chiamata ad esprimersi almeno una volta, specialmente in relazione al progetto o alla Carta. Si raccomanda ad ogni modo di coinvolgere ampie fasce della popolazione già nella fase iniziale del processo di istituzione di un parco. .
7. Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
3. Spiegazioni relative alle singole disposizioni
Ingresso
L’ordinanza si fonda sull’articolo 231 LPN, che autorizza il Consiglio federale ad emanare disposizioni in merito ai requisiti da soddisfare, al conferimento e all'impiego dei marchi Parco e Prodotto, come pure alla conclusione di accordi programmatici e al controllo dell'efficacia degli aiuti finanziari globali accordati dalla Confederazione. L'articolo 28 dell’ordinanza, che riguarda la ricerca e la collaborazione tra parchi, poggia inoltre sull’articolo 26 LPN, che attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'adempimento della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.
Capitolo 1: Scopo e principio Art.1
Il capoverso 1 sancisce lo scopo dell’ordinanza e il principio secondo cui la promozione dei parchi d’importanza nazionale deve riguardare esclusivamente i territori con elevati valori naturali e paesaggistici. Il significato di valori naturali e paesaggistici è spiegato nell’articolo 15.
Nel capoverso 2, la Confederazione manifesta il suo interesse nazionale di incentivare, con aiuti finanziari e marchi, l’istituzione e la gestione di parchi in tutte le regioni biogeografiche. Così facendo, si vuole poter applicare lo strumento “parchi” al maggior numero di spazi vitali diversi. La categoria “parchi naturali regionali” permette inoltre di tutelare, oltre ai diversi valori naturali e paesaggistici, anche la diversità culturale della Svizzera. Questo principio può essere attuato se esistono o vi sono in programma progetti che soddisfano gli elevati requisiti qualitativi in tutte le regioni biogeografiche della Svizzera. In Svizzera si riconoscono le seguenti regioni biogeografiche: Giura, Altipiano, versante Nord delle Alpi, Alpi centrali occidentali, versante Sud delle Alpi e Alpi centrali orientali.
Biogeographische Regionen
Fonte: BUWAL 2001: Die biogeographischen Regionen der Schweiz - Erlauterungen und Einteilungsstandards. Umweltmaterialien 137.
8. Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
Capitolo 2: Aiuti finanziari globali, marchio Parco e marchio Prodotto Sezione 1: Aiuti finanziari globali
I contributi federali sono concessi nell’ambito dei crediti stanziati e conformemente ai principi della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), sulla base di accordi programmatici tra la Confederazione e il Cantone. La partecipazione finanziaria della Confederazione nei confronti del Cantone avviene sulla base di una valutazione generale delle misure e attività connesse a tutti i parchi sul territorio cantonale, considerati inoltre i progetti e le Carte dei singoli parchi. Le sovven- zioni e gli appalti tra Cantone ed ente responsabile del parco si svolgono prettamente a livello cantonale. .
Nel quadro degli accordi programmatici si finanziano in particolare le spese che non sono gia sovvenzionate attraverso altri canali. Gli aiuti finanziari destinati ai parchi non dipendono dai contributi federali accordati in virtù di altre basi giuridiche, come i pagamenti diretti per l’agricoltura o i sussidi per i biotopi. Questi contributi non fanno parte degli aiuti finanziari ai parchi e, anche in futuro, saranno regolamentati dalla legislazione federale in materia. La presente sezione si applica esclusivamente alle spese aggiuntive generate dai parchi.
Art.2 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali
Nel capoverso 1 sono definite le circostanze e le condizioni per la concessione di aiuti finan- ziari da parte della Confederazione. Conformemente all’articolo 23k capoverso 1 LPN, la Confederazione può accordare aiuti finanziari globali per l’istituzione (terza tappa), la gestione (quarta tappa) e l’assicurazione della qualità. Per il finanziamento sono previsti requisiti sia formali sia materiali.
La lettera a disciplina il finanziamento della fase di istituzione di un parco: l’ente responsabil- e del parco deve dimostrare che sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 25 in termini di forma, struttura, mezzi finanziari, rappresentanza dei Comuni e coinvolgimento sia della popolazione sia delle imprese; deve inoltre essere dimostrata la fattibilità dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco in conformità ai requisiti di cui al capitolo 3. Gli aiuti finanziari concessi ai fini dell’istituzione di un parco servono per elaborare la Carta, attuare le prime misure, designare il management e assicurare la qualità di prestazioni e servizi. Indi- spensabile, a tal fine, un management competente, efficiente ed efficace.
La lettera b disciplina il finanziamento della fase di gestione di un parco: una volta soddisfatti i requisiti del capitolo 3, vengono concessi aiuti finanziari per attuare gli obiettivi e le misure stabiliti nella Carta nonché per assicurarne la qualità.
Disponendo di mezzi finanziari limitati (a medio termine, il tetto di spesa è di 10 milioni di franchi all’anno per finanziare l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale) e in considerazione dell’elevato numero di progetti di parchi già avviati o annunciati sul territorio svizzero, la Confederazione sarà estremamente cauta nel finanziare infrastrutture di parchi. Si suppone, infatti, che alcuni di questi progetti implichino costi d’investimento assai ingenti. Nel quadro degli accordi programmatici previsti tra Canto- ne e Confederazione per la concessione di aiuti finanziari globali ai parchi, occorrerà decidere caso per caso e in via eccezionale se e eventualmente in che misura cofinanziare i costi d'investimento e di manutenzione del parco.
I disavanzi di bilancio e le perdite nei conti di un parco non sono presi a carico dalla Confede- razione.
Il capoverso 2 poggia sul principio di sussidiarietà degli aiuti finanziari della Confederazione sancito nell’articolo 23k capoverso 1 lettera b LPN, in base al quale tali aiuti sono concessi soltanto quando le misure d’autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti. In questo modo, la Confederazione richiede ai Comuni interessati e al Cantone di partecipare in maniera adeguata al finanziamento dei parchi durante l’istituzione, la gestione e ai fini dell’assicurazione della qualità. La partecipazione finanziaria del Cantone può essere presa a carico in parte o per intero da terzi (persone fisiche o giuridiche).
9 Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
In base alle misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili e agli altri mezzi di finan- ziamento di cui sopra, si richiedono prestazioni proprie (contributi finanziari e prestazioni materiali) da parte delle regioni non inferiori al 20 per cento del budget complessivo del parco. Possono entrare in linea di conto contributi da parte dei Comuni o di terzi (sponsor, ONG ecc.). Possono essere fatte valere prestazioni di lavoro interne non indennizzate (ore di lavoro a tariffe orarie prestabilite) per un ulteriore 15 per cento massimo del budget complessivo del parco.
Il capoverso 3 stabilisce che per la fase di istituzione di un parco possono essere concessi aiuti finanziari globali una tantum. A tale scopo, Confederazione e Cantone stipulano un unico accordo programmatico della durata massima di 4 anni.
Art.3 Domande per l’ottenimento di aiuti finanziari globali
Il capoverso 1 elenca i documenti che devono essere allegati alla domanda di conclusione di accordi programmatici e che consentono di chiarire se sono soddisfatte le condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione.
La lettera a richiede al Cantone una panoramica di tutte le iniziative intraprese sul territorio cantonale nell’ambito dei parchi d'importanza nazionale. Vanno documentate tutte le inizia- tive e i progetti di parchi nel Cantone, come pure il coordinamento e la prova di rafforzata collaborazione per progetti tra di loro confinanti sul territorio cantonale o sui territori limitrofi. Sulla base di questa panoramica, la Confederazione è in grado di giudicare se vi è equilibrio tra le regioni biogeografiche e se, in considerazione del numero di progetti, si può contare su misure efficienti nei singoli progetti. La panoramica deve illustrare poi in che modo e in che misura il Cantone intende finanziare i progetti e coordinarli con la pianificazione del territorio in modo da assicurarne l’esistenza nel lungo periodo. Il Cantone è inoltre tenuto a spiegare in che modo intende coinvolgere opportunamente la popolazione dei Comuni interessati.
Le lettere b e c sanciscono le basi legali e i documenti necessari alla conclusione di un ac- cordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone in vista dell’istituzione e della ge- stione di un parco. La domanda del Cantone finalizzata all’istituzione di un parco contiene il progetto di istituzione e futura gestione del parco nonché gli statuti e la legittimazione dell'ente responsabile del parco (cfr. articolo 25). Per l'accordo programmatico finalizzato alla gestione dei parco, la domanda deve contenere in aggiunta la Carta secondo l’articolo 26 e la prova della garanzia territoriale del parco secondo l’articolo 27. L’iter concreto delle sopraccitate tappe per la creazione di un parco e i requisiti fondamentali di ogni tappa saranno descritti nella direttiva dell'UFAM di cui sopra.
Il capoverso 2 richiede un coordinamento delle domande nel caso di progetti di parchi che interessano più Cantoni. La Confederazione, concluso con ogni Cantone coinvolto un accordo programmatico sulla parte di parco che lo interessa, potrà esaminare un’eventuale domanda di finanziamento solo dopo aver ricevuto le domande di tutti i Cantoni e averne appurato il coor- dinamento.
Art.4 Ammontare degli aiuti finanziari globali
Il parametro decisivo per fissare l’entità degli aiuti finanziari globali della Confederazione è, secondo l’articolo 23k capoverso 2 LPN, l’efficacia delle misure. Questa, secondo la lettera a, si misura in funzione della quantità e della qualità delle prestazioni stabilite nell’accordo programmatico relativo al progetto o alla Carta. La valutazione dipende in maniera decisiva dall’efficacia e dall’efficienza dei mezzi stanziati. Sono finanziate le prestazioni definite come requisiti fondamentali per ogni categoria di parco negli articoli 15-24. Durante l’istituzione di un parco, tali prestazioni consistono nell'elaborare la Carta e le misure d’accompagnamento; durante la gestione del parco, nell'attuare la Carta.
Conformemente alla lettera b, nel decidere l’ammontare degli aiuti finanziari si tiene conto dell’entità delle garanzie di cui agli articoli 25-27, che il Cantone e i Comuni come pure l’ente
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responsabile del parco sono in grado di fornire a favore della tutela a lungo termine del parco. In base al principio secondo cui la popolazione interessata dovrebbe farsi carico dei parchi, è valutata anche la misura della partecipazione al processo di istituzione e alla fase di gestione del parco.
Art. 5 Conclusione dell’accordo programmatico
L’accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone si basa sulla domanda di finan- ziamento secondo l’articolo 3 della presente ordinanza ed è concluso con l’autorità cantonale preposta alla protezione della natura e del paesaggio. Gli accordi programmatici sono stipulati per una durata massima di quattro anni e possono essere prolungati del necessario in fase di istituzione. Nella fase di gestione è prevista la conclusione di due accordi programmatici consecutivi, ognuno di quattro anni, e successivamente di un ulteriore accordo programmatico di due anni. Quest’ultimo contiene anche la valutazione relativa all’intera durata della Carta (dieci anni).
- Art.6 Rendicontazione
Su ogni accordo programmatico concluso per le diverse tappe finanziate dalla Confederazione, i Cantoni redigono un rapporto separato. Il Cantone può occuparsi da solo del rapporto oppure delegarlo a un’autorità competente (p.es. l’ente responsabile del parco). Il rendiconto, come per gli accordi programmatici conformemente alla NPC, avviene su base annua e consiste in un breve rapporto sullo stato di attuazione delle misure e sull’impiego delle risorse stanziate, nonché in un rapporto conclusivo che fornisce spiegazioni più dettagliate e nel quale sono inoltre valutati sia l’efficacia che il grado di raggiungimento degli obiettivi. Il rapporto conclu- sivo concernente gli accordi programmatici quadriennali deve essere presentato dopo tre anni, poiché nel quarto anno fungerà da base per l’elaborazione dell’accordo programmatico del successivo periodo di quattro anni. Il rapporto conclusivo dell’accordo programmatico bien- nale rende conto della gestione del parco durante l'intera durata di esercizio (dieci anni) del parco ed è il presupposto per il rinnovo della Carta in vista della successiva fase di gestione, per il rinnovo del marchio e per il successivo accordo programmatico.
Sezione 2: Marchio Parco
Conformemente all’articolo 23j capoverso 1 LPN e su richiesta dei Cantoni, l’UFAM conferi- sce un marchio Parco all’ente responsabile di un parco, a condizione che il parco venga tute- lato a lungo termine con misure adeguate e siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 23f, 23g e 23h e agli articoli 23e, 23i capoverso 2 e 231 lettere a e b.
Art.7 Condizione per il conferimento del marchio Parco
Il marchio Parco è conferito all’ente responsabile del parco quando sono adempiuti i requisiti di cui al capitolo 3 in merito agli elevati valori naturali e paesaggistici, alle singole categorie di parchi e alla tutela a lungo termine del parco. La Carta, gli statuti dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco sono esaminati e valutati in funzione della loro presunta efficacia. Il marchio Parco è conferito indipendentemente dalla concessione 0 meno di aiuti finanziari da parte della Confederazione.
Art.8 Domanda per il conferimento del marchio Parco
Conformemente al capoverso 1, la domanda per il conferimento del marchio Parco deve essere inoltrata dall’ente responsabile del parco, a differenza di quanto accade per gli aiuti finanziari dove, in base ai principi della NPC, spetta al Cantone inoltrare la domanda alla Confederazione. Nell’ambito dell’istituzione e della gestione di parchi d’importanza nazio- nale, i Cantoni-sono tuttavia chiamati a svolgere un ruolo chiave di intermediari tra le regioni e la
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Confederazione. È per questo che l’ente responsabile del parco indirizza la domanda al Can- tone, il quale la trasmette alla Confederazione insieme alla sua richiesta.
Questo capoverso specifica inoltre il contenuto della domanda per il primo conferimento del marchio Parco. Sono richiesti la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco secondo l’articolo 26, gli statuti dell’ente responsabile del parco secondo l’articolo
25 e la prova della garanzia territoriale del parco secondo l’articolo 27.
Per il rinnovo del marchio Parco è richiesto inoltre, secondo il capoverso 2, un rapporto con- clusivo (cfr. articolo 6) sull’intera fase di gestione del parco (dieci anni). Sulla base di questo rapporto vengono adeguate, se necessario, la Carta e la garanzia territoriale per la successiva fase di gestione del parco. i
Ai sensi del capoverso 3, in caso di progetti di parchi che interessano più Cantoni, l’ente responsabile del parco deve concordare la domanda con i Cantoni coinvolti, inoltrando i do- cumenti a tutti i Cantoni interessati.
Nel capoverso 4, la Confederazione incarica il Cantone di esaminare i documenti allegati alla domanda e di trasmettere una richiesta all’UFAM che tenga conto di questa verifica. Per i progetti che coinvolgono più Cantoni, ogni Cantone è tenuto a fare richiesta separata. Oggetto della richiesta può essere anche il non conferimento del marchio Parco. Tuttavia, secondo l’articolo 7, l’ente responsabile del parco ha, in qualità di richiedente, il diritto di chiedere direttamente all'UFAM il conferimento del marchio Parco se il suo parco soddisfa i requisiti di cui al capitolo 3.
Art.9 Conferimento del marchio Parco
Il capoverso 1 attribuisce all’UFAM, quale rappresentante della Confederazione, proprietaria dei marchi, il compito di conferire il marchio Parco all’ente responsabile del parco. La deci- sione di non conferire il marchio Parco può essere impugnata dall’ente responsabile del parco dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all’articolo 47 capoverso 1 let- tera b della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; 172.021).
Ai sensi del capoverso 2, il marchio Parco è conferito per un periodo di dieci anni. Al termine di questo periodo, si può presentare domanda di rinnovo conformemente all’articolo 8, che può sfociare in un nuovo conferimento del marchio.
Art, 10 Impiego del marchio Parco
Questo articolo fornisce indicazioni sull’impiego del marchio Parco. In conformità al capo- verso 1, l’ente responsabile del parco può utilizzare il marchio Parco esclusivamente per la propria comunicazione, per la documentazione e il materiale edito dall’ente stesso e per con- trassegnare le proprie manifestazioni. Conformemente al capoverso 2, il marchio Parco non può in particolare essere impiegato per contrassegnare beni e servizi o a scopi commerciali. Ciò equivarrebbe infatti a violare le prescrizioni di cui all’articolo 11 segg. concernenti il marchio Prodotto. Il marchio Parco può essere impiegato esclusivamente per il territorio situato all’interno del perimetro del parco.
Se una o più condizioni per il conferimento del marchio Parco secondo l’articolo 7 dovessero venire meno durante il periodo di validità del marchio (p.es. se non è più garantita l’attuazione della Carta entro i dieci anni in corso), l’UFAM può, scaduto un termine per colmare le la- cune, revocare il marchio Parco secondo il capoverso 3. In caso di modifica della superficie, del parco o del perimetro del parco, cambiano anche i requisiti per il conferimento del marchio e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata per tempo.
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Sezione 3: Marchio Prodotto
Secondo l’articolo 23j capoverso 2 LPN, l’ente responsabile di un parco dotato del marchio Parco può, su richiesta, conferire il marchio Prodotto per contrassegnare i beni e servizi del parco. Il marchio Prodotto, come il marchio Parco, è un marchio di garanzia protetto. Il mar- chio è di proprietà della Confederazione, la quale, conferendo il marchio Parco, dà all’ente responsabile del parco il diritto o l'obbligo di conferire, conformemente all’articolo 11 segg., il marchio Prodotto alle imprese situate nella regione del parco.
Art. 11 Condizioni per il conferimento del marchio Prodotto
Conformemente alla lettera a, lo scopo del marchio Prodotto è garantire l’origine, la prove- nienza geografica, le modalità di fabbricazione o altre caratteristiche comuni dei beni e servizi di un’azienda. Questi principi sono precisati nelle direttive concernenti il conferimento e l’impiego del marchio Prodotto (art. 29 cpv. 5). Tali direttive sono definite sotto la vigilanza della Confederazione e in collaborazione con i responsabili dei progetti di parchi in corso, nonché con diverse associazioni di categoria operanti nell’ambito della denominazione di beni e servizi. La Confederazione può integrare in qualsiasi momento queste direttive ed estenderle segnatamente a merci e servizi che non sono contemplati o sono trattati in maniera insuffi- ciente nelle direttive attuali. Le direttive riguardano due livelli: il primo livello comprende i requisiti vincolanti per tutti i parchi d’importanza nazionale, il secondo riguarda specificata- mente l’attuazione degli obiettivi definiti nella Carta e consente di valorizzare le specificità delle singole regioni di parchi. I requisiti generali vincolanti riguardanti i prodotti agricoli si rifanno a quelli sanciti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), il quale si avvale di un elenco di requisiti standard per i marchi regionali. Conformemente ai requisiti per i parchi d’importanza nazionale di cui al capitolo 3, le direttive prevedono che i beni e i servizi offerti siano prodotti o forniti secondo i principi dello sviluppo sostenibile. In questo modo si vo- gliono promuovere alcuni temi ambientali e socioeconomici:
«preservazione del patrimonio naturale e culturale di valore, della diversità ecologica e della bellezza paesaggistica;
* atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente, della natura e del paesaggio;
« conservazione del paesaggio rurale tradizionale e delle sue forme di gestione specifiche;
«produzione e sviluppo di beni all’interno del territorio del parco d’importanza nazionale, privilegiando le materie prime locali;
* nell’offrire beni e servizi, l’attenzione è rivolta all’uomo: le tecnologie forniscono un aiuto, ma non devono sostituire il lavoro svolto dall’uomo;
* promozione delle conoscenze in materia di natura e interazione tra uomo e ambiente.
La lettera b specifica che per il conferimento del marchio Prodotto è richiesto un capitolato d’oneri contenente i requisiti specifici dei beni e servizi da contrassegnare con il marchio. L’ente responsabile del parco aiuta i produttori di beni e i fornitori di servizi ad elaborare i capitolati d’oneri. Si rifà a tal fine alle direttive concernenti il conferimento e l’impiego del marchio Prodotto. Prima di approvare il capitolato d’oneri, l’ente responsabile del parco con- sulta I’UFAM che, in vista dell’indagine conoscitiva, può interpellare un gruppo di consulta- zione composto da esperti della Confederazione, dei Cantoni, dei parchi e dei settori interes- sati.
La decisione di approvare o meno il capitolato d’oneri può, quale decisione provvisoria auto- noma secondo l’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura ammini- strativa (PA; 172.021), essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale. L’ente responsabile del parco decide in applicazione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e della presente ordinanza, facendosi quindi carico di compiti esecutivi dell’UFAM. Prima di emettere una decisione negativa impugnabile, è consigliabile per l'ente responsabile del parco sollecitare il produttore di beni o il fornitore di servizi a ripresentare il capitolato d’oneri, debitamente integrato o migliorato. :
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‘Art. 12 Domanda per il conferimento del marchio Prodotto
. Il capoverso 1 specifica i dati da elaborare nella domanda. Il capitolato d’oneri da allegare alla domanda per il conferimento del marchio Prodotto a un dato bene o servizio deve illustrare in che misura sono soddisfatti i requisiti generali e i criteri supplementari specifici del parco.
Il capoverso 2 stabilisce che le domande per il conferimento del marchio Prodotto devono essere indirizzate all'ente responsabile del parco. Le domande sono presentate da persone e aziende che desiderano contrassegnare le loro merci o i loro servizi con il marchio Prodotto.
Art. 13 Conferimento del marchio Prodotto
Il capoverso 1 fornisce indicazioni sulla procedura di conferimento del marchio Prodotto. Secondo la lettera b, l'adempimento dei requisiti di cui all’articolo 11, tra cui il processo di produzione, deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato designato dall’ente responsabile. del parco (articolo 14 dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla dési- gnazione; RS 946.512). La certificazione avviene secondo la procedura riconosciuta. Se l’adempimento di parte dei requisiti è già stato certificato, per esempio tramite certificazione AOC conformemente all’ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (RS 910.12), tale parte di requisiti non deve né essere certificata una seconda volta né, in conformità alla lettera a, essere esaminata dall’UFAM insieme al capitolato d’oneri. Con le sue direttive, l’UFAM contribuisce ad armonizzare le procedure di controllo e certificazione. Dopo che l’UFAM ha esaminato il capitolato d’oneri e una volta ottenuta la certificazione, l’ente respon- sabile del parco conferisce il marchio Prodotto.
I capoverso 2 stabilisce che il marchio Prodotto è conferito per un periodo di un anno. Per il rinnovo annuo del marchio occorre presentare la prova della certificazione conformemente al capoverso 1 lettera b. Il rilascio di tale prova è procedura comune nell’ambito delle certifica- zioni.
Art. 14 Impiego del marchio Prodotto
Secondo il capoverso 1, le persone e le aziende possono utilizzare il marchio Prodotto esclu- sivamente per contrassegnare e commercializzare il bene o servizio in questione, non però per altri prodotti della stessa azienda o per l’azienda in generale.
AI fine di garantire l’autenticità dei beni e servizi contrassegnati con il marchio Prodotto, l’ente responsabile del parco dispone, ai sensi del capoverso 2, che l’organismo di certifica- zione verifichi, per campione, se il marchio Prodotto è impiegato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b, vale a dire se sono rispettati i processi certificati. Per contenere i costi, i controlli relativi al marchio Prodotto sono integrati, per quanto possi- © bile, nelle procedure di controllo e certificazione in vigore.
Se durante un controllo a campione viene accertato l’inadempimento dei requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b (p.es. che per produrre un dato bene non sono state usate le risorse locali, come richiesto dall'articolo 11), l’ente responsabile del parco, su richiesta dell’organismo di certificazione, revoca il marchio Prodotto in virtù del capoverso 3. Tale decisione, in conformità all’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla proce- dura amministrativa (PA; 172.021), può essere impugnata dall’azienda dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Questo perché l’ente responsabile del parco decide in applicazione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e della presente ordinanza, facendosi quindi carico, in qualita di parte terza, di compiti esecutivi dell’UFAM.
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Capitolo 3: Requisiti per i parchi d’importanza nazionale Sezione 1: Elevati valori naturali e paesaggistici
Art, 15
Il requisito fondamentale “elevati valori naturali e paesaggistici” si fonda sull’articolo 23e capoverso 1 LPN e si applica a tutte e tre le categorie di parchi e sull’intero territorio di un parco d’importanza nazionale. Detto requisito fondamentale, posto dalla Confederazione, è determinante nella valutazione sia delle domande di concessione di aiuti finanziari globali per Pistituzione e la gestione di un parco, sia delle domande di conferimento del marchio Parco. Nell’ottica dell’assicurazione della qualità e di un continuo miglioramento delle condizioni naturali e paesaggistiche, tale requisito rimane valido anche durante la gestione di un parco e ai fini del rinnovo del marchio al termine dei dieci anni, servendo da orientamento degli obiet- tivi.
La qualità naturale e paesaggistica di un territorio si basa sulla diversità delle specie animali e vegetali indigene nonché dei loro spazi vitali (lettera a), sulla particolare bellezza e specificità del paesaggio (lettera b) c sull’unicità del paesaggio rurale e dei luoghi e monumenti d’importanza storico-culturale (lettera c).
Il territorio del parco si contraddistingue per la sua ricchezza di elementi naturali e paesaggi- stici, come rilievi, geologia, corsi d'acqua, tipi di vegetazione e, secondo la categoria o la zona di parco, anche dai suoi paesaggi rurali e dal suo patrimonio culturale. Il territorio del parco comprende aree appartenenti ai diversi inventari nazionali o regionali dei biotopi e dei pae- saggi o a territori soggetti a un'altra legislazione cantonale in materia di protezione, oppure oggetti iscritti nell'inventario nazionale dei beni culturali. Un parco d’importanza nazionale è quindi formato da un territorio caratterizzato da un patrimonio naturale e paesaggistico e, a seconda della categoria di parco, da un patrimonio culturale di straordinario valore a livello Svizzero.
Le località situate nelle zone periferiche dei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali hanno conservato sostanzialmente intatto il loro carattere storico e paesaggistico tradizionale. Le costruzioni tipiche dell’architettura e della cultura regionali e le vie di comunicazione storiche continuano a formare un tutt'uno armonico non danneggiato da edificazioni detur- panti. Il fascino di una località è legato anche ai frutteti, prati, pascoli, vigneti e campi che la circondano.
La fisionomia del paesaggio e degli abitati di un parco d’importanza nazionale non è stata per ora danneggiata da infrastrutture tecniche troppo invasive e gli ecosistemi del parco non hanno subito deturpazioni significative.
Nella valutazione complessiva dei requisiti, che funge da base per il conferimento del marchio Parco e per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione, vengono analizzati e soppesati sia gli elementi naturali e paesaggistici sia le deturpazioni sul territorio del parco. Nella valutazione complessiva si tiene quindi conto sia delle misure di valorizzazione della natura e del paesaggio sia delle misure di riduzione delle deturpazioni stabilite nel progetto o nella Carta. I criteri di valutazione delle qualità e degli interventi invasivi sono definiti in uno strumento dell’UFAM.
Sezione 2: Parco nazionale
Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio. È inoltre utilizzato per scopi ricrea- tivi, ai fini dell'educazione ambientale e della ricerca scientifica. È costituito da una zona centrale (ZC), in cui la natura è lasciata libera di svilupparsi secondo la sua dinamica e in cui le attività umane sono volutamente limitate, e da una zona periferica (ZP), i cui requisiti coin- cidono con quelli di un parco naturale regionale. L'area della zona periferica è inoltre gestita secondo i principi della protezione della natura e in maniera tale da evitare interventi pregiudi- zievoli nella zona centrale. Il territorio di un parco nazionale costituisce un tutt’uno.
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Art. 16 Superficie
Questo articolo stabilisce le superfici minime e il rapporto di grandezza tra zona centrale e zona periferica.
Il capoverso 1 stabilisce la superficie minima della zona centrale affinché essa possa soddi- sfare le molteplici esigenze di un parco nazionale: 50 km? nell’ Altipiano, 75 km’ nel Giura e
100 km? nelle Prealpi e nelle Alpi.
Se la zona centrale è costituita da più superfici parziali, sono richieste misure a garanzia della libera dinamica della natura conformemente al capoverso 2. Per ridurre al minimo e compen- sare gli effetti di una tale frammentazione, s'impongono requisiti supplementari in termini di rapporti di superficie. Valgono i seguenti valori indicativi: la superficie minima dovrebbe essere incrementata almeno del 10 per cento e la zona centrale essere suddivisa al massimo in cinque superfici parziali. La porzione più estesa dovrebbe inoltre coprire almeno due terzi della superficie minima della zona centrale. Deve essere garantito lo scambio biologico tra le varie porzioni della zona centrale.
Il capoverso 3 stabilisce che almeno il 25 per cento della superficie della zona centrale deve trovarsi al di sotto del potenziale limite del bosco subalpino, affinché la zona centrale di un parco nazionale comprenda anche ecosistemi forestali.
Il capoverso 4 chiarisce i requisiti della zona periferica. La superficie della zona periferica di un parco nazionale è generalmente compresa tra il 75 per cento e il 150 per cento della super- ficie della zona centrale. Per poter adempiere alla sua funzione, la zona periferica deve circon- dare la zona centrale o le parti in cui essa è suddivisa. Una deroga a tale regola è prevista nei casi in cui la zona centrale coincida con il confine nazionale o incontri un ostacolo naturale e non sormontabile in circostanze normali (fiume, lago ecc.). La zona periferica non può essere frammentata né comprendere enclavi non appartenenti al territorio del parco nazionale.
Immagine: zonizzazione consentita
Art. 17 Zona centrale
Il capoverso 1 elenca le attività che non è consentito svolgere all’interno della zona centrale per non compromettere la dinamica naturale. Tutte le misure di protezione e sviluppo devono essere pianificate a lungo termine ed essere sancite nella Carta del parco su un orizzonte tem- porale di dieci anni.
La lettera a disciplina e limita l’accesso pubblico a sentieri e itinerari, in particolare per escur- sionisti, arrampicatori, sciatori di fondo e discesisti. A questo scopo, l’ente responsabile del parco elabora regole di condotta e carte destinate ai visitatori, su cui sono indicati i sentieri battuti e gli itinerari percorribili. L’ente organizza inoltre visite guidate e può rilasciare per- messi d’accesso speciali. Per non compromettere la dinamica naturale, ma anche per non mettere a repentaglio la salute della fauna, nella zona centrale è vietato introdurre animali a scopo d'allevamento (eccetto per i pascoli esistenti e autorizzati secondo la lettera e) come pure inserire O reinserire o portare con sé animali.
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Il divieto di transito nella zona centrale di cui alla lettera b vale per veicoli sia a motore sia senza motore. Se l’accesso di un veicolo s'impone per motivi di gestione ritenuti importanti conformemente al capoverso 2, è richiesta un'autorizzazione e deve essere garantita la compa- tibilità con gli obiettivi di protezione.
Nella lettera c sono fissate le restrizioni in termini di decollo, atterraggio e sorvolo di aero- mobili. Tali restrizioni sono sancite dall'autorità federale competente, in virtù dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01). L’autorità competente ne controlla anche l’osservanza. Le restrizioni si applicano a tutti i tipi di aeromobili conforme- mente all’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01), vale a dire sia aeromobili a motore (aeroplani, elicotteri, motoveleggiatori ecc.) sia aeromobili senza motore (palloni, alianti, paracaduti, cervi volanti e alianti da pendio come deltaplano e parapendio, ecc.). :
Le restrizioni non si applicano alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, né agli atterraggi di acromobili in casi d'emergenza. In ragione del loro mandato so- vrano, i voli militari, delle autorità doganali e di polizia non possono essere vietati in via di principio nemmeno all'interno dei parchi nazionali. Simili operazioni devono essere ridotte al minimo necessario. Non sono ammesse esercitazioni. Quanto ai sorvoli, si applicano gli stessi principi in vigore per il Parco nazionale svizzero già esistente: di regola si applicano le dispo- sizioni generali dell’ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11).
Secondo la lettera d, nella zona centrale è fondamentalmente vietato costruire edifici e im- pianti nonché apportare modifiche alla configurazione del terreno. Tale divieto si applica ugualmente a tutti gli altri interventi tecnici ritenuti dannosi per la natura e il paesaggio. In virtù di questo principio, per soddisfare le proprie necessità il parco fa prioritariamente uso delle infrastrutture esistenti.
La lettera e stabilisce che nella zona centrale è di regola vietato utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali, eccezion fatta per il mantenimento di pascoli locali tradizionali ben deli- mitati. Questa eccezione tiene conto di circostanze che al giorno d’oggi potrebbero prevalere in caso di istituzione di un nuovo parco nazionale. Non si tratta pertanto di deroghe ai sensi del capoverso 2. La parte non utilizzata della zona centrale deve coprire la superficie più estesa possibile e la zona gestita dall'uomo deve essere sfruttata secondo criteri estremamente rigo- rosi di protezione della natura e del paesaggio. Quando la zona adibita ai pascoli non viene più utilizzata, essa deve essere restituita alla sua dinamica naturale.
Conformemente alla lettera f, caccia e pesca sono vietate nella zona centrale, ad eccezione dei casi in cui si rende necessaria una regolazione degli effettivi. È vietato disturbare e inseguire . gli animali o attirarli fuori dalla zona centrale. I responsabili del parco e i Cantoni effettuano controlli per garantire che la selvaggina non provochi danni gravi nella zona centrale e in quella periferica. Se si rende necessaria una regolazione degli effettivi, la caccia deve limitarsi all'abbattimento di capi selezionati e può essere autorizzata esclusivamente in caso di danni gravi accertati ad altri animali o alla flora. In caso di grave decimazione naturale della selvag- gina regionale dovuta per esempio ad epizoozia, si possono pianificare misure antiepidemiche, la cui competenza spetta ai Cantoni. L’ente responsabile del parco può disporre per via con- trattuale, insieme ai responsabili della caccia, un’introduzione graduale del divieto di caccia, purché essa riguardi una superficie quanto più piccola possibile e sia completata al più tardi allo scadere del primo ciclo di gestione del parco. La caccia a specie iscritte nella Lista rossa, a piccoli mammiferi e uccelli è vietata del tutto a partire dal momento del conferimento del marchio Parco da parte della Confederazione. È vietato pescare nei corsi d’acqua. Il parco s’impegna affinché siano adottate tutte le misure necessarie per la protezione degli spazi vitali. Può inoltre disporre misure speciali per la prote- zione delle specie minacciate o per il ripristino su piccola scala degli habitat naturali andati distrutti. Secondo la lettera g, nella zona centrale non è consentito raccogliere pietre, minerali, piante e
funghi né catturare animali. In queste aree, la priorità assoluta è garantire la dinamica naturale degli spazi vitali per la flora e la fauna.
17 Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
Il capoverso 2 prevede la possibilità di derogare leggermente al capoverso 1 qualora sussi- stano motivi importanti che prevalgono sull’interesse del libero sviluppo della natura. Tali deroghe non devono tuttavia né pregiudicare la funzione dello spazio vitale in questione, né indebolire gli obiettivi fondamentali di protezione perseguiti con l’istituzione di un parco nazionale. Inoltre, tutte le deroghe devono essere previste e pianificate nella Carta. In casi urgenti non prevedibili, lo stesso ente responsabile del parco può, di concerto con il Cantone, autorizzare deroghe. Sono considerati motivi importanti gli interventi conservativi degli spazi vitali già iscritti in un inventario, per i quali la gestione da parte dell'uomo è sancita per legge, o dei luoghi che si distinguono per la loro straordinaria varietà di specie. Anche l’accesso con veicoli a motore per scopi che rientrano nella gestione del parco è considerato un motivo importante.
Se un parco non può fare a meno di costruire degli impianti (sentieri, aree di sosta, ripari, centri informativi), essi devono essere compatibili con gli obiettivi di protezione e i principi generali della pianificazione del territorio. Questi impianti, e in particolare gli edifici, devono soddisfare requisiti molto severi riguardanti l’inserimento nel paesaggio circostante. Nel parco è consentito pernottare esclusivamente nei rifugi adibiti a tale scopo e, all'occorrenza, in appo- site zone di bivacco d'alta montagna ben segnalate. Sono considerati motivi importanti anche tutti gli interventi di prevenzione dei pericoli e di mantenimento dell'ordine costituzionale (p.es. interventi di salvataggio, gestione del bosco di protezione, perseguimento penale ecc.).
Il capoverso 3 regolamenta la gestione delle infrastrutture già presenti nella zona centrale di un parco nazionale. In linea di principio, in detta zona la natura e il paesaggio non sono detur- pati da infrastrutture tecniche o da altre costruzioni e impianti, o lo sono solo in minima parte (p.es. linee dell'alta tensione, dighe, stalle ecc.). Alla prima occasione, gli edifici e gli impianti esistenti devono essere rimossi. Talune infrastrutture (p.es: capanne, sentieri) possono però essere preservate allorché sussistono motivi importanti a favore della loro conservazione e che prevalgono sull'interesse della dinamica naturale. Se necessario, devono tuttavia essere inte- grate meglio nel contesto naturale e paesaggistico. Edifici e impianti possono anche essere sottratti all'utilizzo umano ed essere lasciati alla libera dinamica della natura. Se gli edifici utilizzati per scopi privati non possono essere esclusi dalla zona centrale sin dall'inizio, oc- corre indicare con precisione le modalità e i tempi con cui saranno liberati, sottoposti a restri- zioni d'utilizzo o ceduti al parco.
Il capoverso 4 stabilisce che sulla carta aeronautica secondo l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748,131.1), la zona centrale deve essere segnalata con il simbolo che invita i piloti a compiere un sorvolo ad alta quota. Questo sistema tiene debitamente conto e consente di rispettare le esigenze sia di sicurezza aerea, sia di protezione della natura. Da anni viene applicato con successo nell'ambito del Parco nazionale svizzero.
Art. 18 Zona periferica
Secondo il capoverso 1, la zona periferica di un parco nazionale è considerata paesaggio rurale. Il suo compito è quello di fungere da cuscinetto di protezione della zona centrale e dei processi naturali che vi hanno luogo. La zona periferica, nella quale il paesaggio rurale tradi- zionale è utilizzato nel rispetto della natura, contribuisce alla salvaguardia della diversità delle specie e degli spazi vitali. L’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (OQE), promossa con i contributi della Confederazione, è un altro strumento semplice ed efficace per valorizzare il paesaggio e salvaguardare nonché migliorare la diversità biologica. La lettera a mira a conservare le caratteristiche del paesaggio e gli insediamenti tipici. La zona periferica ospita piccoli insediamenti che hanno conservato il loro carattere rurale tradi- zionale e che sono inseriti in un ambiente sostanzialmente non deturpato da costruzioni inop- portune. La zona periferica è uno spazio adatto alle attività socio-economiche e favorisce quindi lo sviluppo della popolazione locale. Sviluppo che deve avvenire in sintonia con le esigenze di preservazione del paesaggio rurale tradizionale, dei valori naturali e del patrimonio architettonico. Obiettivo supremo è promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali attraverso pratiche in linea con gli obiettivi della zona periferica. A tale scopo, le attività turistiche e ricreative devono, secondo la lettera b, essere conformate agli obiettivi ecologici di un parco nazionale. Secondo la lettera c, occorre conservare e promuovere la diversità biologica sulle-superfici agricole, nel bosco e nelle acque, attuando forme sostenibili di
18 Rapporto esplicativo concernete l'ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
sfruttamento del suolo e delle risorse, come ad esempio un'agricoltura ecologica e una gestione forestale rispettosa della natura. La caccia e la pesca non sono soggette a restrizioni di princi- pio. La lettera d stabilisce che è possibile realizzare costruzioni ¢ impianti nuovi, ma in ma- niera tale da conservare il carattere tipico del paesaggio rurale. Pianificando e integrando con accortezza le nuove infrastrutture è possibile valorizzare e rafforzare la qualità stessa del paesaggio rurale. La lettera e raccomanda all’occorrenza di fare tutto il possibile per eliminare le deturpazioni del paesaggio rurale.
Sezione 3: Parco naturale regionale
I parchi naturali regionali sono pensati in primo luogo per i Comuni situati nelle aree rurali, in un paesaggio caratterizzato da un equilibrio tra le attività dell’uomo e gli habitat naturali o seminaturali.
I parchi naturali regionali sono vasti territori uniformi parzialmente urbanizzati, che si distin- guono per la loro ricchezza di paesaggi naturali e rurali. Sono solitamente ubicati al di fuori degli agglomerati (v. definizioni di agglomerato, città singola e metropoli della Svizzera ad opera dell’Ufficio federale di statistica). Il territorio si distingue per i suoi valori naturali e culturali degni di nota, per la sua straordinaria diversità ecologica e la particolare bellezza del suo paesaggio. Componenti essenziali di un parco naturale regionale possono essere elementi naturali o culturali regionali di particolare importanza tra cui, a titolo di esempio, corsi d'ac- qua, laghi, caténe montuose, particolari conformazioni geologiche, forme di gestione agricole tradizionali o ancora monumenti naturali e culturali di valore.
Per i Comuni, fare parte di un parco non significa dover limitare tutte le attività, ma solo quelle per le quali essi si sono volontariamente impegnati nella Carta. Un parco naturale re- gionale può, grazie alla sua struttura permanente, favorire l’innovazione economica ed ecolo- gica. Investendo nelle attività economiche del posto e potenziando il know-how locale si promuove inoltre lo spirito imprenditoriale, a condizione che vi siano un minimo di insedia- menti, un patrimonio e un potenziale da sfruttare per valorizzare la regione. Questo tipo di parco può quindi svolgere un ruolo essenziale nelle regioni economicamente svantaggiate e a rischio di spopolamento.
Art. 19 Superficie
In questo articolo sono specificati i requisiti minimi di un parco naturale regionale in termini di superficie, nonché il principio dell’inclusione di interi territori comunali.
Il capoverso 1 fissa a 100 km? la superficie minima che consente ad un parco naturale regio- nale di adempiere alle sue molteplici funzioni. Di regola, però, i parchi naturali regionali dovranno avere superfici ben più estese per poter valorizzare la loro diversità naturale, pae- saggistica e culturale e poter sfruttare al meglio il potenziale socio-economico.
Il capoverso 2 sancisce il principio secondo il quale i Comuni entrano a far parte di un parco naturale regionale con tutti i loro territori comunali, allo scopo di includere nel perimetro del . parco e preservare nel tempo interi paesaggi che si distinguono per le loro straordinarie carat- teristiche naturali e culturali. Con questo principio si vuole evitare in particolare il rischio che il perimetro del parco venga tracciato in maniera arbitraria nell’intento di escludere dalla Carta, per meri interessi di sfruttamento o altri motivi, taluni spazi e il loro sviluppo. Tanto più che produttori e fornitori di servizi possono approfittare dei vantaggi del marchio Prodotto solo se operano all’interno del perimetro del parco.
In alcuni casi, sono previste deroghe al principio di inclusione dell’intero territorio comunale, segnatamente quando:
® ciò appare ragionevole da un punto di vista della struttura fisica o topografica del territorio: si può ad esempio decidere di estendere o far correre il perimetro del parco lungo il confine di un vasto comprensorio. I Comuni che non partecipano al progetto parco con l'intero ter- ritorio comunale possono utilizzare il marchio Parco esclusivamente per il territorio situato all’interno.del perimetro del parco. Lo stesso vale per l’impiego del marchio Prodotto;
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® i Comuni di agglomerati più estesi possono aderire al progetto parco con le loro aree natu- rali, a condizione che questi territori adempiano i requisiti di un parco naturale regionale e che i Comuni partecipino in maniera adeguata al progetto. Questi Comuni possono essere considerati “porte d’ingresso” al parco. I Comuni di agglomerati più ridotti possono essere integrati in blocco in un parco naturale regionale, a condizione che abbiano carattere rurale; ® peri Comuni che vengono integrati nel perimetro del parco durante la fase di istituzione o * di gestione esistono due possibilità: , 1) il perimetro del parco non subisce modifiche fino alla scadenza della Carta. In questo caso, l’ente responsabile del parco deve dimostrare che è garantito l'impiego corretto dei marchi Parco e Prodotto; 2) il perimetro del parco viene ampliato: in questo caso s'impone una rielaborazione della Carta e si deve fare richiesta di rinnovo del marchio Parco conformemente all'articolo 9 capoverso 2.
In ogni caso, l’ente responsabile del parco deve motivare in maniera convincente ogni even- tuale eccezione. Inoltre, deve dimostrare che è garantito il corretto impiego dei marchi Parco e Prodotto.
La qualità del territorio incluso nel parco è valutata a partire dalla più piccola unità territoriale riconosciuta, vale a dire il Comune. Ogni Comune facente parte del parco fornisce un’analisi delle diverse componenti del territorio (habitat naturali e seminaturali, aree rurali, centri abitati e infrastrutture), spiegandone l’importanza per il territorio comunale e ovviamente per il parco. Questa analisi permette di stabilire se il Comune in esame soddisfa i criteri richiesti e se può essere inglobato nel territorio del parco naturale regionale.
Se dall’analisi della qualità paesaggistica emerge che infrastrutture, costruzioni e impianti deturpano in maniera significativa l'ambiente e dovendo il territorio comunale essere comun- que incorporato nel perimetro del parco, entrano in linea di conto provvedimenti mirati per ridurre le deturpazioni. Tali proposte provengono dalle regioni interessate e sono integrate nella Carta del parco.
Art. 20 Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio
Natura e paesaggio sono le risorse più preziose di un parco naturale regionale. L'articolo 20 sancisce come conservare e valorizzare la loro qualità. Nessuna modifica è apportata alla legislazione vigente per quanto concerne le zone periferiche dei parchi nazionali e i parchi naturali regionali. In un parco naturale regionale la priorità non è data alle restrizioni d’utilizzo o a nuove disposizioni in materia di protezione del paesaggio e della natura poiché, trattandosi di un territorio di notevole valore naturale e paesaggistico, esso è già riconosciuto e protetto per la sua ricchezza di clementi naturali, paesaggistici e culturali. L’accento è invece posto sull’introduzione nella Carta di obiettivi e misure volti a garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, al fine di proteggere i paesaggi naturali e i paesaggi rurali tradizionali, preservare la diversità biologica nonché conservare le aree di svago e riposo presenti sul terri- torio del parco. Nella Carta devono essere previste anche misure atte a preservare il patrimo- nio architettonico tipico. La legislazione vigente e gli inventari della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni mettono già a disposizione numerosi strumenti a garanzia della prote- zione della natura, del paesaggio e del patrimonio storico. Non bisogna fare altro che appli- carli.
Il parco è chiamato inoltre a prefissarsi, quando se ne presenti l'occasione, obiettivi più ambi- ziosi di preservazione e valorizzazione della natura, del paesaggio e dei valori culturali, non- ché ad impegnarsi per ridurre gli effetti negativi di talune attività svolte sul territorio del parco.
La lettera a presuppone che il territorio di un parco naturale regionale sia caratterizzato da una notevole varietà di elementi paesaggistici sia naturali, come prati, boschi e corsi d’acqua, sia seminaturali, come muri a secco, siepi ecc. che, come fonti di sostentamento, punti di riparo e ristoro, risultano essere di vitale importanza per lo sviluppo della fauna. Le caratteristiche del paesaggio, la fisionomia dei centri abitati e le vie di comunicazione storiche sono elementi altrettanto importanti di un parco naturale. Tutti questi valori devono essere preservati e se necessario migliorati.
20 Rapporto esplicativo concernete l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007
La lettera b richiede di valorizzare e collegare tra di loro gli spazi vitali che meritano di essere protetti. Creando collegamenti tra i vari elementi strutturali del paesaggio si migliorano le possibilità di passaggio da uno spazio vitale all’altro e di scambio tra le popolazioni, ridu- cendo inoltre le distanze tra le risorse vitali. L’interconnessione delle superfici di compensa- zione ecologica (OQE), che la Confederazione promuove concedendo contributi, è un altro strumento semplice ed efficace per valorizzare il paesaggio e salvaguardare nonché migliorare la diversità di un parco naturale regionale.
La lettera e mira a conservare anche in futuro la fisionomia del paesaggio e dei centri abitati. Pianificando e integrando con accortezza le nuove infrastrutture è possibile valorizzare e rafforzare la qualità stessa del paesaggio rurale.
La lettera d esige che sia garantita la qualità del paesaggio, vero e proprio “biglietto da visita” del parco. Da qui la necessità, alla prima occasione, di eliminare o ridurre le deturpazioni e di integrare meglio nell'ambiente infrastrutture, costruzioni e impianti. :
Tutte le misure di protezione, valorizzazione e sviluppo destinate ai parchi naturali regionali devono essere pianificate per un periodo di tempo di dieci anni ed essere sancite nella Carta del parco.
Art. 21 Rafforzamento delle attività economiche sostenibili
Un parco naturale regionale è uno spazio economico che funziona secondo il principio della sostenibilità. Uno sviluppo sostenibile accresce il potenziale economico, grazie ad una grande efficacia nell’utilizzo delle risorse ed a deboli impatti ambientali. Inoltre la natura ed il pae- saggio devono essere conservati e valorizzati nella regione, come anche l’identità e la solida- rietà all’interno della società dovrà essere rinforzata
A questo scopo, il parco incentiva progetti collettivi di pubblico interesse per lo sviluppo delle attività economiche, impegnandosi soprattutto affinché sia sfruttato e valorizzato il potenziale d’innovazione disponibile sul territorio del parco. Inoltre, la Confederazione premia un simile impegno con il conferimento del marchio Prodotto (articoli da 11 a 14).
La lettera a invoca un utilizzo delle risorse naturali locali rispettoso dell’ambiente.
Dalla lettera b: Per garantire nel tempo la produzione, la lavorazione/preparazione e la com- mercializzazione di beni e servizi, il parco naturale regionale s'impegna a promuovere e valo- rizzare i settori economici e le filiere di produzione locali. Questo comprende Ja messa in rete dei differenti settori e delle imprese. Sostenendo metodi di produzione e lavorazione artigia- nali ed innovative che conferiscono ai prodotti il loro aspetto tipico e la loro autenticità, un parco naturale regionale mette.a frutto il know-how della popolazione autoctona e rafforza il ruolo dell’individuo nel contesto socioeconomico della regione. Il parco naturale regionale incrementa il valore aggiunto qualitativo dei prodotti e servizi provenienti dal proprio territo- rio e rafforza di riflesso anche l’immagine della regione tra i consumatori, creando prospettive future per la popolazione dell’intera regione.
La lettera c sottolinea l’importanza, per un parco naturale regionale, delle offerte nel settore del turismo naturalistico e dell’educazione ambientale.
La lettera d chiede che all’interno dei parchi naturali regionali vengano incentivate le tecno- logie ecocompatibili. L'artigianato e le piccole aziende della regione possono trarre notevoli vantaggi economici dallo sviluppo di tecnologie innovative ad elevato valore aggiunto. In un parco naturale regionale è consigliabile affidare a partnership pubblico-private la realizzazione dei progetti capaci di produrre effetti positivi sull'ambiente, sulla natura e sul paesaggio, non- ché di offrire alla popolazione locale una qualità di vita migliore. i
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Sezione 4: Parco naturale periurbano
Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un’area densamente urba- nizzata, che offre alla fauna e alla flora indigene spazi vitali intatti e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.
Art. 22 Superficie e ubicazione
In questo articolo sono descritti i requisiti di un parco naturale periurbano. Analogamente al modello dei parchi nazionali, anche il parco naturale periurbano è suddiviso in due zone com- plementari, vale a dire la zona centrale (ZC), nella quale vigono talune restrizioni in termini di accesso e attività dell’uomo, e la zona di transizione (ZT), che funge da cuscinetto per proteg- gere la zona centrale da influssi esterni che potrebbero comprometterne l'equilibrio. Il parco naturale periurbano é concepito per consentire alla popolazione residente i in prossimita degli agglomerati di vivere esperienze nella natura.
I capoversi 1 e 3 specificano i requisiti di grandezza di un parco naturale periurbano. La zona centrale deve avere una superficie di almeno 4 km? e la zona di transizione deve essere il 50- 200 per cento della zona centrale. Di regola, la superficie di un parco naturale periurbano varia
Conformemente al capoverso 2, la suddivisione della zona centrale in zone parziali è ammes- sa, ma va il più possibile evitata in ragione delle sue dimensioni assai ridotte. Al loro interno, la natura deve comunque potersi sviluppare liberamente e deve essere favorito lo scambio tra le singole zone. Anche se suddivisa in zone parziali, tutta la zona centrale deve sempre essere circondata dalla zona di transizione. i
Zonizzazione consentita:
I capoversi 4 e 5 specificano una caratteristica chiave di questo tipo di parco, vale a dire la sua vicinanza agli agglomerati. I parchi naturali periurbani sono territori situati a prossimità di aree densamente urbanizzate che si distinguono per la loro natura in prevalenza ancora intatta. Un parco naturale periurbano deve sorgere ad altitudini simili a quelle delle aree urbanizzate circostanti ed essere raggiungibile con i mezzi pubblici, in maniera tale da ridurre il traffico individuale. Per permettere una buona accessibilità al parco esso deve trovarsi in un raggio di
20 km al massimo dal centro dell'agglomerato.
Art, 23 Zona centrale
- Il capoverso 1 sancisce ciò che non è consentito fare all'interno della zona centrale, allo scopo di garantire, come nel parco nazionale, il libero sviluppo della natura. ©
La lettera a disciplina l’accesso pubblico. I visitatori sono tenuti a seguire percorsi guidati e non possono uscire dai sentieri segnalati. Nella zona centrale è inoltre vietato introdurre ani- mali ai fini dell’allevamento, della colonizzazione o del reinserimento. Di regola è vietato portare con sé animali, ad eccezione di cani tenuti al guinzaglio.
Conformemente alla lettera b, nei pochi chilometri quadrati della zona centrale non è consen- tito transitare con veicoli a motore o senza motore.
La lettera c stabilisce che è sostanzialmente vietato costruire e utilizzare edifici o impianti non accessibili al pubblico, nonché apportare modifiche al terreno (case di vacanza ecc.).
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Nelle lettere d, e, f sono elencate altre attività incompatibili con gli obiettivi della zona cen- trale di un parco naturale periurbano. In questa zona non è consentito sfruttare il terreno a scopi agricoli o forestali né praticare la caccia. È vietato disturbare e inseguire gli animali 0 attirarli al di fuori dalla zona centrale. Dal canto loro, i responsabili del parco e i Cantoni vi effettuano controlli per assicurarsi che la selvaggina non provochi danni gravi. Se si rende necessaria una regolazione degli effettivi, la caccia deve limitarsi all'abbattimento di capi selezionati e può essere autorizzata esclusivamente in caso di pericoli accertati per altri ani- mali o per la flora. In caso di grave decimazione naturale delia selvaggina regionale dovuta per esempio ad epizoozia, s’impongono l’adozione e la pianificazione di misure antiepidemiche, la cui competenza spetta ai Cantoni. Sono vietati la pesca e interventi tecnici sull’ambiente acquatico. Non è inoltre consentito raccogliere materiale di qualsiasi natura. Il parco s'impegna affinché siano adottate tutte le misure necessarie alla protezione degli spazi vitali. Può inoltre disporre misure speciali per proteggere specie minacciate o per ripristinare su piccola scala gli habitat naturali andati distrutti.
Il capoverso 2 ammette piccole deroghe per motivi importanti, a condizione che non modifi- chino la funzione originale dello spazio vitale interessato né mettano a repentaglio gli obiettivi di protezione prefissati. È considerata un motivo importante ad esempio la costruzione di impianti necessari al funzionamento del parco o alle attività turistiche (sentieri, aree di sosta, ripari, centri informativi). Le restrizioni si applicano parimenti a tutti gli altri interventi tecnici dannosi per la natura e il paesaggio. Nella zona di transizione devono essere realizzate appo- site strutture (p.es. centri visitatori) per accogliere, assistere e informare i visitatori sulle mol- teplici esperienze nella natura. Sono ammesse deroghe anche per interventi conservativi di spazi vitali già iscritti in un inventario, per i quali la legge prevede una gestione diversa da quella in vigore nella zona centrale. L'accesso con veicoli a motore è autorizzato se necessario a garantire il funzionamento del parco. In caso di proliferazione di neofite invasive, il cui diffondersi potrebbe mettere a repentaglio gli obiettivi di protezione, il Cantone può disporre misure di disinfestazione. Qualsiasi deroga deve essere prevista e pianificata nella Carta. In casi urgenti e non prevedibili, lo stesso ente responsabile del parco può, di concerto con il Cantone, autorizzare deroghe.
Tutti gli interventi per cause impellenti di interesse pubblico (operazioni di salvataggio, grave pericolo per la salute, guerra, rischi per la popolazione) non sottostanno a tale disposizione.
Il capoverso 3 presuppone che la realizzazione di infrastrutture tecniche (lince dell’alta ten- sione, dighe ecc.) non deturpi la natura e il paesaggio della zona centrale di un parco naturale periurbano e lasci sostanzialmente intatti i suoi ecosistemi. Le costruzioni e gli impianti di piccole dimensioni già presenti sul territorio che deturpano la natura o il paesaggio devono alla prima occasione essere rimossi o integrati meglio nell'ambiente circostante.
Art. 24 Zona di transizione
Nel presente articolo sono descritte da un lato le funzioni della zona di transizione (consentire esperienze nella natura e garantire la funzione di cuscinetto) e dall’altro le misure e le restri- zioni che rendono possibili dette funzioni.
La lettera a sottolinea l’importanza di adottare adeguate misure di sensibilizzazione dei visi- tatori in materia di educazione ambientale. Le attività consentite nella zona di transizione devono essere compatibili con le succitate funzioni. Il parco è quindi tenuto a sorvegliare il proprio territorio, pronto ad intervenire con misure adeguate ed eventuali divieti in caso di attività dannose. L’utilizzo del terreno a scopi agricoli o forestali (lettera b) come anche la costruzione di impianti (p.es. centri visitatori) sono dunque consentiti, a condizione che non siano contrari agli obiettivi della zona di transizione. Lo stesso principio disciplina l’abbandono dei sentieri e la raccolta di materiali naturali (lettera c).
Sezione 5: Garanzia a lungo termine La Confederazione conferisce il marchio Parco e concede aiuti finanziari globali se il parco viene garantito a lungo termine con misure adeguate (articolo 23j capoverso 1 lettera a e arti-
colo 23k lettera a LPN). Solo garantendo nel tempo l’esistenza di un parco si possono conse- guire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione della natura e del
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paesaggio. Gli articoli da 25 a 27 illustrano i requisiti per la tutela a lungo termine del parco: essi riguardano da un lato la protezione del territorio e dall’altro la struttura dell’ente respon- sabile del parco.
Art, 25 Ente responsabile del parco
Il capoverso 1 decreta che a capo di un parco d’importanza nazionale vi sia un ente responsa- bile in grado di assolvere nel tempo i compiti affidatigli. L’ente responsabile del parco do- vrebbe avere forma giuridica quanto più semplice possibile ed essere fondata sul principio della partecipazione, in particolare dei rappresentanti dei Comuni e della popolazione. Ben si presta a tal fine l'associazione, che consente la partecipazione mirata dei Comuni, conforme- mente al capoverso 2, e dei privati, conformemente al capoverso 3.
L’ente responsabile del parco deve avere un organo strategico e un organo operativo. L'organo operativo è formato da un management di professionisti, cui è dato incarico di attuare gli obiettivi specifici del parco d’importanza nazionale e che, oltre a svolgere le svariate attività ad esso collegate, contribuisce a creare le condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile. A questo organo è affidata l’intera direzione operativa del parco. L’ente responsabile del parco si avvale inoltre di un organo strategico composto di persone competenti incaricate di sorvegliare l’attuazione degli obiettivi specifici. La struttura dell’ente responsabile del parco è sancita negli statuti.
Il capoverso 2 ricorda l’importanza della partecipazione dei Comuni in seno all’ente respon- sabile del parco. Per garantire loro potere decisionale nelle vesti di esperti qualificati e per non vedere intaccata la loro sovranità, è bene che i rappresentanti dei Comuni dispongano della maggioranza dei voti all’interno dell’ente responsabile del parco.
Conformemente al capoverso 3, nell’ambito dell’istituzione e della gestione di un parco l’ente responsabile deve garantire la partecipazione attiva di tutti i partner privati. Hanno un ruolo chiave la popolazione, ovvero singoli individui interessati alla questione, le associazioni pro- fessionali e di categoria e le molteplici altre organizzazioni della regione. Spetta all’ente re- sponsabile del parco coinvolgerle in maniera adeguata nel processo partecipativo.
Art. 26 Carta
Il capoverso 1 stabilisce che le parti coinvolte, vale a dire l’ente responsabile del parco e i Comuni, stipulino in forma contrattuale una Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità. Gli attori s’impegnano così ad attuare gli obiettivi e le misure in essa contenuti. La Carta funge da base contrattuale per la fissazione degli obiettivi, che garantisce la coerenza e il coordinamento delle attività svolte sul territorio del parco dal parco stesso e dai Comuni coinvolti. I Comuni e l’ente responsabile del parco sono in ogni caso parti contraenti della Carta. Sottoscrivendola, essi s’impegnano ad attuarla. Per gli altri attori, la scelta di sottoscri- verla è invece facoltativa. Pur non essendo in sé partner contrattuale, il Cantone partecipa all’elaborazione della Carta per tutelare i propri interessi. La Carta è il documento base per la gestione e l’assicurazione della qualità di un parco, nonché per gli accordi programmatici tra la Confederazione e il Cantone.
Nel capoverso 2 è specificato il contenuto della Carta: gli obiettivi prefissati, che si fondano sugli articoli 15-24, ma anche le misure e i progetti da attuare. Le misure a lungo termine riguardano sia la preservazione della natura e del paesaggio (lettera a), sia lo sviluppo soste- nibile del territorio del parco (lettera b). Per concretizzarle, ogni parco è libero di mettere a punto progetti parziali specifici, anch’essi finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione o allo sviluppo del parco. La loro attuazione inizia con l’avvio della fase di gestione e viene descritta in maniera analitica. Essenziale è l’obbligo per i Comuni di orientare le loro attività d’incidenza territoriale, in particolare l’urbanistica, alle esigenze del parco (lettera c). Non spetta tuttavia alla Carta coordinare e predisporre le attività d’incidenza territoriale né pren- dere decisioni concrete in materia. Questi compiti rientrano nei piani direttori e di utilizza- zione o in altri strumenti di pianificazione. Come specificato nella lettera d, la Carta disci- plina anche la pianificazione degli investimenti mediante lo stanziamento di risorse umane e finanziarie
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nonché delle infrastrutture necessarie, fissando inoltre l'entità della partecipazione finanziaria e materiale dei Comuni al parco.
In conformità al capoverso 3, la durata della Carta non può essere inferiore ai dieci anni.
Art. 27 Garanzia territoriale
Secondo l’articolo 6 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), i parchi d’importanza nazionale sono, in ragione della loro incidenza sul territorio, oggetto dei piani direttori cantonali. Pertanto, un parco che aspira ad ottenere un marchio conformemente all’articolo 7 della presente ordinanza deve, conformemente alla lettera a, essere inserito nel piano direttore cantonale, specificandone il perimetro e gli obiettivi di protezione. Anche l’accordo è integrato nel piano direttore; ai Comuni e alle regioni è dato incarico di adeguare la loro pianificazione del territorio. Solo così si può garantire il coordinamento con le altre attività d’incidenza territoriale. Secondo l’articolo 9 LPT, i piani direttori vincolano le autorità a tutti i livelli. Quando un parco viene inserito nel piano direttore cantonale, il suo perimetro e i suoi obiettivi di protezione diventano vincolanti anche per gli uffici federali.
Le misure d’incidenza territoriale del parco pianificate nella Carta devono, conformemente alla lettera b, essere fissate nel piano di utilizzazione. Il più delle volte ciò avviene sotto forma di disposizioni di protezione e sviluppo. Nel piano di utilizzazione devono imperativa- mente essere specificate le zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani, poiché esse comportano talune restrizioni. Nella fase di adeguamento del piano d'utilizzazione, la tutela delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani deve essere garantita con misure transitorie sotto forma di restrizioni d’utilizzo concordate su base con- trattuale. Ciò che conviene fare è adeguare il piano d’utilizzazione al momento dell'approva- zione della Carta.
Conformemente alla lettera c, le prescrizioni di protezione e di condotta come anche la rete ufficiale di sentieri e percorsi delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani devono essere segnalate per mezzo di appositi cartelli in loco e con tavole e carte poste all’ingresso del parco e in altri punti appropriati nelle vicinanze del parco. Ciò riguarda soprattutto i comportamenti e le attività punibili.
Capitolo 4: Ricerca e collaborazione tra parchi Art. 28
Nei parchi nazionali, nei parchi naturali periurbani e nei parchi naturali regionali, che allo stesso tempo sono riserva della biosfera dell’? UNESCO, la ricerca ha un ruolo importante, anche se lo scopo principale di questi territori rimane la tutela degli ecosistemi a fini scienti- fici, pedagogici e ricreativi. Il vero obiettivo dei parchi naturali regionali è invece garantire nel tempo l’interazione sostenibile tra l’uomo e.la natura. Pur non essendo dunque la ricerca un loro obiettivo prioritario, questo genere di parchi prevede un’area destinata alla ricerca in ambito naturale e paesaggistico, con particolare riguardo alla ricerca in ambito sociale ed economico.
Sulla base del capoverso 1, l’UFAM assicura il coordinamento delle attività di ricerca sui parchi. Per garantire un ampio supporto, essa opera in stretta collaborazione con gli enti re- sponsabili dei parchi, con i Cantoni coinvolti e gli istituti di ricerca, Nei parchi d’importanza nazionale, la ricerca poggia su due assi: il primo passa attraverso l’elaborazione di programmi mirati riguardanti zone protette e sensibili. Le priorità sono il rilevamento a lungo termine dei dati fondamentali, l’analisi di problematiche specifiche riguardanti lo sviluppo degli ecosi- stemi, la ricerca comparativa nei parchi d'importanza nazionale e la valutazione dell’efficacia delle misure adottate. Il secondo asse contempla progetti di ricerca inter- e transdisciplinari che trattano aspetti naturali, sociali ed economici e si basano su confronti nel lungo periodo sia a livello nazionale sia, per questioni specifiche, a livello europeo. I dati
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raccolti e verificati nell’ambito delle attività di ricerca sono messi a disposizione di centri di coordinamento nazionali e banche dati. L'UFAM può emanare raccomandazioni sul tipo e sul contenuto dei programmi/progetti di ricerca.
Ogni parco elabora, sulla base dei temi chiave della piattaforma di coordinamento, un piano di ricerca in cui sono specificati le modalità organizzative della ricerca e il coordinamento con il programma nazionale. Il piano precisa le problematiche prioritarie della ricerca, i programmi permanenti di controllo e follow-up, gli istituti di ricerca da coinvolgere (segnatamente i programmi di monitoraggio più adatti della Confederazione, altri parchi d'importanza nazio- nale e scuole universitarie) nonché i principi che regolano la pubblicazione e l’attuazione dei risultati delle ricerche. Il piano di ricerca fornisce inoltre indicazioni sul rilevamento, sulla valutazione e sullo stoccaggio dei dati.
Il capoverso 2 evidenzia l’utilità e la necessità di una collaborazione tra parchi. Creare colle- gamenti tra le varie iniziative lanciate dai parchi d’importanza nazionale e favorire lo scambio del know-how può rivelarsi essenziale per risolvere problematiche comuni (p.es. strumenti di gestione, percorsi guidati, commercializzazione). La Confederazione può a tal fine promuo- vere mandati specifici orientati ai progetti per favorire la collaborazione tra i parchi e con i parchi dei Paesi limitrofi, a condizione che più parchi d’importanza nazionale siano interessati.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 29 Esecuzione
I capoversi da 1 a 3 disciplinano la competenza e la collaborazione. L’UFAM: è il servizio della Confederazione competente in materia di parchi d'importanza nazionale. Il conferimento del marchio Parco è un compito interdisciplinare afferente a diverse politiche settoriali della Confederazione. Nell’adempimento dei suoi compiti, I’ UFAM opera quindi in stretta collabo- razione con diversi uffici federali e con i Cantoni.
Il capoverso 4 assegna all'UFAM il compito di assicurare la protezione dei marchi deposi- tando marchi di garanzia, nonché di controllare l’impiego del marchio da essa conferito.
Il capoverso 5 autorizza l’UFAM ad emanare le direttive necessarie all’esecuzione della presente ordinanza. L’UFAM fornisce direttive per la pianificazione, l’istituzione e la gestione di un parco, in cui sono descritte con precisione le varie tappe per il conferimento del marchio e le procedure per la concessione di aiuti finanziari globali. Le direttive sono integrate da una serie di strumenti per una gestione e un controlling efficaci, che possono essere utilizzati anche per misurare il rendimento. Sia per il conferimento e l’impiego del marchio Prodotto sia per il coordinamento della ricerca nei parchi vengono elaborate direttive specifiche. Viene inoltre messo a punto uno strumento per valutare i valori naturali e paesaggistici nonché le deturpazioni.
Art. 30 Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il ......
26 Rapporto esplicativo concemete Pordinanza sui parchi d’importanza nazionale, avamprogetto del 30.01.2007