Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed)
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
AVAMPROGETTO
Spiegazioni relative all'ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami, OPMed)
Premessa La nuova legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11) entrata in vigore il 1° settembre 2007 assegna al Consiglio federale - previa consultazione della Commissione delle professioni mediche e delle scuole universitarie - il compito di emanare un regolamento d'esame che disciplini il contenuto, la procedura e le tasse dell'esame nonché le indennità versate agli esaminatori degli esami federali (articolo 13 LPMed). La presente ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche disciplina tali questioni. L'ordinanza sugli esami si applica agli studenti che svolgono i nuovi cicli di studio secondo la LPMed; entrerà in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della LPMed, vale a dire il 1° settembre 2008 (cfr. art. 62 cpv. 2 LPMed). L'attuazione della LPMed presso le facoltà interessate delle scuole universitarie è già in fase avanzata. Gli obiettivi della LPMed costituiscono il fondamento degli obiettivi didattici interfacoltà di ognuna delle professioni mediche universitarie. La base dei cataloghi degli obiettivi didattici interfacoltà è costituita dal Catalogo degli obiettivi didattici in medicina della Commissione interfacoltà di medicina svizzera (CIMS).
Note esplicative sulle singole disposizioni
Sezione 1: Oggetto Articolo 1 Capoverso 1: la presente ordinanza disciplina la procedura, il contenuto e la forma dell'esame federale per le professioni mediche giusta la LPMed. L'esame federale serve a verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla LPMed da parte dei candidati. Fanno parte degli obiettivi anche le conoscenze specialistiche, le capacità e le attitudini, come pure le modalità di comportamento e la competenza sociale, necessarie all'esercizio della professione medica prescelta (cfr. art. 14 cpv. 2 LPMed). L'esame si svolge al termine della formazione nelle professioni mediche universitarie (medico, dentista, chiropratico, farmacista e veterinario), vale a dire dopo che il candidato ha concluso con successo un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed (cfr. art. 23 LPMed) o un ciclo di studio estero riconosciuto in base all'articolo 33 LPMed. Poiché un solo esame alla fine della formazione non permette una verifica sufficiente del raggiungimento di tutti gli obiettivi, l'esame federale è strettamente legato alle precedenti valutazioni universitarie. L'ammissione all'esame federale secondo la presente ordinanza richiede espressamente - secondo la LPMed - che si possa fornire la prova che il candidato abbia terminato con successo il ciclo di studio in questione, vale a dire che abbia svolto e concluso con successo le valutazioni e gli esami intermedi (cpv. 2).
Sezione 2: Prescrizioni generali in materia di esami
Articolo 2 Iscrizioni La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione Formazione, è l'organo competente per l'iscrizione all'esame federale. I candidati sono tenuti a iscriversi agli esami federali presso
l'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione, entro la data ufficiale di chiusura delle iscrizioni (cpv. 1). Il termine ufficiale d'iscrizione è pubblicato annualmente dalla MEBEKO, sezione Formazione, nella tabella dei termini. Le iscrizioni all'esame federale devono avvenire entro questo termine. La tabella dei termini viene inserita nelle bacheche ufficiali delle facoltà (cpv. 2). Chi ha mancato il termine ufficiale d'iscrizione può ancora iscriversi entro tre settimane dall'inizio degli esami; tuttavia se il ritardo è dovuto a colpa del candidato, la tassa d'esame è maggiorata di un congruo importo, al massimo però di 300 franchi. Non sono accettate le iscrizioni che avvengono meno di tre settimane prima dell'inizio degli esami (cpv. 3).
Articolo 3 Ammissione Per partecipare all'esame federale è necessario aver concluso con successo un ciclo di studio accreditato in una professione medica secondo la LPMed. Le scuole universitarie comunicano alla MEBEKO, sezione Formazione, i nominativi delle persone che hanno concluso il ciclo di studio accreditato corrispondente, e cioè che hanno raggiunto il numero di punti di credito necessario e superato gli esami universitari (p.es. master) (cpv. 1). In base all'articolo 12 capoverso 2 LPMed, se in Svizzera non è offerta una formazione relativa a una professione medica di cui all'articolo 2 LPMed, è ammesso all'esame federale chi può far valere un determinato numero di punti di credito formativo ottenuti frequentando un ciclo di studio di una scuola universitaria svizzera accreditata conformemente alla LPMed e ha concluso in una scuola universitaria estera un ciclo di studio che figura nell’elenco stabilito dal Dipartimento federale dell’interno1 (cfr. art. 33 LPMed). Attualmente questa regolamentazione vale per la formazione in chiropratica. Nella presente ordinanza il Consiglio federale fissa a 60 il numero di punti di credito formativo presso una scuola universitaria svizzera nell'ambito di un ciclo di studio accreditato in base alla LPMed: di regola questo numero di punti è ottenuto in un anno di studio (cpv. 2 lettere a e b). Le condizioni d'ammissione sono definite in modo esaustivo nell'articolo 12 LPMed. La MEBEKO, sezione Formazione, verifica l'adempimento di tali condizioni ed emana una decisione formale contro la quale può essere fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f LTAF)2 (cpv. 3) .
Articolo 4 Ritiro L'iscrizione può essere ritirata senza motivazione fino a tre settimane prima dell'inizio dell'esame. Il ritiro dev'essere comunicato per iscritto senza indugio all'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione (cpv. 1). Il ritiro dell'iscrizione oltre le tre settimane prima dell'inizio dell'esame senza un motivo d'impedimento comporta la perdita della tassa d'esame già pagata o il versamento della tassa d'esame non ancora pagata (cpv. 2).
Articolo 5 Rinuncia all'esame Chi, senza motivo d'impedimento o d'interruzione, non si presenta all'esame federale o non continua l'esame federale iniziato è considerato riprovato.
Articolo 6 Impedimento Il candidato che invece è impossibilitato a presentarsi all'esame federale per malattia o per altri gravi motivi deve avvisare senza indugio il presidente della Commissione d'esame per scritto, indicando i motivi dell'impedimento. Si considerano motivi gravi per esempio la malattia, l'infortunio oppure la morte di un parente prossimo (cpv. 1). I giustificativi, come ad esempio i certificati medici, devono essere presentati spontaneamente al presidente della Commissione d'esame (cpv. 2). In base alla richiesta il presidente della Commissione d'esame decide in merito alla validità dei motivi. Contro le decisioni del presidente della Commissione d'esame può esser fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f LTAF).
Cfr. l'ordinanza del DFI concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti offerti da scuole universitarie estere (RS 811.115.4). Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Poiché l'oggetto non è costituito dai risultati d'esame (cpv. 3), la decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 83 t LTF3). Se i motivi sono considerati validi, sono rimborsate le tasse d'esame ma non la tassa d'iscrizione (cfr. art. 28) (cpv. 4).
Articolo 7 Sospensione e interruzione L'esame federale può essere sospeso o interrotto solo se vi sono motivi gravi quali la malattia, l'infortunio oppure la morte di un parente prossimo (cpv. 1 lett. a) e al momento della sospensione o dell'interruzione, il candidato sarebbe ancora in grado di sostenere l'esame (cpv. 1 lett. b). La sospensione o l'interruzione sono esclusi se i risultati ottenuti fino a quel momento impediscono il superamento dell'esame. Pertanto l'interruzione non è più consentita se non è possibile raggiungere il numero minimo di punti necessario per il superamento dell'esame federale oppure se in una delle prove d'esame sono stati ottenuti 0 punti (cfr. art. 18). I motivi gravi devono essere comunicati senza indugio al presidente della Commissione d'esame (cpv. 2). In base alla comunicazione il presidente della Commissione d'esame decide in merito alla validità dei motivi. Se i motivi sono considerati validi, il presidente della Commissione d'esame decide una sospensione dell'esame federale, qualora esso possa essere proseguito nella stessa sessione d'esame (cpv. 3 lett. a), oppure un'interruzione dell'esame federale, qualora esso possa essere proseguito soltanto nella sessione d'esame successiva (cpv. 3 lett. b). Se il presidente della Commissione d'esame non considera validi i motivi, l'esame federale è considerato non superato (cpv. 4). Contro le decisioni del presidente della Commissione d'esame può esser fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f LTAF). La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. t LTF). Un esame federale sospeso può essere continuato. Il presidente della Commissione d'esame decide quando l'esame debba essere continuato. Poiché gli esami federali sono svolti solo una volta l'anno, il presidente della Commissione d'esame fissa il termine per la prosecuzione dell'esame l'anno successivo alla sospensione. Se il termine non viene rispettato, l'esame federale è considerato non superato (cpv. 5). Capoverso 6: in caso di interruzione il candidato deve iscriversi nuovamente. Può scegliere se continuare o ripetere interamente l'esame federale. La differenza sta nella tassa d'esame: in caso di ripetizione dell'intero esame, la tassa d'esame dev'essere nuovamente versata. Chi decide di
continuare l'esame federale interrotto deve iscriversi alla sessione successiva, altrimenti l'esame federale è considerato non superato. Poiché l'esame federale si svolge una volta l'anno, il candidato che intende continuare l'esame federale interrotto deve iscriversi l'anno successivo a quello dell'interruzione.
Articolo 8 Esame federale per titolari di diplomi conseguiti all'estero Il riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero è di competenza della MEBEKO (cfr. art. 15 LPMed). Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con lo Stato interessato (art. 15 cpv. 1 LPMed). Qualora il diploma non possa essere riconosciuto poiché proviene da un altro Stato, la MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce di volta in volta le condizioni per l'ottenimento del diploma federale (art. 15 cpv. 4). È pensabile lo svolgimento di un esame federale speciale, che tenga conto nella misura del possibile delle particolarità del caso. In questo senso la MEBEKO stabilisce se per l'ottenimento del diploma sia necessario superare un esame, e in caso affermativo, quale esame (cpv. 1). La MEBEKO, sezione Formazione, tiene conto dell'iter professionale specifico e dell'esperienza professionale, in particolare nel settore sanitario svizzero (cpv. 2).
Sezione 3: Contenuto e forma dell'esame federale
Articolo 9 Contenuto dell'esame federale
Legge federale del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (legge sul tribunale federale, LTF; RS 173.110).
L'esame federale ha lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di formazione della LPMed da parte dei candidati (cfr. art. 4, 6-11 LPMed) (cpv. 1). Capoverso 2: la MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce il contenuto dell'esame federale per ogni professione medica universitaria. A tal proposito si basa sugli obiettivi formativi generali e specifici delle professioni (conoscenze, capacità, attitudini, come pure lo sviluppo della competenza sociale e della personalità) (lett. a). Inoltre nei cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici interfacoltà di ognuna delle professioni mediche universitarie sono concretizzati gli obiettivi della LPMed. A partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, tali cataloghi interfacoltà degli obiettivi didattici potranno essere consultati in Internet4. La MEBEKO, sezione Formazione, determina il contenuto dell'esame federale per ogni professione medica universitaria in base al relativo catalogo degli obiettivi didattici. A tal proposito è importante la collaborazione con il presidente della Commissione d'esame in questione e con le facoltà (lett. b).
Articolo 10 Forma dell'esame federale Poiché non tutte le possibili forme d'esame e i dettagli del procedimento devono essere disciplinati dal Consiglio federale, visto anche che si tratta di contenuti soggetti a forte evoluzione e a continui cambiamenti, le possibili forme d'esame e i dettagli relativi allo svolgimento dell'esame sono disciplinati in un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (cpv. 1). Sono pensabili p.es. esami MC, esami pratici, esami scritti, esami composti da compiti pratici e domande teoriche ecc. La forma di ogni esame federale è determinata dalla MEBEKO, sezione Formazione (cpv. 2), tenendo conto della prassi d'esame delle facoltà. Una volta decorso il termine ufficiale d'iscrizione, la MEBEKO, sezione Formazione, informa per scritto i candidati sulla forma dell'esame (cpv. 3). Le forme dell'esame devono essere scelte in modo che le competenze, le capacità, le attitudini come pure le modalità di comportamento e la competenza sociale formulate nella LPMed (cfr. art. 14 cpv. 2 LPMed).
Sezione 4: Procedura
Articolo 11 Commissioni d'esame Il Consiglio federale nomina le commissioni d’esame cui compete lo svolgimento degli esami federali e conferisce loro i mandati necessari (cfr. art. 13 cpv. 2 LPMed). Per ogni professione medica universitaria dev'essere nominata una commissione d'esame in ogni sede d'esame. Tali commissioni sono composte da un presidente e da quattro a sei membri, i quali possono anche essere esaminatori in base all'articolo 15. Anche i presidenti ed i membri delle commissioni d'esame sono nominati dal Consiglio federale. Prima di presentare la sua proposta al Consiglio federale, il DFI consulta la MEBEKO, sezione Formazione, e le facoltà (cpv. 2). Il presidente della commissione d'esame designa il suo supplente (cpv. 3).
Articolo 12 Compiti e competenze dei presidenti delle commissioni d'esame Il presidente della Commissione d'esame svolge l'esame federale presso la sede d'esame. Il presidente rappresenta gli interessi della Confederazione; in particolare deve far sì che si dedichi la debita attenzione all'attuazione della LPMed. In questo suo lavoro è assistito dagli altri membri della commissione d'esame (cpv. 1). Il presidente è tenuto a garantire una collaborazione ottimale tra la MEBEKO, sezione Formazione, la facoltà, le autorità cantonali e i candidati (cpv. 2). Il presidente è consultato dalla MEBEKO, sezione Formazione, per questioni riguardanti lo svolgimento dell'esame federale (cpv. 3) ed infine garantisce ai candidati una consulenza pertinente nelle questioni riguardanti l'esame federale (cpv. 4).
Articolo 13 Date d'esame L'esame federale ha luogo una volta all'anno; poiché non si svolge indipendentemente dalla formazione e dagli esami universitari, le date devono essere coordinate con le sessioni degli esami universitari e con la fine del semestre (cpv. 1). Pertanto la MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce le date d'esame d'intesa con le facoltà (cpv. 2).
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Articolo 14 Pianificazione dell'esame Sulla base delle iscrizioni l'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione, stila l'elenco dei candidati ammessi a destinazione del presidente della commissione d'esame. Il presidente della commissione d'esame deve organizzare gli esami federali d'intesa con la facoltà; inoltre determina i mezzi ausiliari ammessi per gli esami federali, d'intesa con gli esaminatori. Il presidente stabilisce il calendario d'esame vincolante per tutti gli interessati e si assicura che gli studenti e gli esaminatori ricevano i calendari d'esame pertinenti (cpv. 1 - 3).
Articolo 15 Esaminatori Questa disposizione stabilisce i requisiti che devono soddisfare gli esaminatori autorizzati allo svolgimento dell'esame federale. L'esame federale deve integrare opportunamente gli esami universitari già svolti ed avere un legame con la pratica. Pertanto anche i liberi professionisti, oltre ai professionisti operanti nel settore della formazione universitaria, possono essere esaminatori autorizzati. La MEBEKO, sezione Formazione, stila un elenco contenente tutti gli esaminatori autorizzati (cpv. 1 e 2). Qualora non sia disponibile un numero sufficiente di esaminatori autorizzati dalla MEBEKO, sezione Formazione, il presidente della commissione d'esame può designare ad hoc altri specialisti in qualità di coesaminatori, comunicandone i nominativi all'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione, (cpv. 3). È necessario che gli esaminatori dispongano di conoscenze aggiornate; pertanto gli esaminatori o i coesaminatori che hanno raggiunto i 70 anni di età o che non esercitano più la loro attività professionale per un totale minimo di 12 ore settimanali non sono più autorizzati a svolgere esami federali (cpv. 4).
Articolo 16 Presenza di terzi all'esame Poiché la preparazione delle domande d'esame richiede una grossa mole di lavoro, esse vengono utilizzate più volte. Pertanto, per offrire a tutti i candidati pari opportunità, in linea di principio l'esame federale non è pubblico (cpv. 1). Il presidente può autorizzare ad assistere agli esami federali persone che dimostrino un interesse fondato (cpv. 2). I membri della MEBEKO, sezione Formazione, e della commissione d'esame vi sono ammessi d'ufficio (cpv. 3).
Articolo 17 Valutazione Non vi saranno più note: l'esame federale può essere superato o non superato. La MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce il punteggio massimo raggiungibile per ogni prova d'esame (cpv. 1 lett. a) nonché il punteggio minimo necessario per superare l'esame federale (cpv. 1 lett. b). Gli esaminatori responsabili decidono in merito al punteggio raggiunto dal candidato interessato nella prova d'esame in questione (cpv. 1 e 2).
Articolo 18 Esame federale non superato Se la somma dei punti di tutte le prove d'esame è inferiore al punteggio minimo per il superamento dell'esame federale fissato dalla MEBEKO, sezione Formazione, l'esame federale è considerato non superato (cpv. 1). L'esame federale è pure considerato non superato, se in una prova d'esame sono stati ottenuti 0 punti (cpv. 2). In tal modo si stabilisce che non è possibile avere un risultato così scadente in una prova d'esame senza che ciò abbia conseguenze sul superamento dell'intero esame.
Articolo 19 Ripetizione di un esame federale non superato Chi non ha superato l'esame federale può iscriversi all'esame federale successivo. Poiché l'esame federale si svolge una volta l'anno, la ripetizione comporta un anno di attesa. Questo tempo può essere utilizzato opportunamente per raccogliere esperienze nella prassi, p.es. sotto forma di stage (cpv. 1). L'esame federale può essere svolto complessivamente tre volte, vale a dire che un esame federale non superato può essere ripetuto due volte (cpv. 2).
Articolo 20 Esclusione definitiva
Chi non ha superato per tre volte l'esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.
Articolo 21 Comunicazione dei risultati Il risultato dell'esame è comunicato al candidato dal presidente della commissione d'esame mediante una decisione formale. Contro le decisioni del presidente della Commissione d'esame può esser interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f LTAF). Il ricorso contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito ai risultati degli esami è inammissibile (cfr. art. 83 t LTF5) (cpv. 1). I nomi dei candidati che hanno superato l'esame federale sono pubblicati in Internet e in un'altra forma appropriata (cpv. 2).
Articolo 22 Conservazione dei documenti d'esame La MEBEKO, sezione Formazione, provvede affinché tutti i documenti d'esame, come p.es. i verbali degli esami orali e scritti, siano conservati durante tre mesi a partire dalla comunicazione dei risultati (cpv. 1). In caso di ricorso contro una decisione della commissione d'esame, i documenti saranno conservati finché la decisione sul ricorso sia passata in giudicato (cpv. 2).
Articolo 23 Diplomi Chi ha superato l'esame federale riceve un diploma federale nella corrispondente professione medica universitaria. Sono rilasciati diplomi federali in medicina, odontoiatria, chiropratica, farmacia e veterinaria (cfr. art. 2 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 LPMed). Inoltre chi ha superato l'esame federale riceve un certificato corrispondente sotto forma di una tessera plastificata. Gli emolumenti per il rilascio di diplomi (compreso il certificato) ammontano a 500 franchi (cfr. allegato 5 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie6).
Articolo 24 Sanzioni La MEBEKO, sezione Formazione, può annullare un esame federale superato qualora risulti che il candidato vi sia stato ammesso fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare l'esame non superato se il candidato ha influenzato l'esito dell'esame con mezzi illeciti (cpv. 1). Il presidente della commissione d'esame può escludere dall'esame federale il candidato che, durante il medesimo, tenga una condotta indecente o cerchi di influenzare l'esito con mezzi illeciti; egli ne informa la MEBEKO, sezione Formazione (cpv. 2). Secondo la gravità della colpa, la MEBEKO, sezione Formazione, decide se l'esame debba essere considerato non superato o nullo (cpv. 3).
Sezione 5: Elaborazione dei dati
Articolo 25 Banca dati della MEBEKO La MEBEKO, sezione Formazione, gestisce una banca dati. Nel capoverso 1, lettere a - l è indicato quali sono i dati personali dei candidati. Il capoverso 2 indica quali altri dati contiene la banca dati: un elenco alfabetico dei candidati definitivamente esclusi dagli esami federali, i diplomi federali ed una statistica sull'esame federale (cpv. 2).
Articolo 26 Comunicazione dei dati La MEBEKO, sezione Formazione, trasmette regolarmente tutti i dati di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-l all'UFSP, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche (cfr. art. 51 - 54 LPMed) (cpv. 1). La MEBEKO, sezione Formazione, comunica al segretariato dell'Incaricato del Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato le generalità dei candidati che hanno superato gli esami federali in medicina, odontoiatria, chiropratica e farmacia.
Legge federale del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (legge sul tribunale federale, LTF; RS 173.110). 6 RS 811.112.0
La MEBEKO, sezione Formazione, comunica all'Ufficio federale di veterinaria, all'attenzione del Servizio veterinario coordinato, cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di veterinaria (cpv. 2 e 3).
Articolo 27 Diritto d'informarsi I candidati hanno diritto a informarsi sui dati che li concernono (cpv. 1). Coloro che intendono informarsi sui contenuti della banca dati che li concernono, devono presentare domanda scritta alla MEBEKO, sezione Formazione, e provare la propria identità. Le informazioni sono fornite gratuitamente per scritto entro 30 giorni (cpv. 2 e 3).
Sezione 6: Tasse, indennità e costi
Articolo 28 Tasse In questa disposizione sono fissate le tasse per i diversi esami federali. Si distingue tra una tassa d'iscrizione di 200 franchi che copre i costi della procedura d'iscrizione (cpv. 1) e le tasse d'esame per lo svolgimento dell'esame federale (cpv. 2). Le tasse d'esame ammontano a 1000 franchi. In caso di impedimento per motivi validi, sono rimborsate le tasse d'esame ma non la tassa d'iscrizione (cfr. art. 6 cpv. 4). Gli emolumenti per il rilascio del diploma federale sono indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0) (cpv. 3).
Articolo 29 Indennità per il presidente della commissione d'esame I presidenti delle commissioni d'esame ricevono un'indennità per l'organizzazione e la direzione degli esami (cpv. 1 lett. a), per i compiti amministrativi correlati (cpv. 1 lett. b) e per la consulenza ai candidati (cpv. 1 lett. c). L'indennità si compone di un forfait annuo di 8000 franchi e di un'indennità stabilita in funzione del numero di candidati che l'UFSP ha segnalato al presidente della commissione d'esame nell'anno in corso (cpv. 2). L'importo dell'indennità secondo il numero di candidati ammonta a 30 franchi per candidato (cpv. 3).
Articolo 30 Indennità per i membri delle commissioni d'esame Questa disposizione contiene un'indicazione in merito al computo delle indennità per i membri delle commissioni d'esame: determinante è l'ordinanza del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311).
Articolo 31 Indennità per gli esaminatori e i coesaminatori Sono versate indennità agli esaminatori e ai coesaminatori che ne hanno diritto in base all'articolo 15 della presente ordinanza. Questa disposizione disciplina l'indennità per la preparazione degli esami federali, la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati con una tariffa oraria di 150 franchi (lett. a). L'esecuzione di lavori di segretariato in rapporto agli esami dev'essere comprovata dagli esaminatori e dai coesaminatori. Tale lavoro di segretariato è compensato con 16 franchi l'ora (lett. b). Gli esaminatori e i coesaminatori che non abitano nel luogo dove si svolge l'esame ricevono un'indennità di trasferta per assistere agli esami federali (biglietto di 1a classe per mezzi di trasporto pubblici) e per la partecipazione alle sedute che si tengono allo scopo di allestire gli esami federali (lett. c). La lettera d disciplina l'indennità corrisposta per i pasti principali e per eventuali pernottamenti con prima colazione: tale indennità corrisponde ai tassi applicabili al personale federale.
Articolo 32 Altre indennità Alle persone (non esaminatori o coesaminatori) che elaborano domande MC o che verificano la loro rilevanza per la pratica è versata un'indennità di 20 franchi all'ora (cpv. 1). Al personale ausiliario che predispone i locali per gli esami federali o che prepara materiali per gli stessi, è versata un'indennità di
16 franchi all'ora (cpv. 2).
Articolo 33 Costi Se gli esami federali richiedono la locazione di sale fuori della facoltà, il presidente della commissione d'esame stabilisce l'ammontare del canone d'intesa con l'organo di gestione e l'UFSP (cpv. 1). Gli stampati necessari per lo svolgimento degli esami federali sono ordinati presso la Cancelleria federale, previa intesa con l'UFSP, e pagati da quest'ultimo (cpv. 2). La Confederazione ovvero l'UFSP si assume i costi per la stampa e la traduzione delle domande degli esami federali scritti e per il materiale ausiliario consegnato, a condizione che venga fornito dalla Cancelleria federale (cpv. 3 e 4).
Sezione 7: Disposizioni finali
Articolo 34 Diritto previgente: abrogazione Poiché le disposizioni transitorie dell'articolo 62 LPMed prevedono che il diritto anteriore rimanga in vigore ancora per diversi anni dopo l'entrata in vigore della LPMed, esso può essere abrogato solo dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 62 capoverso 4 LPMed, vale a dire il 1° agosto 2011. Il diritto previgente è costituito dalle norme esecutive della legge federale del 19 dicembre 1877 sulla libera circolazione del personale medico. L'elenco dettagliato delle diverse ordinanze soggette ad abrogazione è riportato nell'allegato.
Articolo 35 Modifica del diritto vigente Nell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è sancita una base giuridica dettagliata per l'elaborazione dei dati della MEBEKO, organo di gestione, sezione Formazione. Si tratta di dati che la MEBEKO elabora nel quadro del controllo dell'esame federale (cfr. anche art. 50 cpv. 2 LPMed). Nel capoverso 2 sono elencati i dati dei quali è responsabile il segretariato della MEBEKO, sezione Formazione, nel capoverso 3 quelli dei quali è responsabile la MEBEKO, sezione Perfezionamento. Il capoverso 4 stabilisce che la MEBEKO mette regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI i dati di cui ai capoversi 1 e 2 per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51 e seguenti LPMed. In seguito all'entrata in vigore della LPMed e all'abrogazione della legge federale del 19 dicembre 1877 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera si è reso necessario un adeguamento formale dell'ordinanza del 14 febbraio 2007[3] sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU).
Articolo 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della LPMed, vale a dire il 1° settembre 2008.
Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione
I mezzi finanziari ed il personale necessari per l'attuazione della presente ordinanza sugli esami relativa alla LPMed sono calcolati di massima sulla base dello status quo nel preventivo 2007 / piano finanziario 08-10. Al proposito occorre tener conto del fatto che per la complessità e l'ampia gamma dei modelli d'esame consentiti dalle ordinanze derogatorie (le quali in base all'articolo 62 cpv. 4 LPMed rimangono in vigore per tre anni dall'entrata in vigore della LPMed), le spese nel settore della medicina umana sono risultate superiori a quelle per gli esami delle altre professioni. A ciò si aggiunge ora l'esame federale di chiropratica. Concretamente, l'attuazione degli esami federali in base alla LPMed per le cinque professioni mediche universitarie avverrà a partire dal 2011, poiché fino alla fine del 2010 vale il diritto previgente. Il limite di spesa degli esami federali a partire dal 2011 (per la chiropratica a partire dal 2009) non può essere ancora determinato, poiché il piano di attuazione è tuttora in fase di elaborazione. Quel che è già ora prevedibile ed estremamente rilevante è il fatto che le disposizioni legali (art. 12 cpv. 1 lett. b LPMed)
determinano una chiara separazione tra gli esami nelle facoltà e l'esame federale. Pertanto non vi sarà più una stretta collaborazione con gli esaminatori che nelle università svolgono gli esami della propria materia e la Confederazione dovrà acquistare il loro know how, indispensabile per lo svolgimento degli esami. Il limite di spesa per gli esami federali di cui alla LPMed dev'essere ancora chiarito definitivamente nei dettagli con i servizi competenti.