Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT
Revisione dell’ordinanza sulle funi (OFuni)
1. Obiettivi della revisione
I motivi che hanno portato alla revisione dell’ordinanza sulle funi sono: - inquadrare l’ordinanza sulle funi nella sistematica della LIFT e dell’OITF; - armonizzare le prescrizioni cantonali e federali; - laddove possibile, adeguare le disposizioni alle nuove regole della tecnica (norme EN indicate dall’UFT); - tener conto dello stato attuale della tecnica e della scienza (ad es. per gli attacchi d’estremità); - adottare misure per identificare meglio le lacune di sicurezza; - migliorare la verificabilità delle azioni rilevanti per la sicurezza; - apportare adeguamenti redazionali.
2. Struttura e contenuti dell’OFuni
L’ordinanza rivista si articola in tre capitoli, più gli allegati. Capitolo 1: Disposizioni generali (ad es. campo d’applicazione, definizioni) Capitolo 2: Disposizioni applicabili alle funi di impianti retti dal diritto anteriore (ad es. prova di collaudo delle funi di sostituzione) Capitolo 3: Disposizioni generali applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore (ad es. esercizio e manutenzione, prescri zioni relative ai servizi di controllo, limiti di deterioramento consentiti). Da questa struttura si evince che la nuova ordinanza sulle funi non definisce ulteriori requisiti di fabbricazione e di prova per le funi di impianti autorizzati in virtù delle di- sposizioni della LIFT. A questi impianti si applicano esclusivamente le disposizioni della LIFT e dell'OIFT, incluse le norme CEN/TC 242 indicate dall’UFT. Capitolo 1: L’art. 2 dell’avamprogetto definisce i termini di «impianto di trasporto a fu- ne retto dal diritto anteriore» e di «impianto di trasporto a fune retto dal nuovo diritto». Questi termini sono stati scelti per evitare la confusione con il concetto di «autorizza- zione d’esercizio esistente» di cui all’art. 36 OIFT. Ci si è quindi consapevolmente scostati dalla terminologia utilizzata dall'art. 1 n. 4 della Dir. 2000/9/CE, che parla di «impianti esistenti». L’art. 3 dell’avamprogetto OFuni indica quali prescrizioni sono applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo diritto e quali alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore. Riflette i principi giuridici generali delle disposizioni transitorie ed è in linea con la Direttiva CE sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone1. L’art. 4 dell’avamprogetto stabilisce le deroghe ammissibili, specificando in quali pro- cedure le deroghe devono essere sottoposte all’UFT. Per le deroghe applicabili alle funi di impianti retti dal nuovo diritto l’art. 4 cpv. 1 rinvia all’art. 9 OIFT. Ispirandosi for- temente all’art. 6 della precedente ordinanza, l’art. 4 cpv. 2 dà continuità alla prassi in materia di deroghe applicabili alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore.
1 Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; GUCE: 2000 / L 106/21.
N. di registrazione/dossier: 521/2010-03-23/220
Il capitolo 2 contempla i requisiti applicabili a tutti gli impianti autorizzati in virtù di di- sposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della LIFT (attualmente circa il 96% degli impianti a fune). Il capitolo espone in dettaglio quali disposizioni della vigente ordi- nanza sulle funi vengono mantenute per gli impianti retti dal diritto anteriore allo sco- po di conservare l’attuale livello di sicurezza. Inoltre, gli art. 15 dell’avamprogetto indi- cano quali requisiti si applicano in caso di sostituzione di una fune con una dello stes- so tipo. Il mantenimento degli attuali requisiti per le modifiche non sostanziali a im- pianti retti dal diritto anteriore è compatibile con le disposizioni della Dir. 200/9/CE. A questo proposito si rinvia alla tabella a pag. 3 che illustra il rapporto tra l'OFuni e la di- rettiva europea. Il capitolo 3 adegua le disposizioni dell’attuale ordinanza sulle funi a quelle europee (ad es. sezione 2 «Manutenzione»). Gli intervalli di controllo per gli impianti retti dal diritto anteriore e dal nuovo diritto, finora diversi, sono stati armonizzati tanto che nel- la nuova ordinanza sono ora identici. Ciò comporta una semplificazione delle prescri- zioni. L’uniformazione degli intervalli per i controlli visivi e non distruttivi agevola note- volmente l’attuazione da parte dei gestori degli impianti. Per tutti gli impianti a fune si applicano gli stessi criteri di dismissione2 (riduzione della sezione ammessa/criteri di dismissione secondo l’allegato 3). In futuro il servizio tec- nico di controllo CITS adotterà anche i valori di cui all’allegato 3 anziché i criteri di di- smissione prescritti dal vigente regolamento del concordato (che divergono da quelli dell’UFT). Ciò permetterà una considerevole semplificazione della normativa nel set- tore degli impianti a fune. Nei casi limite si possono tuttavia applicare anche in futuro i criteri di dismissione che figurano nell’ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle funi (cfr. allegato 6 dell'avamprogetto OFuni). Laddove possibile, sono state riprese le disposizioni della collana di norme SN EN 2927, in modo da ottenere un’armonizzazione coerente con le norme tecniche vigenti anche per le funi degli impianti retti dal diritto anteriore. Per garantire la necessaria flessibilità ai gestori, restano applicabili anche le disposizioni dell’ordinanza attual- mente in vigore. L’art. 24 precisa chi può effettuare lavori agli attacchi di estremità (ovvero i «compo- nenti di sicurezza» secondo l’allegato II della direttiva europea). Nell’avamprogetto OFuni vengono inoltre disciplinati aspetti che devono essere stabi- liti dall’autorità di vigilanza e che non sono sanciti da norme tecniche (ad es. disposi- zioni relative ai servizi di controllo delle funi, al loro personale e ai controlli o ai requi- siti per la fabbricazione di funi tenditrici). Per la prima volta vengono precisati anche i requisiti relativi all’obbligo di registrazione delle funi (art. 52 registro giornale).
2 I criteri di dismissione stabiliscono la riduzione di sezione massima che può essere raggiunta su una lunghezza data in seguito a rottura di fili, usura e corrosione.
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Tabella: rapporto tra OFuni e il campo di applicazione della Dir. 2000/9/CE
Immissione sul mercato di funi Immissione sul mercato di funi Esercizio e manutenzione di funi su di sostituzione dello stesso tipo di sostituzione dello stesso tipo impianti retti dal diritto anteriore e dal per impianti retti dal nuovo dirit- per impianti retti dal diritto ante- nuovo diritto to riore Requisiti per i servizi di controllo del- le funi
Disposizione determi- Art. 1 n. 4 cpv. 1 Dir. 2000/9/CE Art. 1 n. 4 cpv. 3 Dir. 2000/9/CE Art. 1 n. 4 cpv. 1 Dir. 2000/9/CE nante della Dir. 2000/9/CE
Punti principali in me- L’immissione sul mercato rientra L’immissione sul mercato non rien- L’esercizio e la manutenzione di funi su rito alle disposizioni nel campo d’applicazione della tra nel campo d’applicazione della impianti retti dal diritto anteriore e dal determinanti della Dir. Dir. 2000/9/CE. All’immissione sul Dir. 2000/9/CE. nuovo diritto non rientrano nel campo 2000/9/CE mercato di funi destinate a impian- d'applicazione della direttiva europea. Lo L’OFuni definisce requisiti tenendo ti retti dal nuovo diritto (per la stesso vale per le disposizioni applicabili conto nel limite del possibile delle Svizzera: costruiti e in esercizio ai servizi di controllo delle funi. norme tecniche SN EN indicate dal 1° gennaio 2007) si applicano i dall'UFT. L’OFuni definisce i requisiti applicabili requisiti di base della direttiva eu- tenendo conto nel limite del possibile ropea. delle norme tecniche SN EN indicate Il 19 dicembre 2006 l’UFT ha de- dall'UFT. signato le norme tecniche SN EN atte a concretizzare i requisiti es- senziali della direttiva europea. L'OFuni non definisce ulteriori re- quisiti.