Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate a- limentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51) Spiegazioni
Introduzione/situazione iniziale L’oggetto qui trattato è la proposta di modifica dell’articolo 7 dell’ordinanza del DFI concernente le der- rate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51), che regolamenta lʼetichettatura dei prodotti ottenuti con derrate alimentari geneticamente modificate, come pure lʼetichettatura delle derrate alimentari prodotte senza ricorso alla tecnologia genetica. L’articolo 7 ODerrGM si fonda sull’articolo 17 capoverso 5 della legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG, RS 814.91), in base al quale il Consiglio federale emana prescrizioni su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati (OGM) e sulla protezione contro gli abusi di tale etichettatura. Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui pro- duzione si è rinunciato all’utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati. Secondo la legislazione vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzio- ne «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, durante l’intero processo di fabbricazione, si è completamente rinunciato all’utilizzo di prodotti ricavati da OGM. L’unica eccezione a tale disposizione è prevista per l’impiego di medicamenti a uso veterinario ottenuti da OGM. Il presente progetto di modifica mira a consentire in futuro di pubblicizzare anche la rinuncia parziale al ricorso alla tecnologia genetica. Inoltre intende rendere possibile una menzione specifica al fatto che, nella produzione animale, si è rinunciato a utilizzare alimenti per animali ottenuti da piante gene- ticamente modificate (in particolare soia e mais): la menzione dovrebbe essere «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» e permettere ai produttori di attirare l’attenzione dei con- sumatori su tale rinuncia, fonte per essi di un maggior dispendio. Secondo il diritto vigente, l’uso della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» è regolamentato esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la precisa formulazione linguistica. Con la presente modifica, si vuole in futuro disciplinare anche la presentazione della menzione, a ga- ranzia della protezione dagli inganni. Per le derrate alimentari composte, l’uso della menzione va per- messo unicamente in presenza di una parte minima di ingredienti che adempiono ai requisiti. Lo stes- so dovrebbe valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modi- ficate». Tali disposizioni sono finalizzate a impedire l’impiego abusivo di queste menzioni. In futuro, le disposizioni sullʼetichettatura delle derrate alimentari secondo l’articolo 17 LIG andranno integrate negli art. 7-7d ODerrGM. Per contro, le norme sullʼetichettatura dei prodotti che sono OGM oppure che contengono OGM o che sono stati ricavati da OGM, nonché la disposizione sullʼetichettatura dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato (parzialmente) al ricorso alla tecnologia genetica andranno estrapolate singolarmente e inserite in articoli separati. Questa modifica punta a renderle meglio leggibili, in particolare alla luce della proposta di ampliamento delle disposizioni medesime.
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Menzione della rinuncia parziale al ricorso alla tecnologia genetica La condizione centrale per lʼetichettatura con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia ge- netica» è la rinuncia completa all’utilizzo di OGM nell’intero processo di produzione di una derrata ali- mentare. Per le derrate alimentari di origine animale ciò riguarda tutte le componenti del foraggiamento, tra cui figurano anche gli additivi per alimenti per animali. Secondo l’articolo 7 capoverso 9 ODerrGM, l’uso di altre menzioni non è permesso: tale disposizione mira espressamente a impedire la comparsa incontrollata di menzioni con una formulazione simile, frutto di una libera interpretazione di condizioni meno severe. In particolare si intende proibire la pubblicità con tale menzione per i metodi di produ- zione in cui si è rinunciato soltanto parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica. Le cerchie agricole ora fanno presente che, già da diversi anni, l’agricoltura svizzera rinuncia all’utilizzo di alimenti per animali d’importazione ottenuti da linee autorizzate di mais o soia genetica- mente modificati: per i contadini svizzeri ne deriva un maggior dispendio, ma essi non possono rende- re attenti i consumatori in modo adeguato sulla loro scelta. Secondo informazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, la rinuncia all’importazione di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate (in particolare soia) causa agli agricoltori svizzeri attivi nella produzione animale costi sup- plementari annui per 25 milioni di franchi. Secondo le affermazioni delle cerchie agricole, invece, que- ste spese supplementari ammontano a 35-40 milioni di franchi. Tuttavia, nella produzione di derrate alimentari di origine animale nell’agricoltura svizzera vengono utilizzati additivi per alimenti per animali, come vitamine o aminoacidi ricavati da microrganismi geneti- camente modificati. Secondo l’articolo 22 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) e secondo l’articolo 2 ODerrGM, le sostanze di questo tipo sono prodotti ottenuti da OGM e necessitano di un’autorizzazione. Le derrate alimentari di origine animale così ottenute sono quindi prodotte utilizzando scientemente e intenzionalmente prodotti ottenuti da OGM per incrementare il rendimento. Il fatto che, secondo il diritto in materia di alimenti per animali, non è previsto alcun obbligo di etichettatura per simili sostanze, non è però rilevante per questa valu- tazione. Dato che si è rinunciato soltanto parzialmente e non completamente all’utilizzo di prodotti ri- cavati da OGM, non può venire fatta pubblicità per tali derrate alimentari di origine animale con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». Le cerchie agricole chiedono che la rinuncia all’utilizzo di piante foraggere geneticamente modificate possa venire pubblicizzata sull’imballaggio dei prodotti; il diritto andrebbe modificato in tal senso. La pretesa dovrebbe essere soddisfatta con la presente modifica. In futuro, oltre alla rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica nel processo di produzione, dovrebbe poter essere pubblicizzata an- che la rinuncia parziale, ovvero la rinuncia all’utilizzo di alimenti per animali ricavati da piante geneti- camente modificate. Ciò riguarda in particolare il latte, la carne, le uova e i prodotti che ne derivano, come formaggio, burro, yogurt e insaccati. Una simile menzione non può però essere formulata nella maniera seguente: «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». La prestazione supplementare da poter pubblicizzare consiste infatti nella rinuncia all’utilizzo di alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate. Invece, gli addi- tivi per alimenti per animali ricavati da microrganismi geneticamente modificati devono poter essere ancora impiegati anche in futuro. I prodotti di origine animale in questione vengono quindi fabbricati utilizzando appositamente prodotti ricavati da OGM. Di conseguenza la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» indurrebbe a credere cose sbagliate e deve dunque essere conside- rata come ingannevole nei confronti dei consumatori. Vanno quindi respinte le richieste – motivate con spiegazioni tecniche a livello di pubblicità – di concedere un’eccezione nella regolamentazione al fine di poter comunque contrassegnare anche detti prodotti con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». Piuttosto, a fronte di questa situazione in futuro dovrà essere possibile utilizzare la menzione: «produ- zione senza piante foraggere geneticamente modificate». È semplice e ben comprensibile e corri- sponde alla realtà cui fa riferimento. Le attuali disposizioni sullʼetichettatura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» sono sia praticabili per gli utenti sia trasparenti per i consumatori. La regola-
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mentazione supplementare sui prodotti di origine animale ottempera alle medesime esigenze: rispon- de alle rivendicazioni dell’agricoltura, senza però restringere la protezione dagli inganni.
Disposizioni sull’impiego delle menzioni «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» e «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» Finora sono sancite le condizioni e la formulazione linguistica precisa della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», ma per contro non sono regolamentati ulteriori dettagli sulla parte di materie prime nelle derrate alimentari composte e sulla presentazione della menzione. Per impedire un abuso della menzione, si tratta ora di precisare meglio le prescrizioni sul suo impiego. Lo stesso deve valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». Sarebbe ingannevole pubblicizzare derrate alimentari con una di queste menzioni se la presenza di prodotti ottenuti da OGM fosse ovvia, perché proprio nessuna derrata alimentare ricavata da OGM è autorizzato perché nessun processo di produzione con OGM è permesso. Di conseguenza, la men- zione può essere impiegata esclusivamente su prodotti per i quali il prodotto in questione ottenuto da OGM oppure il processo di produzione in questione è autorizzato o meglio permesso. Questa regola- mentazione corrisponde al diritto attualmente vigente. Per le derrate alimentari composte contenenti ingredienti che possono essere caratterizzati con «otte- nuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o con «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», dovrebbe essere fornita una prestazione supplementare essenziale per i consumatori. Per queste derrate alimentari deve quindi potere essere usata la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» unicamente se gli ingredienti che adempiono alle condizioni stabilite per la menzione hanno, nel prodotto, una parte minima del 75 per cento in massa. Anche la menzione «pro- duzione senza piante foraggere geneticamente modificate» deve potere essere usata per un prodotto composto esclusivamente se gli ingredienti di origine animale ammontano almeno al 75 per cento in massa del prodotto e se sono stati prodotti tutti quanti in questo modo. Per le derrate alimentari composte, anche gli ingredienti rimanenti non possono essere prodotti OGM. Viene a decadere soltanto la prescrizione secondo cui per questi ingredienti determinate derrate ali- mentari ricavate da OGM devono essere autorizzate o devono perlomeno esistere. Ciò riguarda nu- merosi prodotti, ad esempio i cereali (tranne il mais), la verdura e la frutta. I microrganismi aggiunti a una derrata alimentare giuridicamente non vengono considerati come un ingrediente. Occorre perciò sottolineare in modo particolare che anch’essi, nelle derrate alimentari composte, non possono essere geneticamente modificati. Con questa regolamentazione è possibile contrassegnare un’ampia gamma di prodotti con la menzio- ne sulla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica. Ad esempio, in tal modo è possibile contrassegna- re con la menzione i cereali per la colazione composti per oltre il 75 per cento da mais e/o fiocchi di soia se il mais o la soia ivi trasformati non erano, in modo documentabile, geneticamente modificati: e questo anche se i cereali per la colazione contengono anche altri ingredienti. Ciò riguarda anche le derrate alimentari composte di origine animale, ad esempio uno yogurt alla frutta che, oltre allo yogurt vero e proprio, contiene anche frutta e zucchero. Dalle osservazioni effettuate su prodotti esteri è emerso che sussiste il seguente pericolo: una men- zione relativa alla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica nella produzione di derrate alimentari può essere presentata in modo tale da ridurre la leggibilità della menzione, ad esempio a causa di gran- dezze dei caratteri molto diverse nel testo. Un simile uso della menzione comporterebbe un inganno dei consumatori e dovrebbe essere considerato come abusivo secondo l’articolo 17 capoverso 5 LIG. Per questa ragione, l’intera menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o «produzio- ne senza piante foraggere geneticamente modificate», deve essere apposta con caratteri uniformi. Ciò deve servire a impedire una presentazione ingannevole, data dal fatto che la leggibilità di alcune parti dell’intera menzione è limitata da metodi tipografici o da altri metodi.
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Rapporto con la legislazione dell’UE L’Unione europea (UE) non dispone di nessun diritto comunitario concernente le menzioni sulle derra- te alimentari volte a pubblicizzare una rinuncia parziale o completa al ricorso alla tecnologia genetica nella loro produzione. La Commissione europea ha nondimeno conferito l’incarico di effettuare accer- tamenti sulle regolamentazioni vigenti e sull’eventuale necessità di introdurre una normativa comunita- ria. Tali lavori sono attualmente in corso di svolgimento. Per contro, in questo ambito singoli Stati dell’UE hanno fatto entrare in vigore diverse prescrizioni. Nel novero di queste nazioni figurano in particolare la Germania (menzione «ohne Gentechnik», in italia- no: senza tecnologia genetica), l’Austria («gentechnikfrei», in italiano: privo di tecnologia genetica; come pure «ohne Gentechnik») e la Francia («sans OGM», in italiano: senza OGM; o «nourri sans OGM», in italiano: foraggiato senza OGM). Queste disposizioni sono accomunate dal fatto che nella produzione di derrate alimentari di origine animale è permesso, per principio oppure a determinate condizioni, l’impiego di additivi per alimenti per animali ottenuti da microrganismi geneticamente modi- ficati (vitamine, aminoacidi) e che, ciononostante, è comunque consentito contrassegnare detti prodot- ti con le menzioni sopracitate. Secondo il vigente diritto svizzero in materia di derrate alimentari, di- sposizioni di questo tipo vanno considerate come ingannevoli per i consumatori e non ottemperano ai requisiti sanciti nell’articolo 7 capoverso 8 ODerrGM. L’introduzione di prescrizioni sull’esempio tedesco è stata oggetto di interventi parlamentari (Interro- gazione 08.1029 Dichiarazione per i prodotti derivati da animali allevati senza mangimi geneticamente modificati, della consigliera nazionale Graf; e Mozione 09.3864 Adeguamento dell’etichettatura e in- troduzione di un marchio unico per i prodotti senza OGM, del consigliere nazionale Favre). Nelle sue risposte agli interventi parlamentari, il Consiglio federale ha definito ingannevoli queste prescrizioni e ha rifiutato di procedere alla modifica, in tal senso, del diritto svizzero in materia di derrate alimentari. Secondo l’articolo 16a capoverso 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51) i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni tecniche estere possono essere immessi in commercio in Svizzera se, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato, tali prodotti sono con- formi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) e se sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato membro in questione (principio del «Cassis de Dijon»). Le derrate alimentari contrassegnate con una menzione sulla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica che non adempie ai requisiti di cui all’articolo 7 capoversi 8 e 9 ODerrGM rap- presentano tuttavia deroghe a tale disposizione secondo l’articolo 2 lettera b cifra 8 dell’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE, RS 946.513.8).
Strutturazione delle disposizioni sullʼetichettatura L’attuale articolo 7 ODerrGM copre tutti gli aspetti regolamentati finora dellʼetichettatura delle derrate alimentari in relazione all’utilizzo di prodotti OGM. In particolare l’articolo 7 comprende – oltre alle pre- scrizioni sull’obbligo di etichettatura per i prodotti OGM – anche le disposizioni per lʼetichettatura dei prodotti che non sono OGM oppure che non contengono OGM o che non sono stati ricavati da OGM. Per rendere più facilmente leggibili tali norme, si tratta di estrapolare le disposizioni per oggetti. Le prescrizioni sullʼetichettatura dei prodotti ottenuti da OGM vanno separate in modo netto dalle disposi- zioni sullʼetichettatura dei prodotti fabbricati rinunciando completamente o parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica. Nella tabella 1 sono illustrati i relativi cambiamenti.
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Tabella 1: prescrizioni sullʼetichettatura nella ODerrGM secondo l’articolo 17 LIG
Oggetto collocazione attuale nuova collocazione bis Settore normativo - art. 1 lettera b Obbligo di etichettatura per i prodotti OGM art. 7 capoversi 1–6 art. 7 capoversi 1–6 Eccezioni all’obbligo di etichettatura art. 7 capoversi 7 e 7bis art. 7a Menzione «ottenuto senza ricorso alla tec- art. 7 capoverso 8 art. 7b nologia genetica» in caso di rinuncia com- pleta al ricorso alla tecnologia genetica − condizioni per l’impiego della menzione art. 7 capoverso 8 art. 7b capoversi 1 e 2 − derrate alimentari composte (nuovo) - art. 7b capoversi 3 e 4 − presentazione della menzione (nuovo) - art. 7b capoverso 5
Menzione «produzione senza piante forag- - art. 7c gere geneticamente modificate» in caso di rinuncia all’utilizzo di alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate (nuovo) − condizioni per l’impiego della menzione - art. 7c capoversi 1 e 2 (nuovo) − derrate alimentari composte (nuovo) - art. 7c capoversi 3 e 4 − presentazione della menzione (nuovo) - art. 7c capoverso 5
Disposizioni comuni art. 7 capoverso 9 art. 7d
Spiegazioni delle singole modifiche bis Articolo 1 lettera b bis Il nuovo articolo 1 lettera b sancisce che la ODerrGM disciplina lʼetichettatura dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato completamente o in alcuni aspetti all’utilizzo di prodotti ottenuti da OGM.
Articolo 7 L’articolo 7 regolamenta l’obbligo di etichettatura per i prodotti OGM e corrisponde agli attuali capo- versi da 1 a 6 dell’articolo 7 ODerrGM. Le disposizioni sono state riprese senza mutarne il contenuto. Le modifiche proposte nei capoversi 2 e 3 sono unicamente di natura formale. I capoversi da 7 a 9 possono essere abrogati poiché, per quanto riguarda il loro contenuto, in futuro saranno ripresi dagli articoli 7a–7d.
Articolo 7a L’articolo 7a regolamenta le eccezioni all’obbligo di etichettatura per i prodotti OGM che contengono tracce non intenzionali al di sotto di un valore soglia dello 0,9 per cento in peso, nonché per i prodotti che sono ottenuti in sistemi chiusi da microrganismi geneticamente modificati (cosiddetti prodotti OGM bis fermentati). Le disposizioni corrispondono agli attuali capoversi 7 e 7 dell’articolo 7 ODerrGM e sono state riprese senza mutarne il contenuto. Quale modifica di natura formale, nel capoverso 2 lettera c è stato adeguato il riferimento all’ordinanza sull’impiego confinato per quanto riguarda la definizione di «sistema chiuso», visto che una revisione totale di tale ordinanza è entrata in vigore a maggio 2012.
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Articolo 7b L’articolo 7b regolamenta lʼetichettatura delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato completamente al ricorso alla tecnologia genetica, con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecno- logia genetica»; riprende le disposizioni dell’attuale capoverso 8 dell’articolo 7 ODerrGM. Nel capoverso 1 sono disciplinati l’esatta formulazione linguistica della menzione nonché le condizioni per il suo impiego. Le disposizioni sono immutate dal punto di vista del contenuto: − la derrata alimentare che la reca non può essere, essa stessa, un prodotto OGM; − nel suo processo di fabbricazione non possono venire usati prodotti OGM; − tracce non intenzionali fino allo 0,9 per cento sono permesse. Il capoverso 2 sancisce che la menzione può essere impiegata solo se corrispondenti prodotti OGM o corrispondenti processi di produzione con l’aiuto di OGM sono effettivamente autorizzati, o permessi, e se possono essere utilizzati legalmente. Anche questa regolamentazione corrisponde al diritto at- tualmente vigente. Il capoverso 3 stabilisce, per l’impiego della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia geneti- ca» sulle derrate alimentari composte, l’obbligo in futuro di una parte minima di ingredienti per la cui produzione si è rinunciato completamente al ricorso alla tecnologia genetica. Secondo la lettera a, questa parte minima deve ammontare almeno al 75 per cento in massa. In base alla lettera b, anche gli ingredienti rimanenti della derrata alimentare composta non possono essere prodotti OGM e non possono essere stati fabbricati con l’aiuto di OGM; a questo proposito vie- ne a decadere soltanto la prescrizione secondo cui corrispondenti prodotti OGM o metodi di fabbrica- zione devono essere autorizzati o devono perlomeno esistere. La lettera c stabilisce infine che i mi- crorganismi geneticamente modificati non possono essere utilizzati. Il capoverso 4 esclude l’acqua e il sale aggiunti (quali componenti inorganiche che, a priori, non sono prodotti OGM e che, quindi, sono irrilevanti per la menzione) dal calcolo della parte della somma degli ingredienti secondo il capoverso 3 lettera a. Il capoverso 5 contiene prescrizioni sulla presentazione della menzione volte a impedire che i consu- matori siano tratti in inganno da metodi tipografici o da altri metodi.
Articolo 7c L’articolo 7c regolamenta la nuova menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente mo- dificate». Con questa menzione è possibile contrassegnare le derrate alimentari di origine animale e i prodotti da esse derivati per la cui produzione si è rinunciato parzialmente a prodotti OGM, non utiliz- zando per il foraggiamento degli animali da reddito piante foraggere geneticamente modificate (in par- ticolare soia e mais) o prodotti da esse derivati. Nel capoverso 1 sono sanciti la precisa formulazione linguistica della menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», come pure le condizioni per il suo impiego. Le disposi- zioni si applicano alle derrate alimentari secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) e sono improntate, dal punto di vista del conte- nuto, alle analoghe prescrizioni per la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». Come stabilito nella lettera a, una derrata alimentare può essere contrassegnata con la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» a condizione che, per il foraggiamen- to degli animali da reddito, si sia rinunciato all’utilizzo di alimenti per animali e di additivi per alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate, in particolare soia e mais. Tuttavia è permes- so usare additivi per alimenti per animali, come ad esempio vitamine e aminoacidi, ottenuti da micror- ganismi geneticamente modificati. In base alla lettera b, si applicano a tale proposito i valori soglia sanciti dal diritto in materia di alimenti per animali per quanto riguarda le tracce non intenzionali o tec- nicamente inevitabili negli alimenti per animali di natura vegetale. Tra l’altro, non è permesso contras- segnare con tale menzione la carne, in particolare la selvaggina e il pesce, proveniente da animali che vivono allo stato brado e le derrate alimentari fabbricate con questo tipo di carne.
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Il capoverso 2 stabilisce che la menzione può essere impiegata soltanto se corrispondenti alimenti per animali o additivi per alimenti per animali ricavati da OGM possono essere utilizzati legalmente. Que- sta regolamentazione è analoga al principio attualmente vigente per la menzione «ottenuto senza ri- corso alla tecnologia genetica» secondo l’articolo 7b capoverso 2. Secondo il capoverso 3 è necessaria – per l’impiego della menzione su prodotti fabbricati da derrate alimentari di origine animale, per la produzione dei quali si è rinunciato parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica – la presenza di una parte minima di ingredienti corrispondenti. In base alla lettera a, la parte minima quale somma degli ingredienti in questione deve ammontare almeno al 75 per cento in massa. Secondo la lettera b, per la parte complessiva vanno inoltre rispettatati i requisiti di cui al capoverso 1. La lettera c disciplina che anche gli ingredienti rimanenti della derrata alimentare composta non pos- sono essere prodotti OGM e non possono essere stati fabbricati con l’aiuto di OGM; a questo proposi- to decade soltanto la prescrizione secondo cui corrispondenti prodotti OGM o metodi di fabbricazione devono essere autorizzati o devono perlomeno esistere. In base alla lettera d, non è permesso utiliz- zare microrganismi geneticamente modificati. Il capoverso 4 esclude l’acqua e il sale aggiunti dal calcolo della parte della somma degli ingredienti secondo il capoverso 3 lettera a. Nel capoverso 5 sono contenute, analogamente all’articolo 7b capoverso 5, prescrizioni sulla presen- tazione della menzione volte a impedire che i consumatori siano tratti in inganno da metodi tipografici o da altri metodi.
Articolo 7d L’articolo 7d precisa che non sono permesse menzioni diverse da quelle stabilite negli articoli 7, 7b e 7c. Quest’articolo corrisponde all’attuale capoverso 9 dell’articolo 7 ODerrGM. Le disposizioni sono state riprese senza mutarne il contenuto.
Articolo 12a, disposizione transitoria La disposizione transitoria consente di importare, consegnare e caratterizzare le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici secondo il diritto previgente ancora per altri sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica. In questo modo, ai diretti interessati viene data la possibilità di consegnare ai consumatori le scorte di prodotti caratterizzati ancora secondo il diritto previgente che sono state ac- cumulate prima dell’entrata in vigore della modifica.
Modifica del diritto vigente Le modifiche proposte richiedono l’adeguamento dei riferimenti all’articolo 7 ODerrGM nell’articolo 16j capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle der- rate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica, RS 910.18), nonché la modifica del riferimento e della precisa formulazione linguistica nell’articolo 2 lettera b numero 8 dell’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescri- zioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE, RS 946.513.8). L’incarico di effettuare la modifica dei riferimenti in queste due ordinanze dovrà essere conferito al Consiglio federale a tem- po debito nel quadro di un progetto separato.
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