Modifica dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 12 giugno 2007 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
Commissione federale delle case da gioco Segretariato
4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038
Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di dili- genza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro
Commenti alle singole disposizioni modificate
1. Contesto
L’ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; ORD-CFCG, RS 955.021) è entrata in vigore il 1° luglio 2007 (una parte il 1° gennaio 2008).
Per tenere conto di varie modifiche della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0) la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) aveva avviato in estate del 2011 un progetto di revisione dell’ORD-CFCG, la cui entrata in vigore era previ- sta per il 1° gennaio 2013.
Poiché il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), di cui la Svizzera è membro, aveva avviato le modifiche delle sue raccomandazioni, la CFCG ha deciso di posticipare la revisione dell’ordinanza menzionata per tenere conto dei nuovi standard del GAFI.
In febbraio 2012, il GAFI ha adottato nuovi standard dopo aver modificato un numero consi- derevole di raccomandazioni e ristrutturato l’insieme di queste ultime.
In seguito a tali modifiche, la legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 è stata posta in consultazione nel 2013. Tale legge prevede in particolare modifiche per la LRD.
Il presente progetto di revisione dell’ORD-CFCG tiene quindi conto delle modifiche apportate alla LRD dal 2008, comprese quelle attualmente in corso.
Tiene inoltre conto dei risultati emersi dall’evaluazione della Svizzera, effettuato dal GAFI nel 2009, che ha ritenuto il sistema delle case da gioco per lottare contro il riciclaggio di denaro conforme alle raccomandazioni del GAFI.
L’entrata in vigore delle modifiche dell’ORD-CFCG è legata all’entrata in vigore delle modifi- che della LRD, prevista in linea di principio il 1° giugno 2015.
Le presenti modifiche dell’ORD CFCG si propongono in particolare di:
aggiornare i rimandi alla LRD ;
eliminare i doppioni tra la LRD e l’ordinanza; e
adeguare l’ordinanza alle modifiche della LRD.
Le modifiche dell’ORD-CFCG non comportano ripercussioni sulle finanze o sul personale, né per la Confederazione, né per i Cantoni.
2. Modifiche in dettaglio
Titolo È stato aggiunto il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (versione in vigore e ver- sione in revisione).
Per raggiungere un formato uniforme del diritto federale è aggiunto un trattino all’abbreviazione del titolo dell’ordinanza ("GwV-ESBK" in tedesco; "OBA-CFMJ" in francese; questa modifica non è necessaria in italiano).
Ingresso Il rimando alla LRD è stato aggiornato in particolare in seguito alla modifica del 1° gennaio
2010 dell’articolo 41 LRD (cfr. sotto, commento all’art. 1 cpv. 2).
Art. 1 cpv. 2 e 3 L’articolo 17 LRD (versione in vigore) prevede la competenza della CFCG di stabilire per gli intermediari finanziari a essa sottoposti, ovvero per le case da gioco svizzere, le modalità d’adempimento degli obblighi di diligenza disciplinati al capitolo 2 LRD (art. 3-11a LRD ver- sione in vigore e versione in revisione). Si tratta della base su cui si fonda la presente ordi- nanza.
Il vecchio articolo 41 LRD, invece, autorizzava la CFCG e la FINMA a emanare, nel limite delle loro competenze, le disposizioni necessarie all’attuazione della LRD. Tale articolo è stato modificato il 10 gennaio 2010 e prevede ora che le autorità di vigilanza sono autorizza- te a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, ma soltanto su auto- rizzazione del Consiglio federale. Il Consiglio federale non ha tuttavia fatto uso di tale possi- bilità. L’articolo 1, capoverso 2 è pertanto abrogato, poiché non è compatibile con l’articolo 41 LRD (versione in vigore).
L’articolo 1 capoverso 2 ORD-CFCG si basava sul vecchio articolo 41 LRD e può essere abrogato perché non è compatibile con la versione attuale di questo articolo.
Nel capoverso 2 ORD-CFCG figurava anche l’abbreviazione «Commissione» usata nel se- guito dell’ordinanza per la Commissione federale delle case da gioco. Tale indicazione è stata pertanto spostata al capoverso 3.
Titolo del capitolo 2 Il titolo è stato modificato in modo da corrispondere al titolo della sezione 1, capitolo 2 LRD (versione in vigore). Sono inoltre stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD.
Art. 2, cpv. 1 e 3, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco e italiano) e lett. b e c Le raccomandazioni GAFI prevedono l’obbligo delle case da gioco di identificare i loro clienti, se questi ultimi effettuano operazioni finanziarie pari o superiori a 3000 euro (raccomanda- zioni del 2003 e del 2012).
In seguito alla riduzione del tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero l’importo menziona- to di 3000 euro corrisponde ora a circa 4000 franchi. Di conseguenza l’importo soglia per l’identificazione dei clienti è ridotto da 5000 a 4000 franchi.
Per le stesse ragioni vanno anche registrati i cambi di valuta per un importo di almeno
4000 franchi.
L’obbligo di registrazione delle transazioni con assegni passa da 15 000 a 4000 franchi per garantire una vigilanza più completa di queste transazioni.
Nel testo tedesco e italiano, la frase introduttiva del capoverso 3 ORD-CFCG è stata riformu- lata per migliorarne la comprensione; il senso non è stato tuttavia modificato.
Capitolo 2, sezione 3 (art. 8) Il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto è tratta- to all’articolo 5 LRD (versione in vigore). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all’obbligo di procedere nuovamente all’identificazione, si rinuncia a ripetere il contenuto dell’articolo 5 LRD nell’ordinanza. È quindi abrogata la sezione 3 (art. 8).
Titolo della sezione 4 del capitolo 2 Il titolo è stato riformulato per corrispondere al nuovo titolo dell’articolo 6 LRD (previsto nella revisione in corso).
Art. 9 Questo articolo è stato modificato per introdurre un rimando al nuovo articolo 6 capoverso 2 LRD (previsto nella revisione in corso).
Art. 10, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), 3 e 4 Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo.
Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché il capoverso 1 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio supe- riore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présen- tant un risque accru”).
Al capoverso 3 è stato introdotto un nuovo obbligo in conformità con la prassi attuale e poi- ché la LRD richiede di utilizzare un approccio in base al rischio.
La questione delle persone politicamente esposte (PPE) è trattata all’articolo 6 capoversi 3 e 4 LRD (previsto nella revisione in corso). Di conseguenza l’articolo 10 capoverso 4 è abroga- to.
Articolo 11, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano) e 3 (concerne solo il testo francese e italiano) Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo.
Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché i capoversi 1 e 3 sono stati riformula- ti per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio su- periore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présentant un risque accru”).
Capitolo 2, sezione 5 (art. 15) In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza.
Art. 16 cpv. 1 E stato aggiornato il rimando agli articoli della LRD.
Inoltre il “Segretariato delle CFCG” è rinominato “Segretariato della Commissione” per corri- spondere all’abbreviazione menzionata nell’articolo 1 cpv. 3 ORD-CFCG.
Art. 17, cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), nonché, cpv. 2, lett. d ed e È stato aggiunto all’alinea 1 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).
Nella versione francese e italiana il capoverso 2, lettere d ed e, è stato riformulato in modo da corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio supe- riore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présen- tant un risque accru”).
Art. 18, cpv. 2, lett. b ed e nonché cpv. 3 È stato aggiunto all’alinea 2 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).
In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza: il capoverso 3 è quindi abrogato.
Art. 19 È stata aggiunto il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).
Art. 20 cpv. 1, art. 21, cpv. 1 e titolo dopo l’art. 21 Sono stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD.
Art. 22 cpv. 1 Il testo è stato completato con una nuova lettera b («il cliente rifiuta di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche») per tenere conto di tutte le situazioni relative all’assenza
d’informazioni sui clienti e dunque problematiche dal punto di vista della lotta contro il rici- claggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Lett. c: la vecchia lettera b diventa la lettera c ed è stato inoltre aggiornato il rimando alla LRD.
Lett. d: la vecchia lettera c diventa la lettera d ed è stato inoltre aggiunto il punto supplemen- tare nella nova lettera b (“sull’identità del cliente o del suo contesto economico”).
Art. 23 L’obbligo di mantenere la relazione d’affari in caso di comunicazione alla MROS è trattato agli articoli 9a e 10 LRD (previsto nella revisione in corso). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all’obbligo di man- tenere la relazioni d’affari, non è necessario ripetere il contenuto della LRD nell’ordinanza. L’articolo 23 ORD-CFCG è quindi abrogato.
Capitolo 4 (art. 26-28) Art. 26: i compiti della CFCG sono disciplinati nella Legge federale sul gioco d’azzardo e sul- le case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS 035.52) e nella rispettiva Ordinanza sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Ordinanza sulle casse da gioco, OCG; RS 935.521). Non è quindi necessario rimandare a questi atti normativi.
Art. 27: l’articolo 21 LRD è stato abrogato il 1° gennaio 2009 (versione in vigore).
Art. 28: non è necessario rimandare all’articolo 51 LCG.
È quindi abrogato il capitolo 4 (art. 26-28).