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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia

Il Consiglio federale

29 aprile 2015

Rapporto esplicativo sul decreto federale che introduce lo scambio automatico di in- formazioni relative a conti finanziari con l’Australia

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Compendio L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introdu- zione dello scambio automatico internazionale di informazioni finanziarie ai fini fiscali. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni sia con l’Unione europea e gli Stati Uniti sia con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato un Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automa- tico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). L’Accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE. Entrambi i testi e l’avampro- getto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) sono stati posti in consultazione il 14 gennaio 2015. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un’atti- vazione bilaterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Il presente avamprogetto di decreto federale autorizza il Consiglio federale a procedere alla notifica di tale elenco presso il segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA ed è sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Esso fa se- guito alla dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 2015.

L’Australia corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio au- tomatico di informazioni. Questo Paese è per la Svizzera un importante partner politico e commerciale ed è membro del G20. Esso soddisfa le esigenze internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e rispetto del principio di specialità) e offre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I due Paesi mireranno inoltre a mantenere l’accesso attuale al mercato per i fornitori di servizi finanziari e cercheranno di ottenere miglioramenti in questo ambito. L’Australia risponde quindi ai criteri fissati nei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014.

In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia, prevista per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà al rafforzamento della posizione della Svizzera a livello in- ternazionale.

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1 Introduzione

Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che hanno condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard globale per lo scambio automatico di infor- mazioni finanziarie a fini fiscali da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo- mici (OCSE). Questo standard è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina lo scambio ricorrente e a intervalli re- golari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che persone fisiche o enti residenti fi- scali in uno degli Stati posseggono nell’altro Stato. Lo standard disciplina in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard defi- nisce anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l’identità dei beneficiari effettivi di questi attivi. Lo standard definisce altresì l’espressione di «istitu- zione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni relative all’identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all’impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità).

Nel mese di ottobre del 2014, 93 Stati hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio auto- matico di informazioni. Fatte salve le procedure di approvazione applicabili, 58 Stati si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 35 altri, tra cui la Svizzera, si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2017 e a procedere allo scambio nel 2018.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introdu- zione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Questi mandati con- cernono non solo la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea e gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I), ma anche con altri Paesi. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a dispo- sizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell’accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle di- scussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera negozia dunque il mantenimento dell’accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.

2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio

automatico di informazioni In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). L’Ac- cordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (Con- venzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello stan- dard per lo scambio automatico di informazioni. Entrambi i testi e l’avamprogetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) sono stati posti in consultazione il 14 gennaio 2015. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di in- formazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per una presentazione di

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questi avamprogetti si rimanda ai rapporti esplicativi del 14 gennaio 2015 relativi all’MCAA, alla LSAI e alla Convenzione sull’assistenza amministrativa1.

Nel quadro dell’MCAA, per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera in- tende introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segreta- riato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Oggetto del presente avam- progetto è l’attivazione bilaterale con l’Australia, e quindi l’autorizzazione da parte dell’Assemblea federale al Consiglio federale di procedere alla notifica di tale elenco presso il Segretariato dell’Or- gano di coordinamento dell’MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA).

3 Andamento dei negoziati e relativi risultati

I negoziati volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni si sono svolti nell’ambito di confe- renze telefoniche tra i rappresentanti dell’«Australian Tax Office» (ATO) e del Tesoro australiano, da un lato, e i rappresentanti della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dall’altro. La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base del mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. La Svizzera e l’Australia hanno manifestato la loro vo- lontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni in una dichiarazione congiunta firmata il 3 marzo 2015 (cfr. allegato). La dichiarazione congiunta riflette l’intesa tra la Svizzera e l’Australia su alcuni aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di soddisfacenti possibilità di regolarizzazione e di norme sufficienti in ambito di confidenzialità nonché la volontà di avviare nego- ziati relativi all’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari.

3.1 Relazioni con l’Australia: legami economici e politici

L’Australia corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale aveva annunciato di voler nego- ziare lo scambio automatico di informazioni. Questo Paese è uno Stato di diritto riconosciuto per la sua stabilità e integrità. Le relazioni tra la Svizzera e l’Australia sono fruttuose, infatti l’Australia è un importante partner commerciale della Svizzera. Nel 2013, per quanto concerne le esportazioni, questo Stato risultava essere il diciottesimo partner commerciale della Svizzera e, escludendo i Paesi della zona UE, addirittura il nono. La Svizzera è il sesto investitore diretto in Australia. Dopo gli Stati Uniti e il Canada, l’Australia accoglie la più grande comunità svizzera d’oltremare. L’introduzione dello scam- bio automatico di informazioni con l’Australia contribuirà a rafforzare la cooperazione fiscale tra i due Paesi. La Convenzione del 30 luglio 20132 tra la Confederazione Svizzera e l’Australia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera-Australia), che include una clau- sola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE, è entrata in vi- gore il 14 ottobre 2014. L’Australia è inoltre un partner politico importante, tanto più che è membro del

3.2 Attuazione delle necessarie basi legali

La Svizzera e l’Australia intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base dell’MCAA. Al riguardo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;
  • entrambi gli Stati hanno firmato l’MCAA;
  • entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni;
  • entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato.

1 Questi avamprogetti sono disponibili all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 2 RS 0.672.915.81

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Per quanto concerne l’Australia, la Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° dicembre 2012. Durante l’estate del 2014 il Governo australiano ha consultato la popolazione e gli ambienti interessati in merito alla sua intenzione di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. L’Australia non ha ancora firmato l’MCAA. Prevede tuttavia di farlo e di presentare al contempo un progetto di attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni entro la metà del 2015 che potrebbe essere approvato entro la fine di quest’anno.

La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e l’MCAA il 19 novembre 2014. Il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione rela- tiva a questi due atti e alla LSAI. Il Governo prevede di sottoporli per approvazione all’Assemblea fe- derale nel 2015.

3.3 Regolarizzazione del passato

Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informa- zioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permet- tano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale, e garantiscano in questo modo una tran- sizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni. Il 27 marzo 2014, l’Australia ha avviato una procedura di regolarizzazione, destinata in particolar modo ai titolari di conti all’estero, dal nome «Project DO IT3». Si tratta, secondo le autorità australiane, dell’ultima opportunità per i contri- buenti di regolarizzare la loro situazione fiscale prima di passare allo scambio automatico di informa- zioni. I contribuenti interessati avevano tempo fino al 19 dicembre 2014 per utilizzare questa proce- dura.

A livello materiale, la procedura di regolarizzazione è destinata in linea di massima a tutti i contribuenti australiani che posseggono averi all’estero. Sono esclusi i contribuenti con procedure amministrative o penali già avviate oppure i contribuenti che non si sono adeguati alle condizioni di una precedente procedura di dichiarazione su base volontaria a cui hanno preso parte. È possibile contattare le auto- rità fiscali australiane su base anonima per ottenere informazioni sulla procedura, ma la dichiarazione volontaria deve contenere il nome del contribuente interessato. I contribuenti che fanno uso della pro- cedura devono fornire per gli anni precedenti, tramite un modulo apposito, tutte le informazioni relative ai loro redditi, averi e enti offshore. Su questa base, fermo restando che accetti la dichiarazione, l’au- torità fiscale australiana effettua una tassazione sugli ultimi quattro anni fiscali, che corrisponde al ter- mine di prescrizione per i crediti fiscali relativi a redditi provenienti dall’estero.

Effettuando questa procedura volontaria il contribuente può beneficiare di una forte riduzione della multa dovuta alla mancata dichiarazione dei redditi provenienti dall’estero. La multa può infatti am- montare fino al 90 % dell’imposta dovuta. Con la dichiarazione volontaria, essa ammonta al 10 % o è nulla per i contribuenti il cui reddito annuo è inferiore a 20 000 dollari australiani. Per quanto concerne il perseguimento penale, l’ATO si impegna in linea di principio a non avviarlo né a fornire di propria ini- ziativa le informazioni ricevute ad altre autorità incaricate dell’applicazione della legge. Non può tutta- via garantire l’amnistia per le inchieste di altre autorità.

Un elemento importante della procedura australiana concerne l’obbligo per i contribuenti di fornire, per il periodo che inizia dal 1° gennaio 2006, alle autorità i nomi dei consiglieri o di altri intermediari che li hanno aiutati ad allestire le strutture offshore. Per questa fattispecie, l’ATO si riserva la possibilità di condividere su base volontaria queste informazioni con altre autorità interne. Durante i negoziati, la delegazione australiana ha indicato che questa esigenza ha come scopo principale l’ottenimento di informazioni volte a identificare i mezzi impiegati dai contribuenti per frodare il fisco e dunque aumen- tare l’impatto delle misure adottate dalle autorità australiane nella lotta contro la frode e l’evasione fi- scali.

3 Disclose Offshore Income Today.

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Le autorità australiane non hanno ancora pubblicato le cifre ufficiali visto che l’analisi delle dichiara- zioni volontarie ricevute è ancora in corso, ma, secondo fonti informali, 1750 australiani avrebbero di- chiarato redditi per 240 milioni e averi per 1,7 miliardi di dollari australiani. La procedura di regolarizza- zione offerta dall’Australia nel quadro del «Project DO IT» ha quindi permesso a numerosi contribuenti di regolarizzare la propria situazione a condizioni favorevoli.

Indipendentemente dal «Project DO IT», l’Australia offre ai contribuenti che lo desiderano la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria all’amministrazione delle contribuzioni. In funzione delle cir- costanze di ogni situazione, il contribuente che ricorre a questa possibilità può ridurre l’ammontare delle multe e degli interessi di mora da pagare.

Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regola- rizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al rapporto esplicativo concernente l’Accordo del 14 gennaio 2015 concer- nente l’MCAA e la LSAI, pag. 444.

3.4 Confidenzialità

La dichiarazione congiunta stabilisce che entrambe le Parti considerano sufficiente il livello di confi- denzialità offerto dal loro rispettivo Partner. Secondo la valutazione effettuata dal Forum globale nel 2011, l’Australia è considerata conforme («compliant») a livello di confidenzialità in materia fiscale. L’insieme delle CDI e degli accordi sullo scambio d’informazioni (TIEA) includono una clausola di con- fidenzialità basata sui modelli dell’OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni e di accordo sullo scambio d’informazioni. Per quanto concerne il diritto interno, l’Income Tax Assessment Act (ITAA) del 1936, lo Taxation Administration Act del 1953 e il Public Service Act del 1999 prevedono misure di confidenzialità che si applicano allo scambio di informazioni in materia fiscale. Anche la Svizzera dispone delle necessarie basi legali (principalmente le CDI, i TIEA, la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF)5, l’avamprogetto LSAI posto in consultazione il 14 gennaio 2015, le di- sposizioni sul segreto fiscale contenute nelle leggi tributarie e la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)6).

3.5 Accesso al mercato

La dichiarazione congiunta esprime la volontà di intensificare le relazioni bilaterali tra l’Australia e la Svizzera nel settore dei servizi finanziari. Le Parti si dichiarano disposte a mantenere l’accesso al mer- cato dei servizi finanziari transfrontalieri attualmente in vigore. Inoltre confermano la loro intenzione di avviare colloqui tecnici volti a migliorare e facilitare la fornitura di servizi finanziari. I relativi risultati sa- ranno presentati nel contesto del dialogo finanziario in corso tra i due Paesi. Tali colloqui mirano a mi- gliorare o consolidare la posizione concorrenziale delle imprese svizzere sul mercato australiano dei servizi finanziari rispetto ad altri mercati finanziari importanti.

4 Il rapporto è disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 5 RS 672.5 6 RS 235.1

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4 Commento ai singoli articoli del decreto federale

Art. 1

Con questa disposizione l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA che l’Australia deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera effettua lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla data di entrata in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.

Art. 2

L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Sviz- zera effettua lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 Cost.7). Pur non essendo di fatto un trattato internazionale, il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a un ac- cordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale deve quindi essere sotto- posto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5 Ripercussioni finanziarie

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia dovrebbe avere soprattutto il vantaggio di migliorare l’immagine della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale. Esso per- metterà in particolare di rafforzare la certezza del diritto per le istituzioni finanziare svizzere attive a livello internazionale. Inoltre, per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la disponibilità dell’Australia a consolidare e migliorare l’accesso al mercato in un quadro bilaterale potrebbe aprire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali direttamente dalla Svizzera (vedi n. 3.5).

Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia va osser- vato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio perio- dico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Tuttavia, non si può escludere che la regolarizzazione fiscale degli averi dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminu- zione di tali averi. Ciononostante il deflusso di capitali dovuto all’introduzione dello scambio automa- tico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione de- gli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere in buona misura soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che grazie a «Project DO IT» (vedi n. 3.3) in Australia questa evoluzione nell’ambito della regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati sia già in fase avanzata.

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia non comporterà alcuno svan- taggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti hanno a loro volta dichiarato l’intenzione di adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Ci si può anche attendere che i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, in futuro avranno un peso an- cora maggiore, ripercuotendosi prevedibilmente in modo positivo sulla competitività della piazza finan- ziaria svizzera.

7 RS 101

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L’attuazione dello scambio automatico di informazioni si tradurrà in un aumento delle spese finanziarie sostenute dalle autorità fiscali federali e cantonali.

Per quanto riguarda le conseguenze fiscali occorre distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera alle autorità fiscali estere e quelli delle comunicazioni che le autorità fiscali svizzere ricevono dall’estero in virtù della reciprocità degli accordi conclusi con gli Stati partner.

Le comunicazioni effettuate dalla Svizzera alle autorità estere potranno determinare un calo delle en- trate fiscali federali e cantonali, poiché le istituzioni finanziarie potranno dedurre, a titolo di spese, i co- sti di applicazione dello scambio automatico dalla base imponibile dell’imposta sull’utile. Inoltre, i mar- gini più bassi e l’eventuale diminuzione delle attività di gestione derivante dallo scambio automatico ridurranno parimenti gli utili del settore finanziario. In questo modo, a seguito di una possibile flessione dell’occupazione e di una tendenza alla contrazione dei salari, diminuiranno direttamente le entrate relative all’imposta sull’utile e indirettamente quelle provenienti dall’imposta sul reddito.

Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale au- mento delle entrate fiscali connesse con gli averi attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunica- zioni provenienti dall’estero o delle autodichiarazioni (senza conseguenze penali) dei contribuenti.

Si rimanda inoltre alle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo del 14 gennaio 2015 concernente l’MCAA e la LSAI (pagg. 49–52).

6 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è menzionato nel Programma di legislatura 2013-2015, poiché la necessità dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni deriva dall’adozione, il 15 luglio 2014, dello standard per lo scambio automatico di informazioni e dall’adozione da parte del Consiglio federale, l’8 ottobre 2014, dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello standard con Stati partner. L’avamprogetto corrisponde tuttavia all’obiettivo 3 del programma di legislatura «la stabi- lità e l’attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere prese misure per sviluppare una piazza finanziaria svizzera che ridia fiducia, conforme alle norme della fiscalità e com- petitiva.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno stru- mento internazionale giuridicamente non vincolante. Essa non deve sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e può essere conclusa dal Consi- glio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’arti- colo 184 capoverso 1 Cost.

Per contro, il disegno di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che l’Australia deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera pratica lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Il decreto federale si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che con- ferisce alla Confederazione la competenza generale sugli affari esteri.

7.2 Osservanza del diritto internazionale

Attualmente il diritto fiscale internazionale svizzero in relazione con l’Australia è costituito dalla Con- venzione tra la Svizzera e l’Australia per evitare la doppia imposizione (CDI). Punto comune delle CDI

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è il limite dei diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi partner allo scopo di evitare le doppie impo- sizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni. La CDI Svizzera – Australia è stata oggetto di una revisione entrata in vigore il 14 ottobre 2014. Essa in- clude una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell’OCSE. La CDI Svizzera – Australia non è pregiudicata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni. In futuro la Svizzera e l’Australia potranno scambiare informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’MCAA e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto. Le due forme di scambio di informazioni si completano.

7.3 Forma dell’atto legislativo

In virtù dell’articolo 163 capoverso 2 Cost. gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l’atto che attribuisce al Consiglio federale la competenza di no- tificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA l’elenco degli Stati ai sensi della se- zione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all’Assemblea federale sotto forma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale, il mecca- nismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il decreto federale deve pertanto essere sotto- posto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale).

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Allegato : traduzione

Dichiarazione congiunta

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell'Australia,

desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e l'Australia

e desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e l'Australia,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambi gli Stati intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informa- zioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sulla Norma comune di dichiarazione dell'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambi gli Stati; l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni rela- tive a conti finanziari sia stato firmato da entrambi gli Stati; la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra autorità compe- tenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambi gli Stati al Segretariato dell'Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiara- zione che le legislazioni necessarie per attuare la Norma di dichiarazione dell'OCSE sono attuate; la Confederazione Svizzera e l'Australia abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordina- mento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multi- laterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti fi- nanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.

2. Entrambi gli Stati ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altro Stato.

3. Entrambi gli Stati provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione della Norma comune di dichiarazione dell'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

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4. Entrambi gli Stati confermano che in ciascuno di essi dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di in- formazioni.

5. I due Stati rafforzeranno la cooperazione nel settore dei servizi finanziari e continueranno a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e manterranno lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma della presente Dichiarazione congiunta; discuteranno ed esamineranno insieme le questioni concernenti l'accesso ai mercati finanziari e cer- cheranno di giungere a un approccio comune prima del prossimo incontro nell'ambito del dialogo fi- nanziario tra la Svizzera e l'Australia allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare la reciproca for- nitura di servizi finanziari.

Canberra, 3 marzo 2015

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo dell’Australia:

Marcel Stutz, ambasciatore Joe Hockey,Federal Treasurer

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