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Modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Maggio 2015

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'or- dinanza sull'energia (OEn, RS 730.01) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, RS 734.71)

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e

1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvi- gionamento elettrico (OAEl) vengono effettuati diversi adeguamenti, che si riferiscono ai seguenti aspetti: tassi di rimunerazione per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) e questioni generali d'esecuzione, nonché precisazioni in merito alla RIC.

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Ordinanza sull'energia

2.1.1 Energia fotovoltaica: tassi di rimunerazione RIC

Il DATEC verifica periodicamente il calcolo dei prezzi di costo (costi di produzione) e dei tassi di rimu- nerazione e, se necessario, li adegua alle nuove circostanze (art. 3e cpv. 1 OEn). A questo riguardo, tiene conto di diversi aspetti quali, per esempio, l'evoluzione delle tecnologie, la loro economicità a lungo termine, i prezzi delle fonti di energia primaria, i canoni per i diritti d'acqua e la situazione sul mercato dei capitali. Recentemente sono stati verificati i tassi di rimunerazione RIC e le rimunerazioni uniche per i piccoli impianti fotovoltaici. È emersa la necessità di procedere a un adeguamento dei tassi di rimunerazione RIC ma non delle rimunerazioni uniche. Per gli impianti messi in esercizio dopo l’entrata in vigore degli adeguamenti, si applicano i nuovi tassi di rimunerazione (art. 3e cpv. 3 OEn). I tassi di rimunerazione RIC delle altre tecnologie saranno oggetto di verifica nel corso del 2015 e, se necessario, adeguati nel quadro di una prossima revisione dell'OEn. In sede di verifica saranno presi in considerazione aspetti quali, per esempio, l'evoluzione del corso dell'euro, dei tassi d'interesse sui capitali o i costi di eventuali misure di accompagnamento (p. es., nel caso dell'energia eolica, limita- zione dell'esercizio in caso di passaggi di uccelli migratori o di esercitazioni dell'aviazione militare).

2.1.1.1 Evoluzione generale del mercato

I tassi di rimunerazione messi in consultazione saranno introdotti nei mesi di aprile e ottobre 2016. Occorre dunque valutare i prezzi attuali, ma anche comprendere le tendenze per anticipare i cambia- menti che presumibilmente interverranno in questo lasso di tempo. Ecco una sintesi dei fattori che tendono a spingere i prezzi al rialzo e di quelli che invece li spingono al ribasso: Al rialzo:  Il mercato europeo del fotovoltaico sta diventando sempre più piccolo in rapporto al mercato mon- diale. I fornitori asiatici (quelli riconosciuti e seri) sono quindi meno interessati e non sono più necessariamente disposti a perseguire una politica dei prezzi aggressiva sul mercato europeo. Di conseguenza, la tendenza dei prezzi dei moduli asiatici è leggermente al rialzo.  Eliminazione della concorrenza sleale: gli installatori che praticano prezzi minimi o che non ri- spettano le regole della professione (contratti collettivi, norme di sicurezza…) stanno a poco a poco fallendo e potrebbero scomparire dal mercato. A lungo termine sopravvivranno verosimil- mente le imprese che non lesinano sulla qualità e che praticano prezzi per loro sostenibili. Ciò spingerà i prezzi leggermente verso l’alto. Al ribasso:  Il corso del franco svizzero gioca un ruolo importante per tutte le importazioni. A causa del raffor- zamento del franco, all'inizio del 2015 i prezzi degli inverter (generalmente di fabbricazione euro- pea), dei moduli europei e di certi sottosistemi sono diminuiti del 10 - 15 %. Tuttavia, siccome sul mercato mondiale dei moduli fotovoltaici i prezzi sono generalmente negoziati in dollari, per i

prodotti asiatici o americani le fluttuazioni del cambio franco/euro sono trascurabili rispetto alla lieve discesa del cambio franco/dollaro (0,96 a novembre 2014; 0.92 a metà febbraio 2015).  Il corso dell’euro influisce anche sul costo e sull’origine della manodopera. Il contratto collettivo di lavoro del settore esige che gli operai svizzeri e quelli stranieri ricevano il medesimo salario. Tuttavia, con dei giochi di subappalti sui cantieri si trovano anche operai stranieri pagati, per esempio, con salari tedeschi. La tentazione di ricorrere a questi sotterfugi è forte, tanto più che per gli impianti più grandi la concorrenza è feroce. Queste pratiche proibite spingono i prezzi verso il basso, ma ovviamente non possono essere prese come riferimento per il calcolo della RIC. Il contratto collettivo di lavoro del settore svizzero della tecnica della costruzione è vincolante su tutto il territorio della Svizzera dal 1° febbraio 2014 (eccettuati i Cantoni GE, VD e VS) e le sue disposizioni si applicano a tutti i lavoratori dipendenti del settore, inclusi gli installatori del solare. Ai lavoratori provenienti dall'estero devono quindi essere versati i medesimi salari ricevuti dai loro colleghi svizzeri, per evitare una pressione sui prezzi dovuta a forme di dumping salariale.  La pressione sui prezzi spinge le aziende a ottimizzare al massimo i loro processi. A livello di montaggio degli impianti, l’efficienza è fortemente aumentata ed è ormai difficile incrementarla ulteriormente. Per contro, alcuni installatori ammettono che sono ancora possibili miglioramenti per quanto riguarda i processi interni delle aziende.  Grazie al progresso tecnologico, il rendimento delle celle solari migliora costantemente, cosa che comporta una riduzione dell’ordine dell’1-3 % all’anno del prezzo del chilowattora.

2.1.1.2 Evoluzione dei prezzi sul mercato per i grandi impianti (>200 kW)

Le conclusioni del rapporto di Ernst Basler & Partner pubblicato nel 2014 1sui prezzi del fotovoltaico restano senz’altro valide per quanto riguarda la struttura dei costi (costo della mano d’opera e del materiale, per esempio) e la dinamica del mercato. I prezzi, tuttavia, hanno subito un’ulteriore forte riduzione. Gli impianti fotovoltaici meno cari costano attualmente 1100 -1200 CHF/kW, IVA inclusa, per potenze di oltre 200 kW).

2.1.1.3 Impianti fino a 30 kW: costi accessori

Piccoli impianti sono soggetti a nuovi costi dovuti alle esigenze tecniche e di raccordo alla rete, alle norme antincendio ecc. Questi costi, anche se non esagerati in termini assoluti, possono ammontare a diverse centinaia di franchi per kW per gli impianti di potenza inferiore a 30 kW. Queste regole locali definite dai gestori di rete o dai vigili del fuoco, per esempio, variano da Cantone a Cantone e da Comune a Comune, oltre ad essere continuamente in evoluzione. A causa di ciò, gli installatori sono obbligati a mettere in conto dei margini per i costi amministrativi e riserve tecniche che, purtroppo, annullano gli incrementi di efficienza descritti precedentemente. Questi costi fissi, che esistono a prescindere dalle dimensioni dell’impianto, sono particolarmente gra- vosi per i piccoli impianti. Al momento attuale, quindi, non si osservano né diminuzioni dei prezzi né una tendenza al ribasso per gli impianti di potenza fino a 30 kW.

2.1.1.4 Integrazione di una quota di consumo proprio per gli impianti di potenza compresa fra

30 e 100 kW

Negli immobili plurifamiliari, il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica da parte dei locatari (o dei com- proprietari) su situa generalmente fra 20 e 25 ct./kWh. Quando un immobile di questo genere è dotato di un proprio impianto fotovoltaico, è possibile vendere l’energia elettrica da esso prodotta agli inquilini dell’immobile a un prezzo che si situa attualmente leggermente al di sopra dei tassi di rimunerazione RIC fissati a partire da aprile 2016. Questo discorso può valere anche nel caso di centri commerciali o di edifici utilizzati da PMI. Per tale ragione è necessario introdurre nei calcoli dei tassi di rimunerazione RIC una quota di con- sumo proprio per gli anni di versamento della RIC (1-20 anni) e successivamente (21-25 anni). Questa quota, tuttavia, è molto aleatoria e dipende fortemente dal dimensionamento dell’impianto, dal com- portamento dei consumatori e dal tipo di apparecchi installati nell’edificio (pompe di calore, frigoriferi, server IT, ecc.).

— Ernst Basler + Partner (2014): Photovoltaik-Grossanlagen in der Schweiz. Branchenstruktur und Preisentwicklung.

Per il calcolo dei tassi di rimunerazione presentati in questo rapporto sono stati ipotizzati, nel caso di un impianto di esattamente 30 kW, una quota di consumo proprio del 40 % e un prezzo d'acquisto dell'energia di 21,5 ct./kWh. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW non è previsto alcun cambiamento nei metodi di calcolo, perché i prezzi d’acquisto dell’energia elettrica da parte dei grandi consumatori (per esempio 12 ct./kWh) sono ancor oggi sensibilmente al di sotto dei tassi di rimunera- zione RIC presentati in questa sede. Il tasso di rimunerazione RIC è ridotto in modo lineare per gli impianti di potenza compresa fra 30 kW (40% di consumo proprio) e 100 kW (0% di consumo proprio). Si noti che ciò implica una riduzione dei tassi di rimunerazione RIC del 7% per gli impianti da 30 kW senza tuttavia modificare – per le ragioni illustrate nel capitolo precedente - i valori di riferimento dei costi d’investimento.

2.1.1.5 Valori di riferimento per il calcolo dei tassi di rimunerazione dal 1.4.2016 Come nell’ambito della precedente revisione dell'ordinanza sull'energia, per il calcolo della RIC il va- lore di riferimento è il prezzo minimo rilevato sul mercato, al quale sono aggiunti 150 CHF/kW. Quest’importo tiene conto delle complicazioni che si incontrano nella realizzazione dell’impianto, come per esempio la necessità di potenziare la rete, problemi di accesso, misure di sicurezza particolari ecc. Tutti gli altri parametri di calcolo dei tassi di rimunerazione RIC restano invariati. Tabella 1: Costi d'investimento degli impianti di riferimento (IVA inclusa) Dimensioni dell'im- Ottobre 2015 Ottobre 2016 pianto

30 kW 1815 CHF/kW 1815 CHF/kW

100 kW 1630 CHF/kW 1410 CHF/kW

1000 kW 1615 CHF/kW 1350 CHF/kW

3000 kW 1600 CHF/kW 1350 CHF/kW

Tabella 2: Tassi di rimunerazione Dimensioni dell'im- Ottobre 2015 Aprile 2016 Ottobre 2016 Riduzione annua pianto totale (%)

30 kW 20,4 19,5 19,0 (7 %)

100 kW 18,5 17,5 16,6 (10 %)

1000 kW 17,7 16,5 15,3 (14 %)

3000 kW 17,6 16,5 15,3 (13 %)

Attenzione: questa tabella riporta i tassi di rimunerazione per impianti con esattamente la potenza di 30, 100, 1000 e 3000 kW. Nell'appendice 1.2 n. 3.1.3 dell'OEn, tuttavia, i tassi di rimunerazione sono suddivisi in classi di potenza, rispetto alle quali il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata. Per questo le cifre indicate nell'appendice divergono da quelle riportate nella tabella.

I tassi di rimunerazione per gli impianti integrati sono del 15 per cento superiori a quelli per gli impianti annessi.

Tabella 3: Tassi di rimunerazione per impianti integrati Dimensioni dell'im- Ottobre 2015 Aprile 2016 Ottobre 2016 Riduzione annua pianto totale (%)

30 kW 24,0 22,4 21,9 (9 %)

100 kW 21,3 20,1 19,1 (10 %)

Attenzione: questa tabella riporta i tassi di rimunerazione per impianti con esattamente la potenza di 30 e 100 kW. Nell'appendice 1.2 n. 3.1.3 dell'OEn, tuttavia, i tassi di rimunerazione sono suddivisi in classi di potenza, rispetto alle quali il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata. Per questo le cifre indicate nell'appendice divergono da quelle riportate nella tabella.

2.1.1.6 Valori di riferimento per il calcolo delle rimunerazioni uniche dal 1.4.2016 In considerazione di quanto precedentemente illustrato, fino a marzo 2017 non è previsto alcun cam- biamento per le rimunerazioni uniche per i piccoli impianti fino a 30 kW.

2.1.2 Altri adeguamenti

In sede di applicazione delle disposizioni concernenti la RIC e la rimunerazione unica, sono emerse alcune questioni che rendono necessarie modifiche e precisazioni dell’OEn. Gli aspetti interessati sono i seguenti:  Adeguamento di carattere generale: il rimando alla definizione del prezzo di mercato viene mo- dificato (art. 3iter cpv. 2).  Periodo comparativo per gli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole (art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OEn) Vi è incertezza in merito all'interpretazione dell'espressione "almeno altrettanta elettricità che in passato". L'interpretazione sistematica in analogia all'articolo 3a capoverso 1 lettera a OEn indica che si intendono gli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio. Ciò è però problematico, perché al momento della notifica di solito non è chiaro quando l'impianto sarà messo in esercizio e quali anni di produzione dovranno essere considerati come valore comparativo. Ai fini della cer- tezza del diritto, deve quindi essere fissata una data di riferimento, come nell'articolo 3a capo- verso 2 OEn. Come periodo comparativo, devono pertanto essere considerati gli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima di tale data di riferimento. Per minimizzare il pericolo di abusi, la nuova data di riferimento deve trovarsi nel passato. Tuttavia, per evitare di dover considerare situazioni troppo lontane nel tempo, tale data di riferimento deve situarsi nel passato più recente possibile. Di conseguenza la data deve essere di tanto in tanto adeguata. Tenuto conto di queste conside- razioni, la data di riferimento, sia per il periodo di confronto di cui all'articolo 3a capoverso 1 let- tera b che per quello di cui al capoverso 2, è fissata al 1° gennaio 2015.  Obblighi di notifica (art. 3p cpv. 2) Questa disposizione, in particolare, ha lo scopo di permettere ai gestori di rete di essere tempesti- vamente informati da Swissgrid quando un impianto passa dalla lista d'attesa al sistema RIC o alla rimunerazione unica. In tal modo si evita il rischio che determinati soggetti debbano effettuare correzioni o che si verifichino doppi versamenti di rimunerazioni. I gestori di rete interessati neces- sitano di un certo tempo per adeguare i propri sistemi al passaggio alla RIC o alla rimunerazione unica.  Pubblicazione dei dati della RIC e della rimunerazione unica (art. 3r) L'articolo 3r conteneva finora solo implicitamente la richiesta di pubblicare i dati della RIC e della rimunerazione unica, inclusi i nomi dei produttori. In un nuovo capoverso 4 viene ora indicata espli- citamente una lista di dati da pubblicare allo scopo di aumentare la trasparenza sull'uso delle ri- sorse accumulate attraverso la riscossione del supplemento di rete. I dati relativi agli impianti di potenza inferiore a 30 kW continuano ad essere pubblicati in forma anonimizzata (cpv. 5).  Informazioni da fornire a Cantoni e Comuni sugli impianti che ricevono la RIC o la rimune- razione unica (art. 3s cpv. 2-4) La disposizione secondo cui ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia in- formazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio ha creato alcuni problemi di interpretazione, in particolare per quanto riguarda la formulazione utilizzata nella versione francese. Con la nuova formulazione si precisa che la disposizione riguarda sia i progetti previsti che quelli già realizzati. Inoltre si precisa che ai Cantoni possono essere fornite informazioni sia sugli impianti che si tro- vano ancora in lista d'attesa, sia su quelli che già ricevono una rimunerazione. Ora anche i Comuni devono poter essere informati, con una sorta di informazione collettiva, su tutti gli impianti beneficiari della RIC e della rimunerazione unica che si trovano sul loro territorio. Tali informazioni collettive servono, in particolare, a pianificare a livello regionale gli impianti di produzione d'energia o a evitare doppie rimunerazioni, quando i Cantoni o i Comuni dispongono

di programmi propri di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Queste infor- mazioni devono però essere fornite ai Comuni solo per quanto riguarda gli impianti già in esercizio, perché i Comuni, spesso, perseguono progetti propri che possono essere in concorrenza con quelli privati.  Bonus agricolo per la biomassa nell'appendice 1.5 Nella versione francese dell'OEn la formulazione deve essere adeguata.  Definizione di piccola centrale idroelettrica e bonus per le opere idrauliche (appendice 1.1) Nella prassi può accadere che diverse piccole centrali idroelettriche, indipendenti l'una dall'altra sia dal punto di vista idrologico che da quello dell’esercizio, immettano in rete energia elettrica attraverso il medesimo punto di immissione. Impianti di questo genere devono poter essere consi- derati impianti indipendenti anche ai fini della RIC. La definizione di impianti dell'appendice 1.1 viene precisata in modo tale che anche impianti che utilizzano lo stesso punto di immissione pos- sano essere considerati impianti separati. Gli impianti nei quali la quota dei costi delle opere idrauliche supera il 20% dei costi d'investimento complessivi hanno diritto a un bonus per le opere idrauliche. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a tale bonus. Anche gli impianti accessori devono ora essere esclusi da questo diritto. Gli impianti accessori sfruttano captazioni idriche di impianti di sfruttamento delle acque nuovi o esistenti, il cui scopo primario non è la produzione di energia, come ad esempio gli impianti di approvvigionamento dell'acqua potabile. Se si tratta effettivamente di impianti accessori, i costi per le opere idrauliche sono di regola attribuiti all'utilizzazione principale. Se in una piccola centrale idroelettrica i costi per le opere idrauliche risultano rilevanti, si deve presupporre che l'uti- lizzazione delle acque per la produzione di energia non rappresenti più un'utilizzazione accessoria. Nel caso delle centrali elettriche su canali di restituzione, il bonus per le opere idrauliche deve continuare ad essere possibile, a condizione che la realizzazione di una centrale di questo genere comporti notevoli costi per le opere idrauliche. Per gli impianti accessori che ricevono una decisione positiva prima del 1° gennaio 2016 ma che vengono messi in esercizio solo dopo tale data, una disposizione transitoria prevede che per va- lutare se è dovuto un bonus per le opere idrauliche si devono applicare le disposizioni che erano determinanti prima della presente modifica (n. 8).

2.1.3 Temi non considerati

Se, per un impianto, le esigenze minime o le esigenze concernenti l'ampliamento o il rinnovamento in misura considerevole non possono essere rispettate per la durata di un periodo di valutazione, la rimunerazione viene ridotta al prezzo di mercato con effetto retroattivo (art. 3bbis cpv. 2). Questa ridu- zione retroattiva al prezzo di mercato può comportare considerevoli difficoltà finanziarie per alcuni produttori. Di regola, il bilancio relativo all'anno contabile trascorso risulta già chiuso nel momento in cui viene rilevato il mancato rispetto delle esigenze minime. La RIC costituisce generalmente una fonte di introiti non trascurabile, e se il produttore non ha effettuato accantonamenti, la sanzione lo può mettere in serie difficoltà. A causa di questa problematica, si è in un primo tempo valutata l'ipotesi di portare la rimunerazione al prezzo di mercato non più in modo retroattivo, ma a partire dal periodo di valutazione successivo. In questo modo, il produttore che non rispettasse le esigenze minime o le esigenze concernenti l'ampliamento o il rinnovamento in misura considerevole non riceverebbe più la rimunerazione a copertura dei costi, ma ciò senza effetto retroattivo sul periodo precedente. Questa soluzione è stata però respinta, perché le esigenze minime e le esigenze concernenti l'amplia- mento o il rinnovamento in misura considerevole sono chiaramente definite fin dall'inizio e sono vin- colanti per tutti. I produttori sono responsabili in prima persona del loro rispetto. Se a posteriori si rileva che un produttore ha ottenuto la rimunerazione senza averne diritto, egli deve rimborsarla. Se tuttavia le ragioni del mancato rispetto non sono imputabili al produttore, si può ancora applicare l'articolo 3iter capoverso 4 o l'articolo 3iquater capoverso 2. Il produttore può illustrare alla società nazionale di rete le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime. Swissgrid può concedergli un termine appropriato per l'adozione di tali misure. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto alla rimunerazione purché gli eventuali oneri imposti da Swissgrid siano soddisfatti.

2.2 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

In sede di applicazione delle disposizioni concernenti la RIC e la rimunerazione unica, sono emerse alcune questioni che rendono necessarie modifiche e precisazioni dell’OAEl. Gli aspetti interessati sono i seguenti:  Adeguamenti di carattere generale: i rimandi alla definizione del prezzo di mercato vengono modificati.  Acquisto di energia di regolazione da parte della società nazionale di rete: per evitare frain- tendimenti, con un nuovo capoverso 1bis dell'articolo 26 OAEl si chiarisce che, per l'elettricità ven- duta alla società nazionale di rete come energia di regolazione, non è dovuta alcuna rimunera- zione ai sensi dell'articolo 7 o dell’articolo 7a LEne.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per

Confederazione e Cantoni La riduzione dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici consente di inserire un maggior numero di impianti nel sistema di promozione. Il maggior numero di impianti presenti nel sistema com- porterà un corrispondente aumento dei costi amministrativi complessivi; i costi per impianto dovreb- bero invece continuare a diminuire. La modifica del sistema di fatturazione dell'energia basata sul piano previsionale prodotta da impianti con misurazione del profilo di carico riduce l'onere per Swissgrid di circa 170 ore di lavoro all'anno. Per il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, invece, questa modifica non dovrebbe avere alcuna incidenza sui costi.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

L'adeguamento dei tassi di rimunerazione per il fotovoltaico consente una progressione meno onerosa di questo genere di impianti in Svizzera. Il settore viene esposto a una maggiore pressione sui prezzi, con una conseguente intensificazione della concorrenza.

5. Commento alle singole disposizioni

5.1 Ordinanza sull'energia

Adeguamento di carattere generale: articolo 3iter capoverso 2 OEn In questa disposizione viene adeguato il rimando all'articolo 3f capoverso 3 OEn.

Periodo comparativo per gli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole: articolo 3a capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2 EnV In queste disposizioni la data di riferimento viene fissata al 1° gennaio 2015.

Obblighi di notifica: articolo 3p capoverso 2 OEn Questa disposizione prevede ora esplicitamente un obbligo di notifica per la società nazionale di rete nei confronti dei gestori di rete.

Valutazione e pubblicazione: articolo 3r capoversi 1 e 4 OEn In un nuovo capoverso 4 viene ora indicata esplicitamente una lista di dati relativi agli impianti che beneficiano della RIC o della rimunerazione unica che possono essere pubblicati. La pubblicazione ha lo scopo di aumentare la trasparenza sull'uso delle risorse accumulate attraverso la riscossione del supplemento di rete. Conformemente al capoverso 5, i dati relativi agli impianti di potenza inferiore a

30 kW sono pubblicati in forma anonimizzata.

Informazioni da fornire a Cantoni e Comuni sugli impianti che ricevono la RIC o la rimu- nerazione unica: articolo 3s capoversi 2 - 4 OEn La formulazione viene modificata. Si precisa che la disposizione riguarda sia gli impianti non ancora realizzati ("progetti") che quelli già in esercizio. Inoltre si precisa che la disposizione comprende anche gli impianti che si trovano nella lista d'attesa. Con il nuovo capoverso 4, anche i Comuni potranno ricevere informazioni sugli impianti situati sul proprio territorio. L'attuale capoverso 4 viene leggermente riformulato e ristrutturato e diventa il nuovo capoverso 5. L'attuale capoverso 5 diventa il capoverso 6.

5.2 Appendici dell'ordinanza sull'energia

Appendice 1.1 OEn La definizione di impianto di cui all'appendice 1.1 viene adeguata alla formulazione francese, più pre- cisa. Inoltre si chiarisce che più impianti possono utilizzare il medesimo punto di immissione se sono stati realizzati indipendentemente l'uno dall'altro e se ciascuno può essere esercitato in modo auto- nomo. Anche gli impianti accessori, come già le centrali con utilizzo di acqua di dotazione, non avranno diritto a ricevere il bonus per le opere idrauliche. La disposizione transitoria del numero 8 protegge la buona fede dei gestori degli impianti che pur avendo ricevuto una decisione positiva, mettono in esercizio il loro impianto solo dopo l'abolizione del bonus per le opere idrauliche per gli impianti accessori. La buona fede dei gestori che hanno notificato il loro impianto per la RIC e che lo mettono in esercizio prima del 1° gennaio 2016 è comunque già protetta dall'articolo 3b capoverso 1bis OEn.

Appendice 1.2 OEn Sulla base della verifica effettuata, al numero 3.1.3 vengono modificati i tassi di rimunerazione RIC per gli impianti annessi/isolati.

Appendice 1.5 OEn Nella versione francese dell'OEn la formulazione deve essere adeguata.

5.3 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Adeguamenti di carattere generale: articolo 23 capoverso 5 e articolo 24 capoversi 5 e 6 OAEl In queste disposizioni vengono aggiornati i rimandi.

Acquisto di energia di regolazione da parte della società nazionale di rete: articolo 26 capo- verso 1bis OAEl Si chiarisce che, per l'elettricità venduta alla società nazionale di rete come energia di regolazione, non è dovuta alcuna rimunerazione ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 7a LEne. Questo principio vale sia nel caso di vendita di energia di regolazione positiva, cioè quando la produzione di una centrale viene incrementata per mantenere la stabilità della rete, sia nel caso di vendita di energia di regola- zione negativa (riduzione della potenza della centrale allo scopo di mantenere la stabilità della rete).