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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften

Progetto del 18 giugno 2015

Strategia Castoro Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera

Indice

1 Situazione iniziale.......................................................................................................... 3 1.1 Mandato............................................................................................................................. 3 1.2 Valenza della Strategia Castoro ....................................................................................... 3 1.3 Obiettivi della Strategia Castoro ...................................................................................... 3 1.4 Statuto di protezione del castoro in Svizzera .................................................................. 3 1.4.1 Basi giuridiche per la protezione del castoro................................................................. 3 1.4.2 Lista rossa e Lista delle specie prioritarie a livello nazionale ......................................... 4 1.5 Storia e diffusione attuale del castoro in Svizzera .......................................................... 4 1.6 Effetti delle attività del castoro ........................................................................................ 5 1.6.1 Diversità delle specie ................................................................................................... 5 1.6.2 Regime idrico e ritenzione idrica nel paesaggio ............................................................ 5 1.6.3 Danni e conflitti ............................................................................................................ 6 2 Attori e i loro ruoli nella gestione del castoro ............................................................. 6 2.1 UFAM ................................................................................................................................. 6 2.2 Cantoni .............................................................................................................................. 7 2.3 Gruppo di lavoro nazionale sul castoro (GL castoro) ..................................................... 7 2.4 Servizio nazionale di consulenza sul castoro ................................................................. 7 2.5 Proprietari fondiari e gestori ............................................................................................ 8 3 Principi della gestione del castoro ............................................................................... 8 3.1 Colonizzazione naturale del paesaggio da parte del castoro ......................................... 8 3.1.1 Colonizzazione naturale delle acque ............................................................................ 8 3.1.2 Nessun trasferimento o reinsediamento attivo .............................................................. 8 3.1.3 Garanzia di habitat idonei............................................................................................. 8 Delimitazione dello spazio riservato alle acque ............................................................. 8 Progetti di rivitalizzazione ............................................................................................. 9 3.2 Prevenzione dei danni e dei conflitti con il castoro ........................................................ 9 3.2.1 Basi giuridiche sulla prevenzione dei danni causati dal castoro .................................... 9 3.2.2 Dove possono verificarsi danni causati dal castoro? ..................................................... 9 3.2.3 Quali sono le misure di prevenzione dei danni causati dal castoro? .............................. 9 3.2.4 Quali sono le misure di prevenzione esigibili? .............................................................. 9 3.2.5 Chi adotta le misure di prevenzione?...........................................................................10 3.2.6 Chi designa le misure di prevenzione e presta consulenza sulla loro scelta? ...............10 3.2.7 Chi finanzia le misure di prevenzione? ........................................................................10 3.2.8 Ponderazione degli interessi, sì o no? .........................................................................10 3.2.9 Cosa s’intende per danno ingente o grave pericolo? ...................................................10 3.2.10 A chi compete il rilascio di autorizzazioni e decisioni? .................................................10 Misure su dighe e tane ................................................................................................10 1/31

Misure sull’effettivo di castori ......................................................................................10 Rendicontazione cantonale sulle misure sull’effettivo di castori....................................11 3.2.11 Quando si applica il diritto di ricorso delle associazioni? ..............................................11 Misure su dighe e tane come pure sull’effettivo di castori ............................................11 3.3 Risarcimento dei danni causati dal castoro ...................................................................11 3.3.1 Basi giuridiche sul risarcimento dei danni causati dal castoro ......................................11 3.3.2 In base a quali criteri sono valutati i danni causati dal castoro? ...................................11 3.3.3 Chi valuta e risarcisce i danni causati dal castoro? ......................................................12 3.3.4 Sono risarciti i danni causati dal castoro su impianti infrastrutturali? ............................12 3.3.5 Applicazione del principio «meglio prevenire che indennizzare» ..................................12 3.4 Gestione di castori ritrovati, vaganti, malati, feriti e morti.............................................12 3.4.1 Castori malati o feriti ...................................................................................................12 3.4.2 Giovani castori ritrovati................................................................................................12 3.4.3 Giovani castori vaganti ................................................................................................12 3.4.4 Castori morti ...............................................................................................................13 3.5 Monitoraggio della popolazione del castoro ..................................................................13 3.6 Ricerca sul castoro ..........................................................................................................13 3.7 Relazioni pubbliche .........................................................................................................13 3.7.1 Basi giuridiche sulle relazioni pubbliche ......................................................................13 3.7.2 Coordinamento delle relazioni pubbliche .....................................................................13 4 Disposizioni finali ........................................................................................................ 13 5 Allegati ......................................................................................................................... 14

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1 Situazione iniziale

1.1 Mandato

Secondo l’articolo 10bis dell’ordinanza federale sulla caccia (OCP, RS 922.011), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è incaricato di elaborare una strategia di gestione del castoro in Svizzera, che definisca segnatamente principi concernenti:  la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;  la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;  la promozione di misure di prevenzione;  l’accertamento di danni e di pericoli;  il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;  la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare l’entità dei danni e dei pericoli nonché il perimetro delle misure;  il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;  il coordinamento delle misure con misure di altri settori ambientali.

1.2 Valenza della Strategia Castoro

La presente strategia è un aiuto all’esecuzione elaborato dall’UFAM e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Gli aiuti all’esecuzione dell’UFAM sono elaborati con il coinvolgimento dei Cantoni e di tutti gli ambienti interessati. La strategia concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e mira a promuovere una prassi unitaria. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al tempo stesso di elaborare soluzioni individuali, flessibili e adattabili. Attenendosi a questo aiuto all’esecuzione, gli organi esecutivi possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto.

Gli allegati illustrano singole basi concettuali e specificano i compiti degli organi esecutivi. Sono da intendersi come un aiuto concreto e sono adeguati regolarmente dall’UFAM in modo da costituire una procedura di riferimento collaudata («migliori pratiche»).

1.3 Obiettivi della Strategia Castoro

La presente Strategia Castoro persegue i seguenti obiettivi:  presentare le basi giuridiche della gestione del castoro in Svizzera;  descrivere gli effetti positivi delle attività del castoro per la diversità delle specie nelle acque e lungo le sponde nonché i possibili conflitti con il castoro;  definire gli attori della gestione del castoro e i loro ruoli;  disciplinare i principi della gestione del castoro per consentire una popolazione di castori in grado di sopravvivere autonomamente in Svizzera a lungo termine;  formulare i principi e i criteri per l’attuazione di misure di prevenzione e il risarcimento dei danni causati dal castoro;  formulare i principi e i criteri per l’attuazione di misure sulle dighe e sulle tane del castoro nonché di misure sull’effettivo di castori.

1.4 Statuto di protezione del castoro in Svizzera

1.4.1 Basi giuridiche per la protezione del castoro

Secondo la legge federale sulla caccia, il castoro è protetto quale specie indigena e non può essere cacciato (art. 2 lett. e in combinato disposto con gli art. 5 e 7 cpv. 1 LCP, RS 922.0). La competenza della Confederazione di emanare disposizioni di protezione delle specie si fonda sulla Costituzione federale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost., RS 101). Con la Convenzione di Berna, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali di protezione del castoro («specie faunistica protetta» secondo l’all. III, RS 0.455).

1 Il testo esatto delle basi giuridiche applicabili figura nell’allegato 1. 3/31

Le dighe e le tane del castoro, che costituiscono elementi vitali del territorio del castoro (allevamento dei piccoli e ottimizzazione della profondità dell’acqua), sono considerate elementi importanti dell’habitat del castoro e protette secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 18 LPN, RS 451) nonché l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 14 OPN, RS 451.1).

1.4.2 Lista rossa e Lista delle specie prioritarie a livello nazionale

La strategia si orienta alla versione attuale della Lista rossa degli animali minacciati in Svizzera2 (stato 1994), in base alla quale il castoro rientra tra le specie «a rischio di estinzione». Tale statuto è stato calcolato secondo le regole dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) in base ai dati del censimento del 2008. Sulla scorta di questi calcoli, in occasione della revisione in corso della Lista rossa è prevista la riclassificazione del castoro tra le specie «vulnerabili». Questa riclassificazione è giustificata dal fatto che il castoro è menzionato anche nella «Lista blu»3, che enumera le specie della Lista rossa che sono state rafforzate in modo durevole e le cui popolazioni sono in crescita in una determinata regione.

Visto il suo impatto sulla diversità delle specie nelle acque e lungo le sponde, il castoro resta classificato tra le specie prioritarie a livello nazionale conformemente alla Lista delle specie prioritarie a livello nazionale (stato 2011)4. La lista è uno strumento complementare alle Liste rosse e serve da aiuto all’esecuzione per fissare le priorità nell’ambito della protezione della natura, in particolare nell’ambito della conservazione e della promozione delle specie dal punto di vista nazionale.

1.5 Storia e diffusione attuale del castoro in Svizzera

Il castoro si è estinto in Svizzera all’inizio del XIX secolo a causa della caccia intensiva. Nel 1962 è stato iscritto tra le specie protette secondo la legge sulla caccia. A metà del XX secolo varie persone si sono adoperate per il reinsediamento del castoro, visto il suo ruolo importante in processi dinamici nell’ecosistema acque. Tra il 1956 e il 1977, mediante autorizzazioni federali e cantonali sono stati rilasciati complessivamente 141 castori in oltre 30 siti.

Da allora il castoro si è diffuso e oggi è presente nei grandi fiumi e laghi dell’Altipiano. Il castoro trova habitat ideali in acque stagnanti o a scorrimento lento con sponde scavabili al di sotto dei 700 metri di altitudine. Queste acque sono rappresentate nella figura 1 dalle superfici a colori dei bacini del Reno (giallo) e del Rodano (rosso). L’effettivo di castori può essere suddiviso in tre sottopopolazioni dei bacini del Reno, del Rodano e dell’Inn (fig. 1). Le sottopopolazioni sono interconnesse con gli effettivi del castoro nei Paesi limitrofi (tab. 1). Durante gli ultimi anni, il castoro ha colonizzato sempre più anche piccoli affluenti laterali. Secondo il censimento realizzato sull’intero territorio nazionale nell’inverno del 2008, in Svizzera vivevano circa 1600 esemplari5. Nel 2015 l’effettivo è stimato a circa 2000 castori. Siccome però il castoro non ha ancora colonizzato tutti gli habitat idonei, nei prossimi decenni è prevedibile un’ulteriore diffusione.

2 UFAFP 1994: Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, stato 1994. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. VU-9008-I: 97 pag. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00913/index.html?lang=it 3 Cordillot Francis, Klaus Gregor 2011: Gefährdete Arten in der Schweiz. Synthese Rote Listen, Stand 2010. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1120: 111 pag. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01631/index.html?lang=de 4 UFAM 2011: Lista delle specie prioritarie a livello nazionale. Specie prioritarie per la conservazione e la promozione a livello nazionale, stato 2010. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1103: 132 pag. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01607/index.html?lang=it 5 Angst Christof 2010: Mit dem Biber leben. Bestandeserhebung 2008; Perspektiven für den Umgang mit dem Biber in der Schweiz. Studi sull’ambiente n. 1008. Ufficio federale dell’ambiente, Berna, e Centro svizzero di cartografia della fauna, Neuchâtel. 156 pag. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01543/?lang=de 4/31

Fig. 1: La diffusione delle sottopopolazioni del castoro nei bacini del Reno (superficie gialla) e del Rodano (superficie rossa). I punti verdi rappresentano rilevamenti del castoro (stato 2014).

Tabella 1: Effettivi del castoro nei Paesi limitrofi (Germania, Francia, Liechtenstein e Austria).

Regione Effettivo di Anno del censimento Popolazione castori Baden-Württemberg (D) 2500 2013 In crescita Baviera (D) 15 000 2013 In crescita Francia 14 000 2011 In crescita Liechtenstein 20 2014 Stabile Tirolo (A) 356 2013 In crescita Vorarlberg (A) 20 2014 Stabile

1.6 Effetti delle attività del castoro

1.6.1 Diversità delle specie

Attraverso le sue attività, come la costruzione di dighe e tane o l’abbattimento di alberi, il castoro plasma attivamente il suo habitat, promuovendo così la diversità strutturale nonché la dinamica naturale nelle acque e lungo le sponde, a beneficio di numerose specie animali, vegetali e fungine. Il castoro svolge quindi un prezioso ruolo chiave per la diversità delle specie acquatiche.

1.6.2 Regime idrico e ritenzione idrica nel paesaggio

Il castoro svolge un ruolo fondamentale per la ritenzione dell’acqua nel paesaggio. Da un lato mediante l’effetto di sbarramento le dighe del castoro trattengono grandi quantità di acqua, il che può talvolta portare alla formazione di pozze. In queste pozze, l’acqua trattenuta può infiltrarsi, alimentando le acque sotterranee, o evaporare direttamente. Le attività di sbarramento del castoro

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contribuiscono inoltre a equilibrare il livello delle acque sotterranee. Dall’altro le dighe e le pozze del castoro possono anche attenuare i picchi di piena, frenando il deflusso dell’acqua6.

1.6.3 Danni e conflitti

In caso di acque naturali o prossime allo stato naturale, in cui è disponibile una fascia spondale abbastanza larga, raramente si verificano conflitti a causa del castoro. In acque compromesse o artificiali (40 % delle acque nell’Altipiano7), in particolare nel paesaggio culturale, le attività del castoro possono invece provocare danni alla selvicoltura e all’agricoltura. Si tratta principalmente di danni da rosura, abbattimento di alberi nonché sovrasaturazione idrica di colture forestali e agricole. Benché tali danni assumano poco rilievo a livello dell’economia nazionale, singoli gestori possono subire perdite ingenti. Nei paesaggi sfruttati intensamente, il principale motivo di conflitti con il castoro è rappresentato dagli impianti infrastrutturali costruiti nello spazio riservato alle acque, come ad esempio strade agricole lungo le rive, percorsi pedonali e sentieri o opere di protezione contro le piene. I potenziali danni causati dal castoro sono descritti nell’allegato 2.

2 Attori e i loro ruoli nella gestione del castoro

2.1 UFAM Secondo la legge sulla caccia, l’UFAM assume l’alta vigilanza nella gestione del castoro (art. 25 LCP). Concretamente all’UFAM sono affidati i seguenti compiti:  elaborazione e aggiornamento periodico della Strategia Castoro (cap. 1.1), con la partecipazione dei Cantoni, dei gruppi d’interesse nazionali e della scienza;  attuazione della Strategia Castoro a livello nazionale (cap. 1.1);  istituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro nazionale sul castoro (GL castoro), in cui siano rappresentati gli uffici federali interessati, i Cantoni, i gruppi d’interesse nazionali e la scienza;  integrazione dei bisogni del castoro nelle strategie nazionali di protezione della natura e delle acque;  promozione dell’attività del Servizio nazionale di consulenza sul castoro (art. 14a LPN);  definizione, previa consultazione del GL castoro, dei Cantoni e del Servizio nazionale di consulenza sul castoro, dei seguenti punti: - misure di prevenzione unitarie e loro esigibilità (cap. 3.2 e all. 2), - criteri unitari per la procedura di adozione di misure su dighe e tane del castoro nonché sull’effettivo di castori (cap. 3.2 e all. 2), compresa l’esigibilità delle misure, - criteri unitari per la procedura di risarcimento dei danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole (cap. 3.3);  emanazione di decisioni di allontanamento di singoli castori, su richiesta dei Cantoni (cap. 3.2.10);  rilascio di autorizzazioni all’allontanamento di tutti i castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione), su richiesta dei Cantoni (cap. 3.2.10);  realizzazione di un censimento nazionale periodico del castoro, in collaborazione con i Cantoni (cap. 3.5);  messa a disposizione dei Cantoni delle basi necessarie per la gestione del castoro nonché informazione ed educazione del pubblico e dei gruppi d’interesse coinvolti. Tra le basi figurano ad esempio una strategia nazionale, dati sull’effettivo nazionale di castori, misure di prevenzione unitarie e promemoria sulla gestione del castoro (cap. 3.7);  cura dei contatti internazionali a livello di esperti allo scopo di garantire gli scambi internazionali nella gestione del castoro.

6 Zahner Volker 2013: Hat der Biber Einfluss auf Wasserhaushalt und Hochwasser? Herbstausgabe Natur & Land. Heft 3. Pag. 15-17. 7 Zeh Weissmann Heiko, Könitzer Christoph, Bertiller Anita 2009: Strukturen der Fliessgewässer in der Schweiz. Zustand von Sohle, Ufer und Umland (Ökomorphologie); Ergebnisse der ökomorphologischen Kartierung. Stand: April 2009. Umwelt-Zustand Nr. 0926. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 100 pag. 6/31

2.2 Cantoni

I Cantoni eseguono la gestione del castoro sul loro territorio (art. 25 LCP). Tra i loro compiti rientrano i seguenti punti:  attuazione della Strategia Castoro sul loro territorio;  integrazione dei bisogni del castoro nelle strategie cantonali di protezione della natura e delle acque;  inclusione del castoro nella delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo la LPAc nonché nella pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni;  informazione periodica del Servizio nazionale di consulenza sul castoro sulla situazione del castoro sul loro territorio (cap. 3.5). Il Servizio di consulenza sul castoro inoltra le informazioni all’UFAM;  consulenza sull’attuazione di misure di prevenzione in caso di danni causati dal castoro (cap. 3.2.5);  rilascio di autorizzazioni per l’adozione di misure su dighe e tane del castoro (cap. 3.2.10);  domanda all’UFAM di decisioni di allontanamento di singoli castori. L’esecuzione delle decisioni dell’UFAM spetta ai Cantoni (cap. 3.2.10);  rilascio ed esecuzione di decisioni di allontanamento di tutti i castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione), previa approvazione dell’UFAM (cap. 3.2.10);  rendicontazione all’UFAM sulle misure adottate sull’effettivo di castori (cap. 3.2.10);  disciplinamento del risarcimento e della comunicazione all’UFAM dei danni causati dal castoro. L’UFAM inoltra i dati al Servizio nazionale di consulenza sul castoro (cap. 3.3.3);  partecipazione al censimento nazionale del castoro (cap. 3.5);  informazione del pubblico, delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti dei gruppi d’interesse cantonali sul castoro nonché sulle condizioni attuali e sugli eventi nella gestione del castoro (cap. 3.7).

2.3 Gruppo di lavoro nazionale sul castoro (GL castoro)

Il GL castoro è composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dei gruppi d’interesse nazionali e della scienza. Gli sono affidati i seguenti compiti:  sostegno tecnico all’UFAM nell’aggiornamento della Strategia Castoro;  riflessione su questioni d’interesse generale legate al castoro;  garanzia del trasferimento di esperienze e conoscenze verso i decisori;  sostegno tecnico all’UFAM nella definizione di misure di prevenzione unitarie ed esigibili (cap.

3.2 e all. 2);

 sostegno tecnico all’UFAM nella definizione di criteri unitari per la procedura di risarcimento dei danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole (cap. 3.3).

2.4 Servizio nazionale di consulenza sul castoro

L’UFAM promuove l’attività del Servizio nazionale di consulenza sul castoro (cap. 2.1), a cui sono affidati i seguenti compiti:  sostegno all’UFAM nell’elaborazione e nell’aggiornamento della Strategia Castoro;  consulenza ai Cantoni sulla gestione del castoro nonché sull’elaborazione di piani di azione e aiuti all’esecuzione cantonali;  coordinamento del censimento nazionale del castoro (cap. 3.5);  consulenza ai Cantoni, ai Comuni, agli agricoltori, ai proprietari di boschi e ai privati sulla prevenzione dei danni causati dal castoro (cap. 3.2.6);  avvio di progetti di ricerca scientifica orientati verso la pratica e acquisizione di basi;  gestione e aggiornamento di un sito Internet, accessibile al pubblico e ai Cantoni, con informazioni attuali sul castoro e sulla sua gestione8;  cura di contatti internazionali a livello di esperti e garanzia di scambi internazionali nella gestione del castoro.

8 http://www.biberfachstelle.ch / www.conseil-castor.ch 7/31

2.5 Proprietari fondiari e gestori

Le attività del castoro possono avere un impatto sui proprietari fondiari, come Comuni, Cantoni e privati, che possiedono infrastrutture nelle vicinanze delle acque nonché sui gestori di aziende forestali e agricole. La gestione del castoro deve tener conto dei seguenti punti:  l’adozione di misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro è di loro responsabilità ed è facoltativa (cap. 3.2.5);  l’attuazione di misure di prevenzione tiene conto degli interessi dei proprietari fondiari (cap. 3.2.5).

3 Principi della gestione del castoro

3.1 Colonizzazione naturale del paesaggio da parte del castoro

3.1.1 Colonizzazione naturale delle acque

Per garantire un effettivo di castori in grado di sopravvivere autonomamente in Svizzera a lungo termine, occorre rispettare i seguenti principi: 1) La colonizzazione naturale del territorio in cui il castoro può trovare acque idonee (fig. 1) è ammessa (art. 1 LCP). Non sono delimitate zone che devono essere protette da una colonizzazione naturale del castoro, ossia cosiddette «zone vietate al castoro». Per prevenire danni ingenti o gravi pericoli, è possibile adottare misure volte a impedire la colonizzazione di singoli tratti di corsi d’acqua da parte del castoro. Queste misure hanno tuttavia una durata limitata e devono servire ad attuare misure di prevenzione a lungo termine (cap. 3.2 e all. 2). 2) Gli habitat all’interno delle sottopopolazioni del castoro nei bacini del Reno e del Rodano devono essere interconnessi, nei limiti del possibile, tra di loro nonché con le sottopopolazioni del castoro nei Paesi limitrofi (Germania, Francia, Liechtenstein e Austria) (fig. 1).

3.1.2 Nessun trasferimento o reinsediamento attivo

La colonizzazione naturale delle acque da parte del castoro deve avvenire in modo autonomo e non essere promossa attivamente mediante trasferimenti e reinsediamenti (conformemente al Piano per la promozione delle specie in Svizzera9). Sono eccettuati eventuali trasferimenti nell’ambito delle seguenti misure: 1) gestione genetica dell’effettivo di castori; 2) trasferimenti puntuali in caso di progetti di costruzione temporanei; 3) progetti di reinsediamento all’estero. In ogni caso, qualsiasi progetto di trasferimento o reinsediamento deve essere autorizzato preliminarmente dall’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b LCP e art. 8 OCP).

3.1.3 Garanzia di habitat idonei

Delimitazione dello spazio riservato alle acque In generale, il castoro utilizza una sottile fascia di pochi metri lungo le sponde delle acque. In altre parole, la maggior parte dei conflitti degni di nota con il castoro si limita a una fascia spondale larga 20 metri. La delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo la legislazione federale sulla protezione delle acque (art. 36a LPAc, RS 814.20, e artt. 41a-c OPAc, RS 814.201)10 consente anche di mettere a disposizione del castoro lo spazio necessario per prevenire i conflitti. Se tale spazio non è sufficiente per prevenire i conflitti, come regola per aumentare la larghezza dello spazio riservato alle acque si può adottare la cosiddetta «curva della biodiversità» secondo le Linee guida per la gestione

9 UFAM 2012: Konzept Artenförderung Schweiz. Ufficio federale dell’ambiente UFAM Berna. 64 pag. http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/12298/index.html?lang=it 10 Circolari, promemoria e schede sull’attuazione dello spazio riservato alle acque (in tedesco): http://www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renaturierung/11362/12673/index.html?lang=de 8/31

dei corsi d’acqua svizzeri11 (art. 41a cpv. 3 OPAc). In linea di massima all’interno dello spazio riservato alle acque prescritto dalla LPAc le attività del castoro devono essere possibili.

Progetti di rivitalizzazione I progetti di rivitalizzazione svolgono un ruolo importante nella prevenzione dei conflitti e nella garanzia di habitat idonei per il castoro a lungo termine. I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque (art. 38a LPAc), mentre la Confederazione promuove progetti corrispondenti nell’ambito di un accordo programmatico (art. 62b LPAc). Nel pianificare i progetti di rivitalizzazione, i Cantoni dovrebbero includere il loro potenziale per la risoluzione dei conflitti con il castoro. Plasmando il suo habitat ed esercitando un influsso favorevole sulla diversità delle specie, il castoro svolge un ruolo importante. I Cantoni devono quindi cercare di prendere in considerazione progetti di rivitalizzazione nei tratti di corsi d’acqua in cui si verificano regolarmente conflitti con il castoro, allo scopo di prevenirli a lungo termine. I Comuni possono proporre al Cantone tratti a rischio di conflitti da rivitalizzare prioritariamente. Indicazioni preziose per l’inclusione del castoro nei progetti di rivitalizzazione figurano nel promemoria «Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen – Anleitung für die Praxis»12.

3.2 Prevenzione dei danni e dei conflitti con il castoro

3.2.1 Basi giuridiche sulla prevenzione dei danni causati dal castoro

I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole (art. 12 cpv. 1 LCP).

Altre basi giuridiche sulla prevenzione dei danni causati dal castoro (misure su dighe e tane del castoro nonché misure sull’effettivo di castori) sono enumerate nell’allegato 2.

3.2.2 Dove possono verificarsi danni causati dal castoro?

Il castoro può causare danni nel bosco, nelle zone agricole, negli insediamenti e nelle zone protette (biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale, art. 18 LPN). I possibili danni e conflitti sono enumerati nell’allegato 2.

3.2.3 Quali sono le misure di prevenzione dei danni causati dal castoro?

Esperienze maturate in Svizzera e nei Paesi limitrofi mostrano che i danni causati dal castoro possono essere prevenuti mediante: A) misure tecniche, B) misure nell’habitat del castoro e C) misure sull’effettivo di castori. L’allegato 2 enumera le misure concrete (A, B e C).

3.2.4 Quali sono le misure di prevenzione esigibili?

Le misure di prevenzione sono considerate esigibili se da un lato la loro attuazione è efficace e tecnicamente fattibile e dall’altro la loro adozione non comporta un onere e un costo eccessivi. L’esigibilità delle misure di prevenzione deve essere valutata nel singolo caso dal servizio cantonale competente, ponderando l’onere e il costo dell’attuazione della misura nonché il suo successo a lungo termine rispetto al danno possibile. Conformemente al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) occorre dapprima adottare misure più moderate e solo se queste sono inefficaci passare a misure più severe (all. 2). Nei limiti del possibile, le misure tecniche e le misure nell’habitat del castoro vanno privilegiate rispetto alle misure sull’effettivo di castori (art. 5 cpv. 2 Cost., art. 12 cpv. 1 LCP, art. 4 cpv. 1 OCP).

11 UFAFP, UFAEG, UFAG, ARE (ed.) 2003: Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri. Per una politica sostenibile delle acque. Berna, Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna. 12 pag. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00404/index.html?lang=it 12 Angst Christof 2014: Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen. Anleitung für die Praxis. Umwelt-Wissen Nr. 1417. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 16 pag. http://www.bafu.admin.ch/uw-1417-d 9/31

3.2.5 Chi adotta le misure di prevenzione?

L’adozione di misure di prevenzione contro i danni causati dal castoro è di responsabilità dei gestori, dei privati e dei proprietari fondiari ed è facoltativa. L’attuazione di misure di prevenzione deve tener conto anche degli interessi del proprietario fondiario (art. 36 Cost.). Benché in linea di massima l’attuazione di misure di prevenzione sia facoltativa, il Cantone può vincolarle alla concessione di indennità secondo il principio «meglio prevenire che indennizzare» (cap. 3.3.5).

3.2.6 Chi designa le misure di prevenzione e presta consulenza sulla loro scelta? Il servizio cantonale competente designa nel singolo caso le misure di prevenzione, necessarie, adeguate ed esigibili. Nel farlo è tenuto ad analizzare la situazione e a ponderare gli interessi (cap. 3.2.8). Il servizio cantonale presta consulenza ai gestori e ai privati interessati nonché ai Comuni sulla scelta delle misure di prevenzione. Se necessario può chiedere consiglio al Servizio nazionale di consulenza sul castoro. Si raccomanda di affidare la funzione di consulente a terzi, in particolare nei Cantoni in cui non sono assunti guardacaccia retribuiti dallo Stato.

3.2.7 Chi finanzia le misure di prevenzione?

È compito dei Cantoni decidere quando e quali misure di prevenzione finanziare. I Cantoni sono inoltre liberi di decidere se computare le spese finanziarie per le misure di prevenzione nel calcolo del risarcimento dei danni causati dal castoro (art. 13 cpv. 2 LCP).

3.2.8 Ponderazione degli interessi, sì o no?

In caso di danni causati dal castoro possono verificarsi conflitti di interessi con la protezione della natura, la selvicoltura e l’agricoltura nonché i proprietari privati. Le attività del castoro possono ad esempio entrare in conflitto con altri obiettivi di protezione della natura se l’effetto di sbarramento di una diga costruita dal castoro provoca esondazioni nell’habitat di una specie protetta non mobile (all. 3). In questi casi si raccomanda al servizio cantonale competente di procedere a una ponderazione globale degli interessi. L’articolo 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1) contiene i principi della ponderazione degli interessi (all. 1).

3.2.9 Cosa s’intende per danno ingente o grave pericolo?

Il servizio cantonale competente valuta nel singolo caso l’entità del danno o del pericolo rappresentato dal castoro. La valutazione può basarsi sui seguenti criteri:  l’ammontare del danno;  la valutazione e l’esigibilità delle eventuali misure di prevenzione da attuare o già attuate;  la probabilità che il danno o il pericolo si ripeta;  il nesso di causalità tra l’attività del castoro e il danno o pericolo;  lo statuto di protezione della zona in cui si trova il centro del territorio del castoro. La ponderazione di questi criteri dipende dal singolo caso. La legalità della valutazione di un danno o pericolo rilevante può essere sottoposta a un tribunale. Attualmente manca una prassi giudiziaria.

3.2.10 A chi compete il rilascio di autorizzazioni e decisioni?

Misure su dighe e tane Qualsiasi manipolazione, rimozione e distruzione di dighe e tane del castoro richiede un’autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 5 OPN). L’autorizzazione è rilasciata dal servizio cantonale competente.

Misure sull’effettivo di castori L’UFAM decide in merito all’allontanamento puntuale di singoli castori che causano danni rilevanti su un territorio (art. 12 cpv. 2 e 2bis LCP e art. 10 cpv. 5 OCP). Sono i Cantoni a richiedere all’UFAM tale decisione.

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Previa approvazione dell’UFAM, in caso di danno ingente o grave pericolo per impianti infrastrutturali i Cantoni possono decidere l’allontanamento di tutti i castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione: art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 OCP). I Cantoni trasmettono la loro istanza all’UFAM (art. 4 cpv. 2 OCP). L’istanza cantonale deve contenere i seguenti punti (art. 4 cpv. 2 OCP, completato con *):  l’entità dell’effettivo di castori (effettivo nel bacino interessato, interconnessione con effettivi di castori limitrofi);  la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo («zona di pericolo»);  la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;  le misure di prevenzione dei danni adottate;  il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;  le misure di prevenzione previste per evitare durevolmente altri danni o pericoli;  *i possibili effetti della misura sulla diversità delle specie. L’attuazione di qualsiasi misura sull’effettivo di castori sottostà a una limitazione territoriale e temporale. I limiti sono definiti nell’istanza cantonale (cfr. sopra). Il limite di tempo fissato deve servire ad attuare misure di prevenzione che consentano di evitare durevolmente ulteriori danni o pericoli.

Rendicontazione cantonale sulle misure sull’effettivo di castori Se il termine delle misure sull’effettivo di castori supera un anno, i Cantoni comunicano annualmente, fino alla scadenza del termine, all’UFAM il luogo, il momento e il risultato delle misure adottate (art. 4 cpv. 3 OCP). Se le misure hanno validità un anno, il Cantone presenta all’UFAM un rapporto immediatamente dopo la scadenza del termine.

3.2.11 Quando si applica il diritto di ricorso delle associazioni?

Misure su dighe e tane come pure sull’effettivo di castori Le misure che potrebbero compromettere gli obiettivi di protezione secondo l’articolo 1 LPN sono soggette al diritto di ricorso delle associazioni. Tra queste misure si annoverano quelle con influsso diretto o indiretto su una popolazione di castori (su singoli esemplari o sull’effettivo) secondo l’articolo 12 capoversi 2 o 4 LCP o sulle dighe e tane, che potrebbero compromettere la riproduzione e la fase iniziale dell’allevamento dei piccoli (aprile-luglio) e disturbare considerevolmente lo svernamento di una famiglia di castori (all. 4). Gli interventi su dighe o tane secondarie che non compromettono né la riproduzione e la fase iniziale dell’allevamento dei piccoli né lo svernamento di una famiglia di castori non devono per contro essere considerati misure di questo genere.

Le misure soggette al diritto di ricorso delle associazioni devono essere comunicate sotto forma di autorizzazione alle associazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere o pubblicate nell’organo ufficiale del Cantone (art. 12b LPN).

3.3 Risarcimento dei danni causati dal castoro

3.3.1 Basi giuridiche sul risarcimento dei danni causati dal castoro

Nell’ambito della gestione del castoro, i danni causati dal castoro al bosco e alle colture agricole sono risarciti finanziariamente dalle autorità (art.13 cpv. 4 LCP). La Confederazione e i Cantoni risarciscono tali danni congiuntamente: 50 % la Confederazione e 50 % il Cantone (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 OCP).

3.3.2 In base a quali criteri sono valutati i danni causati dal castoro?

Sono risarciti solo i danni causati inequivocabilmente dal castoro. Per danni inequivocabili s’intendono i danni da rosura e da sovrasaturazione idrica. Per principio sono accordati risarcimenti soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti (art. 13 cpv. 2 LCP). La soglia che delimita i danni

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insignificanti è definita dai Cantoni. Per valutare l’importo del risarcimento si raccomanda ai Cantoni di utilizzare le tabelle di stima per il bosco13 e l’agricoltura14.

3.3.3 Chi valuta e risarcisce i danni causati dal castoro?

Il servizio cantonale competente stabilisce quali danni al bosco e alle colture agricole sono risarciti e determina l’importo del risarcimento. Il servizio disciplina inoltre l’eventuale finanziamento di possibili costi indiretti e dell’onere di lavoro. I danni causati dal castoro e l’importo del risarcimento sono comunicati all’UFAM nell’ambito della liquidazione annuale del risarcimento dei danni causati da animali selvatici protetti. Il rimborso del 50 per cento del risarcimento da parte dell’UFAM si basa su questi dati. L’UFAM inoltra i dati al Servizio nazionale di consulenza sul castoro.

3.3.4 Sono risarciti i danni causati dal castoro su impianti infrastrutturali?

Vista l’assenza di basi giuridiche federali, i danni causati dal castoro su impianti infrastrutturali non sono risarciti né dalla Confederazione né dai Cantoni15. La manutenzione di tali impianti e di conseguenza anche la prevenzione e l’eliminazione dei danni sono di competenza dei proprietari degli impianti.

3.3.5 Applicazione del principio «meglio prevenire che indennizzare»

In caso di danni ricorrenti, conformemente al principio «meglio prevenire che indennizzare» i Cantoni possono subordinare la concessione di un risarcimento all’adozione di misure di prevenzione che si possono ragionevolmente pretendere (art. 13 cpv. 2 LCP), tenendo conto della proporzionalità tra l’onere addossato e l’importo del risarcimento.

3.4 Gestione di castori ritrovati, vaganti, malati, feriti e morti

3.4.1 Castori malati o feriti

I castori manifestamente malati o feriti possono essere abbattuti dagli organi di vigilanza incaricati dal Cantone (guardacaccia) nonché da badatori e affittuari di una riserva, se necessario per prevenire la diffusione di malattie o per motivi di protezione degli animali. I capi abbattuti devono essere annunciati all’autorità cantonale della caccia, all’UFAM e al Servizio nazionale di consulenza sul castoro (art. 8 LCP).

3.4.2 Giovani castori ritrovati

I giovani castori orfani trascinati via dalla tana in occasione di una piena durante la fase iniziale del periodo dell’allevamento dei piccoli (da aprile a luglio) e ritrovati una prima volta illesi sono marcati adeguatamente dal servizio cantonale competente e rilasciati presso la tana di una famiglia di castori a monte più vicina. In caso di nuovo ritrovamento (giovane castoro ripudiato o nuovamente trascinato via dalla corrente), se è visibilmente ferito o indebolito il giovane castoro può essere ucciso per evitare sofferenze inutili o altre lesioni (art. 8 LCP). Se in precedenza è stata trovata morta una femmina allattante (p. es. incidente della circolazione), occorre valutare l’opportunità di un’eutanizzazione immediata del giovane castoro. Ogni misura è notificata al Servizio nazionale di consulenza sul castoro e all’UFAM.

3.4.3 Giovani castori vaganti

I giovani castori partiti in cerca di un territorio e ritrovati lontano da un corso d’acqua sono marcati adeguatamente dal servizio cantonale competente e rilasciati presso il corso d’acqua più vicino o in un luogo idoneo, interconnesso con la popolazione di castori restante.

13 Schweizerischer Forstverein 1999: Richtlinien zur Schätzung von Waldwerten. Pfäffikon: Schweizerischer Forstverein, zweisprachige Ausgabe D/F. 134 pag. 14 Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden: http://www.agriexpert.ch/de/dienstleistungen/entschaedigungen/kulturschaden/ 15 Rifiuto da parte del Consiglio nazionale della mozione 12.4231 Piller del 14 dicembre 2014 «Risarcimento dei danni causati da castori»: http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124231 12/31

3.4.4 Castori morti

Tutti i castori morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) sono notificati al servizio cantonale competente. Nei limiti del possibile e se del caso i castori morti devono essere inviati all’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI) o al laboratorio veterinario Institut Galli-Valerio dell’Università di Losanna per esame e autopsia. Per l’analisi genetica dei castori non presentati occorre inviare campioni di tessuto al Servizio nazionale di consulenza sul castoro (conformemente al protocollo del Servizio di consulenza sul castoro16). I Cantoni decidono in merito al successivo impiego delle carcasse.

3.5 Monitoraggio della popolazione del castoro

La Confederazione realizza, in collaborazione con i Cantoni, un censimento nazionale periodico della popolazione di castori. Il censimento è coordinato dal Servizio nazionale di consulenza sul castoro e i risultati sono messi a disposizione dei Cantoni e del pubblico.

Oltre al censimento nazionale, i Cantoni possono realizzare altre rilevazioni a livello cantonale in qualsiasi momento. Nei limiti del possibile, il calendario delle rilevazioni cantonali va armonizzato e coordinato. I dati ottenuti sono messi a disposizione dell’UFAM e del Servizio nazionale di consulenza sul castoro nonché del pubblico.

3.6 Ricerca sul castoro

A seconda delle possibilità, l’UFAM può sostenere la ricerca sul castoro orientata verso la pratica (art. 14 cpv. 3 e art. 11 cpv. 2 OCP). Il Servizio nazionale di consulenza sul castoro sostiene l’UFAM nell’avvio di progetti di ricerca.

3.7 Relazioni pubbliche

3.7.1 Basi giuridiche sulle relazioni pubbliche

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita del castoro, sui suoi bisogni e sulla sua protezione (art. 14 cpv. 1 LCP).

3.7.2 Coordinamento delle relazioni pubbliche

I Cantoni e l’UFAM coordinano la loro politica d’informazione. Essi informano in modo obiettivo e trasparente sul castoro e sui suoi effetti positivi per la diversità delle specie nonché sui conflitti riscontrati e sulle possibili soluzioni.

4 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze. Modifiche sostanziali sono sottoposte a una procedura di consultazione.

Berna, data Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Il direttore

Bruno Oberle

16 http://www.cscf.ch/cscf/lang/de_CH/welcome_to_www_cscf_ch/informationen_fur_kantonale_behorden_1 13/31

5 Allegati

Allegato 1 Stato 18 giugno 2015

Basi giuridiche rilevanti per la gestione del castoro in Svizzera

Le basi giuridiche rispecchiano lo stato al 22 aprile 2015. Si declina ogni responsabilità per la loro attualità e completezza. Il testo degli atti è disponibile sul sito web della raccolta sistematica del diritto federale: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.

Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) Articolo 5 Stato di diritto 2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

Articolo 36 Limiti dei diritti fondamentali 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3 Esse devono essere proporzionate allo scopo. 4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Articolo 78 Protezione della natura e del paesaggio 4 [La Confederazione] emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. 5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.

Articolo 79 Pesca e caccia La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP, RS 922.0) Articolo 1 Scopo 1 La presente legge si prefigge di: a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; d. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Articolo 2 Campo di applicazione 1 La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: a. uccelli; b. predatori; c. artiodattili; d. leporidi; e. castori, marmotte e scoiattoli. Articolo 5 Specie cacciabili e periodi di protezione 1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue [nessuna menzione del castoro]:

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Articolo 7 Specie protette 1 Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Articolo 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.

Articolo 9 Autorizzazione della Confederazione 1 Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole: a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi; b. mettere in libertà animali delle specie protette; c. importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili; d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. 2 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Articolo 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. 2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. 2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. 4 Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l’effettivo, previo consenso del Dipartimento. 5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

Articolo 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell’articolo 12 capoverso 3. 2 I Cantoni disciplinano l’obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell’indennità. 4 Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell’obbligo di risarcimento.

Articolo 14 Informazione, formazione e ricerca 1 I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione. 3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

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Articolo 25 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 L’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un’autorità federale in virtù della presente legge.

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01) Articolo 4 Regolazione degli effettivi di specie protette 1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni: a. nocciono al proprio biotopo; b. mettono in pericolo la diversità delle specie; c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito; d. mettono gravemente in pericolo le persone; e. propagano epizoozie; f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico; g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia. 2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM: a. l’entità dell’effettivo; b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo; c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso; d. le misure di prevenzione dei danni adottate; e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo; f. la situazione della rigenerazione nel bosco. 3 Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Articolo 8 Messa in libertà di animali indigeni 1 Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che: a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie; b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie; c. non ne deriva pregiudizio per la salvaguardia della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l’agricoltura e la silvicoltura. 2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

Articolo 10 Risarcimento e prevenzione dei danni 1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile. 2 I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina. 3 La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti. 5 L’UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Articolo 10bis Strategie di tutela di singole specie animali L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti: a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi; b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo; c. la promozione di misure di prevenzione; d. l’accertamento di danni e di pericoli; e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;

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f. la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci; g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure; h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Articolo 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici 1 La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni. 2 Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) Articolo 12 Legittimazione a ricorrere 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: a. i Comuni; b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:

1. sono attive a livello nazionale;

2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. 2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. 3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. 4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione. 5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.

Articolo 12b Comunicazione della decisione 1 L’autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni. 2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

Articolo 14a Ricerca, formazione, relazioni pubbliche 1 La Confederazione può accordare sussidi per: a. i progetti di ricerca; b. la formazione e il perfezionamento di specialisti; c. le relazioni pubbliche. 2 La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l’interesse nazionale lo richiede.

Articolo 18 Protezione di specie animali e vegetali 1 L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. 1bis Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. 1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. 17/31

Articolo 18a Biotopi d’importanza nazionale 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d’importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. 2 I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

Articolo 18b Biotopi d’importanza regionale e locale e compensazione ecologica 1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale.

Articolo 21 Vegetazione ripuale 1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata. 2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.

Articolo 23c Protezione delle zone palustri 1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451.1) Articolo 14 Protezione dei biotopi 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). 2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica; b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione; c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e. dall’elaborazione di dati scientifici di base. 3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: a. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; b. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20; c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate nelle Liste rosse pubblicate o riconosciute dall’UFAM; e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi. 4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. 5 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie. 6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; b. la sua funzione compensatrice per l’economia della natura; c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; 18/31

d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. 7 L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Articolo 20 Protezione delle specie 2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato: a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova. b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32) Articolo 4 Finalità della protezione Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.

Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi, RS 451.33) Articolo 4 Finalità della protezione Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientrano la conservazione e l’incremento della flora e della fauna indigene nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) Articolo 36a Spazio riservato alle acque 1 Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite: a. le funzioni naturali delle acque; b. la protezione contro le piene; c. l’utilizzazione delle acque. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 3 I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l’avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

Articolo 38a Rivitalizzazione delle acque 1 I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. 2 I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

Articolo 62b Rivitalizzazione delle acque 1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque. 19/31

2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente. 3 Le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse. 4 Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere. 5 Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) Articolo 41a Spazio riservato ai corsi d’acqua 1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; b. 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; c. la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. 2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri; c. la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri. 3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: a. la protezione contro le piene; b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione; c. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; d. l’utilizzazione delle acque. 4 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene. 5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. sono messe in galleria; oppure c. sono artificiali.

Articolo 41b Spazio riservato alle acque stagnanti 1 La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda. 2 La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire: a. la protezione contro le piene; b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione; c. interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio; d. l’utilizzazione delle acque. 3 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene. 20/31

4 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: a. si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure c. sono artificiali.

Articolo 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque 1 Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, l’autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. 2 Gli impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. 3 Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco lungo i corsi d’acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile. 5 Sono ammesse misure contro l’erosione naturale delle sponde dei corsi d’acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile. 6 Non si applicano: a. i capoversi 1-5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a garantire l’utilizzazione delle acque; b. i capoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d’acqua messi in galleria.

Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13) Articolo 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità 1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera. 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–n e p nonché quelle di cui all’allegato 1 numero 3 che: a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91) Articolo 22 1 Per colture perenni s’intendono: a. vigneti; b. frutteti; c. colture pluriennali di bacche; d. piante medicinali e aromatiche pluriennali; e. luppolo; f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo; g. colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive; 21/31

h. selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro; i. colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus). 2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di: a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi; b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi; c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0) Articolo 20 Principi della gestione 3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento. 4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

Articolo 38 Diversità biologica della foresta 1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per: a. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico; b. la cura dei giovani popolamenti; c. il collegamento di spazi vitali della foresta; d. la conservazione di gestioni forestali tradizionali; e. la produzione di materiale di riproduzione forestale. 2 La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni; b. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell’Ufficio federale. 3 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700) Articolo 15 Zone edificabili 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. 2 Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte. 3 L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. 4 Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se: a. è idoneo all’edificazione; b. sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti; c. le superfici coltive non sono frazionate; d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e e. l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore. 5 La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Articolo 16 Zone agricole 1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:

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a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura; oppure b. i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura. 2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue. 3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1) Articolo 3 Ponderazione degli interessi 1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: a. verificano gli interessi in causa; b. valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c. tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione. 2 Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.

Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS, RS 704) Articolo 4 Allestimento di piani 1 I Cantoni: a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti; b. rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano. 2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modifica. 3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (RS 0.455) Articolo 7 1 Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III. 2 Qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l’esistenza di queste popolazioni, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2. 3 Questi provvedimenti comprendono in particolare: a. l’istituzione di periodi di chiusura e/o d’altri provvedimenti regolamentari d’esercizio; b. ove occorra, il divieto temporaneo o locale dello sfruttamento, al fine di permettere alle popolazioni esistenti di ritrovare un livello soddisfacente; c. il disciplinamento, ove occorra, della vendita, della detenzione, del trasporto o dell’offerta a scopo di vendita di animali selvatici, vivi o morti.

Articolo 9 1 Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell’impiego dei mezzi di cui all’articolo 8. - nell’interesse della protezione della flora e della fauna; - per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà; - nell’interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari; - a fini di ricerca e d’educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d’allevamento; - per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

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Allegato 2 Stato 18 giugno 2015

Danni e conflitti causati dal castoro nonché possibili misure per prevenirli (misure di prevenzione)

Il Servizio nazionale di consulenza sul castoro pubblica spiegazioni dettagliate sulle singole misure sul suo sito Internet: www.biberfachstelle.ch. Le basi giuridiche sulle singole misure sono enumerate alle pagine 26-27.

Danni e conflitti Misure di prevenzione

A) Misure tecniche => B) Misure nell’habitat del castoro => C) Misure sull’effettivo di castori

 In caso di piante pregiate, proteggere i singoli alberi con  Offrire nutrimento alternativo nei pressi delle acque una guaina di rete metallica o protezione della corteccia (vegetazione ripuale naturale adatta alla stazione, p. es. legno Danni da rosura nel bosco morbido)17  Adattare l’utilizzazione forestale lungo un margine spondale largo almeno 20 metri Colture nel bosco  Delimitare una fascia spondale più ampia, utilizzata in modo Allontanamento puntuale di singoli castori da un territorio in caso estensivo di danni rilevanti a colture nel bosco (basi giuridiche pag. 26-27)  Regolare l’altezza della diga con una recinzione elettrica  Delimitare riserve forestali (basi giuridiche pag. 26-27)  Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza dell’acqua  Rinunciare alla creazione di colture perenni  In caso d’intasamento o ristagno del drenaggio, spostare la  Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque Sovrasaturazione idrica di diga a monte o a valle (cap. 3.1.3) superfici forestali  In caso d’intasamento o ristagno, adattare il sistema di drenaggio18  Rimuovere la diga

 Recintare i campi o i frutteti con recinti fissi a prova di  Offrire nutrimento alternativo nei pressi delle acque castoro (vegetazione ripuale naturale adatta alla stazione, p. es. legno Danni da rosura su colture e  In caso di alberi da frutta, proteggere i singoli alberi con morbido)17 alberi da frutto una guaina di rete metallica o protezione della corteccia  Delimitare una fascia spondale più ampia, utilizzata in modo estensivo  Non creare colture perenni o frutteti nello spazio riservato alle acque19

Colture agricole  Regolare l’altezza della diga con una recinzione elettrica  Convertire superfici agricole in prati umidi, previa bonifica del  Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza dell’acqua suolo (basi giuridiche pag. 26-27)  In caso d’intasamento o ristagno del drenaggio, spostare la  Convertire campi in zone prative Sovrasaturazione idrica di diga a monte o a valle  Rinunciare alla creazione di colture perenni o frutteti superfici agricole  In caso d’intasamento o ristagno, adattare il sistema di  Delimitare fasce spondali ampie, utilizzate in modo estensivo Allontanamento puntuale di singoli castori da un territorio in caso drenaggio18  Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque di danni rilevanti a colture agricole  Rimuovere la diga (cap. 3.1.3 nonché promemoria «Gewässerraum und (basi giuridiche pag. 26-27) Landwirtschaft»20)

 Rinterrare le tane al di fuori dello spazio riservato alle  Delimitare fasce spondali ampie, utilizzate in modo estensivo acque  Lasciare i campi ceduti e stabilizzare la riva con arbusti con Cedimento di campi  In caso di rinterro ripetuto di una tana nello stesso punto, radici profonde18 installare una tana artificiale  Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque (cap. 3.1.3)

17 Art. 21 LPN 18 Angst Christof 2014: Biber als Partner bei Gewässerrevitalisierungen. Anleitung für die Praxis. Umwelt-Wissen Nr. 1417. Ufficio federale dell’ambiente, Berna: 16 pag.: http://www.bafu.admin.ch/uw-1417-d 19 Art. 22 dell’ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91: cfr. Merkblatt Gewässerraum und Landwirtschaft (20. Mai 2014): http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=it&msg-id=53016 20 Merkblatt Gewässerraum und Landwirtschaft (20. Mai 2014): http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=it&msg-id=53016 24/31

Danni da rosura su alberi in  Per le misure cfr. rosura su colture nel bosco e colture  Offrire nutrimento alternativo nei pressi delle acque Nessuna misura a causa dell’assenza di basi giuridiche agricole (vegetazione ripuale naturale adatta alla stazione, p. es. legno giardini morbido)17

Insediamenti  Regolare l’altezza della diga con una recinzione elettrica  Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque  Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza dell’acqua (cfr. cap. 3.1.3 nonché promemoria «Gewässerraum im Sovrasaturazione idrica e  In caso d’intasamento o ristagno della condotta per le Siedlungsgebiet»21) allagamento acque meteoriche, spostare la diga a monte o a valle Allontanamento puntuale di singoli castori da un territorio in caso  Rimuovere la diga di danni rilevanti su impianti infrastrutturali d’interesse pubblico; allontanamento temporaneo di tutti i castori in un tratto di corso d’acqua in caso di grave pericolo per impianti infrastrutturali  Proteggere i sistemi per le acque meteoriche con un d’interesse pubblico o di pericolo di esondazione (regolazione) Entrata del castoro nel reticolo e scaricare le piene sistema di condotte (basi giuridiche pag. 26-27)

Danni su impianti  Per le misure cfr. impianti infrastrutturali infrastrutturali

 Rinterrare la tana (distruzione della tana)  Delimitare fasce spondali ampie, utilizzate in modo estensivo  In caso di rinterro ripetuto della tana nello stesso punto,  Mantenere una distanza di almeno 10-20 metri tra i sentieri e le Crollo di strade, sentieri ecc. installare una tana artificiale acque nei pressi delle acque  Proteggere la scarpata con un reticolo a prova di castoro18  Eliminare i sentieri in presenza di percorsi alternativi Impianti infrastrutturali  Appiattire la scarpata18  Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque Allontanamento puntuale di singoli castori da un territorio in caso (cap. 3.1.3) di danni rilevanti su impianti infrastrutturali d’interesse pubblico; allontanamento temporaneo di tutti i castori in un tratto di corso d’acqua in caso di grave pericolo per impianti infrastrutturali Scavo di gallerie in opere di  Riparare l’opera di protezione contro le piene  Delimitare lo spazio riservato alle acque e rivitalizzare le acque  Proteggere l’opera di protezione contro le piene con un (cap. 3.1.3) d’interesse pubblico (regolazione) protezione contro le piene reticolo o con sbarramenti di ghiaia, pietre, palancole ecc. a (basi giuridiche pag. 26-27) prova di castoro

Intasamento di cunicoli dei  Proteggere il cunicolo con un reticolo a prova di castoro  Nessuna misura corsi d’acqua (non adatto per i cunicoli in cui passa l’acqua)

Zone protette Sovrasaturazione idrica e  Regolare l’altezza della diga con una recinzione elettrica  Adattare la gestione delle superfici forestali o delle colture Nessuna misura possibile se all’interesse nazionale della  Drenare la diga con un tubo e regolare l’altezza dell’acqua agricole limitrofe (p. es. estensivazione, conversione in prati Biotopi d’importanza inondazione protezione del castoro si contrappongono solo interessi regionali  Rimuovere la diga umidi; basi giuridiche pag. 26-27) nazionale, regionale e locale e locali. (art. 18 LPN). Per la  Le misure sulle dighe vanno attuate in modo restrittivo (all. È eccettuata la ponderazione degli interessi in caso di paludi e procedura in caso di conflitti 3) paesaggi palustri d’importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost., cfr. allegato 3. all. 3).

21 Promemoria «Gewässerraum im Siedlungsgebiet – Anwendung des Begriffs „dicht überbaute Gebiete» (18. Januar 2013): http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00024/00520/index.html?lang=de 25/31

Basi giuridiche sulle misure su dighe e tane Basi giuridiche sulla delimitazione e sul finanziamento di riserve Basi giuridiche sulle misure sull’effettivo di castori Sono ammessi interventi di manipolazione, rimozione e forestali È possibile eliminare puntualmente singoli castori di un territorio che distruzione di dighe e tane del castoro se servono a prevenire Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, causano danni rilevanti al bosco, a colture agricole e a impianti danni rilevanti al bosco e alle colture agricole nonché a impianti segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può infrastrutturali d’interesse pubblico (art. 12 cpv. 2 e 2bis LCP). infrastrutturali d’interesse pubblico e danni provocati da desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo esondazioni nello spazio urbano (art. 12 cpv. 2 LCP). sfruttamento (art. 20 cpv. 3 LFo, RS 921.0). È possibile eliminare temporaneamente tutti i castori di uno o più Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali territori da un tratto di corso d’acqua in cui l’effettivo elevato di castori Per possibili procedure in caso di misure su dighe e tane del e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di causa danni ingenti o un grave pericolo per impianti infrastrutturali Basi giuridiche castoro cfr. allegato 4. ampiezza adeguata (art. 20 cpv. 4 LFo). d’interesse pubblico (regolazione secondo l’art. 4 cpv. 1 OCP). Tale Sono possibili aiuti finanziari per la delimitazione di riserve forestali in intervento non è condizionato a un danno effettivo. base agli accordi programmatici nel settore della diversità biologica della foresta (art. 38 LFo). È necessario un nesso causale diretto tra le attività del castoro e il danno o pericolo. Basi giuridiche sul finanziamento dell’adattamento dei metodi di gestione agricola Bisogna evitare di ordinare l’allontanamento di singoli castori in una Sono possibili aiuti finanziari per la conversione dei metodi di regione con una frequenza tale da corrispondere a una regolazione. gestione delle colture agricole mediante le superfici per la Come valore indicativo, i castori eliminati non devono superare il 10 per promozione della biodiversità (SPB) (art. 14, 55 segg. OPD, RS cento dell’effettivo in grado di riprodursi in una regione. In caso contrario 910.13). L’eventuale perdita di superfici per l’avvicendamento delle si tratta di una regolazione22. Per effettivo s’intendono i castori che vivono colture (SAC) è compensata secondo la LPAc (art. 36a cpv. 3 LPAc). in una regione (sottopopolazione), che assieme ad altri castori che vivono Nell’ambito dell’ordinanza sui pagamenti diretti, in base alle superfici in regioni limitrofe formano una comunità riproduttiva (popolazione). per la promozione della biodiversità (art. 14, 55 segg. OPD) l’agricoltura dispone inoltre di circa 22 milioni di franchi all’anno per Le misure sull’effettivo di castori hanno durata limitata e servono ad l’uso estensivo dello spazio riservato alle acque. attuare misure di prevenzione durevoli.

Per possibili procedure in caso di misure sull’effettivo di castori cfr. allegato 5

Impianti infrastrutturali d’interesse pubblico in caso di allontanamento di tutti i castori da un tratto di corso d’acqua (regolazione) Sono considerati d’interesse pubblico i seguenti impianti e costruzioni situati in zona forestale, agricola, industriale e insediativa (art. 15 e 16 LPT, RS 700):  strade nazionali, cantonali e comunali;  linee ferroviarie e ponti;  captazioni di acqua potabile e opere di protezione contro le piene;  centrali idroelettriche e fluviali;  percorsi pedonali e sentieri che rientrano nella pianificazione cantonale secondo la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (art. 4 LPS, RS 704);  strade di accesso nel bosco di protezione;  acque artificiali secondo l’OPAc senza alcuna funzione d’interconnessione ecologica rilevante (interconnessione di habitat del castoro).

22 Bütler Michael 2008: Praxis und Möglichkeiten der Revision des schweizerischen Jagdrechts, Rechtsgutachten für das BAFU vom 15. Mai 2008: http://www.bergrecht.ch/Eigene%20Publikationen/M.%20Buetler_BAFU%20Gutachten%20Jagdrecht.pdf

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I seguenti impianti non sono d’interesse pubblico:  strade aziendali e vie di accesso agricole;  strade aziendali e vie di accesso al di fuori del bosco di protezione;  drenaggi agricoli;  costruzioni, impianti e beni materiali d’interesse privato.

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Allegato 3 Stato 18 giugno 2015

Possibili conflitti nelle zone protette All’interno delle zone protette che abbracciano il suo habitat (biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale23, art. 18 LPN; RS 451), in linea di massima il castoro deve potersi sviluppare senza restrizioni. Sono eccettuati le paludi e i paesaggi palustri d’importanza nazionale24, protetti in modo assoluto a livello costituzionale (art. 78 cpv. 5 Cost.). Benché la presenza del castoro aumenti la diversità degli habitat e delle specie, nelle zone protette possono sorgere conflitti tra le attività del castoro e gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti. I conflitti risultano principalmente dalla costruzione di dighe: biotopi protetti possono così essere allagati o saturarsi di acqua e possono verificarsi cambiamenti morfologici dei corsi d’acqua. La sovrasaturazione idrica e/o le esondazioni a livello locale delle zone protette possono provocare cambiamenti delle comunità vegetali e animali definite negli obiettivi di protezione e, in singoli casi, la scomparsa di specie.

La maggior parte delle acque al di sotto dei 700 metri di altitudine offre habitat idonei al castoro. Per questo motivo, il castoro dovrebbe essere integrato negli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto prima che colonizzi zone protette, in modo da prevenire eventuali conflitti.

Principi  Gli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto devono essere riveduti alla luce della presenza del castoro. Se non sono compatibili con un’eventuale presenza del castoro, occorre valutare l’opportunità di adeguare gli obiettivi.  Misure su dighe e tane sono possibili, ma vanno attuate in modo restrittivo.  Tra le misure di prevenzione figura la regolazione delle dighe del castoro riducendone l’altezza o creando un deflusso artificiale.  Misure sull’effettivo di castori in risposta a conflitti con gli obiettivi di protezione specifici dell’oggetto non sono possibili perché manca la base giuridica, fatta eccezione per le paludi e i paesaggi palustri d’importanza nazionale, per cui lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale (art. 23c cpv. 1 LPN). Se attività del castoro minacciano gli obiettivi di protezione di paludi e paesaggi palustri d’importanza nazionale, la protezione delle paludi ha la priorità sulla protezione del castoro (art. 78 cpv. 5 Cost.). Se sono messi in pericolo gli elementi caratteristici delle paludi, secondo l’articolo 12 capoversi 2 e 4 LCP sono giustificate misure sull’effettivo di castori. Questa regolazione non si applica tuttavia alle torbiere alte e alle paludi d’importanza regionale e locale, che non beneficiano di una protezione assoluta.  Occorre unificare la comunicazione di eventuali misure tra i servizi cantonali.

Attori  Ufficio federale dell’ambiente UFAM (divisione Specie, ecosistemi, paesaggi)  Servizi cantonali competenti in materia di gestione del castoro, gestione delle zone protette e agricoltura (suolo agricolo al di fuori e all’interno delle zone protette)  Servizio nazionale di consulenza sul castoro

23 Inventario delle zone golenali (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31) Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34) Riserve di uccelli acquatici e migratori (ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, RS 922.32) Riserve forestali (legge forestale, RS 921.0) Zone protette a livello regionale e locale secondo decisioni di protezione cantonali e comunali 24 Inventari delle paludi (ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35) 28/31

Possibile procedura in caso di conflitti in zone protette

L’attività del castoro provoca conflitti nella zona protetta

Sopralluogo Delimitazione del perimetro dei conflitti Documentazione dei conflitti

Sì No Effetti negativi sugli obiettivi di protezione

Pacchetto di misure: Elaborazione di un piano di gestione Ponderazione degli interessi* Verifica ed eventuale Monitoraggio adeguamento degli periodico della obiettivi di protezione situazione Definizione e attuazione di misure di prevenzione Efficacia delle misure (a livello del castoro- di prevenzione protezione della natura) Sì Definizione della comunicazione cantonale No sui conflitti

Adeguamento degli Attori: obiettivi di protezione

Servizi cantonali

Servizi cantonali e Servizio nazionale di consulenza sul Attuazione degli castoro obiettivi di protezione adeguati Servizi cantonali, Servizio nazionale di consulenza sul castoro e divisione Specie, ecosistemi, paesaggi dell’UFAM (per i biotopi d’importanza nazionale)

* Per le paludi e i paesaggi palustri d’importanza nazionale non è ammessa una ponderazione degli interessi (art. 78 cpv. 5 Cost., art. 4 dell’ordinanza sulle torbiere alte e art. 4 dell’ordinanza sulle paludi).

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Allegato 4 Stato 18 giugno 2015

Possibile procedura in caso di misure su dighe e tane Accertamento del danno causato dalla diga o dalla tana di un castoro

Contatto con i servizi cantonali

Documentazione del danno e situazione nel territorio del castoro

Misure di prevenzione Attuazione di misure di esigibili possibili? prevenzione durevoli Sì

No Ponderazione delle possibili Monitoraggio periodico misure della situazione (a breve e a lungo termine)1

Rilascio di un’autorizzazione limitata nel tempo

Attuazione delle misure

Attori:

Gestore Misure efficaci?

Servizi cantonali Sì

Servizi cantonali con il No gestore* Verifica e attuazione di misure * se necessario con il alternative Servizio nazionale di (a breve e a lungo termine) consulenza sul castoro

1 Durante la riproduzione, la fase iniziale dell’allevamento dei piccoli (da aprile a luglio) e l’inverno occorre rinunciare, nei limiti del possibile, a misure su tane del castoro. Per prevenire i pericoli alla sicurezza pubblica durante questo periodo o in caso di danni ricorrenti, occorre valutare l’opportunità di creare, quale misura sostitutiva, una tana artificiale (art. 18 cpv. 1ter LPN). Al di fuori del periodo della riproduzione, della fase iniziale dell’allevamento dei piccoli (da aprile a luglio) e dell’inverno, in linea di massima sono autorizzate misure sulle dighe del castoro. Il livello dell’acqua va ridotto solo a condizione che l’accesso alle tane resti sommerso. 30/31

Allegato 5 Stato 18 giugno 2015

Possibile procedura in caso di misure sull’effettivo di castori

Accertamento del danno / pericolo causato dall’attività del castoro

Contatto con i servizi cantonali

Documentazione del danno / pericolo e situazione nel tratto di corso d’acqua

Misure di prevenzione Attuazione di misure di esigibili possibili? prevenzione durevoli Sì

No Monitoraggio periodico Ponderazione di possibili misure della situazione sull’effettivo di castori

Delimitazione della «zona di pericolo» in caso di pericolo

Decisione delle misure (allontanamento di singoli castori o regolazione)

Attuazione delle misure1

Attori:

Gestore Misure efficaci?

Servizi cantonali Sì

Servizi cantonali con il No gestore* Verifica e attuazione di misure * se necessario con il alternative Servizio nazionale di consulenza sul castoro

1 In caso di grave pericolo (cap. 3.2.9) sono possibili misure tutto l’anno. 31/31