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Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Rapporto esplicativo sull’ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Berna, gennaio 2016

1.2 Principali risultati della procedura di consultazione sull’ordinanza del Consiglio

Figure Figura 2: determinazione dell’inizio dell’agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d’impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto Figura 3: determinazione dell’inizio dell’agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese

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Introduzione Nel mese di ottobre del 2013, basandosi sui risultati di una valutazione esterna delle agevo- lazioni fiscali nell’ambito della politica regionale, il Consiglio federale ha incaricato il Diparti- mento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una ri- forma delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale che doveva prevedere tre orientamenti principali: 1. l’introduzione di un importo massimo affinché l’agevolazione fiscale sia sempre in rapporto con i posti di lavoro previsti; 2. l’adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d’assetto del territorio;

3. modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acquisite.

L’avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (ordinanza del Consiglio federale) approvato e posto in consultazione dal Consiglio federale il 1° aprile 2015 attua i suddetti punti e pone le basi per una maggiore trasparenza delle agevolazioni fiscali concesse. L’11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati della procedura di consultazione, lo ha approvato e ha discusso le fasi successive.

Le zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali sono state modificate in base ai nuovi principi contenuti nell’ordinanza del Consiglio federale e, parallelamente alla procedura di consultazione summenzionata, è stata avviata presso i Cantoni un’indagine conoscitiva. Il rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva è pubblicato. Con la riforma vengono tra l’altro abrogate le direttive di applicazione del DEFR per la con- cessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale. Le di- sposizioni di tali direttive, completate da una serie di precisazioni, sono state in parte traspo- ste nell’avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale posto in consultazione. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione vengono emanate in una nuova ordinanza dipartimen- tale, oggetto della presente indagine conoscitiva presso i Cantoni.

La documentazione sottoposta a indagine conoscitiva è stata elaborata sulla base dell’avam- progetto di ordinanza del Consiglio federale. La formula e la fascia degli importi massimi fis- sati dalla Confederazione sono state oggetto della procedura di consultazione e non rien- trano quindi nella presente indagine conoscitiva.

Nella prima parte del rapporto, dopo una breve panoramica delle basi legali, vengono illu- strati i principali risultati della procedura di consultazione e dell’indagine conoscitiva. Nella seconda parte vengono commentati i singoli articoli.

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Basi e situazione iniziale

1.1.1 Basi legali

Conformemente all’articolo 103 della Costituzione federale 1 la Confederazione, in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0, LPR, rif. 1) «può concedere sgravi sull’imposta federale diretta».

Le disposizioni e le zone di applicazione sono definite in due ordinanze:  l’ordinanza del Consiglio federale del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022, di seguito ordinanza del Consiglio federale, rif. 2);  l’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in ma- teria di agevolazioni fiscali2 (RS 901.022.1, di seguito ordinanza del DEFR sul peri- metro, rif. 3).

Le direttive di applicazione del DEFR del 27 novembre 2012 per la concessione di agevola- zioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale (di seguito direttive di ap- plicazione3, rif. 4) illustrano e completano le disposizioni più importanti dell’ordinanza del Consiglio federale.

1.1.2 Situazione iniziale

Nel quadro dei lavori preparatori per il programma pluriennale sulla politica regionale 2016– 2023 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha commissionato una valutazione esterna dell’attuazione della politica regionale conformemente alla legge federale in materia (art. 184). La valutazione ha riguardato anche le agevolazioni fiscali concesse secondo l’arti- colo 12 LPR (rif. 5)5.

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della valutazione. Alla luce della concorrenza globale tra le piazze economiche, degli aspetti di politica europea e della ponderazione dei vantaggi a livello politico-istituzionale risultanti dall’abolizione dello strumento o dal rafforza- mento delle zone rurali strutturalmente deboli, il 23 ottobre del 2013 ha incaricato il DEFR,

Articolo 103 Politica strutturale «La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica». Nuovo titolo: ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali. Le direttive di applicazione sono pubblicate sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Ulteriori basi» (Principi di applicazione): Articolo 18 LPR: «Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all’Assemblea federale». B, S, S. in collaborazione con IRENE, «Évaluation des allégements fiscaux dans le cadre de la politique régio- nale», ottobre 2013; il rapporto è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fi- scali, a destra sotto «Rapports»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr KPMG, «Système d’allégements fiscaux en comparaison internationale», ottobre 2013; pubblicato sulla pa- gina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapporti»: Credit Suisse Economic Research, «Examen des zones d’application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR», luglio 2014; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a de- stra sotto «Rapporti»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it

mediante decreto, di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali nell’ambito della politica regionale. Tale riforma doveva prevedere tre orientamenti principali: a) l’introduzione di un importo massimo affinché l’agevolazione fiscale sia sempre in rapporto con i posti di lavoro creati o mantenuti; b) l’adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della poli- tica d’assetto del territorio e c) modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acqui- site.

L’avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale (di seguito avamprogetto) approvato dal Consiglio federale il 1° aprile 20156 attua i punti citati. L’avamprogetto crea inoltre le basi per una maggiore trasparenza delle agevolazioni fiscali concesse.

Con la riforma le direttive di applicazione vengono abrogate. Le loro disposizioni sono state in parte riprese nell’avamprogetto e completate da una serie di precisazioni tecniche, da nu- merose precisazioni risultanti dalle esperienze maturate e dai chiarimenti apportati dall’en- trata in vigore della legge federale sulla politica regionale avvenuta il 1° gennaio 2008. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione sono contenute nella nuova ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (di seguito ordinanza di applicazione del DEFR). L’elaborazione dell’ordinanza di applicazione del DEFR è stata accompagnata dal gruppo di esperti posto sotto la direzione del DEFR/SECO (v. elenco dei membri in allegato). Oltre all’Ufficio federale di giustizia (UFG), alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie inter- nazionali (SFI), all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e alla Direzione degli affari europei (DAE), nel gruppo di esperti erano rappresentati anche la Conferenza dei Go- verni cantonali (CdC), le segreterie generali della Conferenza dei direttori cantonali dell’eco- nomia pubblica (CDEP) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF), non- ché amministrazioni tributarie, direzioni dell’economia e servizi per l’economia e la promozione della piazza economica attraverso gli esperti cantonali nominati dalla CDEP e dalla CDF. Il gruppo di esperti ha iniziato la sua attività nel mese di febbraio del 2014 lavo- rando all’ordinanza del Consiglio federale e all’ordinanza del DEFR sul perimetro. I lavori concernenti l’ordinanza di applicazione del DEFR si sono conclusi nel gennaio del 2016. Il mandato consisteva nel seguire le revisioni delle ordinanze dal punto di vista tecnico. La par- tecipazione dei Cantoni riguardava il sostegno tecnico e il coordinamento già in una prima fase, ma non era volta ad anticipare decisioni politiche.

1.2 Principali risultati della procedura di consultazione

sull’ordinanza del Consiglio federale 34 dei 47 partecipanti alla procedura di consultazione incoraggiano gli sforzi tesi a migliorare il sistema. La CDEP e 22 Cantoni sono sostanzialmente a favore della riforma, mentre 10 partecipanti, tra i quali 2 Cantoni, esprimono delle critiche; 3 partecipanti, tra i quali 2 Can- toni, chiedono di rinunciare del tutto alle agevolazioni fiscali a livello federale.

L’adeguamento delle zone di applicazione tenendo conto della politica d’assetto del territorio e l’introduzione di un importo massimo per l’agevolazione fiscale concessa dalla Confedera- zione sono appoggiate dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione.

L’inclusione dei centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri, nella de- terminazione delle zone di applicazione è appoggiata da gran parte dei partecipanti. La for- mula e le fasce proposte per la fissazione degli importi massimi sono state sostanzialmente confermate. Vengono invece valutati in modi diversi in particolare la percentuale della popolazione com- presa nella zona di applicazione, il numero minimo di posti di lavoro da creare nel caso di

L’avamprogetto è consultabile sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Consultazione»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it

progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive e il fatto di vincolare l’age- volazione fiscale della Confederazione all’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale. I requisiti formali della decisione cantonale di agevolazione fiscale vengono in parte criticati. La maggioranza dei partecipanti si oppone all’ampliamento, nella forma proposta, dell’informazione sulle agevolazioni fiscali concesse.

L’11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto 7 (rif. 6) sui risultati della consultazione, lo ha approvato e ha discusso le fasi successive.

1.3 Principali risultati dell’indagine conoscitiva sull’ordinanza del

DEFR sul perimetro L’elenco delle zone di applicazione riscuote ampio consenso tra i partecipanti all’indagine co- noscitiva. 10 dei 21 partecipanti prendono atto dell’avamprogetto, 6 partecipanti presentano richieste di modifica e altri 5 partecipanti lo respingono.

Il rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva è pubblicato 8 (rif. 7). Il DEFR esaminerà, nel rispetto dei principi stabiliti nell’ordinanza del Consiglio federale, le proposte di modifica dei Cantoni riguardanti i loro rispettivi Comuni e ne terrà conto nel limite del possibile.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Articolo 1 Imprese industriali

Beneficiaria delle agevolazioni fiscali secondo l’articolo 12 capoverso 2 LPR è un’impresa in- dustriale o un’azienda del settore terziario vicina ad attività produttive che «crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti». L’articolo 1 capoverso 29 dell’avamprogetto di ordi- nanza del Consiglio federale posto in consultazione (di seguito: avamprogetto) delega al DEFR la competenza di descrivere le imprese (imprese industriali e aziende del settore ter- ziario vicine ad attività produttive).

La definizione delle imprese industriali contenuta nell’articolo 1 dell’ordinanza di applicazione del DEFR è ripresa dalle direttive di applicazione e completata. Come avvenuto finora, il DEFR si basa sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell’Ufficio fe- derale di statistica del 2008. Sono considerate «industriali» le seguenti attività economiche: a. attività manifatturiere secondo la sezione C NOGA;

b. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 NOGA.

Le attività informatiche (lett. b) vengono trasferite dal «settore terziario vicino ad attività pro- duttive» alle attività «industriali».

Un’impresa industriale può realizzare due tipi di progetti:  nell’ambito delle attività economiche di cui all’articolo 1 (progetti industriali) o

Il rapporto sui risultati della consultazione è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevola- zioni fiscali, a destra sotto «Consultazione»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/in- Il rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Indagine conoscitiva»: http://www.seco.admin.ch/the- Art. 1 cpv. 2: «Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le im- prese di cui all’articolo 1.»

 al di fuori di tali attività (progetti non industriali, cfr. 2.2). Queste imprese vengono de- finite aziende del settore terziario vicine ad attività produttive.

Figura 1: imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive Impresa Azienda del industriale settore terziario Progetto  x industriale (art. 1)

Progetto  x non industriale (art. 2)

2.2 Articolo 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività

produttive Partendo dal gruppo di potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 12 ca- poverso 2 LPR e dalla delega delle competenze di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’avam- progetto posto in consultazione (cfr. punto 2.1), l’articolo 2 definisce le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive come imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all’articolo 1. Ciò corrisponde in gran parte alle direttive di applicazione vigenti e alla prassi (cfr. Figura 1):

Esempio: Un’impresa attiva a livello mondiale nel settore dei macchinari (impresa industriale conforme- mente all’art. 1) centralizza il settore della ricerca e dello sviluppo, la contabilità interna e le attività di Supply Chain Management per i mercati EMEA (attività al di fuori delle attività indu- striali di cui all’art. 1 lett. a e b) in una determinata località in Svizzera.

2.3 Articolo 3 Progetto

L’articolo 3 corrisponde alla prassi attuale in base alla quale il progetto consiste nella costitu- zione o nel riorientamento di un’unità giuridica o di uno stabilimento d’impresa.

Uno stabilimento d’impresa è una sede fissa di affari o di lavoro secondo l’articolo 51 capo- verso 2 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).

2.4 Articolo 4 Riorientamento

L’articolo 4 sancisce in maniera esplicita la prassi vigente secondo cui si ha un riorienta- mento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale dell’attività aziendale. Secondo le direttive di applicazione vigenti11 il cambiamento è essenziale quando, cumulativamente: a. comporta un avanzamento tecnologico o una forte propulsione innovativa, e b. implica investimenti rilevanti rispetto alle dimensioni dell’impresa.

Art. 51 cpv. 2 LIFD: «Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i labora- tori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse na- turali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi». V. anche il rapporto «Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts», parte X sezione C, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna.

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2.5 Articolo 5 Posti di tirocinio e personale a prestito

L’articolo 5 riprende i contenuti delle direttive di applicazione, integrando l’articolo 7 12 dell’avamprogetto. Capoverso 1

Come avvenuto finora, conformemente all’articolo 7 dell’avamprogetto i posti di tirocinio ven- gono conteggiati con il numero di posti di lavoro previsti o da riorientare. Capoverso 2

Come in precedenza, i posti occupati da personale di cui all’articolo 27 dell’ordinanza sul col- locamento (RS 823.111) non vengono conteggiati come posti di lavoro.

2.6 Articolo 6 Importanza per l’economia regionale

L’articolo è nuovo. Capoverso 1

Secondo il capoverso 1 l’importanza particolare per l’economia regionale conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 213 dell’avamprogetto è data quando il progetto soddisfa almeno quattro criteri specificati all’articolo 8 capoverso 1 lettere a–h14 dell’avam- progetto. Capoverso 2

Nella sua proposta il Cantone indica i quattro criteri determinanti per quanto riguarda l’impor- tanza del progetto per l’economia regionale secondo il capoverso 1.

2.7 Articolo 7 Inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla

Confederazione L’articolo 10 capoverso 215 dell’avamprogetto delega al DEFR la competenza di disciplinare l’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. Nell’elaborazione della nuova ordinanza di applicazione il DEFR si è ampiamente basato sulle direttive di applica- zione e sulla prassi vigente.

Art. 7 «1 Il numero dei posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di im- piego. Una percentuale di impiego del cento per cento corrisponde a un posto di lavoro. Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indetermi- nato conclusi secondo il diritto svizzero dall’impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.» Art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2 «Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se (...) il progetto riveste un’importanza particolare per l’economia regionale.» Art. 8 cpv. 1 «L’importanza di un progetto per l’economia regionale è valutata in particolare in base ai seguenti criteri: a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile; b. numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare nella zona di applicazione; c. investimenti pianificati nella zona di applicazione; d. acquisti, ordinazioni o richieste di prestazioni pianificati o realizzati nella zona di applicazione; e. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto; f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione; g. carattere innovativo del miglioramento di un prodotto, di un processo di produzione o di un processo di gestione aziendale rispetto alle soluzioni precedenti; o h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.» Art. 10 cpv. 2: «Il DEFR disciplina l’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.»

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Capoverso 1

Nel caso di progetti di nuove imprese, al posto dell’iscrizione nel registro cantonale di com- mercio, è il giorno in cui ha inizio l’assoggettamento all’imposta a essere considerato giorno di riferimento per l’inizio dell’agevolazione fiscale. Questo approccio ha il vantaggio di com- prendere anche le nuove imprese non iscritte nel registro di commercio. L’assoggettamento coincide inoltre con una data chiaramente definita secondo la legislazione in materia fiscale alla quale possono far riferimento le autorità a cui compete la tassazione.

Analogamente a quanto avviene oggi, se l’assoggettamento non ha ancora avuto inizio, l’agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’avamprogetto è stata presentata alla SECO. Questo anno civile fa parte della durata secondo l’articolo 10 dell’avamprogetto. I dettagli sono disciplinati nella decisione.

Figura 2: determinazione dell’inizio dell’agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d’impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto dell’assoggettamento)

Inizio dell’assoggettamento: precedente alla Inizio dell’assoggettamento: successivo alla presentazione della proposta completa presentazione della proposta completa Art. 7 cpv. 1 prima frase ordin. appl. DEFR Art. 7 cpv. 1 prima frase ordin. appl. DEFR Se l’assoggettamento ha avuto inizio prima della Se l’assoggettamento ha avuto inizio dopo la presentazione della proposta completa alla presentazione della proposta completa alla SECO, SECO, l’agevolazione fiscale comincia il giorno in ma prima del 31 dicembre dello stesso anno civile, cui comincia l‘assoggettamento. l’agevolazione fiscale comincia il giorno in cui co- mincia l‘assoggettamento.

Presentazione proposta completa Art. 13 cpv. 2 ordinanza CF

L’assoggettamento non ha ancora avuto inizio Casi eccezionali Termine per la presentazione il 31 dicembre Art. 8 cpv. 1 ordin. appl. DEFR Art. 13 cpv. 3 ordinanza CF Art. 7 cpv. 1 seconda frase ordin. appl. DEFR In casi eccezionali (in particolare Termine di presentazione di massimo 270 Se l’assoggettamento non ha ancora avuto inizio, nel caso di misure edilizie) l’ini- giorni civili dopo l’inizio dell’assoggettamento l’agevolazione fiscale comincia il 31 dicembre zio dell’agevolazione fiscale può ossia data limite di presentazione della propo- dell’anno civile in cui è stata presentata la proposta essere posticipato di sta completa alla SECO. completa. cinque anni civili al massimo.

Capoverso 2

Per i progetti di imprese esistenti l’agevolazione fiscale comincia come in precedenza con la realizzazione della prima cifra d’affari. La presentazione della cifra d’affari deve essere effet- tuata in base alle norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero.

Viene precisato che l’agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio dell’anno civile corrispon- dente. I dettagli sono disciplinati nella decisione.

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Figura 3: determinazione dell’inizio dell’agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese esistenti (con o senza cifra d’affari)

Realizzazione della prima cifra d’affari: precedente Realizzazione della prima cifra d’affari: successiva alla presentazione della proposta completa alla presentazione della proposta completa Art. 7 cpv. 2 ordin. appl. DEFR Art. 7 cpv. 3 ordin. appl. DEFR Se il progetto genera per la prima volta una cifra Se il progetto genera per la prima volta una cifra d’af- d’affari prima della presentazione della proposta fari dopo la presentazione della proposta completa, ma completa, l’agevolazione fiscale comincia il prima del 31 dicembre dello stesso anno civile, l’age- 1° gennaio dell’anno civile in cui è stata presentata la volazione comincia il giorno in cui è proposta completa. generata la prima cifra d’affari.

Presentazione proposta completa Art. 13 cpv. 2 ordinanza CF

Nessuna cifra d’affari entro il 1° gennaio dell’anno civile Termine per la presentazione Casi eccezionali 31 dicembre Art. 8 cpv. 1 ordin. appl. DEFR in cui il progetto genera per Art. 13 cpv. 3 ordinanza CF Art. 7 cpv. 3 ordin. appl. DEFR la prima volta una cifra La proposta deve essere presentata entro In casi eccezionali (in particolare Se il progetto non genera alcuna cifra d’af- nel caso di misure edilizie) l’inizio d’affari. lo stesso anno civile in cui il progetto fari entro il 31 dicembre dell’anno genera per la prima volta una cifra d’affari. dell’agevolazione fiscale può civile in cui è stata presentata la proposta essere posticipato di cinque anni completa, l’agevolazione fiscale comincia il civili al massimo. 31 dicembre dello stesso anno civile.

La figura tiene conto dei risultati della procedura di consultazione. Questo significa che il passaggio «il termine [di 270 giorni civili] decorre dall’inizio dell’anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari» al capoverso 3 dell’articolo 13 dell’avamprogetto sarà sostituito con «la proposta deve essere present ata entro lo stesso anno civile in cui il progetto genera per la prima vota una cifra d’affari».

Capoverso 3

Nel caso di progetti di imprese esistenti che al momento della presentazione della proposta non hanno realizzato alcuna cifra d’affari, l’agevolazione fiscale comincia, analogamente a quanto avviene oggi, al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’avamprogetto è stata presentata alla SECO. Capoverso 4

La disposizione secondo cui il periodo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confedera- zione non deve necessariamente coincidere con quello dell’agevolazione fiscale concessa dal Cantone è stata ripresa dalle direttive di applicazione.

2.8 Articolo 8 Eccezioni

Questa disposizione è ripresa dalle direttive di applicazione e completata. Capoverso 1

Come finora, in casi eccezionali, in deroga all’articolo 7 capoverso 1 (nuove imprese Figura 2) e capoverso 3 (imprese esistenti con un progetto ma senza cifra d’affari cfr. Figura 3), l’agevolazione fiscale può cominciare più tardi. Il termine supplementare concesso è esteso da 2 a 5 anni. Ora vengono citate anche le misure edilizie come esempio che motiva la con- cessione di un termine supplementare per l’inizio dell’agevolazione fiscale. Capoverso 2

Come finora, l’anno civile in cui la proposta completa di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’avamprogetto è stata presentata alla SECO non è considerato nel termine supplemen- tare.

Capoverso 3

Nel caso in cui sia proposto un inizio posticipato dell’agevolazione fiscale, la motivazione e uno scadenzario dettagliato sono, come finora, obbligatoriamente parte integrante del dos- sier completo. Capoverso 4

Questo capoverso introduce una nuova precisazione secondo la quale, nel caso in cui si ap- plichi l’articolo 8, l’agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio.

2.9 Articolo 9 Importo massimo

I valori rilevanti dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confedera- zione sono definiti nell’articolo 11 capoversi 1–316 dell’avamprogetto. La definizione della struttura dettagliata (aliquote e calcolo) è di competenza del DEFR (art. 11 cpv. 4). Capoverso 1

Il capoverso 1 illustra i coefficienti per la determinazione dell’importo massimo dell’agevola- zione fiscale:  numero di nuovi posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto (PLnuovi);  numero di posti di lavoro che si prevede di mantenere e di riorientare conformemente all’articolo 4 con il progetto (PLmantenuti);  importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare (Inuovo);  importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all’articolo

4 (Imantenuto);

 durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (N). Nel caso di PLmantenuti vengono considerati esclusivamente i posti di lavoro esistenti interes- sati direttamente da un riorientamento secondo l’articolo 4. La decisione può contenere an- che condizioni riguardanti il mantenimento di posti di lavoro non riorientati. Capoverso 2

La formula per il calcolo dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale è determinata sulla base del risultato della formula proposta dal Consiglio federale nella consultazione 17 (cfr. rap- porto esplicativo, n. 2.3.2, p. 24) e sarà inserita nell’ordinanza di applicazione del DEFR. Questo capoverso non è quindi oggetto dell’indagine conoscitiva.

Art. 11: « L’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all’importo inferiore fra i due seguenti importi: a. le detrazioni fiscali risultanti dall’agevolazione richiesta per l’impresa interessata a livello cantonale e comunale; b. l’importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l’imposta federale. Essa non supera tuttavia in nessun caso l’importo massimo stabilito dalla Confederazione. L’agevolazione fiscale effettivamente concessa ogni anno sull’imposta federale diretta, per l’intera durata dell’agevolazione fiscale, non supera in nessun caso l’agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.. Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell’importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Con- federazione. A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorien- tare siano in un rapporto adeguato.» [(PLnuovi x Inuovo) + (PLmantenuti x Imantenuto)] x N

Capoverso 3

Gli importi Inuovo e Imantenuto vengono determinati in base al risultato relativo alla fascia degli im- porti massimi proposta dal Consiglio federale nella consultazione 18 (cfr. rapporto sui risultati della consultazione, n. 2.3.2, p. 24) e saranno inseriti nell’ordinanza di applicazione del DEFR. Questo capoverso non è quindi oggetto dell’indagine conoscitiva. Capoverso 4 Secondo il capoverso 4 il DEFR verifica la formula e i valori determinanti almeno ogni due legislature.

2.10 Articolo 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare

(PLnuovi) L’articolo 10 stabilisce i criteri per la determinazione dei nuovi posti di lavoro (PL nuovi) se- condo l’articolo 9 con l’obiettivo di evitare abusi. A questo scopo l’articolo 10 considera la ri- partizione dei nuovi posti di lavoro da creare secondo il piano aziendale su tutto il periodo di agevolazione fiscale. Capoverso 1 Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fi- scale concessa dalla Confederazione, PLnuovi corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale. Esempio: Periodo di agevolazione fiscale (N): 10 anni civili Numero di nuovi posti di lavoro (PL) per tutto il periodo secondo il piano aziendale: 20 Numero di nuovi PL nella prima metà del periodo (5 anni civili): 10  PLnuovi secondo l’articolo 10 capoverso 1 = 20 Motivazione: con 10 PL previsti, nei primi 5 anni civili viene creato il 50 per cento dei 20 nuovi PL previsti per tutto il periodo dell’agevolazione fiscale. In questo caso si applica il capoverso 1 e PLnuovi tiene conto dei PL creati secondo il piano aziendale per tutto il pe- riodo di agevolazione fiscale. Capoverso 2 Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fi- scale concessa dalla Confederazione, PLnuovi corrisponde al numero dei posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2. Esempio: Periodo di agevolazione fiscale (N): 10 anni civili Numero di nuovi posti di lavoro (PL) per l’intero periodo secondo il piano aziendale: 60 Numero di nuovi PL nella prima metà del periodo (5 anni civili): 10  PLnuovi secondo l’articolo 10 capoverso 2 = 10 x 2 = 20 Motivazione: con 10 PL previsti, nei primi 5 anni civili viene creato meno del 50 per cento dei 60 nuovi PL previsti per l’intero periodo di agevolazione fiscale. Si applica quindi il ca- poverso 2 e il numero di nuovi PL creati al termine della prima metà del periodo di agevo- lazione fiscale viene moltiplicato per il fattore 2.

Da 71 594 a 143 188 franchi all’anno per ogni posto di lavoro da creare e da 35 797 a 71 594 franchi all’anno per ogni posto di lavoro da mantenere.

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Capoverso 3 Nel caso di un periodo di anni dispari, il termine per l’adempimento è prolungato di sei mesi.

Esempio: Periodo di agevolazione fiscale (N): 7 anni civili Riferimento per il calcolo della metà del periodo: 4 anni civili.

Capoverso 4 Secondo la prassi vigente, le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 19 dell’avamprogetto entro la metà del periodo, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 10 capoversi 1–3.

2.11 Articolo 11 Imputazione del debito fiscale all’agevolazione fiscale

L’articolo 11 integra l’articolo 15 capoverso 420 dell’avamprogetto specificando le modalità di ottenimento dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale da parte dell’impresa beneficiaria nonché le responsabilità del Cantone. Capoverso 1 L’importo dell’agevolazione fiscale può essere ottenuto dall’impresa per tutto il periodo dell’agevolazione fiscale. Il diritto all’agevolazione fiscale decade nel momento in cui si esau- risce l’importo dell’agevolazione fiscale o scade il periodo di agevolazione fiscale. Gli importi non utilizzati durante il periodo non sono recuperabili. Capoverso 2 L’importo dell’agevolazione fiscale può essere imputato unicamente alle imposte legate al progetto che beneficia dell’agevolazione fiscale. Questo può richiedere una contabilità speci- fica per il progetto in modo che le imposte applicate al progetto e quelle applicate alle re- stanti attività dell’impresa siano chiaramente distinguibili. Capoverso 3 Il Cantone cui compete la tassazione dell’impresa assicura per ogni periodo fiscale il conteg- gio dell’agevolazione fiscale.

Il Cantone adempie l’obbligo di cui al capoverso 3 nei confronti della SECO indicando nel rapporto annuale l’importo rimanente dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confedera- zione (cfr. n 2.14). A differenza degli altri dati contenuti nel rapporto annuale, l’importo resi- duo può essere determinato e comunicato alla SECO solo dopo la tassazione definitiva dell’impresa. Poiché i dati sulla tassazione in genere sono disponibili con un differimento temporale (fino a un massimo di 5 anni dopo la fine dell’anno di esercizio corrispondente 21), l’importo residuo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione per l’anno x può essere eventualmente indicato solo in un rapporto annuale successivo (al più tardi nel rap- porto annuale x + 5).

Art. 6 cpv. 2: «Se il richiedente è un’azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, la Confedera- zione può accordare agevolazioni fiscali unicamente se il progetto prevede la creazione di almeno 20 nuovi posti di lavoro.» Art. 15 cpv. 4: «Il DEFR informa sull’agevolazione fiscale federale concessa all’impresa il Cantone che ha pre- sentato la proposta nonché l’autorità cantonale cui compete la tassazione, affinché quest’ultima possa proce- dere alla tassazione dell’impresa interessata. Informa inoltre l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)» Art. 120 cpv. 1 LIFD: «Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.»

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2.12 Articolo 12 Presentazione della proposta da parte del Cantone

Questa disposizione è nuova e specifica, integrando l’articolo 13 capoverso 322 dell’avampro- getto, che il Cantone deve utilizzare il modulo prescritto dalla SECO per la presentazione della proposta.

2.13 Articolo 13 Termine di trattazione

L’articolo 13 è ripreso dalle direttive di applicazione. Com’è avvenuto finora, la proposta del Cantone viene trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione del dossier com- pleto. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.

2.14 Articolo 14 Rapporto annuale

L’articolo 14 definisce, integrando l’articolo 16 capoverso 3 23 dell’avamprogetto, la procedura di trasmissione del rapporto annuale. Le disposizioni sono riprese dalle direttive di applica- zione (cpv. 1–4) e completate (cpv. 5). Capoverso 1 Com’è avvenuto finora, il Cantone trasmette alla SECO i dati conformemente all’articolo 16 capoverso 3 dell’avamprogetto utilizzando il modulo prescritto dalla SECO. Capoverso 2 Come finora, il rapporto annuale deve essere firmato sia dall’impresa che dal Cantone. In tal modo l’impresa conferma l’esattezza delle informazioni fornite. Il Cantone conferma da parte sua l’avvenuta verifica dell’esattezza e della plausibilità delle informazioni fornite dall’im- presa. Capoverso 3 Come in precedenza, in mancanza della firma dell’impresa o del Cantone, il rapporto an- nuale è considerato incompleto e non presentato. Capoverso 4 Com’è avvenuto finora, al posto del rapporto annuale l’impresa può presentare anche un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale. Capoverso 5 Questo capoverso è introdotto sulla base dell’articolo 17 24 (ufficio di revisione) dell’avampro- getto. Anziché una conferma allegata al rapporto annuale, l’ufficio di revisione può firmare anche il rapporto annuale stesso.

2.15 Articolo 15 Prosecuzione dell’agevolazione fiscale

L’articolo 15 è ripreso dalle direttive di applicazione e precisato.

Art. 13 cpv. 3: «Il Cantone deve presentare la sua proposta per via elettronica alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l’inizio dell’assoggettamento all’imposta. Per i progetti delle imprese esistenti il termine per la presentazione decorre dall’inizio dell’anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari.» Art. 16 cpv. 3: «I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell’impresa, i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare che siano rispettate le condizioni e gli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.» Art. 17: «Le imprese soggette all’obbligo di revisione secondo l’articolo 727 o 727a del Codice delle obbliga- zioni (CO) devono far confermare ogni anno dall’ufficio di revisione i dati relativi all’evoluzione dei posti di la- voro e trasmettere tali dati ai Cantoni.»

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In base alla prassi seguita finora, la durata dell’agevolazione fiscale viene suddivisa in due periodi nelle decisioni del DEFR. Al termine del primo periodo l’agevolazione viene prolun- gata per il secondo periodo se sono soddisfatti le condizioni e gli oneri stabiliti nella deci- sione del DEFR. Capoverso 1

Il capoverso 1 è ripreso dalle direttive di applicazione. La SECO verifica il rispetto delle con- dizioni e degli oneri, in particolare sulla base del rapporto annuale. Se non viene presentato il rapporto annuale non è possibile confermare la prosecuzione dell’agevolazione fiscale. Capoverso 2

Il capoverso 2 è ripreso dalle direttive di applicazione e dà la facoltà alla SECO di richiedere, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e degli oneri, ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro. Capoverso 3

Il capoverso 3 viene ripreso dalle direttive di applicazione e stabilisce che la SECO informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell’agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell’impresa. Capoverso 4

Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla prassi odierna. La comunicazione della SECO di cui al capoverso 3 offre all’impresa la possibilità di prendere posizione entro una determinata scadenza e di chiedere una decisione impugnabile del DEFR.

2.16 Articolo 16 Entrata in vigore

L’ordinanza di applicazione del DEFR entrerà in vigore insieme all’ordinanza del Consiglio federale e all’ordinanza del DEFR sul perimetro presumibilmente il 1° luglio 2016.

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3 Allegato: membri del gruppo di esperti

Stato 15 gennaio 2016

Cognome Nome Ufficio / Funzione

Aregger(*) Roland Leiter Volkswirtschaft, Steueramt, AG

Baretta(*) Gabriele SFI, collaboratrice Sezione Questioni fiscali multilaterali e imposizione delle imprese

Bianco Eric Chef service du Développement économique, VS

Bürki Daniel AFC, vicecapo Divisione Vigilanza Cantoni Gruppo 1

Dériaz Pierre Responsable de la Division taxation, VD

Devaux Jean-Philippe Projektleiter Wirtschaftsförderung, BE

Gani(*) Raphaël Fiscaliste auprès de la Division de la taxation, VD

Gobat(*) Christian CdC, incaricato NPC

Godel Martin SECO, Politica a favore delle PMI, caposettore, presidente del gruppo di esperti

Grillet(*) Stéphanie DAE, collaboratrice scientifica Sezione Affari economici e finanziari

Huber Andreas Segretario CDF

Jaquiéry(*) Sebastian SFI, collaboratore Sezione Questioni fiscali multilaterali e imposizione delle imprese

Kälin Emil Sekretär Volkswirtschaftsdirektion, UR

Mahnig Fabian DAE, capo Sezione Affari economici e finanziari

Mayer Roland Vicesegretario generale CdC

Mischler(*) Peter Vicesegretario CDF

Neuhaus Marianne SECO, Politica a favore delle PMI, collaboratrice scientifica

Niederberger Christoph Segretario generale CDEP

Schelling Christoph SFI, capo Divisione Fiscalità

Siegrist Dave Vorsteher Steueramt, AG

Ulrich Beat Leiter Hauptabteilung Standortförderung, SG

Widmer Iris UFG, giurista Settore Legislazione II (*) Sostituto

4 Documenti di riferimento

N. rif. Titolo, versione, data Rif. 1 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) Rif. 2 Ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applica- zione della politica regionale (RS 901.022) Rif. 3 Ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (RS 901.022.1) Rif. 4 Direttive di applicazione del DEFR del 27 novembre 2012 per la concessione di agevolazioni fi- scali nel quadro della legge federale sulla politica regionale. Le direttive di applicazione sono pub- blicate sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Ulteriori Rif. 5 «Évaluation des allégements fiscaux dans le cadre de la politique régionale», B, S, S. in collabo- razione con IRENE, ottobre 2013; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle age- volazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: «Système d’allégements fiscaux en comparaison internationale», KPMG, ottobre 2013; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapporti»: «Examen des zones d’application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR», Credit Suisse Economic Research, luglio 2014; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapporti»: Rif. 6 Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza concernente la con- cessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale, dicembre 2015; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Consulta- zione»: Rif. 7 Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva concernente la revisione totale dell’ordinanza sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fi- scali, gennaio 2016; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Indagine conoscitiva»:

5 Glossario

Abbreviazione Significato Avamprogetto Avamprogetto posto in consultazione sull’ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) NOGA Nomenclatura generale delle attività economiche dell’UST del 2008 NPR Nuova politica regionale Ordinanza del Consiglio fe- Ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni derale fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022) Ordinanza del DEFR sul Ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applica- perimetro zione in materia di agevolazioni fiscali (RS 901.022.1) Nuovo titolo: Ordinanza sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali Ordinanza di applicazione Nuova ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali del DEFR in applicazione della politica regionale. SECO Segreteria di Stato dell’economia

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