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Revisione dell'ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione la ricerca e l’innovazione SEFRI

Modifica dell’ordinanza / del regolamento concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

Rapporto esplicativo

Avamprogetto per l’indagine conoscitiva, 11.03.2016

1. Contesto e motivo della revisione

Le scuole specializzate sono scuole a tempo pieno del livello secondario II che offrono una formazione generale approfondita e sono orientate in base ai rami professionali. I cicli di formazione offerti dalle scuole specializzate includono i seguenti settori: sanità, lavoro sociale, pedagogia, informazione e comunicazione (linguistica applicata), arte e arte applicata, musica e teatro e psicologia applicata. Nel 2013 in Svizzera sono stati rilasciati 2264 attestati di maturità specializzata, a fronte di 18 217 attestati di maturità liceale e

13 871 attestati di maturità professionale (fonte: UST).

Dal 2004 in Svizzera il riconoscimento dei titoli delle scuole specializzate e degli attestati di maturità specializzata da esse rilasciati è disciplinato dal Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) del 12 giugno 2003 concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate. Nel 2012 la Schweizerische Mittelschulämterkonferenz SMAK (Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale, CESFG; Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori) ha sottoposto alla CDPE alcuni principi volti a integrare meglio le scuole specializzate nel sistema formativo svizzero ed ha identificato delle priorità d’azione (allegato). Da queste priorità emerge in particolare la mancanza di un esame «passerella» che consenta ai titolari di una maturità specializzata di accedere agli studi presso un’università cantonale o un politecnico federale. Attualmente, infatti, se vogliono intraprendere gli studi universitari queste persone devono ottenere la maturità liceale o frequentare gli ultimi due anni della formazione liceale. Con l’azione prioritaria 2 la SMAK/CESFG propone quindi alla CDPE di estendere anche ai titolari di una maturità specializzata la “passerella” esistente (esame complementare per i titolari di un attestato di maturità professionale). Nella riunione plenaria del 27 marzo 2014 la CDPE ha preso visione dei principi e ha incaricato la propria segreteria generale di discutere con l’autorità federale competente le iniziative necessarie per disciplinare l’accesso all’esame complementare per i titolari di un attestato di maturità specializzata. È stato quindi istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della CDPE, della SMAK/CESFG, della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle scuole specializzate (CDSS), di swissuniversities e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). I lavori si sono conclusi nel 2015.

2. Conclusioni del gruppo di lavoro e seguito della procedura

Il gruppo di lavoro è partito dal presupposto che istituire un nuovo esame per i titolari di una maturità specializzata o modificare le modalità dell’esame in vigore non sarebbero misure adeguate. Esso propone di modificare le basi legali esistenti e di estendere così l’accesso all’esame complementare “passerella” anche ai titolari di una maturità specializzata riconosciuta a livello federale. Come è già il caso per i titolari di un attestato di maturità professionale, il superamento dell’esame complementare consentirà anche ai titolari di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di accedere agli studi presso un’università o un politecnico. L’attestato di superamento dell’esame complementare assieme all’attestato federale di maturità specializzata vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione.

1 www.edk.ch > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche 4.2.1.2

2 www.edk.ch > Come funziona la CDPE > Organi e agenzie specializzate > Schweizerische Mittelschulämterkonferenz

Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, per poter raggiungere questo obiettivo, oltre all’accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità occorre modificare i seguenti atti normativi:  l’ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali (di seguito: ordinanza del Consiglio federale) e  il regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 relativo all’esame complementare per l’ammissione dei titolari di una maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali (di seguito: regolamento CDPE). La procedura d’indagine conoscitiva sulla modifica dell’ordinanza del Consiglio federale e del regolamento della CDPE è condotta parallelamente dalla Confederazione e dalla CDPE. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

3. Modifica dell’ordinanza del Consiglio federale / del Regolamento della CDPE

In base all’Accordo amministrativo, la Confederazione e i Cantoni sono responsabili congiuntamente del riconoscimento degli attestati liceali di maturità. Per consentire ai titolari di un attestato di maturità professionale di accedere agli studi universitari, nel quadro di una modifica dell’accordo amministrativo operata nel 2003, Confederazione e Cantoni hanno creato un’apposita base legale e approvato atti normativi specifici, di contenuto identico, per disciplinare i rispettivi esami complementari. L’ordinanza e gli atti normativi sono entrati in vigore il 1° aprile 2004 . Nel 2011 l’ordinanza del Consiglio federale e il regolamento della CDPE sono stati sottoposti a una revisione totale. L’esame complementare disciplinato dalle basi legali summenzionate ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale di acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per intraprendere gli studi universitari generali. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza/del regolamento l’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato federale di maturità professionale, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta a livello nazionale. Per poter estendere l’accesso all’esame complementare anche ai titolari di una maturità specializzata riconosciuta a livello federale, il campo di applicazione degli atti normativi menzionati deve essere ampliato e le disposizioni seguenti devono essere completate in tal senso:  il titolo, art. 1, art. 2 cpv. 1 e 2,  all’art. 6 si tratta di adattare la denominazione alla nuova legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU): l’organo di coordinamento delle scuole universitarie si chiamerà d’ora in poi “Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie”.

Allegato: Principi della SMAK/CESFG sulle scuole specializzate (in francese e tedesco)

3 FF 1995 II 242, 2004 203 4 RS 413.14

5 www.edk.ch > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche 4.2.1.3

6 Ordinanza del 19 dicembre 2003 (RU 2004 629)

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