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Dipartimento federale delle finanze DFF

06.12.2019

Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva

Rapporto esplicativo

2019–...... 1

Compendio

a. Nel caso delle eredità indivise, il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi della sostanza scaduti dopo il decesso dell’autore della successione non dovrà più essere effettuato dall’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione bensì dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. In questo modo sarà possibile migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell’imposta preventiva. b. D’ora in poi il rimborso dell’imposta preventiva per i funzionari svizzeri domici- liati all’estero dovrà essere effettuato dall’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione. Attualmente esso rientra tra i compiti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Situazione iniziale a. I redditi gravati dell’imposta preventiva scaduti dopo il decesso dell’autore della successione devono essere dichiarati dagli eredi nel loro Cantone di domicilio. Tuttavia, secondo il diritto vigente, nel caso delle eredità indivise il rimborso dell’imposta preventiva è effettuato dal Cantone di domicilio dell’autore della successione. Questo Cantone deve verificare se i redditi sono stati dichiarati negli altri Cantoni. Con il coinvolgimento di diversi Cantoni si complica la verifica delle istanze di rimborso e vi è il rischio che l’imposta preventiva sia rimborsata a torto o due volte. b. Attualmente i funzionari svizzeri domiciliati all’estero devono presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzio- ni. La tassazione del reddito e della sostanza è però effettuata dall’autorità fiscale del luogo d’origine.

Contenuto del progetto a. Per i redditi scaduti dopo il decesso, il rimborso dell’imposta preventiva sarà effettuato dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi anziché dall’ultimo Canto- ne di domicilio dell’autore della successione. Questo Cantone comunicherà al Cantone di domicilio degli eredi tutte le informazioni necessarie relative alla suc- cessione. In questo modo, nei casi fiscali intercantonali sarà possibile migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimbor- so dell’imposta preventiva. b. In futuro, sarà l’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dei funzionari svizzeri domiciliati all’estero a decidere in merito al rimborso dell’imposta preventiva. Questo permetterà di semplificare e accelerare le procedu- re di tassazione e di rimborso. Le novità introdotte nell’avamprogetto determineranno, per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, un lieve aumento non quantificabile delle entrate dell’imposta preventiva, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sulla sostanza.

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Diritto vigente

a) Eredità indivise In virtù della successione universale, gli eredi subentrano nella posizione giuridica del de cuius. Gli eredi o il loro rappresentante comune devono inviare all’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione una dichiarazione d’imposta indicando i redditi conseguiti fino alla data del decesso e la sostanza esistente a tale data. In questo modo, l’imposizione dell’insieme dei redditi e della sostanza è garan- tita per tutto il periodo compreso tra l’ultima dichiarazione d’imposta del de cuius e il giorno del decesso. Per quanto riguarda i redditi futuri provenienti dall’eredità e la relativa sostanza, l’imposizione è in capo ai singoli eredi se questi accettano l’eredità. Dal punto di vista del diritto civile l’eredità indivisa appartiene alla comu- nione ereditaria. Dal punto di vista del diritto tributario, ogni erede è assoggettato all’imposta nella misura della sua quota sui redditi provenienti dall’eredità e sulla relativa sostanza. Questa regola è applicabile fino allo scioglimento della comunione ereditaria. I beneficiari di una prestazione gravata dell’imposta preventiva aventi il proprio domicilio in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’ammontare totale dell’imposta preventiva se soddisfano le pertinenti condizioni: corretta indicazione dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d’imposta, diritto di godimento e presentazione tempestiva dell’istanza. L’intento è spingere i contribuenti a dichiarare alle autorità di tassazione competenti i redditi gravati dell’imposta preventiva e la relativa so- stanza (ad es. un conto bancario e gli interessi maturati), garantendo in tal modo una corretta imposizione del reddito e della sostanza (funzione di garanzia dell’imposta preventiva). Se i valori patrimoniali ereditati generano redditi gravati dell’imposta preventiva, occorre stabilire:  chi deve presentare l’istanza per il rimborso dell’imposta preventiva e a chi (Cantone competente); e  chi deve soddisfare le condizioni per il rimborso (diritto di godimento, pre- sentazione tempestiva dell’istanza e corretta dichiarazione). Conformemente all’articolo 30 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 19651 sull’imposta preventiva (LIP) e agli articoli 58 e 59 dell’ordinanza del 19 dicembre 19662 sull’imposta preventiva (OIPrev), si distingue tra i redditi gravati dell’imposta preventiva che sono venuti a scadere prima del decesso dell’autore della successione e quelli che sono venuti a scadere dopo il decesso.

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I redditi gravati dell’imposta preventiva sono scaduti… …prima del decesso …dopo il decesso dell’autore dell’autore della della successione. successione. Gli eredi dichiarano, con decor- renza dalla data del decesso dell’autore della successione, oltre L’insieme dei redditi e agli elementi usuali Cosa si deve indicare della sostanza  la sostanza: la loro quota suc- nella dichiarazione dell’autore della cessoria; d’imposta? successione fino al  il reddito (in particolare i reddi- giorno del decesso. ti gravati dell’imposta preven- tiva): la loro quota sui redditi provenienti dall’eredità. Dove bisogna inviare la All’ultimo Cantone di Nel rispettivo Cantone di domici- dichiarazione domicilio dell’autore lio degli eredi. d’imposta? della successione. Dove vengono tassati i Nell’ultimo Cantone redditi gravati di domicilio Nel rispettivo Cantone di domici- dell’imposta preventiva dell’autore della lio degli eredi. e la sostanza? successione3. Chi deve soddisfare le L’autore della succes- Ogni erede per la propria quota condizioni per il rim- sione. successoria. borso? Tutti gli eredi in comune o il loro rappresentante comu- ne nell’ambito della Tutti gli eredi in comune o il loro Chi deve presentare dichiarazione rappresentante mediante il modulo l’istanza di rimborso? d’imposta per la data descritto al n. 1.2. del decesso dell’autore della successione. Nell’ultimo Cantone Dove bisogna presentare di domicilio Nell’ultimo Cantone di domicilio l’istanza di rimborso? dell’autore della dell’autore della successione4. successione. Quale Cantone effettua L’ultimo Cantone di L’ultimo Cantone di domicilio

3 DTF 118 Ia 41

4 Occorre tenere presente che la tassazione non spetta esclusivamente all’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione (ad es. in caso di assoggettamento limitato in Svizzera). Di seguito, si utilizza l’espressione l’«ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione» anche per siffatte situazioni.

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il rimborso? domicilio dell’autore dell’autore della successione. della successione. Confronto con la Quali possibilità di dichiarazione Possibilità di controllo limitate; controllo ha il Cantone d’imposta dell’autore cfr. in merito il n. 1.2. che effettua il rimborso? della successione. Per i redditi scaduti dopo la morte dell’autore della successione, gli eredi domiciliati all’estero chiedono un eventuale rimborso dell’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Se il defunto era domicilia- to all’estero, gli eredi in Svizzera presentano l’istanza di rimborso all’autorità fiscale del loro Cantone di domicilio. b) Funzionari svizzeri I funzionari svizzeri domiciliati all’estero e ivi esonerati dall’imposta diretta sono tassati dal Cantone d’origine (art. 3 cpv. 5 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta; LIFD). Attualmente, lavorano all’estero come funzionari svizzeri circa 1500 persone, di cui 500–700 chiedono il rimborso dell’imposta preventiva. I funzionari svizzeri sono perlopiù impiegati della Confederazione che godono dello statuto diplomatico. Per la tenuta del registro e l’invio per posta ai contribuenti e ai Cantoni dei docu- menti necessari (ad es. dichiarazione d’imposta, decisione di tassazione, diffida ecc.) è competente l’AFC (funzione di interfaccia). La tassazione vera e propria è effet- tuata dai Cantoni. I funzionari svizzeri hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva (art. 52 cpv. 1 OIPrev). Dopo aver ricevuto la dichiarazione d’imposta, l’AFC verifica l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva inviata in allegato (modulo 22) e dispone il versa- mento del credito d’imposta preventiva. Successivamente, la dichiarazione d’imposta nel suo insieme, ovvero anche l’istanza di rimborso già liquidata, è tra- smessa ai Cantoni per l’ulteriore elaborazione (in particolare per la tassazione e la fatturazione).

1.2 Necessità di una riforma

a) Eredità indivise Secondo il diritto vigente, il rimborso dell’imposta preventiva è di competenza dell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione, a prescindere dal momento in cui sono scaduti i redditi gravati dell’imposta preventiva, ossia prima o dopo il decesso dell’autore della successione. Questo Cantone deve verificare se sono soddisfatte tutte le condizioni per il rimborso. I casi in cui i redditi gravati dell’imposta preventiva sono scaduti prima del decesso dell’autore della successione non pongono problemi. L’ultimo Cantone di domicilio può controllare esso stesso se l’autore della successione nell’ambito della dichiara- zione d’imposta ordinaria e gli eredi nell’ambito della dichiarazione d’imposta per la

5 RS 642.11

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data del decesso del suddetto autore hanno adempiuto l’obbligo di dichiarazione e se l’autore della successione aveva il diritto di godimento. Non pongono problemi neppure i casi in cui i redditi gravati dell’imposta preventiva sono scaduti dopo il decesso dell’autore della successione e gli eredi e l’autore della successione sono assoggettati all’imposta nello stesso Cantone. La procedura richiede un dispendio di risorse maggiore quando i redditi gravati dell’imposta preventiva sono scaduti dopo il decesso dell’autore della successione e gli eredi o alcuni di essi non sono domiciliati nell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione e l’eredità non è ancora stata divisa. In questo caso la verifica della dichiarazione eseguita ai fini del rimborso dell’imposta preventiva è di competenza dell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione. La dichiarazione dei redditi e della sostanza viene però inviata a un altro Cantone (cfr. n. 1.1). Secondo il diritto vigente, i Cantoni coinvolti sono tenuti a scambiarsi informazioni. A tale scopo, i Cantoni si basano sul modu- lo S-167, che gli eredi utilizzano per l’istanza di rimborso6. Questo modulo non permette tuttavia di accertare il diritto al rimborso poiché da esso non si evince se la dichiarazione è stata compilata correttamente. Poiché non esiste un sistema di notifi- ca uniforme più esaustivo del modulo S-167, la verifica di siffatte istanze di rimbor- so comporta un dispendio di risorse ed è soggetta a errori. Non si può escludere la possibilità che in passato l’imposta preventiva sia stata rimborsata a torto o due volte, ovvero una volta alla comunione ereditaria da parte dell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione e una volta agli eredi da parte del rispettivo Cantone di domicilio. Il Cantone che rimborsa l’imposta preventiva può verificare se i redditi e la sostanza sono stati dichiarati correttamente soltanto a fronte di un dispendio di risorse consi- derevole. Non è quindi possibile garantire che, ai fini dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, la quota parte della comunità ereditaria sia dichiarata correttamente nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. L’AFC esercita l’alta vigilanza sul corretto rimborso dell’imposta preventiva. Se constata che l’imposta preventiva è stata rimborsata a torto, essa emana una decisio- ne in cui dispone una riduzione dell’ammontare (art. 57 cpv. 3 LIP). In questa deci- sione il Cantone è obbligato a trasferire all’AFC l’importo dell’imposta preventiva rimborsato a torto. In seguito, esso ha la possibilità di chiederne la restituzione al beneficiario dei redditi gravati dell’imposta preventiva. Secondo il diritto vigente, siffatte decisioni sono destinate unicamente al Cantone di domicilio degli eredi. Questa procedura non è appropriata se l’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione ha rimborsato agli eredi, a torto, l’imposta preventiva sulle presta- zioni scadute dopo il decesso di detto autore (ad es. nessuna dichiarazione nel Can- tone di domicilio degli eredi). Il Cantone che ha rimborsato l’imposta preventiva (ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione) non è necessariamente lo stesso che deve trasferire in un secondo momento tale imposta all’AFC a causa di un rimborso concesso a torto (Cantone di domicilio degli eredi).

6 Per l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva nei casi di successione:

www.estv.admin.ch > Imposta preventiva > Moduli Domiciliati in Svizzera > S-167.

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b) Funzionari svizzeri I contribuenti in Svizzera possono chiedere, mediante l’invio della dichiarazione d’imposta, il rimborso dell’imposta preventiva all’autorità fiscale cantonale compe- tente per la tassazione. Secondo il diritto vigente, i funzionari svizzeri, invece, devono chiedere il rimborso all’AFC benché anch’essi siano tassati da un’autorità fiscale cantonale. Questa ripartizione delle competenze causa doppioni e ritardi nella procedura.

1.3 La nuova normativa proposta

a) Eredità indivise Si intende disciplinare ex novo la procedura di rimborso dell’imposta preventiva per i redditi gravati di detta imposta provenienti da un’eredità indivisa e venuti a scadere dopo la morte dell’autore della successione. Il rimborso dell’imposta preventiva deve essere effettuato dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi anziché dall’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione. Di conseguenza, anche l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva deve essere presentata da cia- scun erede al proprio Cantone di domicilio. Grazie alle informazioni fornite dall’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione, il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi viene a conoscenza dell’eredità e della quota ereditaria. Esso è quindi in grado di verificare se la quota di eredità indivisa è stata dichiarata corret- tamente. Può così sia garantire la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostan- za sia verificare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Se gli eredi soddisfano le condizioni per il rimborso, il loro Cantone di domicilio procede al rimborso dell’imposta preventiva. b) Funzionari svizzeri I funzionari svizzeri dovranno d’ora in poi presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva all’autorità di tassazione.

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

a) Eredità indivise La normativa proposta permette di ridurre il dispendio necessario per fare gli accer- tamenti nell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione poiché attri- buisce la competenza per il rimborso dell’imposta preventiva al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. Questo Cantone beneficia dei vantaggi offerti da un sistema di notifica migliorato, che semplifica lo scambio di informazioni tra i Cantoni. La nuova attribuzione delle competenze consente di evitare più facilmente che il rim- borso dell’imposta preventiva venga concesso a torto e garantisce una corretta imposizione. La competenza territoriale per la tassazione del reddito e quella per il rimborso dell’imposta preventiva coincidono e ciò rafforza la funzione di garanzia dell’imposta preventiva.

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Le informazioni relative alla successione e all’identificazione degli eredi possono essere fornite per via elettronica nell’ambito del sistema di notifica esistente7. Esse possono essere integrate facilmente nella procedura di tassazione dei Cantoni. Poi- ché d’ora in poi sarà il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi a rimborsare l’imposta preventiva, il numero delle istanze di rimborso trasmesse al suddetto Cantone aumenterà rispetto ad oggi. Le istanze potranno essere elaborate nell’ambito della tassazione del reddito e della sostanza; tale elaborazione potrebbe comportare un leggero dispendio supplementare. In compenso, visto che l’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione non dovrà più eseguire gli accer- tamenti, il dispendio complessivo rimane pressoché uguale a quello previsto dal diritto vigente. In caso di rimborso concesso a torto da parte dei Cantoni, la decisione di disporre una riduzione (cfr. n. 1.2) riguarderà come finora il Cantone che ha effettivamente effettuato il rimborso dell’imposta preventiva (Cantone di domicilio del singolo erede). D’ora in poi ogni contribuente dovrà presentare al proprio Cantone di domicilio un’istanza per il rimborso dell’imposta preventiva in proporzione alla sua quota. Ciò comporterà un dispendio supplementare per il rappresentante della comunità eredita- ria, poiché non sarà più sufficiente presentare un’unica istanza all’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione. b) Funzionari svizzeri La normativa proposta per i funzionari svizzeri permette di accelerare la procedura di tassazione. Per la tassazione e il rimborso dell’imposta preventiva i contribuenti avranno un unico interlocutore. Il credito d’imposta preventiva può essere computa- to dall’autorità fiscale cantonale nell’importo dovuto per l’imposta sul reddito.

1.5 Attuazione

a) Eredità indivise La normativa proposta concerne in primo luogo i Cantoni, poiché questi hanno il compito di accertare l’avente diritto al rimborso ed effettuano la tassazione del reddito e della sostanza. Le nuove norme si applicano alle prestazioni imponibili la cui scadenza decorre dall’anno dell’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Occorre fare in modo che i Cantoni abbiano tempo sufficiente per l’attuazione di tali norme. b) Funzionari svizzeri Per rimborsare l’imposta preventiva ai funzionari svizzeri, i Cantoni possono appli- care la procedura collettiva utilizzata al momento. Si tratta soltanto di 500–700 istanze di rimborso, che attualmente l’AFC invia ai Cantoni, unitamente alla dichia- razione d’imposta, affinché sia effettuata una corretta tassazione del reddito. L’esecuzione non comporta per i Cantoni un dispendio considerevole.

7 In merito al contenuto e alla struttura della notifica cfr. l’allegato.

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2 Commento ai singoli articoli

Art. 52 cpv. 2 e 3

Per i funzionari svizzeri il diritto al rimborso dell’imposta preventiva rimane invaria- to (cpv. 1). L’istanza di rimborso sarà trasmessa all’AFC come parte integrante della dichiarazione d’imposta. La verifica dell’istanza non sarà più effettuata dall’AFC, ma dall’autorità cantonale competente per la tassazione, come nel caso delle persone domiciliate in Svizzera (cpv. 2). I Cantoni possono collegare la decisione sul rim- borso dell’imposta preventiva a quella di tassazione (art. 52 cpv. 2 LIP).

Art. 59

Cpv. 1 Questo capoverso disciplina la procedura di rimborso per le prestazioni gravate dell’imposta preventiva maturate prima del decesso dell’autore della successione. In questi casi la norma proposta non introduce modifiche rispetto al diritto vigente (cfr. n. 1.1). Per dovere di completezza, bisogna ricordare che il rimborso non compete soltanto al Cantone di domicilio dell’autore della successione; in determinate situazioni esso può rientrare tra i compiti dell’AFC (ad es. quando l’autore della successione ha il proprio domicilio all’estero).

Cpv. 2 Questo capoverso regola il rimborso per le prestazioni gravate dell’imposta preven- tiva  che derivano dalla sostanza facente parte di un’eredità indivisa; e  che maturano dopo il decesso dell’autore della successione. Sintesi delle novità (le differenze rispetto al diritto vigente [cfr. n. 1.1] sono eviden- ziate in grigio)

Risposta Spiegazione Gli eredi dichiarano, con decor- renza dalla data del decesso, oltre agli elementi usuali: Cosa bisogna  la sostanza: la loro quota indicare nella successoria; Corrisponde al diritto vigente. dichiarazione  il reddito (in particolare i d’imposta? redditi gravati dell’imposta preventiva): la loro quota sui redditi provenienti dall’eredità.

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Corrisponde al diritto vigente. Dove bisogna inviare la dichia- Al rispettivo Cantone di domi- D’ora in poi la dichiarazione razione cilio degli eredi. d’imposta e l’istanza di rimbor- d’imposta? so dovranno essere inviate allo stesso Cantone. Dove vengono tassati i redditi gravati Nel rispettivo Cantone di Corrisponde al diritto vigente. dell’imposta domicilio degli eredi. preventiva e la sostanza? Chi deve soddisfa- Ogni erede per la propria quota re le condizioni Corrisponde al diritto vigente. successoria. per il rimborso? In questo modo, ogni erede deve dimostrare di soddisfare le condizioni per il rimborso. Chi deve presenta- D’ora in poi ogni erede presen- Non è più necessario re l’istanza di terà la propria istanza di rim- l’intervento di un rappresentan- rimborso? borso. te della comunità ereditaria che fornisca la prova per tutti gli eredi. Questo Cantone può verificare facilmente se i redditi gravati Dove bisogna dell’imposta preventiva e la presentare Nel rispettivo Cantone di sostanza sono stati indicati l’istanza di rim- domicilio dell’erede. nella dichiarazione d’imposta. borso? È così garantita la correttezza della decisione di rimborso. Questo Cantone può verificare Quale Cantone facilmente se i redditi gravati Il rispettivo Cantone di domici- effettua il rimbor- dell’imposta preventiva e la lio dell’erede. so? sostanza sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta. Quali possibilità di controllo ha il Notifiche uniformi tra i Canto- Cantone che Cfr. commento al cpv. 3. ni. effettua il rimbor- so?

È opportuno precisare che le novità indicate nella tabella riguardano anche gli eredi di un autore della successione che alla sua morte non era assoggettato illimitatamen- te alle imposte in Svizzera. Attualmente questi casi sono disciplinati nel capover-

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so 4, che potrà quindi essere abrogato. Per quanto riguarda i casi in questione non sono previste modifiche materiali.

Cpv. 3 Questo capoverso disciplina la notifica che l’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione fa al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. L’obiettivo è migliorare l’attuale sistema «CH-Meldewesen» per lo scambio di informazioni tra i Cantoni. La notifica deve contenere i seguenti dati8:  le informazioni rilevanti sulla successione (valori patrimoniali, data del de- cesso ecc.);  il nome e l’indirizzo degli eredi; e  la rispettiva quota successoria. Una volta migliorato, il sistema consentirà al Cantone di domicilio dell’erede di ricevere i dati sull’intera successione (tutti i valori patrimoniali) e non soltanto, come finora, i dati sui redditi e sulla sostanza gravati dell’imposta preventiva. In questo modo si garantisce che il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi disponga tempestivamente di tutte le informazioni necessarie per procedere a una corretta tassazione e a un corretto rimborso dell’imposta preventiva.

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.1 Ripercussioni finanziarie

a) Eredità indivise Con la normativa proposta si intende evitare che nei casi di eredità indivise il rim- borso venga concesso a torto. Essa permette di generare, per la Confederazione, entrate supplementari derivanti dall’imposta preventiva. Il 10 per cento di tale gettito spetta ai Cantoni (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale; Cost.9). Inoltre, la suddetta normativa permette di migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza nel caso dei redditi provenienti da eredità indivise. Essa comporta, a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni, entrate supplementari derivanti dall’imposta sul reddito e, a livello di Cantoni e Comuni, entrate supplementari prodotte dall’imposta sulla sostanza. Non è possibile quantificare il gettito fiscale supplementare, che sarà probabilmente trascurabile. b) Funzionari svizzeri La normativa proposta riguardante i funzionari svizzeri all’estero non ha ripercus- sioni finanziarie.

8 Cfr. in merito l’allegato.

9 RS 101

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3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

La normativa proposta non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confe- derazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3.3 Ripercussioni per l’economia

La normativa proposta non ha ripercussioni significative per l’economia.

4 Aspetti giuridici

In base all’articolo 132 capoverso 2 Cost. la Confederazione ha la competenza esclusiva di disciplinare l’imposta preventiva. L’articolo 30 capoverso 3 LIP confe- risce al Consiglio federale la facoltà di disciplinare la competenza per il rimborso dell’imposta preventiva in casi particolari, nello specifico le eredità indivise e i funzionari svizzeri.

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Allegato: Notifica tramite il sistema «CH-Meldewesen» Esempio di una possibile notifica dell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi

Fonte: Meldungsspezifikation Vermögensanfall, Conferenza svizzera delle imposte (CSI)

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