Berna, 28 maggio 2025
Modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività gio- vanili extrascolastiche)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BJ-D-21FF3401/142
Compendio
La revisione mira a prolungare di una settimana il congedo non pagato concesso agli apprendisti e lavoratori, sino al compimento dei 30 anni di età, per svolgere attività extrascolastiche non retribuite in organizzazioni operanti nel settore so- ciale e culturale.
Situazione iniziale
Gli apprendisti e i lavoratori di età inferiore ai 30 anni, possono, in virtù dell’articolo 329e CO, chiedere un congedo non pagato di una settimana per esercitare attività extrasco- lastiche non retribuite in organizzazioni sociali e culturali. Le mozioni di uguale tenore 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker chiedono di prolungare tale congedo di una settimana per offrire maggiore flessibilità ai giovani impegnati, sottolineando l’ef- fetto positivo del volontariato sulla loro integrazione sociale e il loro futuro professio- nale.
Contenuto del progetto
La revisione accoglie le richieste delle mozioni sopra citate e propone di prolungare di una settimana il congedo giovanile, nonché di estendere il campo di applicazione dell’articolo 329e CO alle attività giovanili aperte (a carattere non associativo) per te- nere conto dell’evoluzione dell’animazione giovanile in questo ambito, promossa dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). Considerata la rarità con cui viene richiesto questo congedo, non rimunerato, il progetto dovrebbe avere un impatto minimo sull’economia.
2/11
Indice
1 Situazione iniziale...............................................................................................4 1.1 Genesi e mandato parlamentare ...............................................................4 1.2 Diritto vigente .............................................................................................4 1.2.1 In generale .................................................................................................4 1.2.2 Organizzazione del settore culturale e sociale ..........................................5 1.2.3 Altre condizioni...........................................................................................6 1.3 Dati statistici ...............................................................................................7 2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo...................7 3 Punti essenziali del progetto .............................................................................8 4 Commenti ai singoli articoli...............................................................................8 5 Ripercussioni ......................................................................................................9 5.1 Ripercussioni per la Confederazione .........................................................9 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ....................................................10 5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società .............................................10 6 Aspetti giuridici.................................................................................................11 6.1 Costituzionalità.........................................................................................11 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera......................11 6.3 Delega di competenze legislative ............................................................11 6.4 Protezione dei dati ...................................................................................11
3/11
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Genesi e mandato parlamentare
La presente modifica dà seguito alle mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker, di uguale tenore, che incaricano il Consiglio federale di prolungare da una a due settimane la durata del congedo giovanile previsto dall’articolo 329e del Codice delle obbligazioni1 (CO). Le mozioni sottolineano l’importanza del volontariato per le organizzazioni giovanili in Svizzera, i suoi effetti positivi sui giovani impegnati nonché l’importante contributo per la società. Rilevano le crescenti difficoltà, da un lato, dei giovani a trovare il tempo per dedicarsi al volontariato o la necessità di dover utilizzare parte delle loro vacanze, quando i campi giovanili durano più di una settimana, e dall’al- tro delle organizzazioni a trovare giovani disposti a impegnarsi nel volontariato.
Il Consiglio federale aveva proposto di accogliere le mozioni, che sono infatti state adot- tate all’unanimità dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente il 29 settembre 2023 e il 13 marzo 2024. Pur non avendo suscitato opposizione, le richie- ste hanno tuttavia sollevato interrogativi circa il campo di applicazione dell’articolo 329e CO2 che hanno indotto la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati a concludere il proprio rapporto del 9 gennaio 2024 nel modo seguente: «Il campo d’ap- plicazione - relativamente ampio - nonché l’impatto di questa nuova regolamentazione saranno precisati al momento dell’attuazione del progetto»3.
1.2 Diritto vigente
1.2.1 In generale
Secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO, ogni anno di servizio, il datore di lavoro con- cede al lavoratore un congedo giovanile della durata massima complessiva di una set- timana di lavoro, soggetto alle seguenti condizioni: il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni, deve svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, as- sistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale oppure seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.
Il congedo in questione non è retribuito (art. 329e cpv. 2 CO) e le sue modalità (mo- mento e durata) sono fissate di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore (art. 329e cpv. 3, CO). In caso di mancata intesa, il congedo sarà concesso qualora il lavo- ratore lo abbia annunciato al datore di lavoro già da due mesi (art. 329e cpv. 3, secondo
1 RS 220 2 Cfr. Boll. Uff. 2024 pag.210 seg.: il consigliere di Stato Daniel Fässler si è ad esempio chiesto se fornire consu- lenza giuridica a favore di un’organizzazione sindacale giovanile vada intesa come un’attività di natura culturale e sociale ai sensi dell’art. 329e CO.
3 Disponibile sul sito www.parlement.ch > oggetto Curia n° 23.3734
4/11
periodo CO). I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell’anno civile (art. 329e cpv. 3, terzo periodo CO).
Questa disposizione è stata introdotta con la legge federale del 6 ottobre 19894 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG). Dal messaggio emerge che questo congedo aveva come obiettivo principale quello di ovviare a uno dei problemi maggiori cui devono far fronte le organizzazioni giovanili, ovvero la mancanza di tempo a disposizione dei loro responsabili, e di compensare, almeno parzialmente, la disparità di trattamento tra i giovani tirocinanti o già lavoratori e i loro coetanei che proseguono gli studi5.
In seguito a una revisione totale, la LAG è stata sostituita dalla legge federale del 30 settembre 20116 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG), entrata in vigore il 1° gennaio 2013. La revisione mirava in particolare a tenere conto dell’evoluzione della società in generale e dello sviluppo delle attività ricreative per bambini e giovani in particolare. Infatti, la LAG era incentrata sulle associazioni giovanili e non teneva conto dell’offerta di attività extrascolastiche, in particolare delle attività ricreative aperte (offerta di attività diverse senza adesione a un’associazione) e delle attività sociocultu- rali7. Si basava su una competenza implicita conferitale dalla Costituzione (Cost.), poi- ché le attività giovanili erano considerate parte integrante della vita culturale in senso lato e la promozione federale della cultura era indiscussa8. La LPAG, per contro, pone l’accento sulle attività extrascolastiche aperte. Si basa esplicitamente sull’articolo 67 capoverso 2 Cost. che, introdotto con la revisione costituzionale del 1999, attribuisce alla Confederazione la competenza di sostenere l’attività extrascolastica di bambini e adolescenti. L’articolo 329e CO non è stato modificato in occasione della menzionata revisione totale.
1.2.2 Organizzazione del settore culturale e sociale
Il fatto che l’articolo 329e CO si applichi soltanto alle attività svolte per conto di un’or- ganizzazione «culturale o sociale» lascia supporre che vi sia una limitazione rispetto all’insieme delle attività giovanili extrascolastiche contemplate dalla LPAG. Tuttavia, dai lavori preparatori non emerge che il legislatore, facendo riferimento esclusivamente al settore culturale e sociale all’articolo 329e CO, intendesse limitare il campo di appli- cazione di tale disposizione rispetto alla LAG. La contemporaneità tra l’adozione del congedo giovanile e l’adozione della LAG suggerisce piuttosto che il campo di applica- zione delle due normative sia lo stesso. In questo contesto, è importante precisare che
4 RU 1990 2007 5 Messaggio del Consiglio federale del 18 dic. 1987 concernente l’incoraggiamento delle attività giovanili extra- scolastiche, FF 1988 I 641, 663, pag. 662 6 RS 446.1 7 Messaggio del Consiglio federale del 17 sett. 2010 concernente la legge federale sulla promozione della attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG), FF 2010 5991, 6007-6009; cfr. anche Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du droit du travail, 4a ed., Berna Lausanne 2019, pag. 242 8 FF 1988 I 641, 677 5/11
l’articolo 2 capoverso 2 LAG prevedeva che le attività giovanili extrascolastiche potes- sero essere esercitate segnatamente nei campi seguenti: giochi e sport, sanità, natura e ambiente, formazione, cultura e società. Su questa base, il Consiglio federale ha ad esempio spiegato nel suo messaggio che le attività svolte nell’ambito delle associazioni sportive sono attività sociali e culturali. Ha riconosciuto più in generale che le attività giovanili rientrano nella vita culturale nel senso ampio del termine9. Sebbene non vi sia ancora alcuna giurisprudenza in merito, basandosi sulle considerazioni del Consiglio federale la dottrina sostiene che l’articolo 329e CO vada interpretato in senso lato e comprenda in particolare i seguenti settori e organizzazioni: sport, tempo libero, salute, ambiente, cultura (in particolare teatro, cori), organizzazioni studentesche, scout, sa- maritani, organizzazioni religiose o di partiti politici oppure organizzazioni sindacali10. Sono invece chiaramente escluse le attività svolte da organizzazioni commerciali o di carattere puramente professionale11.
L’articolo 329e CO prevede non solo che l’attività debba rientrare nell’ambito culturale e sociale, ma anche che venga svolta per conto di un’organizzazione. La dottrina ritiene che questa precisazione fosse storicamente finalizzata ad escludere le attività aperte (a carattere non associativo)12. Tuttavia, poiché la nuova LPAG pone l’accento proprio sulle attività aperte (cfr. art. 5 lett. a LPAG), la limitazione di cui all’articolo 329e CO può comportare delle difficoltà. Una parte della dottrina ritiene quindi che questa dispo- sizione debba essere interpretata alla luce della LPAG, in modo tale da applicarla non solo alle attività organizzate da un'associazione giovanile in senso stretto, ma anche a quelle che non sono opera di una struttura associativa permanente, come ad esempio le attività assistenziali volontarie nell’ambito dell’animazione aperta13.
1.2.3 Altre condizioni
L’articolo 329e CO stabilisce inoltre che chi richiede il congedo non abbia compiuto 30 anni, svolga un’attività extrascolastica non retribuita, assistenziale o consultiva (o segua una formazione o una formazione continua necessaria all’esercizio di tale atti- vità). Per il legislatore, questo sacrificio economico è la prova concreta che la persona in questione sia effettivamente intenzionata ad impegnarsi e non miri semplicemente a ottenere un congedo pagato supplementare14.
9 FF 1988 I 641, 665 e 676
10 Stéphanie Perrenoud, in: Thévenoz/Werro (ed.), CR-CO I, Basilea 2021, n. 4 ad art. 329e; Portmann/Rudolph, in: Widmer Lüchlinger/Oser (ed.), BK OR I, Basilea 2020, n. 2 ad art. 329e; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbei- tsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zurigo 2012, n. 4 ad art. 329e 11 Stéphanie Perrenoud, in: Thévenoz/Werro (ed.), CR-CO I, Basilea 2021, n. 4 ad art. 329e; Portmann/Rudolph,
in: Widmer Lüchlinger/Oser (ed.), BK OR I, Basilea 2020, n. 2 ad art. 329e 12 Cerrotini, in: Dunand/Mahon (ed.), Commentaire du contrat de travail, Berna 2022, n. 4 ad art. 329e; Pie-
truszak, in: Heinrich Honsell (ed.), Kurzkommentar OR, Basilea 2014, n. 2 ad art. 329e; Streiff/von Kaenel/Ru- dolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zurigo 2012, n. 4 ad art. 329e CO 13 Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du droit du travail, Berna Losanna 2019, pag. 242
14 Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zurigo 2012, n. 6 ad art.
329e 6/11
1.3 Dati statistici
Non sono disponibili dati statistici relativi a congedi per attività giovanili. Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), nel 2022 il numero dei salariati tra i 15 e i 30 anni (comprese le persone in formazione professionale iniziale) era pari a 1,026 milioni. La RIFOS rileva assenze dovute a diversi motivi, ma tra questi non figu- rano specificatamente i congedi per attività giovanili che saranno inclusi nella catego- ria«altri motivi personali» o «altri motivi». Nel 2022 sono state registrate complessiva- mente 7,5 milioni di ore di assenza per «altri motivi personali» o «altri motivi» tra i sa- lariati di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ciò corrisponde allo 0,1% del totale delle ore lavorate in Svizzera (7,9 miliardi di ore nel 2022). Solo una parte di queste ore è impu- tabile al congedo giovanile, in quanto la voce «altri motivi» può comprendere altri tipi di assenze. La categoria in cui rientra il congedo giovanile ha generato in media tra 1 e 3 ore di assenza per posto di lavoro e per anno tra il 2018 e il 2022, cioè una minima parte.
Una stima più precisa, che tenga specificatamente conto dei congedi giovanili in un’in- dagine condotta presso le persone, come la RIFOS, o in un’indagine presso le imprese, non è ipotizzabile. Si tratta infatti di un congedo poco frequente e difficile da circoscri- vere. Inoltre, si otterrebbero troppe false risposte positive. Solo una parte delle imprese sarebbe in grado di distinguere questo tipo di congedo dagli altri congedi non retribuiti. Pertanto, i risultati forniti sarebbero molto imprecisi e non consentirebbero una quanti- ficazione affidabile.
L’Ufficio federale di giustizia si è rivolto alle associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori15 per confermare o completare i dati raccolti. Queste associazioni non dispongono né di dati o informazioni sulla frequenza del congedo né di altre cifre. Se- condo l’Unione svizzera degli imprenditori questo tipo di congedo non è richiesto di frequente.
Alla luce di quanto sopra esposto, tutto indica che il congedo giovanile è raro. Per una valutazione delle ripercussioni economiche e sociali si rimanda al n. 5.3.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Tra i Paesi esaminati (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia), solo la Francia cono- sce un’istituzione simile al congedo giovanile. I salariati di età inferiore ai 25 anni hanno infatti diritto a un congedo formativo di sei giorni lavorativi, se partecipano ad attività di organizzazioni giovanili ed educative nonché di federazioni e associazioni sportive volte a favorire la preparazione e la formazione o il perfezionamento di quadri e anima- tori16. Questo congedo non è retribuito e può essere rifiutato se il datore di lavoro ritiene che l’assenza possa pregiudicare la produzione e il buon funzionamento dell’azienda. Disposizioni contrattuali possono derogare ai principi sopra indicati. Le persone di età
15 Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione sindacale svizzera e travail- suisse 16 Cfr. art. L3142-54 e segg. Code du travail, disponibile sul sito www.legifrance.gouv.fr > codes > code du travail
7/11
superiore ai 25 anni possono usufruire di questo congedo solo per partecipare a un corso di formazione superiore per animatori.
Si constata quindi che la normativa svizzera costituisce piuttosto un’eccezione nell’or- dinamento giuridico europeo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il volontariato è saldamente radicato nella cultura del nostro Paese, come dimostrano i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica e il confronto con i Paesi dell’Unione europea17.
3 Punti essenziali del progetto
Il progetto attua le mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker prolungando da una a due settimane la durata massima dell’attuale congedo giovanile.
Dalla sua analisi emerge che il concetto di organizzazione culturale e sociale nell’arti- colo 329e CO è interpretato in senso ampio, sebbene qui la formulazione sia a priori più restrittiva rispetto alla LPAG18. Il Parlamento si è chiesto se non fosse opportuno rivedere questo campo di applicazione relativamente ampio o almeno definirlo con maggiore precisione. Secondo il Consiglio federale non è tuttavia necessario modifi- care la disposizione, poiché la sua interpretazione rispecchia la volontà del legislatore e permette di garantire la coerenza tra la LPAG e il CO. Il concetto di animazione so- cioculturale è ben noto agli ambienti interessati e sarebbe inoltre estremamente deli- cato distinguere tra attività extrascolastiche che danno o non danno diritto al congedo. Va tenuto presente che l’obiettivo è incoraggiare i giovani a dedicare volontariamente il loro tempo ad attività giovanili extrascolastiche di qualsiasi tipo, al fine di acquisire nuove esperienze e favorire al contempo la loro integrazione sociale. Il testo di legge prevede inoltre sufficienti restrizioni in quanto esclude attività professionali e commer- ciali. Per questi motivi, il Consiglio federale propone di non modificare né sopprimere il riferimento al settore culturale o sociale dell’articolo 329e CO.
La limitazione alle attività svolte da organizzazioni o associazioni è invece superata. Come già accennato, questa formulazione mirava ad escludere le attività aperte. Tut- tavia, l’obiettivo della JPAG è proprio quello di promuovere queste attività. La soluzione sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui l’articolo 329e CO, interpretato alla luce della JPAG19, può già oggi essere applicato alle attività aperte, sembra difficil- mente sostenibile, poiché i giudici possono discostarsi dal chiaro tenore letterale di una disposizione solo a condizioni molto rigorose. Per questo motivo e al fine di evitare qualsiasi ambiguità, il Consiglio federale propone di estendere il campo di applicazione dell’articolo 329e CO alle attività aperte.
4 Commenti ai singoli articoli
Art. 329e capoverso 11
17 www.bfs.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Situazione sociale, be- nessere e povertà > Benessere soggettivo e condizioni di vita > Partecipazione sociale e culturale
18 Cfr. n.Error! Reference source not found.
19 Cfr. n.Error! Reference source not found.
8/11
La durata del congedo giovanile è aumentata da una a due settimane per anno di ser- vizio, come richiesto dalle mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker. Il riferimento al settore culturale e sociale viene mantenuto. Come già menzionato, l’in- terpretazione è ampia e copre gli stessi ambiti contemplati dalla nuova LPAG. Non vi è alcun motivo di limitare il campo di applicazione dell’articolo 329e CO, poiché sarebbe in contrasto con l’obiettivo del legislatore di incoraggiare i giovani apprendisti e lavora- tori a impegnarsi in associazioni o attività aperte. D’altra parte, nulla giustifica l’esclu- sione di alcuni settori rispetto ad altri, tanto più che la LPAG mira ad ampliare il campo di applicazione della promozione federale per l’infanzia e la gioventù. Alla luce di questa revisione e dell’evoluzione a favore delle attività aperte, appare invece giustificato non limitare il congedo alle attività svolte in un contesto associativo, motivo per cui il Con- siglio federale propone di sopprimere il termine «organizzazione».
A parte le due modifiche sopra menzionate (durata del congedo e soppressione dell’or- ganizzazione), la disposizione rimane invariata.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica avrà un impatto indiretto sul personale federale, che è soggetto alla legge sul personale federale del 24 marzo 200020 (LPers) e alle relative ordinanze. Infatti, conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LPers, le pertinenti disposizioni del CO si ap- plicano per analogia ai rapporti di lavoro, se la LPers e altre leggi federali non dispon- gono diversamente. Se il CO si applica per analogia, i datori di lavoro possono derogare alle disposizioni imperative del CO solo se le loro disposizioni d’esecuzione si disco- stano a favore del personale (art. 37 cpv. 4 LPers). Poiché l’articolo 329e CO è di natura parzialmente imperativa (art. 362 cpv. 1 CO), la Confederazione può derogare al con- gedo giovanile solo a favore dei dipendenti, come ha fatto adottando l’articolo 40 ca- poverso 2 lettera g dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200121 concernente l’ordi- nanza sul personale della Confederazione (O-OPers). Questa disposizione prevede di concedere un congedo retribuito di massimo sei giorni all’anno in caso di partecipa- zione a offerte «Gioventù e sport» (G+S) in una funzione direttiva e a corsi per istruttori G+S e ai corsi per istruttori dei partner G+S. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il dipendente può richiedere un congedo non retribuito in applicazione analogica dell’ar- ticolo 329e CO.
In sintesi, il prolungamento di una settimana del congedo giovanile previsto dal progetto si applica anche al personale federale, che già ora può richiedere un congedo di questo tipo in applicazione analogica dell’articolo 329e CO. Al numero 5.3 vedremo tuttavia che le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione saranno limi- tate, visto che il menzionato congedo non retribuito è richiesto raramente.
20 RS 172.220.1 21 RS 172.220.111.31 9/11
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
In linea di principio, il personale cantonale e comunale non è interessato dalla modifica, a meno che la legislazione applicabile ai dipendenti cantonali e comunali non contenga un rinvio al CO simile a quello dell’articolo 6 capoverso 2 LPers. Anche in tal caso, le ripercussioni della revisione sarebbero minime, come illustrato al punto 5.1.
5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
Gli obiettivi del congedo giovanile sono stati illustrati ai numeri Error! Reference source not found. e Error! Reference source not found.. Le mozioni ne sottolineano in particolare l’importanza per le attività di volontariato dedicate ai giovani, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate nel reclutare volontari che intendono assumere fun- zioni direttive. È importante anche garantire la parità di trattamento tra i giovani che lavorano o sono in apprendistato e quelli che proseguono gli studi. Il prolungamento del congedo favorisce questi obiettivi. Il suo impatto positivo non è stato contestato né dal Parlamento né dal Consiglio federale.
Resta da verificare se e in che misura il prolungamento di una settimana del congedo comporti costi aggiuntivi per il datore di lavoro. In generale si presume che l’assenza dal lavoro generi costi diretti (salario della persona assente, premi assicurativi, ecc.) e costi indiretti (salario del sostituto, misure organizzative, calo della produttività, ritardi nelle consegne, ecc.)22. In relazione all’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», il Consiglio federale aveva stimato che una settimana di vacanze supplementare avrebbe comportato un aumento dei costi salariali del 2%23. Studi recenti dimostrano inoltre che i costi indiretti tendono ad essere da due a tre volte superiori ai costi diretti24.
Per diversi motivi, tuttavia, questi dati non sono applicabili alla presente revisione. In primo luogo, il congedo giovanile non è retribuito, quindi non comporta alcun costo diretto per il datore di lavoro. In secondo luogo, i costi indiretti si verificano soprattutto quando l’assenza è imprevista e/o prolungata o si ripete periodicamente (incidente, malattia, assenteismo, ecc.). Se invece il congedo è concordato con il datore di lavoro o comunicato con sufficiente anticipo, come previsto dall’articolo 329e CO, l’impatto organizzativo e finanziario di un prolungamento del congedo da una a due settimane è minimo. Inoltre, il congedo giovanile è previsto per una categoria limitata di lavoratori – persone di età inferiore ai 30 anni che desiderano svolgere un’attività giovanile extra- scolastica di responsabilità a titolo volontario – e rimane poco diffuso, come indicato al numero Error! Reference source not found.. Estendere l’applicazione dell’articolo 329e CO alle attività aperte non dovrebbe modificare drasticamente questa situazione. Infine, occorre anche tenere conto del fatto che il volontariato ha un impatto positivo
22 Cfr. in particolare www.compasso.ch > Interfaccia dei partner di sistema > Collaboratori attuali 23 Messaggio del Consiglio federale del 18 giu. 2010 concernente l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», FF 2010 4095, 4110 e riferimenti citati 24 www.compasso.ch > Interfaccia dei partner di sistema > Collaboratori attuali che stimano che un giorno di as-
senza sia di circa CHF 750.00 al giorno (costi diretti e indiretti); www.swissriskcare.ch > Blog > L’absentéisme, un enjeu de taille (sito disponibile in francese). 10/11
sull’economia nel suo complesso25. Per i motivi menzionati, e tenendo conto anche delle stime delle associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori, si può pre- sumere che le conseguenze economiche e sociali della presente revisione saranno contenute.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La revisione proposta si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di diritto civile.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nella misura in cui il presente progetto offre una prestazione supplementare a favore degli apprendisti e dei lavoratori di età inferiore ai 30 anni, non pregiudica evidente- mente impegni internazionale della Svizzera in materia di congedi e protezione dei bambini e dei giovani, che derivano in particolare dalle numerose convenzioni dell’Or- ganizzazione internazionale del lavoro (OIL)26 alle quali la Svizzera ha aderito e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo27.
6.3 Delega di competenze legislative
Il presente progetto non richiede nessuna delega di competenze.
6.4 Protezione dei dati
Il presente progetto non ha alcun impatto su questioni legate alla protezione dei dati.
25 Cfr. comunicato stampa dell’Ufficio federale di statistica del 5 dic. 2022 «La valeur du travail non rémunéré se montait à 434 milliards de francs en 2020» (disponibile in francese), da cui emerge che nel 2020 il valore mone- tario del volontariato organizzato e informale ammontava a CHF 33 miliardi di franchi. 26 RS 0.822
27 RS 0.107
11/11