Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare)
25.xxx
Rapporto esplicativo concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo internazionale, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare)
del …
Compendio
L’Accordo per la protezione dell’alto mare persegue l’obiettivo di preservare a lungo termine la biodiversità delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale uniformandone la governance. L’intento coincide con gli obiettivi e gli obblighi della Svizzera negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della biodiversità e della protezione del clima ed è in linea con la strategia marittima della Svizzera. La ratifica e l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare garantiscono l’accesso, su base non discriminatoria, alle risorse marine non soggette a giurisdizione nazionale per le persone fisiche e giuridiche che sottostanno alla giurisdizione della Svizzera. Le imprese e le istituzioni svizzere beneficiano di un quadro uniforme a livello internazionale per l’accesso e l’utilizzo delle risorse marine nonché per l’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) delle attività svolte in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale.
Situazione iniziale
La Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (UNCLOS; RS 0.747.305.15), cui la Svizzera ha aderito nel 2009, stabilisce i diritti e gli obblighi degli Stati in relazione all’utilizzo degli oceani, alle loro risorse e alla protezione dell’ambiente marino e costiero. Finora la governance delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale è stata oggetto di regolamentazioni alquanto settoriali (p. es. accordi regionali di pesca) o di carattere generale (UNCLOS); si palesano pertanto delle lacune, che mettono a repentaglio la sopravvivenza della biodiversità in queste aree (p. es. pesca eccessiva). L’Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) è un accordo di attuazione dell’UNCLOS che colma le lacune in materia di governance delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. L’Accordo si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale, che includono l’alto mare (cioè la colonna d’acqua delle aree marine al di là della zona economica esclusiva degli Stati costieri) e la cosiddetta «Area» (il fondo marino e il suo sottosuolo al di là dello zoccolo continentale degli Stati costieri). L’Accordo mira a conservare la biodiversità marina, nel presente e a lungo termine, e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati dell’Accordo per la protezione dell’alto mare ed è stata in grado di presentare le sue richieste con esito positivo. Il 15 gennaio 2025 il Consiglio federale ha deciso di firmare l’Accordo per la protezione dell’alto mare e, ai fini della ratifica dello stesso, ha incaricato il DATEC di elaborare un progetto da porre in consultazione. La firma dell’Accordo è avvenuta il 5 febbraio 2025. Il numero di ratifiche necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è stato raggiunto il 19 settembre 2025; l’Accordo è entrato dunque in vigore il 17 gennaio 2026.
Contenuto del progetto Il progetto comprende la ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e l’approvazione della legge federale concernente l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare (legge sulla protezione dell’alto mare, LPrAM). Accordo per la protezione dell’alto mare L’Accordo per la protezione dell’alto mare si compone di 12 parti, nelle quali sono disciplinati vari settori della protezione e dell’uso sostenibile dei mari. Elementi chiave dell’Accordo sono le norme sulle risorse genetiche marine (RGM), compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (parte II), sull’uso sostenibile e l’istituzione di aree marine protette (parte III), sull’EIA (secondo la terminologia dell’UE, «valutazione dell’impatto ambientale»; parte IV), sulla creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina (parte V), sulle risorse finanziarie e sui meccanismi di finanziamento (parte VII) e sulla risoluzione delle controversie (parte IX). Legge sulla protezione dell’alto mare Alcune disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare possono essere attuate solo se regolamentate dallo Stato contraente. Mentre le disposizioni dell’Accordo pongono degli obblighi per gli Stati contraenti, la legge di attuazione serve in particolare a obbligare al rispetto delle sue norme le persone fisiche e giuridiche che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera. La LPrAM è finalizzata all’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per la Svizzera e per le persone fisiche e giuridiche soggette alla sua giurisdizione e al suo controllo. Contiene otto sezioni, il cui nucleo essenziale si trova nelle disposizioni di attuazione relative agli EIA, ai permessi e alle verifiche (sez. 2), agli obblighi di notifica e ripartizione dei benefici per le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento (sez. 3), agli strumenti di gestione per zona e alle misure di emergenza (sez. 4), alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina (sez. 5). Obiettivi da raggiungere con la ratifica e l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare L’obiettivo generale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare consiste nel conservare la biodiversità marina a lungo termine e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L’intento coincide con gli obiettivi e gli
obblighi che la Svizzera si è già posta negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della biodiversità e della protezione del clima ed è in linea con la Strategia marittima della Svizzera. La ratifica e l’attuazione dell’Accordo mirano a garantire alla Svizzera e alle persone fisiche e giuridiche soggette alla sua giurisdizione un accesso non discriminatorio alle risorse che si trovano nelle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. La ratifica e l’attuazione pongono regole chiare e uniformi a livello internazionale per l’accesso e l’utilizzo di queste risorse marine e gli EIA relativi alle attività svolte nelle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. Ripercussioni
La ratifica e l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare comportano oneri per le imprese interessate dalle norme dello stesso, per esempio in relazione all’adempimento di obblighi di notifica, all’esecuzione di EIA o agli emolumenti a copertura dei costi amministrativi. Inoltre, le imprese devono attendersi per il futuro compensazioni finanziarie per l’utilizzo delle RGM e delle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. La Svizzera fa parte dei leader mondiali nella ricerca marina; grandi imprese del settore farmaceutico e delle biotecnologie con interessi nelle RGM e nelle IDS di tali RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale hanno sede in Svizzera, come pure grandi compagnie di navigazione, società che si occupano di materie prime e gestiscono un naviglio proprio e altre imprese del settore marittimo. Di conseguenza, le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguardano un numero potenzialmente elevato di imprese e istituzioni in Svizzera. È però opportuno presumere che non saranno molte le attività svolte da imprese che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera per le quali l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare comporterà un aumento degli oneri: condurre tali attività, infatti, è sempre molto oneroso, anche solo in considerazione della grande distanza dalle coste. Al momento è molto contenuto anche l’utilizzo da parte di attori svizzeri delle RGM e delle IDS di tali RGM attinenti a zone non soggette a giurisdizione nazionale. Gli oneri per la Confederazione comprendono, da un lato, il versamento di contributi agli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, che si possono ritenere moderati. A ciò si aggiunge un onere limitato in termini di personale per l’attuazione dell’Accordo e della relativa legge di attuazione. Sia il versamento di contributi sia l’onere in termini di personale saranno compensati all’interno del DATEC e non produrranno un onere supplementare per il bilancio federale. Le prestazioni della Confederazione nell’ambito dell’applicazione della legge di attuazione e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare saranno finanziate con la riscossione di emolumenti a copertura dei costi sostenuti.
Compendio 2
1 Situazione iniziale 7
1.1 Necessità di agire e obiettivi 7
1.2 Alternative esaminate 9
1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati 11
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario
nonché con le strategie del Consiglio federale 11
2 Punti essenziali dell’accordo 12
2.1 Panoramica dei contenuti dell’Accordo per la protezione dell’alto
mare 12
2.1.1 Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa
ripartizione dei benefici (parte II) 12
2.1.2 Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le
aree marine protette (parte III) 12
2.1.3 Esame dell’impatto sull’ambiente (parte IV) 13
2.1.4 Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina
(parte V) 13
2.1.5 Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento
(parte VII) 13
2.1.6 Risoluzione delle controversie (parte IX) 14
2.2 Considerazioni 14
3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo per la protezione
dell’alto mare 15
4 Punti essenziali del decreto di attuazione 33
4.1 La normativa proposta 33
4.2 Diritto comparato 34
4.3 Attuazione 35
5 Commento ai singoli articoli della legge federale concernente
l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare 36
6 Ripercussioni dell’Accordo e del decreto di attuazione 48
6.1 Ripercussioni per la Confederazione 48
6.1.1 Ripercussioni finanziarie 48
6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 49
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli
agglomerati e le regioni di montagna 49
6.3 Ripercussioni sull’economia 49
6.3.1 Ripercussioni sulle imprese 49
6.3.2 Obblighi di verifica secondo l’articolo 4 della legge del
29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) 51
6.3.3 Stima dei costi della regolamentazione secondo
l’articolo 5 LSgrI 52
6.3.4 Ripercussioni sui consumatori 53
6.3.5 Ripercussioni sui lavoratori 53
6.3.6 Ripercussioni sull’economia in generale 53
6.4 Ripercussioni sull’ambiente 55
6.5 Altre ripercussioni rilevanti 55
6.5.1 Società 55
6.5.2 Salute 55
6.5.3 Regioni 56
6.5.4 Estero 56
7 Aspetti giuridici 56
7.1 Costituzionalità 56
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 57
7.3 Forma dell’atto (decreto federale, decreto di attuazione) 58
7.4 Subordinazione al freno alle spese 60
7.5 Delega di competenze legislative 61
7.6 Protezione dei dati 61
(avamprogetto) FF 2026 ...
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La salute dei mari incide in maniera determinante sul clima, la biodiversità globale e l’economia. Gli oceani coprono il 71 per cento della superficie terrestre e rappresentano una parte significativa degli spazi vitali mondiali in cui, grazie alla presenza di una moltitudine di forme di vita marine, viene assorbito e immagazzinato un quarto delle emissioni globali di gas serra. Il funzionamento di questi servizi ecosistemici necessita di una biodiversità intatta1. Questa diversità è di grande valore anche per le RGM che sono ottenute da organismi e si rivelano importanti in vari settori economici, per esempio per i prodotti farmaceutici, i cosmetici, i generi alimentari e gli enzimi industriali2. Inoltre, il buon funzionamento dei sistemi alimentari marini è il fondamento della sicurezza alimentare di tre miliardi di persone. Fino al 90 per cento delle merci scambiate a livello internazionale3 viene trasportato via mare. Gli oceani, inoltre, sono sempre più utilizzati per scopi di turismo e di estrazione di materie prime fossili e risorse minerarie. Già nel 2019 l’economia del mare era la quinta al mondo per rilevanza, con una crescita annua del 2,8 per cento circa4. Il rapporto dell’OCSE «The Ocean Economy» del 2025 indica il rafforzamento della governance dei mari e dei quadri normativi pertinenti come priorità strategica per un’economia blu produttiva, rispettosa dell’ambiente e sostenibile. Il 61 per cento delle aree marine si trova al di fuori della giurisdizione nazionale degli Stati costieri. È qui che entra in gioco l’Accordo per la protezione dell’alto mare. L’UNCLOS, cui la Svizzera ha aderito nel 2009, stabilisce i diritti e gli obblighi degli Stati in relazione all’utilizzo degli oceani, alle loro risorse e alla protezione dell’ambiente marino e costiero. Finora la governance delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale è stata oggetto di regolamentazioni settoriali (p. es. accordi regionali di pesca); si palesano pertanto delle lacune, e ciò mette a repentaglio la sopravvivenza della biodiversità in queste aree (p. es. a causa dell’inquinamento o della pesca eccessiva). Per colmare queste lacune e garantire la conservazione e l’uso
1 IPCC (2021), Sixth Assessment Report (AR6) – Working Group I: The Physical Science Basis, AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC; IPBES (2019), Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES secretariat; Mercator (2025), Assessing the Ocean in 2024, European Union, Copernicus Marine Service, Mercator Ocean International, https://www.mercator-ocean.eu/en/news/assessing- the-ocean-in-2024/. 2 Oldham, P; Hall, S; Barnes, C; Oldham, C; Cutter, AM; Burns, N; Kindness, L (2014) Valuing the Deep: Marine Genetic Resources in Areas Beyond National Jurisdiction. DEFRA Contract MB0128. London: DEFRA. DOI: 10.13140/2.1.2612.5605. URL:
3 Strategia marittima 2023–2027, pag. 8.
4 OECD (2025), The Ocean Economy to 2050, pag. 16, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/a9096fb1-en.
sostenibile della biodiversità dei mari non soggetti a giurisdizione nazionale, tra il 2018 e il 2023 è stato negoziato, nel quadro delle Nazioni Unite, l’Accordo per la protezione dell’alto mare. La Svizzera ha partecipato ai negoziati fin dall’inizio e ha potuto rappresentare con successo molte sue posizioni. L’obiettivo generale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare consiste nel conservare la biodiversità marina a lungo termine e nel garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Tale risultato viene garantito mediante disposizioni sulla raccolta e l’utilizzo delle RGM, la gestione di aree marine circoscritte attraverso strumenti di gestione per zona (tra i quali figurano p. es. le aree marine protette), nonché indicazioni precise per gli EIA in relazione ad attività con un forte impatto sull’ambiente e per il trasferimento di conoscenze, risorse e tecnologie. L’Accordo contiene anche disposizioni sulle modalità di finanziamento di questo obiettivo. La Svizzera ospita numerose imprese e istituzioni che potenzialmente sono interessate dalle disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e possono trarne beneficio. È infatti un importante polo di innovazione e sede di numerose imprese con interessi nelle RGM (in particolare per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e le biotecnologie). In Svizzera sono domiciliate anche diverse imprese leader a livello mondiale che operano nel settore del trasporto marittimo e in ambiti affini come il noleggio, la spedizione di merci o il trasporto multimodale. Anche il commercio di materie prime e il suo finanziamento sono strettamente connessi al trasporto marittimo. Le circa 60 compagnie di navigazione che hanno sede in Svizzera gestiscono circa 900 navi, il che corrisponde a una delle tredici flotte più numerose del mondo. Il settore offre migliaia di posti di lavoro5. I ricercatori marini della Svizzera sono tra i migliori al mondo e partecipano a vari progetti e organismi internazionali. L’industria svizzera della ricerca stima che le RGM abbiano un cospicuo potenziale economico (p. es. per quanto riguarda i nuovi principi attivi farmaceutici), motivo per cui si punta ad avere una rappresentanza quanto più ampia possibile di RGM e delle relative IDS nelle banche dati. Da uno studio pubblicato dalla Commissione europea
nel gennaio 20256 emerge che la ricerca per scopi commerciali su organismi provenienti da aree marine non soggette a giurisdizione nazionale è presente nella letteratura scientifica e che sono stati anche depositati brevetti su vari organismi di tali aree (principalmente nei settori delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica, dei peptidi, delle piante geneticamente modificate, della fermentazione, dei metodi di misurazione e test, dei biocidi, degli alimenti e dei cosmetici). Finora, tuttavia, nella maggior parte dei casi non è possibile attribuire in modo affidabile gli organismi in questione a determinate zone non soggette a giurisdizione nazionale. Lo si potrà fare in futuro, grazie all’identificatore standardizzato del lotto, introdotto con l’Accordo per la protezione dell’alto mare (art. 12 par. 3), in combinazione con i nuovi requisiti dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulla
5 Strategia marittima 2023–2027, pag. 8.
6 Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas Vanagt and Marcel Jaspars. Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025.
denominazione di origine7. Uno studio8 stima che le attuali vendite totali di prodotti a base di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale si collochino tra i 400 e i 650 milioni di dollari statunitensi all’anno. L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare risponde quindi a diversi interessi della Svizzera:
sul piano economico: le imprese svizzere sono importanti fornitori di servizi marittimi9. La Swiss Shipowners Association sostiene la ratifica dell’Accordo da parte della Svizzera, in particolare per quanto riguarda l’attuazione della strategia marittima. La Svizzera è anche un importante polo di innovazione e sede di numerosi attori dell’economia privata con interessi nelle RGM (in particolare per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e le biotecnologie);
sul piano della ricerca: i ricercatori marini della Svizzera sono tra i migliori al mondo e partecipano a vari progetti e organismi internazionali. La conservazione della biodiversità marina aumenta il potenziale di conseguire risultati con impieghi scientifici ed economici. La ratifica dell’Accordo favorisce la partecipazione a progetti di ricerca internazionali e lo scambio di conoscenze;
la Svizzera è interessata a far sì che la ricerca e l’industria svizzere possano accedere alle RGM. Sono dunque utili regole internazionali uniformi che garantiscano l’uso sostenibile dell’ambiente marino;
l’Accordo rafforza l’uso sostenibile e la conservazione della biodiversità marina: la Svizzera ha interesse a prevenire uno sfruttamento eccessivo dell’ambiente marino, considerate le ripercussioni sulla diversità delle RGM. Inoltre, se funzionanti, gli ecosistemi marini svolgono un ruolo fondamentale nello stoccaggio del CO2, anche attraverso la pompa biologica del carbonio. Nel gennaio 2025 il Consiglio federale ha deciso di firmare l’Accordo, come poi è avvenuto il 5 febbraio 2025. Per consentirne l’attuazione da parte della Svizzera, l’Accordo presuppone determinate norme di diritto nazionale. Le basi pertinenti vengono fissate nella LPrAM.
1.2 Alternative esaminate
Il numero di ratifiche necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è stato raggiunto il 19 settembre 2025; l’Accordo è entrato dunque in vigore il 17 gennaio 2026. Oltre 85 Paesi, compresa l’UE, e diversi dei suoi Stati
7 Trattato OMPI sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale associato, adottato il 24 maggio 2024.
8 Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas
Vanagt and Marcel Jaspars (2025). Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Le autrici e gli autori segnalano che la stima è gravata dall’indeterminabilità di alcuni parametri essenziali.
9 UNCTAD (2021). Review of Maritime Transport 2021.
membri hanno già proceduto alla ratifica, e numerosi altri importanti partner della Svizzera per gli scambi commerciali e le attività di ricerca intendono farlo. Rinunciare alla ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e a decretarne l’attuazione nazionale comporterebbe una lacuna normativa per le imprese e gli istituti di ricerca che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera. Per esempio, mancherebbero le basi legali differenziate per gli EIA, gli obblighi di notifica per le RGM e le norme per la ripartizione dei benefici. L’incertezza giuridica che ne deriverebbe rischierebbe di penalizzare, per quanto riguarda le attività da svolgere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, le imprese e gli istituti di ricerca svizzeri rispetto alla concorrenza straniera, nonché di complicare la realizzazione di progetti di ricerca internazionali per gli attori svizzeri. A farne le spese sarebbero in particolare il settore marittimo nonché gli istituti di ricerca e le imprese che operano nel settore farmaceutico, delle biotecnologie e delle scienze della vita.
L’impegno della Svizzera nei settori della governance ambientale internazionale e dell’uso sostenibile delle risorse depone a favore della ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e del decreto dell’attuazione nazionale. Sulla base di questi principi, la Svizzera ha ratificato gli importanti accordi esistenti in materia di ambiente marino10. In seno all’Autorità internazionale dei fondi marini la Svizzera si impegna a favore di una protezione efficace dell’ambiente marino per quanto concerne le attività che vengono svolte sui fondali marini internazionali. È inoltre Parte contraente della Convenzione del 5 giugno 199211 sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD) e del correlato Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 201012 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya). Partecipa attivamente allo sviluppo di norme per l’utilizzo delle risorse genetiche. Nel 2022, nel quadro della CBD, la Svizzera ha adottato il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) per gli obiettivi per la conservazione della biodiversità e dei servizi che la biodiversità rende all’umanità. L’Accordo per la protezione dell’alto mare contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del GBF, cioè destinare alla salvaguardia della biodiversità almeno il 30 per cento delle superfici degli oceani entro il 2030. La Svizzera è inoltre Parte contraente della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)13.
10 Tra questi, il Protocollo del 4 ottobre 1991 sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, la Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, il Protocollo del 1978 del 17 febbraio 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, il Protocollo del 1996 del 7 novembre 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie e l’Emendamento all’Allegato 1A, Accordo sulle sovvenzioni alla pesca – Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 11 RS 0.451.43 12 RS 0.451.432 13 RS 0.814.06
1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
I negoziati si sono rivelati impegnativi per via degli interessi divergenti tra i vari Paesi. I Paesi firmatari di accordi di pesca regionali o settoriali chiedevano che le disposizioni regionali prevalessero sugli approcci globali. I Paesi in via di sviluppo chiedevano che il nuovo Accordo contenesse disposizioni in materia di assistenza finanziaria e tecnica. Ciononostante, molti Paesi, insieme alla Svizzera, si sono impegnati per sancire norme ambiziose per la protezione e l’uso sostenibile dell’ambiente marino. Per la Svizzera era particolarmente importante che questo Accordo non fosse discriminatorio nei confronti dei Paesi senza sbocco sul mare, che costituisse un’integrazione di altri trattati ambientali internazionali (in materia di clima e biodiversità) e accordi settoriali (in materia di pesca, navigazione ecc.) e che contenesse garanzie per un accesso libero e semplice alle RGM per la ricerca e l’industria. Il testo dell’Accordo adottato è in sintonia con le posizioni della Svizzera. Non è stato ancora possibile adottare una regolamentazione definitiva sulle modalità di ripartizione dei benefici monetari (v. commento alla parte II, «Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici»). I negoziati in proposito proseguiranno nell’ambito della Conferenza delle Parti (COP).
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano
finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Non era infatti prevedibile quando si sarebbero conclusi i negoziati sull’Accordo. La Svizzera si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. L’Accordo per la protezione dell’alto mare serve in particolare al conseguimento dell’obiettivo 14 «Vita sott’acqua», che ha come obiettivo la conservazione e l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Il progetto è in linea con la Strategia di politica estera 2024–2027 adottata dal Consiglio federale e contribuisce in particolare al raggiungimento dell’obiettivo 22 «Biodiversità e inquinamento». È inoltre in linea con gli obiettivi della Strategia marittima della Svizzera14, in particolare in questi settori:
impegno per un ordine marittimo basato su regole;
rispetto e continuo sviluppo del diritto internazionale nel settore marittimo;
impegno per la protezione degli oceani del mondo dall’inquinamento e per favorirne lo sviluppo sostenibile, tra l’altro destinando almeno il 30 per cento della superficie degli oceani alla salvaguardia della biodiversità entro il 2030;
accesso a progetti di ricerca.
14 Strategia marittima 2023–2027, approvata dal Consiglio federale il 2 giugno 2023.
2 Punti essenziali dell’accordo
2.1 Panoramica dei contenuti dell’Accordo per la
protezione dell’alto mare L’obiettivo dell’Accordo è quello di conservare la biodiversità marina e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L’Accordo si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Queste includono l’alto mare (cioè la colonna d’acqua delle aree marine al di là delle zone economiche esclusive degli Stati costieri) e la cosiddetta «Area» (il fondo marino e il suo sottosuolo al di là dello zoccolo continentale degli Stati costieri). L’Accordo per la protezione dell’alto mare si compone di 12 parti, nelle quali sono disciplinati vari settori della protezione e dell’uso sostenibile dei mari. Gli elementi chiave dell’Accordo sono i seguenti.
2.1.1 Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa
ripartizione dei benefici (parte II) L’Accordo per la protezione dell’alto mare istituisce un sistema per la notifica delle attività relative a RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e al loro utilizzo, nonché all’utilizzo delle IDS di tali risorse (meccanismo di scambio di informazioni o «Clearing-House Mechanism», CHM). L’obiettivo è quello di garantire l’accesso trasparente e lo scambio di informazioni sull’utilizzo di tali RGM e IDS, nonché ripartire i benefici derivanti dal loro impiego («sharing of benefits»). Vengono create condizioni uniformi a livello internazionale per gli Stati contraenti e per gli attori della ricerca e dell’industria. La riservatezza delle informazioni fornite e i relativi diritti sono rispettati nella misura in cui la protezione contro la divulgazione sia prevista dal diritto nazionale o dal diritto internazionale applicabile. I benefici da ripartire sono di natura non monetaria, come per esempio l’accesso a campioni e raccolte di campioni, la partecipazione a programmi o partenariati di ricerca, e monetaria, quali i benefici conseguiti con l’utilizzo (p. es. la commercializzazione) di RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. La COP deciderà le modalità di giusta ripartizione dei benefici monetari. Tale meccanismo potrebbe eventualmente prevedere pagamenti da parte degli utenti delle RGM e delle IDS basati su una percentuale dei proventi della vendita di tali prodotti. Fino a quando la COP non deciderà le modalità di utilizzo e ripartizione dei benefici monetari derivanti da prodotti basati su RGM e IDS di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, i Paesi industrializzati versano un importo annuale pari al 50 per cento del loro contributo obbligatorio («assessed contribution») al fondo speciale di cui all’articolo 52 paragrafo 4 lettera b dell’Accordo. Tali pagamenti servono in particolare a sostenere i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per garantire la protezione e l’uso sostenibile della biodiversità dell’alto mare.
2.1.2 Misure, come strumenti di gestione per zona,
comprese le aree marine protette (parte III) Viene introdotto un meccanismo per gli strumenti di gestione per zona per la gestione sostenibile delle aree marine, compresa l’istituzione di un sistema di reti ecologicamente rappresentative e ben connesse di aree marine protette. In particolare
si punta a conservare le aree marine che necessitano di protezione e a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi in termini di produttività e resilienza (anche contro i cambiamenti climatici, l’acidificazione degli oceani e l’inquinamento marino). In questo modo si sostengono anche la sicurezza alimentare e altri obiettivi socioeconomici, che a loro volta contribuiscono a mitigare la pressione migratoria. Gli strumenti di gestione per zona contribuiscono inoltre a garantire che entro il 2030 il 30 per cento delle aree marine sia riservato alla biodiversità, e quindi al raggiungimento dell’obiettivo «30 by 30» del GBF. Le proposte di strumenti di gestione per zona sono decise dalla COP, previa consultazione di tutti gli Stati contraenti e di altri attori pubblici e privati. La COP decide in linea di principio per consensus, o con maggioranza dei tre quarti se ciò non è possibile. I singoli Stati contraenti hanno la possibilità di dichiarare che una decisione non è vincolante per loro («opt-out», art. 23 par. 4 dell’Accordo).
2.1.3 Esame dell’impatto sull’ambiente (parte IV)
Gli Stati contraenti devono garantire che sia effettuato un EIA quando le attività pianificate possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. L’Accordo contiene i criteri di base per l’esecuzione dell’EIA e per la sua pubblicazione attraverso il CHM. Gli Stati effettuano un’analisi preliminare per stimare il raggiungimento della soglia prevista ai fini dello svolgimento di un EIA. Tale stima, l’esame del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente, l’autorizzazione di tali attività nonché il loro monitoraggio e controllo sono di competenza degli Stati contraenti.
2.1.4 Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia
marina (parte V) L’Accordo promuove la cooperazione tra tutti gli Stati contraenti al fine di promuovere la ricerca e formare persone esperte nella protezione e nell’uso sostenibile degli oceani. Gli Stati contraenti cooperano, nei limiti delle loro capacità, per rendere possibile il trasferimento di tecnologia marina, in particolare ai Paesi in via di sviluppo. Gli Stati contraenti devono inoltre mettere a disposizione, secondo le loro possibilità, risorse per la creazione di capacità e per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina, in particolare ai Paesi in via di sviluppo. L’Accordo definisce anche le modalità da seguire per il trasferimento di tecnologia marina, con l’obbligo di tenere conto di tutti i diritti esistenti su tali tecnologie, compresi quelli di proprietà intellettuale.
2.1.5 Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento
(parte VII) Le istituzioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare sono finanziate mediante i contributi stabiliti per ciascuna Parte contraente. I fondi vengono utilizzati principalmente per il finanziamento del Segretariato, degli organi ausiliari e dei comitati nonché per lo svolgimento delle COP. Viene altresì istituito un meccanismo per il finanziamento di progetti relativi alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina, il trasferimento di tecnologia marina e il sostegno agli Stati nell’attuazione dell’Accordo. Fino a quando la COP non deciderà le modalità di utilizzo e ripartizione dei benefici monetari derivanti da prodotti basati su RGM e IDS
di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, i Paesi industrializzati versano un importo annuale pari al 50 per cento del loro contributo obbligatorio («assessed contribution») al fondo speciale di cui all’articolo 52 paragrafo 4 lettera b dell’Accordo. Una volta definite le modalità e reso operativo il meccanismo, tale onere verrà meno, in quanto gli utenti di RGM e IDS verseranno presumibilmente i pagamenti definiti a titolo di ripartizione dei benefici. Inoltre, la COP istituirà un fondo fiduciario alimentato con contributi volontari teso ad agevolare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle riunioni degli organi istituiti secondo l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
2.1.6 Risoluzione delle controversie (parte IX)
Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, il testo dell’Accordo rimanda essenzialmente alle disposizioni dell’UNCLOS. La Svizzera ha scelto il Tribunale internazionale per il diritto del mare come procedura obbligatoria per la risoluzione delle controversie secondo l’articolo 287 UNCLOS. Questa procedura si applica in linea di principio anche alla risoluzione delle controversie nel quadro dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Tuttavia, l’articolo 287 prevede per gli Stati contraenti la possibilità di scegliere una procedura differente all’atto della firma, ratifica, approvazione o accettazione dell’Accordo o dell’adesione allo stesso, o in qualsiasi momento successivo. La Svizzera non intende avvalersi di questa facoltà. L’Accordo per la protezione dell’alto mare è un accordo di attuazione dell’UNCLOS, cui possono però aderire anche gli Stati e le organizzazioni regionali d’integrazione economica che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS.
2.2 Considerazioni
Alla luce delle intense attività di ricerca nel settore marittimo, delle molteplici imprese del settore farmaceutico, delle scienze della vita, delle biotecnologie e dei trasporti marittimi, nonché delle varie organizzazioni della società civile attive nell’ambito della protezione del mare, le norme dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguardano una quantità potenzialmente elevata di attori in Svizzera. L’Accordo gode del sostegno sia delle associazioni economiche sia della società civile e della comunità scientifica in Svizzera. Si tratta di un accordo internazionale di rilevanza cruciale che concretizza e integra la regolamentazione delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. La sua attuazione è importante per il conseguimento di vari obiettivi in materia ambientale che la Svizzera si è posta e crea certezza giuridica, anche per quanto riguarda la raccolta e l’uso sostenibile delle RGM e delle IDS provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. La Svizzera è stata in grado di presentare con successo numerose posizioni durante i negoziati per l’Accordo per la protezione dell’alto mare. Per la Svizzera la ratifica dell’Accordo rappresenta anche un proseguimento del proprio impegno negli ambiti della governance ambientale internazionale e dell’uso sostenibile delle risorse.
3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo per la protezione dell’alto
mare
Preambolo Il preambolo descrive la situazione iniziale, ponendo in relazione l’Accordo per la protezione dell’alto mare con l’UNCLOS e gli impegni ivi definiti e riconoscendo la necessità di prevenire, in modo coerente e collaborativo, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi oceanici. Viene menzionata l’importanza di un ordine economico internazionale equo e giusto come pure l’importanza di sostenere i Paesi in via di sviluppo firmatari nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo. Si riconosce che la generazione, l’accesso e l’utilizzo (compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti) di IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale contribuiscono all’obiettivo dell’Accordo. Sono riconosciuti i diritti preesistenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e si rispettano la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di tutti gli Stati. Per quanto riguarda lo status giuridico dei soggetti che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS o di qualsiasi altro accordo connesso, si rimanda in generale al diritto internazionale dei trattati. Gli Stati contraenti sono impegnati a conseguire uno sviluppo sostenibile e aspirano a ottenere una partecipazione universale.
Parte I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni L’articolo 1 contiene definizioni rilevanti ai fini dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Molte di esse (p. es. biotecnologie, uso sostenibile, uso delle RGM) coincidono in massima parte con quelle della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, di cui la Svizzera è Stato contraente.
Art. 2 Obiettivo generale L’obiettivo dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è quello di conservare la biodiversità marina, nel presente e a lungo termine, e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale attraverso l’attuazione efficace delle disposizioni pertinenti dell’UNCLOS e l’ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale.
Art. 3 Ambito di applicazione L’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare comprende zone non soggette a giurisdizione nazionale, le quali secondo l’articolo 1 numero 2 comprendono l’alto mare e l’Area. Secondo l’articolo 86 UNCLOS, l’alto mare è costituito da tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di
uno Stato-arcipelago. L’Area comprende, secondo l’articolo 1 paragrafo 1 numero 1 UNCLOS, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. Secondo l’articolo 10 paragrafo 1, l’Accordo per la protezione dell’alto mare si applica alle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Ciò include, per esempio, i casi in cui tali RGM e IDS di RGM vengono utilizzate in Svizzera da una persona che rientra sotto la responsabilità della Svizzera (v. anche il commento all’art. 2 lett. b LPrAM).
Art. 4 Eccezioni L’Accordo per la protezione dell’alto mare non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. L’eccezione comprende anche altre navi o aeromobili di proprietà di una Parte contraente o da essa condotti e impiegati, all’epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia, la parte II dell’Accordo si applica anche a tali navi o aeromobili. Anche per l’uso di navi o aeromobili inclusi nell’eccezione gli Stati contraenti devono garantire, mediante misure opportune, possibili e ragionevoli, un loro esercizio coerente con l’Accordo. L’articolo 4 corrisponde ampiamente alle disposizioni dell’articolo 236 UNCLOS.
Art. 5 Relazioni tra il presente accordo e la Convenzione, gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti L’Accordo per la protezione dell’alto mare deve essere interpretato e applicato in modo tale da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati secondo l’UNCLOS, né da compromettere altri strumenti e quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. In questo contesto, si devono considerare per esempio le competenze complementari della Convenzione del 22 settembre 199215 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord- Est (Convenzione OSPAR), del sistema del Trattato Antartico o dell’Autorità internazionale dei fondi marini, che secondo l’articolo 157 in combinato disposto con l’articolo 1 paragrafo 1 numero 3, l’articolo 133 lettera b e l’articolo 134 paragrafo 2 UNCLOS è responsabile dell’organizzazione e del monitoraggio dell’esplorazione e dell’estrazione di risorse minerali (non viventi) dell’Area. L’Accordo per la protezione dell’alto mare ha lo scopo di promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi. Anche lo status giuridico degli Stati che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS resta impregiudicato dall’Accordo.
Art. 6 Utilizzo non pregiudizievole Questo articolo stabilisce che l’Accordo per la protezione dell’alto mare, comprese tutte le decisioni o raccomandazioni adottate dai suoi organi, nonché tutti gli atti, le
15 RS 0.814.293
misure o le attività intraprese secondo lo stesso, non pregiudicano la sovranità, i diritti di sovranità o la giurisdizione.
Art. 7 Principi e approcci generali Questo articolo contiene una serie di principi e approcci che devono ispirare le Parti contraenti nel conseguimento degli obiettivi dell’Accordo. Tra questi vi sono diversi principi sanciti dal diritto ambientale tanto internazionale quanto svizzero, come il principio di causalità, il principio di precauzione o la prevenzione dell’inquinamento transfrontaliero. A ciò si aggiungono, per esempio, la libertà della ricerca scientifica marina e le altre libertà riguardanti l’alto mare secondo l’UNCLOS, l’uso delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili, il principio di equità e di giusta ed equa ripartizione dei benefici e la considerazione dei diritti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali. L’articolo rimanda anche al principio del patrimonio comune dell’umanità, già esplicitamente sancito nell’UNCLOS per quanto riguarda le zone e le sue risorse. Tuttavia questo principio dell’UNCLOS, basato sulla definizione di cui all’articolo 133 e pertanto dato il rimando anche sulla definizione di cui all’Accordo si riferisce solamente alle risorse minerali e non a quelle genetiche marine. Vengono inoltre menzionati esplicitamente lo sviluppo e il mantenimento dell’integrità degli ecosistemi marini, che svolgono un ruolo importante nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
Art. 8 Cooperazione internazionale Per quanto riguarda la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, le Parti contraenti dell’Accordo devono cooperare e promuovere la cooperazione, sia nell’ambito dell’Accordo che al di fuori di esso (p. es. nel quadro di altri strumenti giuridici pertinenti, come le convenzioni regionali).
Parte II Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici
Art. 9 Obiettivi Gli obiettivi di questa parte dell’Accordo consistono essenzialmente nel perseguire la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, da utilizzare per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità di tali zone. A tal fine, devono essere ampliate anche le capacità, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo, e devono essere promossi la generazione di conoscenze scientifiche e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina.
Art. 10 Applicazione L’applicazione copre le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore dell’Accordo per la Parte contraente interessata. Ciò include anche le attività non militari degli Stati.
L’applicazione retroattiva all’uso di tali RGM o IDS raccolte o generate prima dell’entrata in vigore viene esclusa dalla Svizzera attraverso un’eccezione scritta, formulata secondo l’articolo 70 all’atto della ratifica o dell’adesione all’Accordo per la protezione dell’alto mare. Pertanto, l’Accordo non è applicabile alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte prima della sua entrata in vigore. Non si applica nemmeno alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale generate prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. L’inapplicabilità riguarda altresì le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale generate dopo l’entrata in vigore dell’Accordo ma basate su RGM raccolte prima dell’entrata in vigore dello stesso. La parte II non si applica alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale pertinente e alle attività connesse alla pesca, fintantoché tali attività non rientrano tra quelle di cui a detta parte (sono cioè utilizzate come RGM). Gli obblighi di questa parte non si applicano alle attività militari di una Parte contraente, comprese le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali.
Art. 11 Attività relative alle risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale Le attività relative alle RGM e alle IDS ai sensi di questa parte sono aperte a tutte le Parti contraenti e alle persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione. Gli Stati contraenti sono tenuti a promuovere la cooperazione in tutte le attività di questo tipo e a tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri Stati. La rivendicazione o l’esercizio di sovranità o diritti sovrani da parte degli Stati sulle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale è vietata e non è riconosciuta. Inoltre, dalla raccolta di tali risorse in situ (vale a dire la raccolta di campioni in loco in zone non soggette a giurisdizione nazionale) non può essere desunta alcuna rivendicazione su nessuna parte dell’ambiente marino o delle sue risorse. Le attività devono essere svolte solamente per scopi pacifici e nell’interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone. Gli interessi e le esigenze dei Paesi in via di sviluppo devono essere presi in particolare considerazione.
Art. 12 Notifiche sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale L’Accordo per la protezione dell’alto mare istituisce un sistema per la notifica di attività relative alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e al loro utilizzo, nonché all’utilizzo delle IDS di tali risorse (CHM). L’obiettivo è quello di garantire l’accesso trasparente e lo scambio di informazioni sull’utilizzo di tali RGM e IDS, nonché ripartire i benefici derivanti dal loro impiego («sharing of benefits»). A tal fine, le informazioni di cui al paragrafo 2 lettere a–j devono essere trasmesse al CHM prima della raccolta in situ di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. A seguito della notifica, il CHM genera automaticamente un identificatore standardizzato del lotto. Le Parti contraenti provvedono affinché, dopo la raccolta in situ, siano comunicati al CHM l’archivio o la banca dati in cui sono depositate le RGM o le IDS. È fondamentale che le RGM o le IDS possano essere identificate come
provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. Anche varie informazioni relative all’utilizzo, compresa la commercializzazione, di tali RGM o IDS devono essere notificate al CHM insieme all’identificatore del lotto (par. 8 lett. a–e).
Art. 13 Conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale Le Parti contraenti sono tenute, se del caso, ad adottare misure volte a garantire che le conoscenze tradizionali connesse alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie siano accessibili solo con il consenso libero, previo e informato o l’approvazione e il coinvolgimento di tali gruppi.
Art. 14 Ripartizione giusta ed equa dei benefici I benefici derivanti dalle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono ripartiti in modo giusto ed equo e concorrono alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone. I benefici da ripartire sono di natura non monetaria, come per esempio l’accesso a campioni e raccolte di campioni, il finanziamento di programmi o partenariati di ricerca (par. 2 lett. a–h), e monetaria, quali i benefici conseguiti con l’utilizzo (p. es. la commercializzazione) di RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (par. 5). La COP deciderà in un secondo momento un sistema di giusta ripartizione dei benefici monetari. Tale meccanismo potrebbe prevedere pagamenti da parte degli utenti delle RGM basati su una percentuale dei proventi della vendita di tali prodotti (par. 7). Fino a quando questo meccanismo non sarà deciso dagli Stati contraenti, i Paesi industrializzati sono tenuti a versare un importo annuale pari al 50 per cento del loro contributo obbligatorio («assessed contribution»). Tali pagamenti confluiranno in un fondo internazionale, in particolare per sostenere i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per garantire la protezione e l’uso sostenibile della biodiversità dell’alto mare (par. 6). Nel momento in cui vengono adottate le modalità di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 7, una Parte contraente può formulare una dichiarazione in cui afferma che esse non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo massimo di quattro anni (par. 8). Per quel periodo, la Parte contraente in questione continuerà a effettuare i pagamenti come descritto al paragrafo 6. Le Parti contraenti provvedono affinché le RGM o le IDS siano depositate in archivi e banche dati accessibili al pubblico, tenuti a livello nazionale o internazionale (par. 3). L’accesso a tali RGM e IDS può essere subordinato a condizioni ragionevoli, come la preservazione dell’integrità fisica delle RGM o la riscossione di emolumenti per il mantenimento degli archivi e delle banche dati (par. 4). I benefici monetari derivanti da attività connesse alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono riesaminati periodicamente dalla COP, la quale a tal fine tiene conto delle raccomandazioni del Comitato per l’accesso
e la ripartizione dei benefici (par. 10).
Art. 15 Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici stabilisce, tra l’altro, orientamenti per la ripartizione dei benefici secondo l’articolo 14, assicura trasparenza e garantisce una giusta ed equa ripartizione dei benefici monetari e non monetari. A tal fine rivolge, tra l’altro, raccomandazioni alla COP. È composto da 15 persone in possesso di qualifiche adeguate, nominate dalle Parti contraenti ed elette dalla COP tenendo conto di vari criteri di distribuzione. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabiliti dalla COP. I preparativi sono in corso da aprile 2025 nell’ambito delle deliberazioni della Commissione Preparatoria, a cui partecipa anche la Svizzera.
Art. 16 Monitoraggio e trasparenza Il monitoraggio e la trasparenza delle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono garantiti mediante notifiche al CHM, attraverso la relazione periodica presentata dalle Parti contraenti al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici e la relazione e gli orientamenti di cui al paragrafo 3.
Parte III Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette
Art. 17 Obiettivi Gli obiettivi che si prefigge questa parte consistono nel conservare e utilizzare in modo sostenibile le aree marine non soggette a giurisdizione nazionale che necessitano di protezione, al fine di preservarne e rafforzarne la resilienza e di salvaguardare i servizi ecosistemici marini. Ciò deve avvenire attraverso un sistema globale di strumenti di gestione per zona, con reti ecologicamente rappresentative e ben connesse di aree marine protette, mediante la cooperazione e il coordinamento tra Stati e strumenti giuridici e organismi internazionali e attraverso il sostegno ai Paesi in via di sviluppo nell’attuazione delle disposizioni di questa parte.
Art. 18 Zona di applicazione Gli strumenti di gestione per zona di cui a questa parte, come la definizione di aree marine protette, comprendono solo zone non soggette a giurisdizione nazionale e non forniscono alcuna base per esercitare rivendicazioni di sovranità.
Art. 19–21 Proposte di strumenti di gestione per zona Le Parti contraenti presentano al Segretariato le proposte relative all’istituzione di strumenti di gestione per zona ai sensi di questa parte. Le proposte sono formulate sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, e con la collaborazione e previa consultazione dei gruppi d’interesse determinanti. Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nelle proposte sono elencati
nell’articolo 19 paragrafo 4. I criteri indicativi per l’identificazione delle aree marine idonee sono elencati nell’allegato I e, se necessario, possono essere sviluppati e riveduti dall’Organismo scientifico e tecnico a fini di esame e adozione ad opera della COP. Detto organo può anche raccomandare ulteriori requisiti relativi al contenuto delle proposte. Una volta ricevuta una proposta, essa viene messa a disposizione del pubblico e trasmessa all’Organismo scientifico e tecnico per un esame preliminare teso ad accertare che contenga le informazioni richieste. Anche l’esito di tale esame è reso pubblico. Il promotore ritrasmette la proposta al Segretariato, tenendo conto dell’esame preliminare. Il Segretariato informa allora le Parti contraenti, rende pubblica la proposta e facilita le consultazioni a norma dell’articolo 21 in maniera inclusiva, trasparente e aperta a tutti i gruppi d’interesse. In particolare vengono invitati a presentare un parere gli Stati, gli organi degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti nonché le comunità autoctone e locali, la comunità scientifica e la società civile. La consultazione coinvolge in particolare gli Stati costieri, soprattutto se la misura proposta riguarda zone interamente circondate dalle zone economiche esclusive degli Stati. Il promotore della proposta esamina i pareri ricevuti e ne sottopone una versione riveduta all’Organismo scientifico e tecnico, che la valuta e formula raccomandazioni alla COP. L’Organismo scientifico e tecnico precisa le modalità del processo di consultazione e valutazione.
Art. 22 Istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette La COP adotta decisioni sull’istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e sulle misure correlate, sulla base della proposta finale e del progetto di piano di gestione, nonché del parere scientifico e delle raccomandazioni dell’Organismo scientifico e tecnico. Qualora le misure proposte rientrino nella competenza di altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e di organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, la COP può rivolgere raccomandazioni alle Parti contraenti di detto accordo e a detti organismi al fine di promuovere l’adozione di misure pertinenti in tale contesto. Può altresì sviluppare un meccanismo per promuovere la cooperazione e il coordinamento internazionali per gli strumenti di gestione per zona esistenti, comprese le aree marine protette, al fine di conseguire gli obiettivi e dare attuazione a questa parte. Nell’adottare decisioni a norma dell’articolo 22, la COP rispetta le competenze degli altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuove la consultazione e il coordinamento con essi, in modo da non comprometterne la sfera di competenza. Le decisioni e le raccomandazioni secondo questa parte non pregiudicano l’efficacia delle misure adottate nelle zone soggette a giurisdizione nazionale e sono adottate tenendo debitamente conto dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati, secondo l’UNCLOS. Nel caso in cui uno strumento di gestione per zona istituito a norma di questa parte rientri nella giurisdizione nazionale di uno Stato costiero in un secondo
momento (interamente o parzialmente), esso cessa immediatamente di essere in vigore per quanto riguarda la parte dello strumento di gestione per zona soggetta a giurisdizione nazionale. La parte rimanente viene riesaminata dalla COP.
Art. 23 Processo decisionale Le decisioni di cui in questa parte sono adottate tramite consensus. Se non si raggiunge il consensus, le decisioni vengono adottate a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti. Tale decisione presuppone che la COP, a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, abbia stabilito che è stato esperito ogni mezzo per raggiungere il consensus. Nei 120 giorni che intercorrono tra la decisione e l’entrata in vigore, qualunque Parte contraente può sollevare per scritto obiezioni in merito a tale decisione, la quale risulta non vincolante per essa. L’obiezione deve essere presentata indicando uno o più dei motivi di cui al paragrafo 5, e la Parte contraente che la solleva è tenuta ad adottare misure di effetto equivalente alla decisione o almeno a non adottare azioni che possano compromettere l’efficacia della decisione in questione, a meno che tali misure o azioni non siano essenziali per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Parte contraente che ha sollevato l’obiezione secondo l’UNCLOS. La Parte contraente che solleva l’obiezione deve inoltre riferire alla riunione successiva della COP, e in un secondo tempo periodicamente, ai fini del monitoraggio e del riesame di cui all’articolo 26. Il rinnovo dell’obiezione è possibile solo alle condizioni stabilite al paragrafo 8 e, in caso contrario, si considera automaticamente ritirata. È quindi possibile un «opt-out» dalle decisioni, ma ciò richiede una motivazione, la presentazione di relazioni e il rinnovo dell’obiezione. Le decisioni e le obiezioni sono messe a disposizione del pubblico e trasmesse a tutti gli Stati e a tutti gli strumenti e quadri giuridici pertinenti, nonché agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.
Art. 24 Misure di emergenza Le disposizioni di questo articolo consentono agli Stati contraenti di prendere decisioni a breve termine sull’adozione di misure temporanee di emergenza per evitare danni gravi o irreversibili alla biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
Art. 25 Attuazione Le Parti contraenti garantiscono che le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo siano condotte in modo coerente con le decisioni adottate a norma di questa parte. Sono libere di applicare misure più rigorose.
Art. 26 Monitoraggio e riesame Le Parti contraenti e gli eventuali strumenti giuridici od organismi pertinenti che hanno adottato misure per conseguire gli obiettivi degli strumenti di gestione per zona riferiscono alla COP in merito all’attuazione di tali strumenti e delle misure correlate. Le relazioni delle Parti contraenti, le informazioni e i riesami sono resi pubblici dal
Segretariato. L’Organismo scientifico e tecnico valuta l’efficacia di tali strumenti e formula raccomandazioni all’attenzione della COP, che procede ad eventuali modifiche.
Parte IV Valutazioni dell’impatto ambientale
Art. 27 Obiettivi Gli obiettivi di questa parte consistono in particolare nel concretizzare le disposizioni dell’UNCLOS in merito all’EIA per le zone non soggette a giurisdizione nazionale e nel garantire che le attività di cui a questa parte siano valutate e realizzate in modo da prevenire, mitigare e gestire eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente marino. A tal fine viene istituito un quadro coerente di EIA per le attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Le capacità dei Paesi in via di sviluppo devono essere a tale scopo rafforzate.
Art. 28–29 Obbligo di effettuare valutazioni dell’impatto ambientale Gli Stati contraenti devono garantire che sia effettuato un EIA quando le attività pianificate in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. L’EIA deve essere effettuato secondo questa parte dell’Accordo o secondo la procedura nazionale della Parte contraente. In quest’ultimo caso, la Parte contraente in questione deve mettere a disposizione informazioni sulla propria procedura nazionale attraverso il CHM e garantire che l’attività sia oggetto di monitoraggio. L’Organismo scientifico e tecnico può presentare osservazioni alla Parte contraente in questione. Il ricorso agli EIA, le relative norme e la cooperazione devono essere promossi anche con altri strumenti e quadri giuridici pertinenti nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. Non occorre effettuare un’analisi preliminare o un EIA di un’attività pianificata in zone non soggette a giurisdizione nazionale se un’analisi preliminare o un EIA equivalenti sono già in corso nell’ambito di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o da parte di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Anche in questo caso, la Parte contraente interessata provvede affinché la relazione dell’EIA sia pubblicata attraverso il CHM.
Art. 30 Soglie e fattori da considerare ai fini di una valutazione dell’impatto ambientale Quando un’attività pianificata rischia di avere un effetto più che minore o transitorio sull’ambiente marino o se i suoi effetti sono sconosciuti o scarsamente noti, la Parte contraente avente giurisdizione o controllo su tale attività ne effettua un’analisi preliminare. Se si accerta, sulla base dell’analisi preliminare, che la Parte contraente debba avere fondati motivi per ritenere che l’attività rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino,
occorre procedere a un EIA. Questo articolo riporta un elenco non esaustivo di fattori per determinare se sia necessario procedere a un’analisi preliminare.
Art. 31 Processo di valutazione dell’impatto ambientale Le Parti contraenti provvedono affinché la procedura seguita per l’EIA comprenda un’analisi preliminare, la definizione dell’ambito di valutazione (scoping), misure atte a prevenire, mitigare e gestire gli effetti negativi potenziali, fasi di notifica e consultazione pubbliche, nonché l’elaborazione e la pubblicazione di una relazione sull’EIA. Le Parti contraenti possono effettuare EIA congiunti. Agli Stati che dispongono di capacità limitate viene messo a disposizione un registro di esperti che possono offrire consulenza e assistenza per effettuare ed esaminare le analisi preliminari e gli EIA.
Art. 32 Notifica e consultazione pubbliche Le Parti contraenti provvedono tempestivamente alla notifica pubblica di un’attività pianificata, anche mediante la pubblicazione attraverso il CHM e tramite il Segretariato. Inoltre, tutti i gruppi d’interesse, in particolare gli Stati che potrebbero subire gli effetti ambientali maggiori, devono avere la possibilità di partecipare prima che si decida se autorizzare o meno un’attività. Le Parti contraenti rendono pubbliche le osservazioni ricevute e il seguito dato a tali osservazioni. Le Parti contraenti garantiscono l’accesso alle informazioni relative al processo di EIA previsto dall’Accordo, con riserva delle informazioni riservate o di proprietà esclusiva.
Art. 33 Relazioni di valutazione dell’impatto ambientale Le Parti contraenti provvedono all’elaborazione e alla pubblicazione di una relazione per qualunque EIA effettuato ai sensi di questa parte. Eventuali osservazioni dell’Organismo scientifico e tecnico devono essere tenute in considerazione dalla Parte contraente interessata. Le informazioni minime che devono figurare nella relazione sono indicate nel paragrafo 2.
Art. 34 Adozione di decisioni Spetta alla Parte contraente nella cui giurisdizione o nel cui controllo rientra l’attività pianificata decidere se essa può essere o meno realizzata. Nel decidere, deve tenere pienamente conto dell’EIA. La Parte contraente decide di autorizzare l’attività pianificata solo dopo aver stabilito, tenuto conto delle misure di mitigazione o di gestione, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività possa essere realizzata in modo coerente con la prevenzione di effetti negativi significativi sull’ambiente marino. I documenti relativi alla decisione sono resi pubblici.
Art. 35–36 Monitoraggio e comunicazioni riguardanti gli effetti delle attività autorizzate Le Parti contraenti hanno la responsabilità di tenere sotto controllo gli effetti di qualsiasi attività da esse consentita o intrapresa nelle zone non soggette a giurisdizione
nazionale. Questo controllo consente di stabilire se tali attività possano causare inquinamento o effetti dannosi per l’ambiente marino e se siano rispettate le condizioni stabilite quando erano state autorizzate. Le Parti contraenti riferiscono periodicamente in merito agli effetti dell’attività autorizzata e ai risultati del monitoraggio e rendono pubbliche le relazioni di monitoraggio.
Art. 37 Riesame delle attività autorizzate e dei loro effetti Le Parti contraenti garantiscono che gli effetti delle attività autorizzate siano oggetto di riesame. In caso di effetti significativi imprevisti o derivanti da una violazione delle condizioni stabilite all’atto dell’approvazione, la decisione di approvazione deve essere riesaminata e notificata alla COP, alle altre Parti contraenti e al pubblico. Le Parti contraenti devono inoltre richiedere che siano proposte e attuate misure miranti a prevenire, mitigare e/o gestire tali effetti. Possono eventualmente interrompere l’attività. L’Organismo scientifico e tecnico può formulare raccomandazioni alla Parte contraente che ha autorizzato l’attività in questione sulla base delle relazioni di monitoraggio di cui all’articolo 36. Le altre Parti contraenti possono inoltre manifestare alla Parte contraente responsabile le loro preoccupazioni in merito a effetti significativi imprevisti o derivanti da una violazione delle condizioni stabilite quando erano state autorizzate. Anche l’Organismo scientifico e tecnico, sulla base di tali preoccupazioni, può formulare raccomandazioni alla Parte contraente responsabile. Le preoccupazioni e le raccomandazioni espresse devono essere prese in considerazione dalla Parte contraente che ha autorizzato l’attività. Se una Parte contraente ha modificato la propria decisione di autorizzare un’attività, le Parti contraenti pubblicano relazioni sugli effetti delle attività autorizzate nonché i documenti riguardanti le decisioni.
Art. 38 Standard e/o linee guida elaborati dall’Organismo scientifico e tecnico in materia di valutazione dell’impatto ambientale L’Organismo scientifico e tecnico elabora standard o linee guida, anche per quanto riguarda l’accertamento del rispetto delle soglie per lo svolgimento di un’analisi preliminare o di un EIA, la valutazione degli effetti cumulativi e la loro presa in considerazione, nonché gli elementi che devono figurare nelle relazioni degli EIA. L’Organismo scientifico e tecnico può inoltre elaborare un elenco indicativo non esaustivo delle attività che richiedono o meno un EIA, nonché qualsiasi criterio relativo a tali attività. Tutti gli standard e le linee guida devono essere sottoposti all’esame e all’adozione ad opera della COP.
Art. 39 Valutazioni ambientali strategiche Mentre l’EIA viene utilizzato solo al momento dell’autorizzazione di attività precise e rilevanti per l’ambiente, la valutazione ambientale strategica (VAS) viene eseguita già a livello di pianificazione, poiché spesso scelte importanti che riguardano l’ambiente vanno prese già nell’ambito di piani e programmi preliminari. A differenza dell’EIA, la VAS prevede un’analisi meno dettagliata, ma di più ampio respiro (esame di alternative/varianti).
Le Parti contraenti, individualmente o in collaborazione con altre Parti contraenti, prendono in considerazione l’ipotesi di effettuare VAS per piani e programmi relativi ad attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale. Lo scopo è valutare i potenziali effetti sull’ambiente marino di tali piani o programmi. Inoltre, la COP può effettuare una VAS per una zona o regione al fine di raccogliere le migliori informazioni disponibili su di essa, di valutare gli effetti attuali e potenziali futuri e di individuare le lacune nei dati e le priorità di ricerca.
Parte V Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina
Art. 40–41 Obiettivi e cooperazione riguardante la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina Questa parte dell’Accordo si prefigge di assistere le Parti contraenti nell’attuarne le disposizioni in vista del conseguimento degli obiettivi previsti. A tal fine, devono essere sviluppate e ampliate in particolare le capacità scientifiche e tecnologiche marine degli Stati, nonché le conoscenze sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Ciò avviene attraverso la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. La definizione di «tecnologia marina» è ampia, e comprende tra l’altro l’approntamento di informazioni e dati sulle scienze marine, manuali, orientamenti, attrezzature di campionamento e apparecchiature metodologiche, conoscenze tecniche, scientifiche e giuridiche (cfr. art. 1 n. 10 dell’Accordo). Particolare attenzione deve essere prestata alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, con una serie di gruppi di Stati particolarmente svantaggiati (p. es. piccoli Stati insulari in via di sviluppo o Stati costieri africani), ma anche Paesi in via di sviluppo a reddito medio. Questi devono beneficiare di sostegno in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi relativi alle RGM, compresa la ripartizione dei benefici, le misure come gli strumenti di gestione per zona e gli EIA. Le Parti contraenti devono cooperare direttamente o attraverso gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, coinvolgendo anche il settore privato, la società civile nonché le popolazioni autoctone e le comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali.
Art. 42–43 Modalità di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina Le Parti contraenti garantiscono, nei limiti delle loro possibilità, la creazione di capacità per gli Stati in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo. Il trasferimento di tecnologia marina deve essere proficuo in particolare per i Paesi in via di sviluppo, ma non limitarsi a questi. Deve essere effettuato a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche agevolate e preferenziali, conformemente alle modalità e alle condizioni reciprocamente convenute e secondo gli obiettivi dell’Accordo. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina avvengono sulla base di valutazioni delle esigenze particolari e tenendo conto delle
esigenze e delle priorità dei Paesi in via di sviluppo. Le Parti contraenti, tenendo conto delle loro politiche e priorità e dei loro piani e programmi nazionali, devono fornire risorse e facilitare l’accesso ad altre fonti di sostegno. I processi di creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina devono svolgersi in coordinamento con i programmi esistenti e gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti, nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. La tecnologia marina trasferita a norma di questa parte deve essere appropriata, pertinente e, per quanto possibile, affidabile, economica, aggiornata, ecocompatibile e disponibile in forma accessibile agli Stati in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo. Le Parti contraenti sono tenute a promuovere e incoraggiare l’introduzione di condizioni economiche e giuridiche per il trasferimento di tecnologia marina ai Paesi in via di sviluppo, tra cui eventuali incentivi alle imprese e alle istituzioni. Il trasferimento di tecnologia marina tiene conto di tutti i diritti esistenti su tale tecnologia ed è effettuato rispettando debitamente tutti gli interessi legittimi, in particolare i diritti e i doveri di chi detiene, fornisce o è destinatario della tecnologia marina interessata.
Art. 44 Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina In questo articolo vengono forniti vari esempi di forme di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina. Ulteriori esempi figurano nell’elenco indicativo e non esaustivo dell’allegato II.
Art. 45 Monitoraggio e riesame La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina sono monitorati e riesaminati periodicamente dal Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina sotto l’autorità della COP. Tale riesame mira in particolare a identificare le esigenze e le priorità dei Paesi in via di sviluppo, a determinare il sostegno necessario e mobilitato e le lacune esistenti, nonché a verificare l’efficacia delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina. L’obiettivo è anche individuare e mobilitare i finanziamenti previsti nell’ambito del meccanismo finanziario istituito secondo l’articolo 52. Nel sostenere il monitoraggio e il riesame delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina, le Parti contraenti presentano relazioni al Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Il formato e la periodicità di tali relazioni devono ancora essere definiti dalla COP, assicurando costi e tempistiche ridotti.
Art. 46 Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina Questo Comitato è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate che svolgono la loro funzione con obiettività nell’interesse superiore dell’Accordo e che sono nominati dalle Parti contraenti ed eletti dalla COP. Per la composizione del Comitato si deve tenere conto dei criteri stabiliti nel paragrafo 2. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato sono decisi dalla COP in
occasione della sua prima riunione. Il Comitato presenta relazioni e raccomandazioni che la COP esamina e alle quali dà opportunamente seguito.
Parte VI Disposizioni istituzionali
Art. 47 Conferenza delle Parti La prima riunione della COP è convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La COP adotta per consensus, in occasione di tale riunione, il suo regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, le norme finanziarie che disciplinano il suo finanziamento e quello del Segretariato e degli organi ausiliari e, successivamente, il regolamento interno e le norme finanziarie di qualunque altro organo ausiliario da essa eventualmente istituito. Le successive riunioni ordinarie, indette a intervalli regolari, sono stabilite dalla COP. Possono essere indette anche riunioni straordinarie, secondo il regolamento interno. La COP si riunisce in sessione ordinaria presso la sede del Segretariato (che deve ancora essere decisa, cfr. art. 50 par. 1) o presso la sede delle Nazioni Unite. Le decisioni della COP vengono adottate in linea di principio tramite consensus. Il paragrafo 5 definisce una procedura sussidiaria per le decisioni a maggioranza dei due terzi. La COP esamina e valuta regolarmente l’attuazione dell’Accordo. A tal fine adotta, tra l’altro, un bilancio con la frequenza e per l’esercizio finanziario da essa stabiliti. Inoltre, nell’ambito della sua competenza può chiedere un parere consultivo al Tribunale internazionale per il diritto del mare su una questione giuridica riguardante la conformità all’Accordo di una proposta ad essa presentata su qualsiasi argomento di sua competenza.
Art. 48 Trasparenza L’articolo contiene disposizioni volte a promuovere la trasparenza dei processi decisionali e delle altre attività svolte dalla COP secondo l’Accordo, anche attraverso la divulgazione di informazioni al pubblico e l’agevolazione della partecipazione da parte degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, della comunità scientifica, della società civile e di altri portatori di interessi determinanti. Rientra in questa logica anche il fatto che tutte le riunioni delle Parti contraenti e dei loro organi ausiliari siano aperte a osservatori, salvo decisione contraria della COP. Si punta ad avere ampie possibilità di partecipazione alle riunioni per i gruppi d’interesse coinvolti.
Art. 49 Organismo scientifico e tecnico L’Organismo scientifico e tecnico fornisce consulenza alla COP su questioni scientifiche e tecniche, svolge le funzioni assegnategli dall’Accordo (p. es. lo sviluppo e la revisione dei criteri per l’identificazione delle aree marine protette e il riesame delle proposte per tali aree protette, nonché le raccomandazioni riguardanti gli EIA) e
altre funzioni eventualmente stabilite dalla COP. È composto da membri in possesso di competenze adeguate che in veste di esperti svolgono la loro funzione nell’interesse superiore dell’Accordo e che sono nominati dalle Parti contraenti ed eletti dalla COP. Il mandato, comprese la procedura di selezione e la durata del mandato dei membri che lo compongono, è stabilito dalla COP in occasione della sua prima riunione.
Art. 50 Segretariato Il Segretariato fornisce supporto logistico alla COP e ai suoi organi ausiliari, ne organizza le riunioni e, in particolare, assicura l’accesso alle informazioni relative all’attuazione dell’Accordo e facilita la cooperazione e il coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti. In occasione della sua prima riunione la COP adotta le disposizioni necessarie per il funzionamento del Segretariato e ne decide la sede.
Art. 51 Meccanismo di scambio di informazioni Il meccanismo di scambio di informazioni (CHM) funge da piattaforma centralizzata che consente alle Parti contraenti di accedere, fornire e divulgare le informazioni relative alle attività svolte a norma delle disposizioni dell’Accordo. Il paragrafo 3 lettera a contiene alcuni esempi di tali informazioni. Lo scopo perseguito è quello di promuovere la trasparenza, la trasmissione di informazioni, il coordinamento e la collaborazione tra i diversi attori. Il CHM è gestito dal Segretariato. La COP può stabilire la cooperazione con altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e con organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. Vengono indicati in particolare la Commissione oceanografica intergovernativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’Autorità internazionale dei fondi marini, l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La riservatezza delle informazioni nel quadro dell’Accordo e i relativi diritti sono rispettati. Nessuna disposizione dell’Accordo può essere interpretata come obbligo di condividere informazioni protette dalla divulgazione ai sensi del diritto interno di una Parte contraente o di altre normative applicabili.
Parte VII Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento
Art. 52 Finanziamento Ogni Parte contraente, nei limiti delle sue capacità, fornisce risorse per le attività intese a conseguire gli obiettivi dell’Accordo, tenendo conto delle sue politiche e priorità interne e dei suoi piani e programmi nazionali. Le istituzioni create sulla base dell’Accordo sono finanziate mediante i contributi stabiliti per ciascuna Parte contraente. Per aiutare i Paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo ad attuarlo è stato istituito un meccanismo per l’erogazione di risorse finanziarie, costituito da un fondo speciale e dal fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente («Global Environment Facility», GEF). In particolare, questi due fondi sono utilizzati per gli
scopi seguenti: finanziare progetti riguardanti la creazione di capacità secondo l’Accordo, tra cui progetti efficaci in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina, attività e programmi, in particolare formazione relativa al trasferimento di tecnologia marina; assistere gli Stati in via di sviluppo ai fini dell’attuazione dell’Accordo; sostenere i programmi di conservazione e di uso sostenibile attuati dalle popolazioni autoctone e dalle comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali; e sostenere le consultazioni pubbliche a livello nazionale, subregionale e regionale. Il fondo speciale è alimentato dai contributi annui dei Paesi industrializzati che sono Parti contraenti dell’Accordo, in linea con l’articolo 14 paragrafo 6. Tali contributi saranno sostituiti dai pagamenti secondo l’articolo 14 paragrafo 7 dopo che la COP avrà stabilito le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall’utilizzo di RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. A ciò si aggiungono contributi supplementari volontari delle Parti contraenti e degli enti privati destinati a sostenere la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone. La COP stabilisce un obiettivo iniziale di mobilitazione delle risorse fino al 2030 indipendentemente dalla fonte di provenienza. Il meccanismo comprende anche un fondo fiduciario volontario istituito dalla COP per facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle riunioni degli organismi istituiti sulla base dell’Accordo. La COP istituisce un Comitato finanziario responsabile delle risorse finanziarie. Il Comitato finanziario è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate e tiene conto dell’equilibrio di genere e di un’equa ripartizione geografica. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato finanziario sono decisi dalla COP. In particolare, il Comitato finanziario riferisce periodicamente e formula raccomandazioni in merito all’individuazione e alla mobilitazione dei finanziamenti nell’ambito del meccanismo, e valuta le esigenze delle Parti contraenti. La COP procede a un riesame periodico delle relazioni del Comitato finanziario e del meccanismo finanziario per valutarne l’adeguatezza, l’efficacia e l’accessibilità delle risorse finanziarie.
Parte VIII Attuazione e rispetto delle disposizioni
Art. 53–55 Le Parti contraenti devono adottare le misure legislative, amministrative o politiche necessarie per garantire l’attuazione dell’Accordo. Sono inoltre tenute a monitorare l’adempimento dei propri obblighi secondo l’Accordo e a riferire periodicamente alla COP (il formato e la periodicità devono ancora essere stabiliti da quest’ultima). È stato istituito altresì un Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni, incaricato di agevolare ed esaminare l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo e di promuoverne l’osservanza. Agisce da facilitatore e funziona in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. I criteri per la sua composizione sono indicati al paragrafo 2. Le modalità di funzionamento e il regolamento interno del Comitato sono decisi dalla COP in occasione della sua prima riunione.
Parte IX Risoluzione delle controversie
Art. 56–61 Le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare in tema di risoluzione delle controversie si ispirano ampiamente alle corrispondenti disposizioni dell’UNCLOS, tra cui, in particolare, l’obbligo di risoluzione delle controversie con mezzi pacifici, nonché le procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti qualora le Parti della controversia non siano in grado di accordarsi attraverso mezzi pacifici di loro scelta. Le corrispondenti disposizioni dell’UNCLOS si applicano anche alle Parti contraenti dell’Accordo che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS. La Svizzera è Parte contraente dell’UNCLOS e ha scelto il Tribunale internazionale per il diritto del mare come procedura obbligatoria per la risoluzione delle controversie in questo ambito. Secondo l’articolo 60 paragrafo 3, questa scelta vale anche per l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Parte XI Buona fede e abuso di diritto
Art. 63 Buona fede e abuso di diritto Questo articolo sancisce il principio giuridico della buona fede per l’adempimento degli obblighi assunti sulla base dell’Accordo e obbliga le Parti contraenti a non esercitare in modo abusivo i diritti ivi riconosciuti.
Parte XII Disposizioni finali
Art. 64 Diritto di voto Ciascuna delle Parti contraenti dell’Accordo dispone di un voto. Le modalità da seguire per l’esercizio del diritto di voto da parte delle organizzazioni regionali d’integrazione economica sono definite in modo tale che non sia possibile un doppio voto da parte dei rispettivi Stati membri.
Art. 65 Firma Gli Stati e le organizzazioni regionali d’integrazione economica possono firmare l’Accordo presso la sede delle Nazioni Unite a New York a decorrere dal 20 settembre 2023 fino al 20 settembre 2025.
Art. 66 Ratifica, approvazione, accettazione e adesione L’Accordo può essere ratificato fino al 20 settembre 2025, dopodiché è possibile aderirvi. I relativi strumenti sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 67 Ripartizione delle competenze tra le organizzazioni regionali d’integrazione economica e i loro Stati membri per le materie disciplinate dal presente accordo Questo articolo disciplina gli obblighi degli Stati membri di un’organizzazione regionale d’integrazione economica che aderisce all’Accordo. Questa norma riguarda principalmente l’Unione europea.
Art. 68–69 Entrata in vigore e applicazione provvisoria L’Accordo per la protezione dell’alto mare entra in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Fatto salvo quanto appena indicato, per gli Stati o le organizzazioni regionali d’integrazione economica che aderiranno all’Accordo dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, l’Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. L’applicazione provvisoria dell’Accordo può essere dichiarata per scritto all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, e diventa effettiva a decorrere dalla data in cui il depositario dell’Accordo riceve la notifica.
Art. 70–71 Riserve, eccezioni e dichiarazioni Non possono essere poste riserve o eccezioni all’Accordo salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli del medesimo. È il caso delle eccezioni che le Parti contraenti dichiarano per scritto in relazione all’articolo 10 paragrafo 1 (assenza di applicabilità retroattiva della parte II dell’Accordo), all’articolo 23 paragrafo 4 (obiezione a una decisione adottata secondo la parte III dell’Accordo), all’articolo 72 paragrafo 6 (dichiarazione di uno Stato che diventa Parte contraente dell’Accordo dopo l’entrata in vigore di una sua modifica) e all’articolo 74 paragrafo 4 (obiezione alla modifica di un allegato dell’Accordo). L’articolo 4 contiene inoltre un’eccezione standard per quanto riguarda l’applicazione dell’Accordo (v. commento all’art. 4). Tutto ciò non osta a che uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica, all’atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione all’Accordo, renda dichiarazioni, comunque formulate o denominate, miranti, tra l’altro, ad armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti con le disposizioni dell’Accordo. Il prerequisito è che tali dichiarazioni non si prefiggano di escludere o modificare l’effetto giuridico delle disposizioni dell’Accordo nella loro applicazione a tale Stato od organizzazione.
Art. 72–73 Modifica e denuncia Le Parti contraenti possono proporre modifiche dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Se almeno la metà delle Parti contraenti dà una risposta favorevole alla proposta entro sei mesi, la modifica proposta è presa in esame dalla COP ed eventualmente adottata. Le modifiche devono essere successivamente ratificate,
approvate o accettate dalle Parti contraenti. Esse entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dei relativi strumenti ad opera di due terzi del numero delle Parti contraenti esistenti al momento dell’adozione della modifica. Successivamente, per ogni Parte contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione di una modifica dopo il deposito del numero richiesto di tali strumenti, la modifica entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, approvazione o accettazione di tale Parte contraente. La modifica adottata può tuttavia prevedere anche un numero minore o maggiore di ratifiche, approvazioni o adesioni. L’Accordo può essere denunciato mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, senza che vi sia l’obbligo di indicare motivazioni. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che quest’ultima non preveda un termine più lungo. La denuncia non influisce sul dovere di rispettare gli obblighi di diritto internazionale cui la Parte contraente sarebbe soggetta indipendentemente dall’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 74 Allegati Gli allegati costituiscono parte integrante dell’Accordo e le proposte di modifica seguono le medesime modalità. Gli allegati, tuttavia, possono essere modificati dalla COP. Gli Stati contraenti hanno la possibilità di sollevare un’obiezione in merito alla decisione di modifica entro il termine stabilito mediante notifica scritta e non sono quindi vincolati alla decisione fino al ritiro dell’obiezione.
Art. 75–76 Depositario e testi facenti fede Depositario dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è il Segretario generale delle Nazioni Unite. I testi redatti nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) fanno ugualmente fede.
Allegato I Criteri indicativi per l’individuazione delle zone
Allegato II Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina
4 Punti essenziali del decreto di attuazione
4.1 La normativa proposta
La LPrAM è finalizzata all’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per la Svizzera e per le persone fisiche e giuridiche soggette alla sua giurisdizione e al suo controllo. Contiene otto sezioni, il cui nucleo essenziale si trova nelle disposizioni di attuazione relative agli EIA, ai permessi e al controllo (sez. 2), alle
RGM, alle IDS e alla ripartizione dei benefici (sez. 3), agli strumenti di gestione per zona e alle misure di emergenza (sez. 4) e alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina (sez. 5).
4.2 Diritto comparato
L’UE è Parte contraente dell’Accordo per la protezione dell’alto mare dal 28 maggio 2025. Anche diversi suoi Stati membri sono già Parti contraenti dell’Accordo. Il 24 aprile 2025 la Commissione europea ha sottoposto a consultazione una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale16. Scopo della direttiva è stabilire norme per l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare all’interno dell’UE. Si limita essenzialmente a prevedere disposizioni di attuazione relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, agli EIA per attività non soggette a giurisdizione nazionale e agli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette. La direttiva UE proposta si rivolge agli Stati membri dell’UE, che a loro volta devono adottare disposizioni per l’attuazione dell’Accordo. Pertanto, la si può raffrontare alla LPrAM solo parzialmente. Tuttavia, anche la direttiva UE riprende in massima parte il testo dell’Accordo, cosicché le sue disposizioni sono compatibili con quelle della LPrAM. I requisiti normativi per le persone fisiche e giuridiche in Svizzera sono dunque paragonabili a quelli previsti per gli Stati membri dell’UE. Pochi Paesi hanno già adottato atti normativi a livello nazionale per l’attuazione dell’Accordo. Tra questi figurano la Norvegia17 e il Regno Unito18. Il governo tedesco, invece, ha elaborato un disegno di legge19. Per quanto riguarda la ripartizione dei benefici monetari, tutti gli atti normativi degli Stati summenzionati si fondano sull’idea che questo meccanismo sarà definito una volta stabilite le modalità da parte della COP; alcuni prevedono già una clausola di delega (Sez. 2–8 della legge di attuazione della Norvegia, art. 9 par. 2 lett. b della legge di attuazione del Regno Unito), altri invece si astengono semplicemente dal disciplinare la questione per il momento (UE, Germania). Per quanto riguarda l’applicazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, secondo l’articolo 70 in combinato disposto con l’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo stesso, l’UE ha dichiarato un’eccezione all’applicazione retroattiva di cui all’articolo 10 paragrafo 1 secondo periodo dell’Accordo. Pertanto, le disposizioni
16 COM(2025) 173 final
17 Act relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, 17.01.2026, consultabile all’indirizzo
18 Biodiversity Beyond National Jurisdiction Act 2026, abrufbar unter
19 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des
Übereinkommens im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse (Hochseeschutzgesetz – HochseeSchG), abrufbar unter
dell’Accordo per la protezione dell’alto mare si applicano solo alle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore dell’Accordo per l’UE e i suoi Stati membri. Anche la Svizzera dichiarerà un’eccezione corrispondente all’atto della ratifica. Sia la proposta di direttiva UE (cfr. art. 4) sia la LPrAM (cfr. art. 19 Disposizione transitoria) prevedono una limitazione nel tempo del campo d’applicazione del rispettivo decreto d’attuazione.
4.3 Attuazione
L’Accordo per la protezione dell’alto mare prevede alcune disposizioni direttamente applicabili, e altre che invece possono essere attuate solo se regolamentate dallo Stato contraente. Per esempio, in più punti il testo dell’Accordo richiede alle Parti contraenti di adottare misure legislative, amministrative o politiche per garantire il rispetto delle sue disposizioni. Ciò include, per esempio, norme riguardanti la competenza nazionale per i permessi da accordare alle attività in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale o gli obblighi di notifica in capo alle persone in relazione a tali attività. In Svizzera esiste già una legislazione che copre norme simili a quelle dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Per esempio, la legge federale del 1° luglio 196620 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e l’ordinanza dell’11 dicembre 201521 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (ordinanza di Nagoya) disciplinano l’accesso alle risorse genetiche provenienti da aree soggette alla giurisdizione nazionale degli Stati contraenti e la ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Tuttavia, le risorse genetiche non soggette alla giurisdizione nazionale di una Parte contraente del Protocollo di Nagoya (p. es. quelle provenienti dall’alto mare) sono esplicitamente escluse dall’obbligo di diligenza per l’utilizzazione delle risorse genetiche (art. 23n cpv. 2 lett. c LPN). Le disposizioni relative all’EIA sono contenute nella legge federale del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e nell’ordinanza del 19 ottobre 198823 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), nonché nella Convenzione di Espoo. Tuttavia, le norme già esistenti si riferiscono ad attività svolte in Svizzera e all’interno di aree soggette alla giurisdizione di altri Stati. Risulta perciò difficile inserire nella struttura dei testi giuridici esistenti disposizioni relative ad attività svolte in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale o a RGM ottenute da tali zone, e di conseguenza viene proposto di emanare un’apposita legge federale. Per quanto riguarda l’EIA, l’Accordo per la protezione dell’alto mare definisce una soglia a partire dalla quale le attività sono soggette all’obbligo di effettuare un EIA,
ma non un elenco concreto di tali attività. Su questo punto, in futuro l’Organismo scientifico e tecnico dell’Accordo per la protezione dell’alto mare potrà elaborare un
20 RS 451 21 RS 451.61 22 RS 814.01 23 RS 814.011
elenco indicativo di attività (art. 38 par. 1 lett. a dell’Accordo). Se in Svizzera si stabilisse in maniera unilaterale e precisa quali attività sono soggette all’obbligo di effettuare un EIA, ciò potrebbe poi trovarsi in contrasto con le future disposizioni di altri Stati (in particolare anche dell’UE), venendo meno all’esigenza dell’economia di disporre di norme uniformi a livello internazionale e di certezza del diritto. Una descrizione più dettagliata di tali attività dovrebbe quindi avvenire a livello internazionale. In qualità di Parte contraente, la Svizzera può contribuire attivamente alla definizione e all’attuazione delle regole e dei meccanismi nell’ambito dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e rappresentare anche le sue specifiche esigenze. Partendo da tale base, nelle disposizioni di esecuzione possono essere adottate norme più dettagliate. Mentre le disposizioni dell’Accordo pongono degli obblighi per gli Stati contraenti, la legge di attuazione serve in particolare a obbligare al rispetto delle sue norme le persone fisiche e giuridiche che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera. La legge di attuazione disciplina soltanto i principi relativi all’attuazione, mentre disposizioni più dettagliate (soprattutto quelle di natura procedurale) vanno emanate a livello di ordinanza. Questa considerazione particolarmente rilevante dal momento che vari oggetti devono essere ancora disciplinati più nel dettaglio, da un lato nell’ambito degli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e, dall’altro, nel contesto dell’attuazione nei diversi Stati. Non sarebbe opportuno stabilire nella legge di attuazione disposizioni già definitive, che potrebbero poi rivelarsi in conflitto con le norme fissate a livello internazionale. Pertanto, nella legge di attuazione devono essere stabiliti soltanto i principi necessari, da definire poi più dettagliatamente nelle disposizioni di esecuzione. La legge federale deve allora contenere una norma che autorizzi il Consiglio federale a emanare le disposizioni di esecuzione.
5 Commento ai singoli articoli della legge federale concernente
l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo Questo articolo afferma che la presente legge persegue lo scopo di attuare l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 2 Campo d’applicazione Il campo d’applicazione della LPrAM comprende le attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (lett. a) e in Svizzera (lett. b). Lettera a: nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la LPrAM disciplina le attività svolte da navi iscritte nel registro del naviglio svizzero o nel registro svizzero degli yacht (n. 1). La legge si applica anche alle attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera, a condizione che tali attività siano organizzate o
dirette dalla Svizzera (n. 2). Le attività si considerano organizzate o dirette da persone con sede o domicilio in Svizzera anche se tale organizzazione o direzione avviene di fatto dalla Svizzera. Tra i casi coperti dalla lettera a vi sono, per esempio, la raccolta di RGM in situ, cioè in mare, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, o attività soggette a un EIA. Con il collegamento alla bandiera di cui al numero 1 si comprendono anche le attività svolte da navi e yacht battenti bandiera svizzera gestiti e detenuti da cittadini svizzeri aventi domicilio all’estero (secondo l’art. 35 della legge federale del 23 settembre 195324 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). Lettera b: la LPrAM disciplina le attività relative a RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che vengono svolte in Svizzera. Ciò include in particolare l’utilizzo in Svizzera di RGM o IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Il campo d’applicazione comprende anche le attività di archivi e banche dati in Svizzera nei quali sono depositati RGM o IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Il campo d’applicazione personale è ripreso dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a–d della legge federale del 16 dicembre 201625 concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, il quale disciplina anch’esso le attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale. Le norme di conflitto di cui agli articoli 4 capoverso 2 e 6 capoverso 4 LPrAM disciplinano i casi di conflitto positivo di competenza (competenza di più Stati contraenti dell’Accordo per la protezione dell’alto mare).
Sezione 2: Esame dell’impatto sull’ambiente, permesso e verifica
Art. 3 Esame dell’impatto sull’ambiente È stata presa in esame ma respinta la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione dell’EIA contenute nell’OEIA. Questo perché le norme già esistenti dell’OEIA si riferiscono ad attività svolte in Svizzera, e risulta perciò difficile inserire in quel decreto disposizioni relative ad attività svolte in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale o a RGM provenienti da tali zone. Inoltre, nell’OEIA l’obbligo di effettuare un EIA è collegato alla pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti. Nell’Accordo per la protezione dell’alto mare, invece, l’obbligo è collegato alle attività, non agli impianti. Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce l’obbligo per le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) di effettuare un esame preventivo dell’impatto sull’ambiente, rimandando alla parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per ciò che concerne le fasi procedurali necessarie. Tra queste rientrano, in particolare, l’analisi
24 RS 747.30 25 RS 198.1
preliminare e l’EIA26 al raggiungimento delle soglie corrispondenti (v. commento all’art. 30 dell’Accordo). Capoverso 2: secondo il principio di causalità, i costi dell’EIA devono essere sostenuti dalla persona che intende svolgere un’attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
Art. 4 Attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale: permesso Capoversi 1 e 2: la parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare prevede l’obbligo di effettuare un EIA se per un’attività vi sono fondati motivi di ritenere che possa causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. Tali attività richiedono inoltre il permesso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM; cpv. 1), a meno che tale permesso non sia già stato accordato, per motivi di competenza, da un’altra Parte contraente o da un organo internazionale secondo le disposizioni della parte IV dell’Accordo (cpv. 2). Secondo gli articoli 44 e
47 capoverso 1 lettera b della legge del 20 dicembre 196827 sulla procedura
amministrativa (PA) in combinato disposto con gli articoli 31 e 33 lettera d della legge del 17 giugno 200528 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione concernente il permesso. L’istanza di ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale è il Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale federale [LTF]). Capoverso 3: questo capoverso elenca le condizioni da adempiere perché possa essere accordato un permesso. Per quanto riguarda la lettera c, per «piano di gestione ambientale» si intende un piano aziendale per la gestione della protezione dell’ambiente. Un impegno aziendale in questo senso riduce l’impatto ambientale dei singoli processi interni all’azienda ottimizzando il sistema aziendale nel suo complesso. Capoverso 4: questo capoverso rimanda ai requisiti della parte IV dell’Accordo per quanto riguarda la procedura, le consultazioni dei gruppi d’interesse e l’informazione del pubblico. I requisiti riguardano in particolare le fasi procedurali dell’EIA. È importante notare che, diversamente dal caso dell’EIA effettuato ai sensi della LPAmb, l’Accordo per la protezione dell’alto mare richiede non solo la pubblicazione del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente, ma anche consultazioni pubbliche nel corso dell’esecuzione dell’EIA (v. commento all’art. 32 dell’Accordo). La pubblicazione di informazioni secondo la presente legge avviene attraverso il CHM descritto nell’articolo 51 dell’Accordo. Tale meccanismo di scambio di
26 Nel diritto svizzero l’EIA viene effettuato in relazione all’approvazione della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente (cfr. art. 10a segg. LPAmb e OEIA). Le norme sono sempre riferite a un impianto, mentre le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare si riferiscono alle attività. Disposizioni collegate alle attività si trovano anche nella legge federale concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide. 27 RS 172.021 28 RS 173.32 29 RS 173.110
informazioni funge da piattaforma centralizzata che consente alle Parti contraenti di accedere, fornire e divulgare informazioni relative alle attività svolte secondo le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 5 Monitoraggio, rendiconto e verifica delle attività autorizzate Capoverso 1: le attività autorizzate secondo l’articolo 4 devono essere monitorate dalla persona che le svolge per ciò che concerne i loro effetti ambientali, economici, sociali, culturali e sulla salute. Tale persona assicura il rispetto delle condizioni fissate nel permesso e presenta all’UFAM una relazione sugli effetti e sui risultati del monitoraggio. L’UFAM pubblica tali relazioni attraverso il CHM. Capoverso 2: sulla base delle relazioni di cui al capoverso 1 l’UFAM verifica gli effetti dell’attività autorizzata secondo i criteri posti dall’articolo 37 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Se constata una violazione delle condizioni in base alle quali è stato accordato il permesso (p. es. se l’attività ha un impatto ambientale maggiore del previsto) o se si verificano effetti negativi significativi imprevisti, l’UFAM esorta la persona che svolge l’attività a presentare proposte di misure per il ripristino dello status autorizzato o miranti a mitigare o gestire tali effetti imprevisti. Una volta ricevute le proposte, l’UFAM riesamina il permesso e, se necessario, adegua la sua decisione in proposito. Se, nonostante attui le misure, la persona che svolge l’attività non riesce a ripristinare lo status autorizzato ed evitare effetti negativi significativi, il permesso viene revocato dall’autorità competente e l’attività deve essere interrotta nel minor tempo possibile. I costi derivanti da effetti negativi sono a carico di chi svolge l’attività (chi causa l’inquinamento). Lo stesso vale per gli altri costi derivanti dalla cessazione dell’attività. L’UFAM redige una relazione sui risultati della verifica e la pubblica attraverso il CHM, unitamente alla documentazione relativa alla decisione di permesso eventualmente modificata (art. 37 par. 6 dell’Accordo).
Sezione 3: Obblighi di notifica e ripartizione dei benefici per le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento Art. 6 Obblighi di notifica sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento Capoverso 1: con il presente capoverso, le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) sono tenute a rispettare gli obblighi di notifica di cui alla parte II dell’Accordo per la protezione dell’alto mare in relazione alle attività riguardanti RGM o IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Nello specifico, ciò riguarda la raccolta di campioni in situ, cioè sul posto, in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale e il deposito di RGM e IDS in archivi o banche dati. La notifica comprende le informazioni di cui all’articolo 12 capoversi 2, 4 e 5 dell’Accordo. Capoverso 2: il secondo capoverso stabilisce gli obblighi di notifica e le informazioni necessarie secondo l’articolo 12 capoverso 8 dell’Accordo per quanto concerne l’uso, compresa la commercializzazione, di RGM o IDS di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. Secondo l’articolo 1 numero 14 dell’Accordo, per
«uso delle risorse genetiche marine» si intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle RGM, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia quale definita all’articolo 1 numero 3 dell’Accordo. L’Accordo non contiene definizioni né di «IDS di RGM» né di «uso di IDS di RGM», concetti che non sono definiti neanche nella CBD o in altri accordi internazionali pertinenti. Al momento si stanno valutando a livello internazionale varie versioni delle definizioni. Per questi motivi, per ora non sembra opportuno inserire nella LPrAM definizioni unilaterali di questi due termini. Si prevede di inserirle nelle disposizioni di esecuzione dopo che si sarà fatta maggiore chiarezza nel contesto internazionale. Fino ad allora, nell’ambito della LPrAM, «IDS di RGM» andrà inteso come «dati riguardanti sequenze nucleotidiche di RGM» (cioè dati concernenti il sequenziamento di RNA e DNA). Questa definizione provvisoria non pregiudica la posizione della Svizzera nelle discussioni internazionali in atto sulle IDS. Nell’ambito della presente legge e fino a un’eventuale definizione nelle disposizioni di esecuzione, la definizione di «uso delle RGM» deve essere utilizzata, mutatis mutandis, anche per l’uso delle pertinenti IDS e, di conseguenza, «uso delle IDS di RGM» deve essere inteso come «attività di ricerca e sviluppo concernenti e basate su IDS di RGM». Capoverso 3: questa disposizione garantisce che un eventuale accesso alle conoscenze tradizionali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie avvenga solo con il consenso libero, previo e informato o l’approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità. Capoverso 4: le notifiche di cui al capoverso 1 o 2 non sono necessarie se sono già state effettuate presso un’altra Parte contraente secondo i requisiti della parte II dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Ciò include anche le notifiche che, secondo la legislazione di detto Stato, vengono inviate direttamente al CHM. Capoverso 5: le notifiche vengono inviate all’UFAM, il quale a sua volta trasmette una notifica al CHM. La notifica attraverso l’UFAM è garanzia che la Svizzera sia informata delle attività soggette all’obbligo di notifica e possa assicurare il rispetto
degli obblighi di notifica (come richiesto dall’art. 12 par. 1 dell’Accordo). Nella trasmissione di informazioni al CHM viene assicurata la protezione dei segreti di fabbricazione e d’affari.
Art. 7 Ripartizione dei benefici Il principio della giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle RGM o alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, sancito in più punti (art. 7 lett. d e art. 9 lett. a) e in particolare nell’articolo 14 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, viene qui disciplinato per le persone che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2). L’obbligo di ripartizione dei benefici deriva dal principio secondo cui le risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, secondo il principio del patrimonio comune dell’umanità di cui all’articolo 7 lettera b dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, dovrebbero essere a beneficio di tutti gli Stati e non solo di quelli che hanno la possibilità di utilizzarle. Pertanto, i benefici derivanti da tali risorse devono essere ripartiti tra gli Stati contraenti. Scopo particolare della ripartizione dei benefici
è quello di sostenere gli Stati contraenti nell’attuazione dell’Accordo e quindi di garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L’Accordo per la protezione dell’alto mare disciplina, dunque, il principio della ripartizione dei benefici monetari e non monetari. Tuttavia, nell’Accordo è messa in pratica soltanto la ripartizione dei benefici non monetari, mentre la COP deve ancora decidere le modalità di ripartizione dei benefici monetari (art. 14 par. 7 dell’Accordo). Fino ad allora e a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo per la Svizzera, il nostro Paese contribuisce nella misura del 50 per cento del suo contributo al bilancio al fondo speciale secondo l’articolo 52 dell’Accordo. Questa disposizione temporanea non necessita di una base legale a livello nazionale. L’opzione di stabilire sin da ora una clausola di delega che autorizzi il Consiglio federale ad adottare, a tempo debito, mediante un’ordinanza le esatte modalità di ripartizione dei benefici monetari conformemente alla futura decisione della COP secondo l’articolo 14 paragrafo 7 dell’Accordo non è stata accolta. Infatti, non è possibile conciliare la necessità di lasciare il margine di manovra necessario per farlo con il rispetto delle esigenze legate al principio di legalità (densità normativa sufficiente della clausola di delega). Dunque, seguendo l’esempio del disegno di legge tedesco30, si è deciso di rinunciare inizialmente a disciplinare la questione dei benefici monetari nella LPrAM. Una volta che la COP avrà adottato le modalità di ripartizione dei benefici monetari secondo l’articolo 14 paragrafo 7, la Svizzera potrà avvalersi del margine di manovra lasciato dall’articolo 14 paragrafo 8 dell’Accordo. Tale disposizione consente a qualsiasi Parte di dichiarare che le modalità del meccanismo di cui all’articolo 14 paragrafo 7 non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo massimo di quattro anni, così da disporre del tempo necessario per l’attuazione. La Svizzera dovrebbe dunque avere tempo a sufficienza per procedere, se del caso, a una revisione della LPrAM al fine di recepire le nuove modalità relative alla ripartizione dei benefici monetari nel diritto svizzero. Capoverso 1: questa disposizione stabilisce l’obbligo per le persone fisiche o
giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera e che svolgono attività relative alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e alle IDS di RGM di ripartire i benefici non monetari derivanti dal loro utilizzo. Il capoverso 1 traspone dunque nel diritto svizzero l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e attua l’articolo 14 paragrafo 11 dello stesso. L’obbligo di ripartizione dei benefici deriva dall’acquisto e dall’uso di proprietà (di diritto reale e non intellettuale) su RGM provenienti dall’alto mare. Il legislatore federale si avvale dunque della propria competenza in materia di diritto privato per disciplinare le condizioni per l’acquisto, l’uso e le restrizioni dello sfruttamento dei diritti di proprietà su risorse e sul loro uso che, in origine, non appartengono a nessuno o sono patrimonio comune dell’umanità. L’obbligo di ripartizione dei benefici viene dunque impostato come una modalità di sfruttamento di tali diritti di proprietà e del loro uso.
30 V. titolo 4.2 e nota a piè di pagina 19.
L’obbligo di ripartizione dei benefici sussiste soltanto quando derivano benefici dall’utilizzo delle RGM. Il concetto di uso si rifà alla definizione legale di cui all’articolo 1 paragrafo 14 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e, pertanto, è importante poiché soltanto i proprietari che svolgono o fanno svolgere attività di ricerca o sviluppo sulle risorse genetiche sono interessati dall’obbligo. Di conseguenza, i proprietari che non utilizzano le RGM ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 14 dell’Accordo non sono soggetti neanche alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Un esempio di un caso del genere sarebbe un proprietario che si limita a conservare del materiale biologico soltanto per descriverne il fenotipo. Capoversi 2–4: il capoverso 2 riporta le varie possibili modalità di ripartizione dei benefici non monetari secondo l’articolo 14 paragrafo 2 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Il capoverso 3 introduce per il proprietario e l’utente l’obbligo di notificare all’UFAM i benefici non monetari di cui ha garantito la ripartizione. La frequenza della notifica sarà stabilita a livello di ordinanza. Inoltre, il capoverso 4 consente espressamente al Consiglio federale di stabilire requisiti minimi per la ripartizione dei benefici non monetari. L’approccio normativo scelto conferisce ai proprietari e agli utenti un certo margine di manovra nella scelta di misure adeguate per l’adempimento della ripartizione dei benefici. Sia l’Accordo per la protezione dell’alto mare sia l’articolo 7 capoverso 2 LPrAM indicano quali forme di ripartizione di benefici non monetari l’accesso ai campioni, per esempio, o la fornitura di informazioni di cui all’articolo 12 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare insieme agli identificatori standardizzati dei lotti in forma accessibile pubblicamente. Va inoltre osservato che il rispetto, da parte dell’utente, di alcuni degli obblighi previsti dalla LPrAM (art. 6, 8 o 12) comporterà comunque, potenzialmente, già di per sé la realizzazione di alcune di queste forme di ripartizione dei benefici non monetari. Nel quadro della procedura di notifica prevista al capoverso 3, l’UFAM verificherà caso per caso se le misure adottate adempiono i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio federale.
Art. 8 Deposito delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento Capoverso 1: le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che sono utilizzate da persone che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) devono essere depositate in archivi o banche dati accessibili al pubblico tenuti in Svizzera o all’estero. In questo senso un archivio è un luogo per la conservazione di campioni di RGM disposti in ordine, gestito in maniera tale da garantire l’accesso pubblico a tali risorse. Capoverso 2: se le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono depositate in archivi o banche dati in Svizzera, devono poter essere identificate come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. Nella pratica, in alcuni casi questo requisito può essere garantito solo in parte, essendo ipotizzabili situazioni in cui le IDS possono derivare non solo da RGM di zone non soggette a giurisdizione nazionale ma anche da risorse genetiche di altro tipo. Il
requisito dell’identificabilità è quindi attenuato nell’articolo 12 paragrafo 6 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, laddove si specifica «possano essere identificati come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, secondo la prassi internazionale vigente e nella misura del possibile». Pertanto, anche l’articolo 8 capoverso 2 va interpretato alla luce di questa clausola. Le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate in archivi o banche dati in Svizzera devono essere accessibili al pubblico secondo l’articolo 14 paragrafo 3 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare entro e non oltre tre anni dall’inizio dell’utilizzo. Tuttavia, secondo l’articolo 14 paragrafo 4 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, il Consiglio federale può subordinare l’accesso a condizioni, per esempio al fine di garantire che le RGM non siano danneggiate o che possano essere riscossi emolumenti ragionevoli per coprire i costi del mantenimento degli archivi o delle banche dati. Capoverso 3: l’identificazione della provenienza presuppone che le RGM e le IDS siano provviste dell’identificatore standardizzato del lotto quando vengono depositate. Si tratta di un identificatore che viene generato automaticamente dal CHM alla ricezione della notifica di una raccolta in situ di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPrAM e dell’articolo 12 paragrafo 2 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Capoverso 4: affinché l’UFAM sia a conoscenza di quali RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono conservate in archivi o banche dati in Svizzera, deve essere tempestivamente informato in merito a ogni deposito di questo tipo. In questo modo l’UFAM è a conoscenza anche di quali archivi e banche dati sono soggetti all’obbligo di presentare una relazione (v. art. seg.) e può esercitare il controllo sull’attuazione delle disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 9 Relazione dei gestori degli archivi e delle banche dati Con questo articolo i gestori di archivi o banche dati in Svizzera sono tenuti a rispettare l’obbligo di preparare una relazione secondo l’articolo 12 paragrafo 7 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Tali relazioni devono essere presentate in forma aggregata e con cadenza biennale. Esse consentono al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici (cfr. art. 15 dell’Accordo) di essere informato e di poter svolgere i propri compiti in merito all’accesso alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate nei vari archivi o banche dati (v. commento all’art. 15 dell’Accordo).
Sezione 4: Strumenti di gestione per zona e misure di emergenza
Art. 10 Proposte di strumenti di gestione per zona e misure di emergenza Capoverso 1: secondo l’articolo 19 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, gli Stati contraenti possono presentare al Segretariato dell’Accordo per la protezione dell’alto mare proposte di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette. Lo stesso vale per l’articolo 24 paragrafo 3 dell’Accordo, concernente le
misure che devono essere applicate in caso di emergenza, se necessario, qualora un fenomeno naturale o una catastrofe provocata dall’uomo abbia causato, o rischi di causare, danni gravi o irreversibili alla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. In questo modo si intende prevenire l’aggravarsi dei danni gravi o irreversibili. Tali proposte sono presentate dall’UFAM al Segretariato dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Capoverso 2: prima di presentare proposte al Segretariato l’UFAM consulta gli uffici interessati e i gruppi d’interesse coinvolti, in particolare le organizzazioni svizzere con competenze in materia di protezione del mare.
Art. 11 Conformità delle attività alle decisioni di cui alla parte III dell’Accordo per la protezione dell’alto mare Questo articolo stabilisce che le attività svolte da persone fisiche e giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale devono essere svolte in conformità con le decisioni concernenti strumenti di gestione per zona e misure di emergenza adottate dagli Stati contraenti secondo la parte III dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Ciò può includere, per esempio, il rispetto di misure di protezione ambientale particolari in un’area marina protetta. La Svizzera, come tutti gli Stati contraenti, non può opporsi all’efficacia di una decisione della COP, ma secondo l’articolo 23 paragrafi 4 e 5 dell’Accordo ha la possibilità di presentare per scritto al Segretariato obiezioni motivate entro 120 giorni dalla data della decisione, con il risultato che non vi sarebbe vincolata (art. 23 par. 6 dell’Accordo; v. anche commento all’art. 23 dell’Accordo in merito a questo «opt-out»).
Sezione 5: Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina
Art. 12 Capoverso 1: con questo articolo viene stabilito che le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) e svolgono attività contemplate dall’Accordo per la protezione dell’alto mare partecipano alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina, il tutto in linea con le disposizioni della parte V dell’Accordo. Nell’ambito di queste norme, tali persone hanno a disposizione un’ampia gamma di azioni di creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina (cfr. art. 44 e all. II dell’Accordo), le quali possono esprimersi, per esempio, rendendo possibile la partecipazione di scienziati e ricercatori a progetti di ricerca, attraverso lo scambio di dati, lo sviluppo e il potenziamento di attrezzature e la formazione del personale affinché sappia utilizzarle ed eseguirne la manutenzione, o anche sostenendo lo sviluppo di normative nazionali. Il trasferimento di tecnologia marina, inoltre, avviene secondo modalità definite di comune accordo. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina mirano in particolare a sostenere gli Stati che, a causa del loro livello di sviluppo, dispongono solamente di risorse limitate nell’attuazione dell’Accordo (v. anche commento agli art. 40–44 dell’Accordo).
Capoverso 2: secondo l’articolo 43 paragrafo 4 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, il trasferimento di tecnologia marina deve tenere conto di tutti i diritti esistenti su tale tecnologia ed essere effettuato rispettando debitamente tutti gli interessi legittimi, tra cui i diritti e i doveri di chi detiene, fornisce o è destinatario della tecnologia marina interessata. Con il presente capoverso si chiarisce che il trasferimento da parte di persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera avviene nel rispetto dei diritti di proprietà (proprietà intellettuale inclusa) e dei segreti d’affari sulla tecnologia marina in questione.
Sezione 6: Esecuzione
Art. 13 Esecuzione da parte della Confederazione Capoverso 1: l’attuazione della LPrAM e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda principalmente questioni internazionali. La loro esecuzione deve avvenire in modo uniforme per tutti i soggetti che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera. L’esecuzione della LPrAM e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare spetta quindi alla Confederazione. Capoverso 2: il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 15 paragrafo 4 lettera b dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è l’UFAM. Nota: la LPrAM disciplina i principi per l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per la Svizzera. Il Consiglio federale deve emanare le pertinenti norme di dettaglio tramite ordinanza. Ciò è di particolare rilevanza perché si tratta di un accordo nuovo, per il quale la COP deve ancora adottare diverse disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale potranno ispirarsi a tali decisioni.
Art. 14 Obbligo di informazione Affinché le autorità possano applicare la presente legge e l’Accordo per la protezione dell’alto mare, devono poter contare sul fatto che le persone soggette alla loro giurisdizione debbano informare le autorità e permettere l’accesso alla documentazione pertinente. L’obbligo di informazione implica un’ingerenza nella sfera segreta, e ciò richiede una base legale. L’obbligo di informazione sussiste nella misura necessaria all’esecuzione della legge. Possono rivelarsi necessari maggiori accertamenti, ad esempio, nell’ambito di un EIA, qualora vi sia bisogno di ulteriori informazioni per determinare l’impatto di un’attività sull’ambiente.
Art. 15 Emolumenti Con questo articolo, le autorità (in particolare l’UFAM) sono autorizzate a riscuotere emolumenti per le loro prestazioni connesse all’applicazione della legge di attuazione e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Le norme concernenti i permessi e le verifiche, segnatamente, sono disciplinate nella sezione 2 LPrAM. Per esempio, si verifica se sono rispettate le condizioni per l’ottenimento di un permesso secondo
l’articolo 4 LPrAM o se vengono trasmesse tutte le informazioni previste per adempiere agli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 LPrAM. Vengono adottate misure di diritto amministrativo, per esempio, in caso di violazione delle condizioni poste per il rilascio di un permesso, allo scopo di ripristinare la conformità al diritto. Le tariffe degli emolumenti saranno fissate dal Consiglio federale in misura tale da coprire i costi sostenuti.
Art. 16 Protezione dei dati Capoverso 1: per l’adempimento dei compiti previsti dall’Accordo per la protezione dell’alto mare e dalla presente legge, gli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, i servizi da essi designati trattano dati personali di persone fisiche e giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numero 5 della legge del 25 settembre 202031 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’articolo 57r capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 199732 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Tra gli organi federali incaricati dell’esecuzione vi è, segnatamente, l’UFAM. I dati degni di particolare protezione trattati e trasmessi possono essere dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali. Il trattamento e la comunicazione di cui al capoverso 1 avvengono a livello nazionale. Il capoverso 1 costituisce quindi la base giuridica secondo gli articoli 34 e 36 capoverso 1 LPD nonché degli articoli 57r e 57s capoversi 1 e 2 LOGA, che consentono il trattamento e la trasmissione di dati personali. Secondo il principio della proporzionalità, vengono trattati e comunicati soltanto i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’Accordo per la protezione dell’alto mare e alla presente legge. Capoverso 2: questo capoverso consente il trasferimento all’estero dei dati personali trattati. Ciò riguarda in particolare i dati personali trasmessi al CHM o agli organi dell’Accordo dagli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, dai servizi da essi designati. Secondo l’articolo 51 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo, il CHM è costituito principalmente da una piattaforma ad accesso libero che consente alle Parti contraenti di accedere, fornire e divulgare, in particolare, informazioni relative alle attività svolte secondo le disposizioni dell’Accordo. I dati personali trasmessi vengono quindi pubblicati attraverso il CHM, gestito dal Segretariato dell’Accordo (art. 51 par. 4 dell’Accordo). Le precise modalità di funzionamento del CHM e la sede del Segretariato devono essere ancora stabilite dalla COP (art. 51 par. 2 secondo periodo dell’Accordo) e non sono ancora note al momento. In tali circostanze, il rimando agli articoli 16 e 17 LPD assicura che la comunicazione di dati personali avvenga in ogni caso secondo i requisiti di tale legge.
Capoverso 3: il presente capoverso costituisce la base giuridica per i sistemi d’informazione e di documentazione finalizzati alla gestione elettronica delle procedure di attuazione della presente legge. Questi sistemi vengono utilizzati anche per la gestione degli affari e il trattamento elettronico dei dati. Nel caso in esame, per esempio, un sistema d’informazione e di documentazione è richiesto per trattare i dati
31 RS 235.1 32 RS 172.010
correlati agli obblighi di notifica e agli EIA. I dettagli devono essere disciplinati a livello di ordinanza. Capoverso 4: con questa norma di delega il Consiglio federale viene incaricato di disciplinare i dettagli del trattamento e della trasmissione dei dati personali. Esso stabilisce quali sono le autorità preposte al trattamento dei dati, le categorie e i destinatari della trasmissione dei dati personali, nonché la durata di conservazione. Il trattamento e la trasmissione sono limitati all’adempimento dei compiti di cui all’Accordo per la protezione dell’alto mare e alla LPrAM.
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 17 Disposizioni penali Per rendere efficace l’attuazione della LPrAM vengono emanate disposizioni penali per le singole fattispecie. Capoverso 1: in caso di delitti quali lo svolgimento intenzionale senza permesso di un’attività soggetta all’obbligo di effettuare un EIA, possono essere comminate pene detentive sino a tre anni o pene pecuniarie. Lo stesso vale per le violazioni intenzionali dell’articolo 11 LPrAM. Capoverso 2: viene punito con una pena pecuniaria chi agisce per negligenza e chi viola l’articolo 11 LPrAM in maniera non grave. La violazione si considera «grave», in particolare, se comporta un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. Capoverso 3: contravvenzioni come il mancato rispetto degli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 LPrAM sono punite con la multa fino a 100 000 franchi (fino a fr. 40 000 in caso di negligenza). Capoverso 4: il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, se è nell’interesse pubblico.
Art. 18 Applicazione del diritto penale amministrativo Con questo rimando si garantisce che nel perseguimento e nella valutazione di atti od omissioni puniti secondo l’articolo 17 LPrAM sia possibile intervenire anche in questo modo nei confronti delle persone fisiche responsabili. Inoltre, se la multa è inferiore a 5000 franchi è possibile condannare al pagamento direttamente la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale, a condizione che la determinazione delle persone fisiche punibili sia onerosa in modo sproporzionato.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizione transitoria
Questa disposizione transitoria stabilisce che le disposizioni della sezione 3 si applicano solo alle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore della LPrAM. Con la ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare la Svizzera dichiarerà anche un’eccezione in materia secondo l’articolo 70 in combinato disposto con l’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo, in relazione all’applicazione retroattiva dell’Accordo stesso secondo l’articolo 10 paragrafo 1 secondo periodo dell’Accordo (v. anche commento all’art. 10 dell’Accordo).
Art. 20 Modifica di un altro atto normativo Alla LPN viene aggiunto un nuovo articolo 24i. È infatti necessaria una disposizione di questo tenore anche per la LPN, in maniera simile all’articolo 14 LPrAM, soprattutto per quanto riguarda le norme sulle risorse genetiche di cui all’articoli 23n–23q LPN, in vigore dal 2014. Per il resto si rimanda al commento all’articolo 14 LPrAM.
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore Capoverso 1: la LPrAM sottostà a referendum facoltativo secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 Cost. Capoverso 2: la data di entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale. Capoverso 3: questo capoverso garantisce l’entrata in vigore congiunta dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e della LPrAM, che serve all’attuazione dello stesso in Svizzera.
6 Ripercussioni dell’Accordo e del decreto di
attuazione
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
6.1.1 Ripercussioni finanziarie
Sono previsti costi legati ai contributi obbligatori e, finché non saranno negoziate le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall’uso di RGM e IDS, al 50 per cento di tali contributi obbligatori da versare al fondo speciale. Per il momento è possibile effettuare soltanto una stima approssimativa dell’onere finanziario. La COP stabilirà l’ammontare dei contributi obbligatori che gli Stati dovranno versare al futuro Segretariato. Verosimilmente, la quota della Svizzera sarà calcolata secondo la chiave di ripartizione delle Nazioni Unite. Contributi paragonabili destinati ai Segretariati di altri accordi ambientali si attestano tra i 100 000 e i 500 000 franchi
all’anno. Per scopi di pianificazione finanziaria, in questo caso si ipotizza un contributo al centro di questo intervallo (fr. 300 000). A tale importo si aggiunge nei primi anni l’importo aggiuntivo del 50 per cento del contributo al fondo speciale, da versare finché non sarà reso operativo il meccanismo di ripartizione dei benefici legati all’uso delle RGM. A ciò si aggiungono eventuali contributi volontari al fondo fiduciario volontario destinato ad agevolare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle riunioni degli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. I contributi della Svizzera saranno finanziati attraverso i fondi iscritti nei piani finanziari dell’UFAM a partire dal 2028 (credito A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali).
6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Dopo l’entrata in vigore sarà necessaria una quantità limitata di risorse umane per accompagnare il processo internazionale, per esempio per partecipare alla COP. Vi è inoltre fabbisogno di risorse di personale per l’attuazione in Svizzera, per esempio per i permessi da accordare per attività in zone non soggette a giurisdizione nazionale, l’eventuale valutazione degli EIA, le notifiche e le consultazioni, il trattamento delle notifiche e la stesura di relazioni all’attenzione della COP. L’onere legato a questi lavori dipende in larga misura dal numero di attività e utilizzi attribuibili ai settori della ricerca e dell’industria svizzeri. La LPrAM prevede la possibilità di finanziare tramite emolumenti gli oneri generati dai richiedenti (p. es. verifica di EIA, permessi per le attività). Inoltre, è previsto il coinvolgimento di servizi specializzati esterni qualora l’Amministrazione federale non disponga di competenze specifiche (p. es. per quanto riguarda gli EIA per attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale), così da contenere il potenziamento di risorse interne alla Confederazione. Al momento non è possibile elaborare una stima attendibile del futuro onere legato alle risorse di personale, pur prevedendo un onere aggiuntivo massimo di 50 equivalenti a tempo pieno. L’onere per il personale sarà compensato internamente presso il DATEC e, pertanto, non comporterà alcun onere aggiuntivo per il bilancio federale.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,
gli agglomerati e le regioni di montagna L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda soltanto la Confederazione. I Cantoni e i Comuni non sono interessati.
6.3 Ripercussioni sull’economia
6.3.1 Ripercussioni sulle imprese
La Svizzera fa parte dei leader mondiali nella ricerca marina. Grandi imprese del settore farmaceutico e biotecnologico con interessi nelle RGM e nelle IDS attinenti a zone non soggette a giurisdizione nazionale hanno sede in Svizzera, come pure grandi compagnie di navigazione, società che si occupano di materie prime e gestiscono un naviglio proprio e altre imprese del settore marittimo.
Con l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, le imprese svizzere dispongono di norme per la gestione e l’accesso alle RGM e alle IDS di RGM delle
zone non soggette a giurisdizione nazionale. Rispetto alla situazione attuale, ciò aumenta la sicurezza della pianificazione e degli investimenti e permette alle imprese di partecipare a progetti internazionali di ricerca e sviluppo alle stesse condizioni della concorrenza straniera. In questo modo viene salvaguardata la competitività. Le imprese possono altresì contare su regole uniformi per l’esecuzione di EIA per attività a partire da un certo livello di impatto sull’ambiente. Anche questo produce certezza del diritto e regole armonizzate a livello internazionale per le imprese.
Da colloqui esplorativi con l’industria della ricerca in Svizzera è emerso che le imprese svizzere fanno uso di RGM. Vi è altresì grande interesse verso la possibilità di disporre di un’ampia rappresentazione delle RGM e delle IDS provenienti dagli oceani in archivi e banche dati, con possibilità di utilizzo per i ricercatori svizzeri. Tuttavia, secondo un recente studio commissionato dalla Commissione europea33, attualmente non è possibile determinare in maniera affidabile quali RGM e IDS raccolte e utilizzate finora provengano da zone non soggette a giurisdizione nazionale.
I dati attualmente disponibili non agevolano la formulazione di una stima affidabile del numero di imprese sotto la responsabilità della Svizzera che sono soggette agli obblighi di notifica per le attività relative a RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale o che svolgono attività in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali è richiesta l’esecuzione di un EIA. Se in Svizzera si stabilisse in maniera unilaterale e precisa quali attività sono soggette alle disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, ciò potrebbe poi trovarsi in contrasto con future disposizioni di altri Stati (in particolare anche dell’UE), venendo meno all’esigenza dell’economia di disporre di norme uniformi a livello internazionale e di certezza del diritto. Una descrizione più dettagliata di tali attività deve quindi avvenire a livello internazionale. Partendo da tale base, nelle disposizioni di esecuzione possono essere adottate norme più dettagliate.
Per quanto riguarda l’obbligo di effettuare un EIA, l’Accordo per la protezione dell’alto mare definisce una soglia, ma non un elenco concreto di attività soggette a tale obbligo. Su questo punto, in futuro l’Organismo scientifico e tecnico dell’Accordo per la protezione dell’alto mare potrà elaborare un elenco indicativo di attività (art. 38 par. 1 lett. a dell’Accordo).
Secondo stime del DATEC, finora nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale viene svolto solo un numero limitato di attività che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera e per le quali l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare produrrebbe un onere aggiuntivo. Condurre tali attività, infatti, è sempre molto oneroso, anche solo in considerazione della grande distanza dalle coste. Per quanto riguarda l’EIA, giova considerare gli impegni della Svizzera ai sensi del Protocollo del 4 ottobre 199134 sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, un altro contesto nel quale sono teoricamente possibili numerose
33 Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas
Vanagt and Marcel Jaspars. Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025. 34 RS 0.121.1
attività soggette all’obbligo di effettuare un EIA. Tuttavia, ad oggi, nessuna impresa che rientra sotto la responsabilità della Svizzera ha svolto nelle zone coperte dal Trattato sull’Antartide un’attività che richiedesse un esame approfondito dell’impatto sull’ambiente (equivalente all’EIA secondo i criteri dell’Accordo per la protezione dell’alto mare).
L’attuazione dell’Accordo comporterà un onere amministrativo aggiuntivo per le imprese soggette agli obblighi di notifica e di presentare relazioni, se pianificano attività coperte dal nuovo Accordo. Nell’attuazione dell’Accordo si presterà quindi attenzione a ridurre al minimo l’onere per le imprese (p. es. rinunciando a uno «Swiss Finish» o implementando un’esecuzione con mezzi elettronici).
Ulteriori costi possono essere legati agli EIA e agli emolumenti per i costi amministrativi (p. es. per permessi e consultazioni). Inoltre, le imprese devono attendersi per il futuro compensazioni finanziarie per l’utilizzo delle RGM e delle IDS. Si può presumere che quando saranno elaborate le disposizioni di esecuzione della LPrAM saranno disponibili maggiori informazioni sulle decisioni che la COP deve ancora adottare, delle quali si potrà perciò tenere conto nella valutazione d’impatto.
6.3.2 Obblighi di verifica secondo l’articolo 4 della legge
del 29 settembre 202335 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) Semplificazioni per le PMI Le PMI in Svizzera possono essere colpite da costi amministrativi aggiuntivi per gli obblighi di notifica relativi ad attività che riguardano le RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e le IDS di tali RGM. I viaggi condotti per scopi di ricerca al fine di raccogliere campioni in situ in zone non soggette a giurisdizione nazionale sono onerosi e costosi. Le piccole imprese vi partecipano principalmente nell’ambito di sottoprogetti di progetti di ricerca più ampi. Si presume che degli obblighi di notifica si faranno carico principalmente i responsabili dei progetti di ricerca, riducendo così l’onere per le PMI. Un ulteriore onere per le PMI può derivare dalla ripartizione dei benefici derivanti dall’uso delle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e delle IDS di tali RGM. A questo proposito, l’articolo 7 della legge di attuazione stabilisce solamente i principi dell’obbligo di ripartizione dei benefici non monetari. Per la ripartizione dei benefici non monetari le imprese possono scegliere fra tante modalità diverse (cfr. art. 14 par. 2 e all. II dell’Accordo). Le imprese più piccole possono scegliere forme che per loro rappresentano un onere minore. Se del caso, è possibile emanare norme più dettagliate in materia con le disposizioni di esecuzione. Le modalità di ripartizione dei benefici monetari devono ancora essere decise dalla COP, pertanto al momento non si possono valutare eventuali semplificazioni per le PMI. Se del caso, saranno inserite in un’ulteriore revisione della legge.
35 RS 930.31
Per quanto riguarda l’obbligo di effettuare un EIA, considerato l’onere ingente legato ad attività con obbligo di EIA in zone non soggette a giurisdizione nazionale, non si può presumere che le PMI in Svizzera intraprenderanno tali attività. Di conseguenza, non sarebbero gravate dai relativi oneri. «Swiss Finish» La LPrAM non prevede alcuna disposizione con una regolamentazione più rigida rispetto all’Accordo per la protezione dell’alto mare. Di conseguenza, le imprese non sono interessate da requisiti normativi più severi rispetto agli altri Stati contraenti dell’Accordo. Non è previsto alcuno «Swiss Finish» nemmeno per le disposizioni d’esecuzione. Semplificazione dell’esecuzione attraverso mezzi elettronici La legge di attuazione non contiene disposizioni che potrebbero ostacolare l’esecuzione attraverso mezzi elettronici. L’onere amministrativo per l’esecuzione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e della LPrAM deve essere ridotto al minimo. Pertanto, nell’ambito delle disposizioni di esecuzione, si provvede affinché l’esecuzione avvenga per quanto possibile attraverso mezzi elettronici. Abrogazione di normative nello stesso ambito tematico Come indicato al numero 1.1, finora la regolamentazione delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale è alquanto settoriale (p. es. accordi regionali di pesca) e presenta delle lacune, motivo per cui la sopravvivenza della biodiversità in queste aree è messa a repentaglio. La regolamentazione risulta perciò incompleta, una condizione cui si intende rimediare attraverso l’Accordo per la protezione dell’alto mare. Pertanto, non è opportuno abrogare norme in un settore che finora non era regolamentato a sufficienza.
6.3.3 Stima dei costi della regolamentazione secondo
l’articolo 5 LSgrI Al momento non è possibile stimare i costi della regolamentazione. Non si può produrre una stima attendibile nemmeno del numero di imprese interessate, non potendo per ora quantificare con precisione quali imprese in Svizzera lavorano con RGM e IDS provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, e in quale misura (vi è in particolare il problema dell’identificazione di tali RGM e IDS come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, una questione confermata anche da un recente rapporto pubblicato dalla Commissione europea36). Inoltre, l’Accordo per la protezione dell’alto mare non specifica per quali attività sia obbligatoria l’esecuzione di un EIA; di questa precisazione concreta potrà occuparsi in futuro l’Organismo scientifico e tecnico istituito dall’Accordo. Partendo da tale base, nelle disposizioni di esecuzione possono essere adottate norme più dettagliate. La pubblicazione degli EIA attraverso il CHM stabilirà inoltre una prassi che aiuterà le imprese a valutare meglio i loro obblighi connessi a determinate attività.
36 Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas Vanagt and Marcel Jaspars. Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025.
6.3.4 Ripercussioni sui consumatori
L’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda principalmente le imprese, gli istituti di ricerca e l’amministrazione. Per i consumatori in Svizzera non vi sono ripercussioni dirette sulla disponibilità, la varietà, la qualità e il prezzo di prodotti e servizi. Possibili effetti indiretti potrebbero emergere sul lungo periodo, sotto forma di catene di approvvigionamento più stabili per i prodotti farmaceutici e biotecnologici, se l’accesso alle RGM è regolamentato con chiarezza. D’altra parte, l’onere derivante dagli obblighi di notifica e in futuro anche dalla ripartizione dei benefici monetari potrebbe costituire, in misura marginale, un ostacolo al progresso e allo sviluppo tecnologico. Si tratta però di effetti di non immediata evidenza.
6.3.5 Ripercussioni sui lavoratori
Per i lavoratori in Svizzera non vi sono ripercussioni dirette derivanti dall’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Tuttavia, potrebbe migliorare a lungo termine la sicurezza della pianificazione per chi lavora nei settori a forte intensità di ricerca (biotecnologia, farmaceutica, tecnologia ambientale), perché regole chiare per l’accesso alle RGM e alle IDS promuovono gli investimenti e l’innovazione. La certezza del diritto e la sicurezza di pianificazione riguardano anche le imprese del settore marittimo (armatori, imprese tecnologiche). Senza attuazione, vi è un certo rischio di produrre svantaggi legati all’ubicazione, se le imprese spostano gli investimenti all’estero a causa dell’incertezza normativa o dell’accesso limitato al mercato; le ripercussioni si potrebbero percepire sui livelli di occupazione.
6.3.6 Ripercussioni sull’economia in generale
Concorrenza L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare crea condizioni di parità per le imprese svizzere che utilizzano RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale e IDS di tali RGM. L’omogeneità degli obblighi di notifica e di ripartizione dei benefici è garanzia che tutti gli attori interessati debbano rispettare le stesse condizioni. Senza attuazione potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza all’interno della Svizzera, dato che le imprese che si attengono volontariamente agli standard internazionali sosterrebbero costi maggiori rispetto a quelle che agiscono senza regolamentazione. L’attuazione evita questa disparità di onere normativo e garantisce che tutti gli operatori del mercato dispongano delle stesse condizioni quadro. Lo stesso vale per la precisazione dell’obbligo di effettuare un EIA per le attività con un forte impatto sull’ambiente. Anche sotto questo profilo si creano regole uniformi e certezza del diritto. Attrattiva della piazza economica L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare rafforza la certezza del diritto per le imprese svizzere attive nel settore biotecnologico, farmaceutico e della ricerca. Disposizioni chiare sull’utilizzo delle RGM e delle IDS riducono le incertezze normative e creano condizioni di investimento affidabili. Lo stesso vale per le imprese del settore marittimo con sede in Svizzera.
Le imprese svizzere beneficiano di regole compatibili con importanti partner commerciali, una situazione che ne facilita l’accesso ai mercati internazionali e ai progetti di ricerca. Senza attuazione, la Svizzera potrebbe perdere attrattiva come piazza economica per la biotecnologia e la ricerca ambientale, poiché le imprese non potrebbero inserirsi come elementi attivi di un sistema globale per l’accesso alle RGM e alle IDS e del relativo sistema di ripartizione dei benefici. Anche i settori marittimi potrebbero trovarsi in svantaggio se il quadro normativo non corrispondesse ai requisiti internazionali. L’attrattiva fiscale della Svizzera non viene toccata dall’attuazione, non essendo previsti tributi aggiuntivi per le imprese. Benché una regolamentazione chiara porti con sé certezza giuridica e sul lungo periodo anche incentivi agli investimenti, gli effetti positivi sul prodotto interno lordo (PIL) sono difficili da quantificare e probabilmente quasi impercettibili. Pertanto, l’attuazione non dovrebbe innescare impulsi di crescita macroeconomica misurabili. Produttività L’attuazione a livello nazionale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare non produce ripercussioni misurabili sulla produttività del lavoro o del capitale in Svizzera. È vero che per le imprese attive nei settori della biotecnologia, della farmaceutica e della ricerca sorgono nuovi obblighi di notifica e documentazione e per i settori le cui attività hanno un forte impatto sull’ambiente in aree marittime internazionali si stabiliscono regole chiare per gli EIA, ma ciò non comporta né una variazione significativa della produttività del lavoro (produzione per ora di lavoro) né un utilizzo più efficiente del capitale. La produttività del capitale rimane invariata, poiché l’attuazione non comporta incentivi per investimenti strutturali o misure di promozione dell’innovazione. Ripercussioni di ridistribuzione Sotto il profilo sociale, le grandi imprese nei settori della biotecnologia, della farmaceutica e della ricerca possono far fronte più facilmente ai nuovi requisiti amministrativi rispetto agli attori più piccoli. Ciò potrebbe comportare un onere sproporzionato per le piccole imprese di ricerca e le start-up. È presumibile che le imprese del settore marittimo che svolgono attività che comportano l’obbligo di
effettuare un EIA nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale dispongano delle risorse necessarie per gli EIA e le attività di monitoraggio, dato il costo di tali attività. Non sono previste ripercussioni di ridistribuzione dirette per le economie domestiche o i lavoratori. A livello regionale, vi è una massiccia concentrazione dei settori interessati in centri economici come Zurigo, Basilea o Ginevra. Le regioni rurali o le aree che dispongono di strutture meno sviluppate sono poco interessate dall’attuazione, essendo pressoché nulla la presenza di imprese di questi settori. Innovazione e digitalizzazione L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare potrebbe avere un impatto sull’innovazione nelle biotecnologie e nell’industria farmaceutica perché crea
condizioni quadro chiare per l’utilizzo delle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e delle IDS di tali RGM. Norme uniformi per la notifica e la ripartizione dei benefici potrebbero agevolare le attività di ricerca perché riducono le incertezze normative. L’attuazione promuove inoltre l’integrazione internazionale e lo scambio di conoscenze tra i ricercatori svizzeri e i loro colleghi internazionali. Le disposizioni concernenti l’EIA e le misure di gestione ambientale delle attività possono portare allo sviluppo di nuove tecnologie più sostenibili. Tuttavia, gli incentivi diretti all’innovazione sono limitati. L’attuazione non comporta automaticamente una maggiore quantità di attività di ricerca o progressi tecnologici, ma garantisce soprattutto che le imprese svizzere possano partecipare a progetti di innovazione basati su RGM e IDS alle stesse condizioni della concorrenza internazionale e che debbano rispettare gli stessi requisiti in materia di EIA. Non ci si deve necessariamente attendere che la regolamentazione imprima una spinta all’innovazione.
6.4 Ripercussioni sull’ambiente
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare migliora la governance, finora lacunosa, delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. Ciò migliora la protezione dei mari e l’uso sostenibile delle risorse marine, contrastando la perdita di biodiversità marina e favorendo la produttività e la capacità dei mari di assorbire CO2. L’attuazione dell’Accordo produce perciò importanti ripercussioni nei settori della biodiversità, dei cambiamenti climatici e della perdita di basi alimentari marine. Questi effetti positivi sull’ambiente (p. es. la biodiversità marina e la produttività o la capacità dei mari di assorbire CO2) derivanti dall’attuazione internazionale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare vanno anche a beneficio dell’ambiente svizzero. Tuttavia, l’attuazione dell’Accordo da parte della sola Svizzera non avrebbe nessuna ripercussione diretta o significativa in via indiretta sull’ambiente della Svizzera. Non vi sono effetti considerevoli sulle emissioni nazionali di gas a effetto serra o sul raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri, poiché la regolamentazione si concentra sulle aree marittime internazionali. Allo stesso modo non vi sono ripercussioni per la biodiversità, le risorse naturali (come acqua, suolo e fattori biotici) e beni da proteggere come la sicurezza delle persone o dei beni materiali.
6.5 Altre ripercussioni rilevanti
6.5.1 Società
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare da parte della Svizzera non produce ripercussioni dirette sull’uguaglianza, le pari opportunità o l’equità intergenerazionale in Svizzera, poiché la regolamentazione non contiene disposizioni corrispondenti che debbano essere attuate in Svizzera.
6.5.2 Salute
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare da parte della Svizzera non ha alcun impatto diretto o indiretto sulla salute della popolazione svizzera, poiché si riferisce principalmente alle aree marittime internazionali.
6.5.3 Regioni
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda soprattutto le imprese dei settori biotecnologico, farmaceutico e della ricerca, nonché l’industria marittima, che si trovano fortemente concentrate nei centri urbani e negli agglomerati (p. es. Basilea, Zurigo e Ginevra).
6.5.4 Estero
Sotto il profilo ambientale, l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare favorisce la conservazione e la promozione della biodiversità marina. In termini di economia, l’attuazione dell’Accordo favorisce rendimenti stabili dalla pesca e la riduzione dei costi dovuti a eventi ambientali. Per quanto riguarda la società, va notato che l’attuazione dell’Accordo garantisce anche a lungo termine l’accesso alle risorse marine per i Paesi senza sbocco sul mare e quelli in via di sviluppo. A ciò si aggiunge un miglioramento della sicurezza alimentare. I benefici ottenuti dalle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e dalle IDS di tali RGM sono distribuiti equamente e anche i Paesi in via di sviluppo possono trarne vantaggio. I conflitti per le risorse dell’alto mare sono ridotti e la promozione dello spazio vitale riduce anche la pressione migratoria.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confederazione. Secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost., spetta al Consiglio federale firmare e ratificare i trattati. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale sulla base di una legge o di un trattato o che hanno portata limitata (cfr. anche art. 7a cpv. 1 e 2 LOGA). Nel caso in esame non esistono né una legge né un trattato che deleghino al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali come l’Accordo per la protezione dell’alto mare, il quale peraltro non è di portata limitata (cfr. anche art. 7a cpv. 3 e 4 LOGA). L’approvazione di questo Accordo compete allora al Parlamento (art. 166 cpv. 2 Cost.). La decisione relativa alla ratifica dell’Accordo sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d cpv. 3 Cost.). La Confederazione dispone di ampia competenza legislativa in materia di protezione dell’ambiente e della natura ed emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti (art. 74 cpv. 1 Cost.) nonché a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale (art. 78 cpv. 4 Cost.). Secondo l’articolo 54 capoverso 2 Cost., la Confederazione si adopera per salvaguardare le basi naturali della vita, in particolare anche nell’ambito di trattati internazionali. Con l’Accordo per la protezione dell’alto mare, la Confederazione consegue questo obiettivo di politica estera. L’obiettivo dell’Accordo è di conservare la biodiversità marina e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Per la legislazione nazionale, la Confederazione può fare riferimento all’articolo 54 capoverso 2 Cost. per le misure
che presentano una sufficiente rilevanza estera e producono effetti al di fuori dei confini nazionali. Nel disciplinare le attività che si svolgono oltre i confini nazionali in attuazione dell’Accordo (art. 2 lett. a LPrAM), la Confederazione può perciò basarsi sull’articolo 54 capoverso 2 Cost. in combinato disposto con l’articolo 74 capoverso 1 e l’articolo 78 capoverso 4 Cost. La competenza della Confederazione di emanare la LPrAM deriva di conseguenza dall’articolo 54 capoverso 2 Cost. in combinato disposto con l’articolo 74 capoverso 1 e l’articolo 78 capoverso 4 Cost. L’approvazione della LPrAM sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.). Poiché l’obbligo di ricevere un permesso per svolgere attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale secondo l’articolo 4 LPrAM può riguardare anche attività economiche private, esso va a tangere la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost. La base legale che l’articolo 36 capoverso 1 Cost. rende necessaria per limitare la libertà economica viene creata nell’articolo 4 LPrAM. L’interesse pubblico a questa misura risiede nella protezione dell’ambiente. Essendo la misura soggetta a motivi di politica ambientale, è al contempo anche una misura conforme ai principi, non contraria al principio della libertà economica e della concorrenza. L’obbligo di ottenere un permesso di cui all’articolo 4 LPrAM è necessario per soddisfare gli interessi pubblici della protezione e dell’uso sostenibile degli oceani, che sono importanti e sanciti dal diritto internazionale. L’articolo 206 UNCLOS già prescrive l’obbligo di valutare l’impatto prodotto dalle attività sull’ambiente marino e viene solamente precisato nell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Inoltre, la Svizzera conosce già l’obbligo di ottenere un permesso per le attività soggette all’EIA svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, essendo stabilito nell’articolo 4 della legge federale concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide la Svizzera. Secondo l’articolo 4 LPrAM, le attività economiche private sono soggette all’obbligo di eseguire un EIA e di ottenere un permesso solo se possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. La limitazione della libertà
economica è minima. La restrizione dei diritti fondamentali si può quindi ritenere proporzionata allo scopo e giustificata da interessi pubblici (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). L’essenza della libertà economica rimane intatta.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera La ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare rappresenta per la Svizzera un proseguimento del suo impegno nel rafforzamento della governance ambientale internazionale e nell’uso sostenibile delle risorse. La ratifica e la sua attuazione nella LPrAM sono compatibili con gli altri impegni internazionali della Svizzera, in particolare con le convenzioni e gli accordi elencati nei prossimi paragrafi, che sono di particolare rilevanza per l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
L’UNCLOS, cui la Svizzera ha aderito nel 2009, stabilisce i diritti e gli obblighi degli Stati in relazione all’utilizzo degli oceani, alle loro risorse e alla protezione dell’ambiente marino e costiero. Tale Convenzione prevede che l’alto mare, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, sia aperto a tutti gli Stati, siano essi costieri o senza sbocco sul mare. L’Accordo per la protezione dell’alto mare è un accordo nel
quadro dell’UNCLOS e gli obblighi giuridici assunti dalla Svizzera con la ratifica dell’UNCLOS vengono quindi differenziati e integrati per quanto riguarda le aree marine non soggette a giurisdizione nazionale.
La Svizzera si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. L’Accordo per la protezione dell’alto mare giova in particolare al conseguimento dell’obiettivo 14 «Vita sott’acqua», imperniato sulla conservazione e l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine per uno sviluppo sostenibile. La Svizzera ha ratificato importanti accordi in materia di ambiente marittimo, tra cui il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, la Convenzione OSPAR, il Protocollo del 1978 del 17 febbraio 197837 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, il Protocollo del 1996 del 7 novembre 199638 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (Protocollo di Londra), la Convenzione internazionale del 2 dicembre 194639 che regola la caccia alla balena, l’Accordo dell’OMC40 che vieta le sovvenzioni per la pesca d’alto mare illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la Convenzione del 2 febbraio 197141 sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar). In seno all’Autorità internazionale dei fondi marini la Svizzera si impegna a favore di una protezione efficace dell’ambiente marino per quanto concerne le attività che vengono svolte sui fondali marini internazionali. È inoltre Parte contraente della CBD e del correlato Protocollo di Nagoya e partecipa attivamente allo sviluppo di norme per l’utilizzo delle risorse genetiche. È altresì membro e Stato ospite dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), che pubblica la Lista rossa degli animali minacciati, nonché Parte contraente della Convenzione di Espoo. Inoltre, nel quadro della CBD la Svizzera ha adottato per il 2022 un quadro globale di obiettivi per la conservazione della biodiversità e dei servizi che la biodiversità rende all’umanità (GBF). L’Accordo per la protezione dell’alto mare contribuisce all’obiettivo del GBF, cioè destinare alla salvaguardia della biodiversità almeno il
30 per cento delle superfici terrestri e degli oceani entro il 2030.
7.3 Forma dell’atto (decreto federale, decreto di
attuazione) Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22
37 RS 0.814.288.2 38 RS 0.814.287.1 39 RS 0.922.74 40 Emendamento all’Allegato 1A, Accordo sulle sovvenzioni alla pesca – Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 41 RS 0.451.45
capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200242 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Nel trattato internazionale figurano importanti disposizioni contenenti norme di diritto (p. es. obbligo di autorizzazione, obblighi di notifica) e per la sua attuazione è necessaria l’emanazione di una legge federale. Pertanto, secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. l’Accordo per la protezione dell’alto mare sottostà a referendum facoltativo.
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.). Vi rientrano, tra l’altro, le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone, restrizioni dei diritti costituzionali, compiti della Confederazione e obblighi dei Cantoni nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale. In questo caso specifico devono essere emanate disposizioni che riguardano la libertà economica, il perseguimento penale nonché i diritti e gli obblighi delle persone, introducono emolumenti e stabiliscono compiti e prestazioni della Confederazione. Devono perciò esprimersi nella forma di una legge federale almeno i principi delle disposizioni di attuazione. La legge d’attuazione sottostà a referendum facoltativo, come previsto dall’articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.
Secondo l’articolo 14 capoverso 7 dell’Accordo, la COP decide, per consenso, le modalità di ripartizione equilibrata ed equa dei benefici monetari. In caso di mancato raggiungimento del consenso, la COP decide a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti. La decisione della COP è un atto di diritto derivato che si riferisce a un ambito materiale strettamente limitato. Tale atto è caratterizzato in particolare dal fatto che, secondo una base giuridica concordata dalle Parti contraenti (art. 14 cpv. 7 Accordo per la protezione dell’alto mare), viene assegnato a un organo che adotta decisioni (COP) il potere di adottare unilateralmente una decisione vincolante che ha implicazioni nell’ordine giuridico delle Parti contraenti. La decisione pertanto è unilaterale, perché in ultima analisi può essere adottata a maggioranza, violando la natura contrattuale (principio del consenso) che è normalmente alla base dei contratti internazionali. La volontà di creare un vincolo, dunque, non è più riconducibile individualmente alle singole Parti contraenti. Per questo motivo, nell’adozione di decisioni del genere è prevista una modalità di voto semplificata delle Parti contraenti (p. es. opting-out) che può preservare in una certa misura la sovranità nazionale. Nel presente caso non sussiste un tale opting-out per quanto riguarda la decisione della COP sulle modalità di ripartizione equilibrata ed equa dei benefici monetari (a differenza, p. es., della decisione della COP sugli strumenti di gestione per zona secondo l’articolo 23 paragrafo 4 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare). Le Parti contraenti possono semplicemente formulare una dichiarazione secondo cui le modalità decise dalla COP per la ripartizione equilibrata ed equa dei benefici monetari
42 RS 171.10
non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo fino a quattro anni (art. 14 par. 8 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare), oppure denunciare l'accordo.
Secondo la prassi delle autorità, agli atti di diritto derivato si applicano le consuete norme interne relative alla conclusione e all’approvazione dei trattati internazionali. La decisione della COP in materia di ripartizione dei benefici monetari conterrà disposizioni importanti la cui attuazione richiede l’emanazione o l’adeguamento di leggi federali. In linea di principio, queste disposizioni dovrebbero essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.) sotto forma di decreto federale soggetto a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). Nel presente caso, tuttavia, la decisione entra in vigore con l’adozione da parte della COP (per consenso o a maggioranza dei tre quarti) e diventa vincolante per la Svizzera, che potrebbe al massimo richiedere un termine per l’attuazione della decisione. Non può essere applicata un’approvazione successiva da parte del Parlamento con possibilità di referendum, poiché non avrebbe alcun effetto sulla validità della decisione della COP ai sensi del diritto internazionale e nazionale. Un successivo rifiuto da parte del Parlamento o del popolo secondo le norme nazionali pertinenti sarebbe giuridicamente inefficace. La Svizzera rimarrebbe infatti vincolata alla decisione della COP ai sensi del diritto internazionale e, di conseguenza, obbligata ad attuarla a livello nazionale. Nonostante l’effettiva esclusione dalla consueta procedura di approvazione interna, la procedura prevista dell’Accordo per la protezione dell’alto mare non corrisponde pienamente all’adesione a una comunità sopranazionale secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. Secondo la prassi delle autorità federali, come è noto, la comunità sovranazionale è definita sulla base di quattro caratteristiche cumulative: i suoi organi constano di persone indipendenti, svincolate da istruzioni governative dello Stato di origine; i suoi organi attuano le loro competenze con decisioni maggioritarie, non già unanimi; le sue decisioni hanno vigenza diretta e obbligatorietà immediata per i singoli; e le sue attribuzioni materiali sono relativamente estese (Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sul riordinamento del referendum in materia di trattati internazionali, FF 1974 II 1113, pag. 1138). Nel caso dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, la decisione viene presa nell’ambito
della COP e quindi su istruzione delle Parti contraenti. Il suo ambito di applicazione è inoltre materialmente molto limitato. Anche se il processo decisionale previsto all’articolo 14 paragrafo 7 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare presenta tratti sovranazionali grazie alla relativizzazione del principio del consenso mediante la possibilità di decisioni a maggioranza e all’entrata in vigore immediata, ciò non è sufficiente per qualificare l’Accordo come adesione a una comunità sopranazionale secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto di legge non prevede nuovi crediti d’impegno o quadri di pagamento che comportino spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.5 Delega di competenze legislative
La LPrAM non contiene una clausola di delega che conferisca al Consiglio federale la competenza di emanare ordinanze sostitutive.
7.6 Protezione dei dati
Per l’adempimento dei compiti previsti dall’Accordo per la protezione dell’alto mare e dalla presente legge, gli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, i servizi da essi designati trattano dati personali di persone fisiche e giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numero 5 LPD e l’articolo 57r capoverso 2 lettera a LOGA. Tra gli organi federali incaricati dell’esecuzione vi è, segnatamente, l’UFAM. I dati degni di particolare protezione trattati possono essere dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali. I dati personali trattati possono inoltre essere trasmessi all’estero. Ciò riguarda in particolare i dati personali trasmessi al CHM dagli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, dai servizi da essi designati. I dati personali vengono inoltre archiviati in un sistema d’informazione e di documentazione per la gestione degli affari e il trattamento elettronico dei dati. Nel caso in esame, per esempio, un tale sistema è richiesto per trattare i dati correlati agli obblighi di notifica e agli EIA. I dettagli devono essere disciplinati a livello di ordinanza. Le specifiche del trattamento e della trasmissione dei dati personali saranno regolamentate dal Consiglio federale in un secondo momento, a livello di ordinanza. Ciò soprattutto perché al momento mancano informazioni ancora più precise, come per esempio l’esatta organizzazione del CHM istituito dall’Accordo per la protezione dell’alto mare. È stato verificato se sussista un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate (esame preliminare del rischio). Sulla base dell’esame preliminare del rischio si può affermare che il trattamento dei dati previsto non comporta verosimilmente un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate. Non serve allora procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD).
Elenco delle abbreviazioni
CHM Meccanismo di scambio delle informazioni (Clearing-House Mechanism) COP Conferenza delle Parti EIA Esame dell’impatto sull’ambiente IDS Informazioni digitali sul sequenziamento RGM Risorse genetiche marine
Allegati
Progetto di legge federale concernente l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare (legge sulla protezione dell’alto mare, LPrAM)
Decreto federale che approva l’Accordo per la protezione dell’alto mare e la legge sulla protezione dell’alto mare
Testo dell’Accordo internazionale, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare)