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Costituzione del Cantone dei Grigioni

110.100 · Legislazione Grigioni

Versione del 1 mag 2013

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Consultato il 4 set 2026

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  3. Legislazione Grigioni
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Questa versione non è più in vigore dal 1 mar 2014.

110.100

Costituzione del Cantone dei Grigioni

110.100

Costituzione del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003 1)

Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni, coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato, risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la democrazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future, con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico, ci diamo la seguente Costituzione:

I. Disposizioni generali e principi che regolano l'operato dello Stato

Art. 1

Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla Il Cantone dei democrazia e sulla solidarietà sociale. Grigioni

Art. 2

Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione Relazioni con la svizzera. Confederazione, con i cantoni e

Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. con l'estero

Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe.

Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera.

Art. 3

Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali Lingue equivalenti dei Grigioni.

Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

1) M del 15 gen. 2002, 479; PGC 2002/2003; 216 e 346 (1a lettura) e 464 e 690 (2a lettura); garanzia del 15 giu. 2004, FF 2004, 3241 1.5.2013 1 I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 4

Separazione e 1 La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale si basano sui prinlimitazione dei cipi della separazione e della limitazione dei poteri. poteri

Le autorità cooperano, nei limiti delle proprie competenze, ai fini dell'adempimento degli obiettivi dello Stato.

Art. 5

Stato di diritto 1 Il diritto funge da fondamento e da limite dell'attività dello Stato.

L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

Le autorità e i privati agiscono secondo il principio della buona fede.

Art. 6

Responsabilità Ogni persona si assume la responsabilità per se stessa nonché la corindividuale e responsabilità per la collettività e per la salvaguardia delle basi di vita. sociale II Diritti fondamentali e obiettivi sociali

Art. 7

Diritti I diritti fondamentali e gli obiettivi sociali sono garantiti nell'ambito della fondamentali e Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la obiettivi sociali Svizzera.

Art. 8

Garanzie Le garanzie procedurali e la tutela giuridica sono assicurate nell'ambito procedurali e della Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la tutela giuridica Svizzera.

III. Diritti politici

Art. 9

Diritto di voto e 1 Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza di elezione svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone.

1.5.2013

1) Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

La legge disciplina il diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni cantonali.

I comuni possono conferire, in conformità al diritto comunale, alle svizzere e agli svizzeri all'estero rispettivamente alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere eletta o eletto per questioni comunali.

Art. 10

Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio Principi di universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di ugua- elezione votazione e di glianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee di circolo e comunali.

I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare.

Art. 11

Le e gli aventi diritto di voto eleggono: Competenze d'elezione 1. i membri del Gran Consiglio nonché le loro e i loro supplenti; 2. i membri del Governo; 3. i membri grigioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; 4. i membri dei tribunali distrettuali; 5. le e i presidenti di circolo nonché le loro e i loro supplenti; 6. le e i presidenti delle corporazioni regionali; 7. i membri delle autorità comunali, a norma di legge; 8. altre autorità e altre detentrici e altri detentori di cariche, a norma di legge.

1) Testo giusta decisione popolare dell'11 marzo 2012; M del 20 settembre 2011, 1009; PGC 2011/2012, 480; posto in vigore il 1° gennaio 2013 con DG dell'11 dicembre 2012; garanzia dell'11 marzo 2013, FF 2013, 2252.

1.5.2013 3

2. INIZIATIVA POPOLARE

Art. 12

Oggetto 1 4000 aventi diritto di voto o un settimo dei comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa, la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale.

3000 aventi diritto di voto o un ottavo dei comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa: 1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge o di un decreto sottoposto a votazione popolare ai sensi della Costituzione cantonale; 2. l'inoltro di un'iniziativa cantonale all'Assemblea federale.

Art. 13

Forma 1 Un'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato.

Un'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale o per l'elaborazione di un decreto può essere inoltrata solo sotto forma di proposta generica.

Art. 14

Nullità 1 Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: 1. non salvaguarda l'unità della forma o della materia; 2. è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; 3. è inattuabile; 4. prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto.

Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme.

Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 15

Procedura 1 Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi.

Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa.

L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente.

1.5.2013

3. REFERENDUM

Art. 16

Sottostanno al voto del Popolo: Referendum obbligatorio 1. le modifiche della Costituzione cantonale; 2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante la Costituzione cantonale; 3. le iniziative popolari che il Gran Consiglio non approva o alle quali oppone un controprogetto; 4. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche di oltre dieci milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti di oltre un milione di franchi; 5. i decreti del Gran Consiglio concernenti le questioni di principio ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1;

6. ... 1)

Art. 17

Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni Referendum sono sottoposti al voto del Popolo: facoltativo 1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi; 2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi; 3. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi.

Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum.

La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

Art. 18

Le leggi, la cui entrata in vigore non può essere ritardata, possono essere Diritto d'urgenza dichiarate immediatamente in vigore, se il Gran Consiglio ne decreta l'urgenza con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Esse sottostanno al referendum facoltativo susseguente.

1) Abrogazione giusta decisione popolare del 3 marzo 2013; M del 1° maggio 2012, 5; PGC 2012/2013, 248; posta in vigore il 1° maggio 2013 con DG del 16 aprile 2013 1.5.2013 5

Art. 19

Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio.

Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo.

Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo.

4. PARTITI POLITICI

Art. 20

Funzione 1 I partiti politici cooperano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

A tale scopo essi possono essere sostenuti dal Cantone e dai comuni, se nei loro obiettivi e nella loro organizzazione rispecchiano i principi democratici e dello Stato di diritto.

IV. Autorità e tribunali

Art. 21

1) Eleggibilità Può essere eletto nelle autorità e nei tribunali cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. La legge può prevedere che il requisito di eleggibilità debba essere soddisfatto soltanto al momento dell'assunzione della carica.

Altri requisiti di eleggibilità per le autorità e i tribunali cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge.

2) La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri di autorità e tribunali.

1) Testo giusta decisione popolare del 26 nov. 2006; M del 30 mag. 2006, 457, 2) Testo giusta decisione popolare del 26 nov. 2006; M del 30 mag. 2006, 457,

1.5.2013

Art. 22

Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria diretta autorità di Incompatibilità vigilanza.

I membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno e a titolo principale non possono essere membri del Gran Consiglio.

Una o un giudice non può essere contemporaneamente membro del Governo o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone.

I membri del Governo e i membri a tempo pieno di un'autorità giudiziaria non possono essere eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.

La legge disciplina altri casi di incompatibilità relativi a cariche e compiti, regola l'esclusione per legami di parentela nonché le eccezioni.

Art. 23

I membri del Gran Consiglio, del Governo, dei tribunali e del Consiglio Durata del degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni. mandato

Art. 24

I membri del Gran Consiglio e del Governo non incorrono giuridica- Immunità mente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio e nelle relative commissioni.

La legge può prevedere altri tipi di immunità ed estenderla ad altre persone.

Art. 25

Le autorità e i tribunali informano regolarmente il pubblico sulle loro Informazione attività.

Art. 26

Il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni nonché le altre corporazioni di Responsabilità diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dello Stato dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.

La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito.

1.5.2013 7 2. IL GRAN CONSIGLIO A. Organizzazione

Art. 27

Composizione ed 1 Il Gran Consiglio è composto di 120 membri. elezione 2 L'elezione avviene secondo il sistema maggioritario.

I circondari formano i circondari elettorali.

I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali in proporzione alla popolazione svizzera ivi residente.

La legge disciplina la designazione delle e dei supplenti.

Art. 28

Statuto dei 1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. membri del Gran Consiglio

Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse.

Nei confronti dell'Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all'informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge o ordinanza.

Art. 29

Carattere Di regola le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. pubblico delle sedute B. Compiti

Art. 30

Principio Il Gran Consiglio esercita l'autorità suprema con riserva dei diritti popolari. Esso è l'autorità legislativa e l'istanza suprema di vigilanza.

Art. 31

Legiferazione 1 Tutte le disposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge.

Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti: 1. lo scopo e l'estensione delle limitazioni dei diritti fondamentali; 2. la cerchia delle e dei contribuenti, l'oggetto e le basi di calcolo dei tributi, per quanto essi non siano di natura irrisoria; 3. lo scopo, il contenuto e l'entità di importanti prestazioni statali; 4. i principi della suddivisione dei compiti tra Cantone e comuni; 5. i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità e dei tribunali;

1.5.2013 6. il tipo e l'ampiezza della delega di compiti derivanti dalla sovranità e di altri importanti compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

La validità delle leggi può essere limitata. Prima di essere prorogate, le leggi vanno esaminate circa la loro efficacia.

Art. 32

Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Ulteriori Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia competenze normative espressamente autorizzato dalla legge.

Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo.

Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali.

Art. 33

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale Vigilanza e alta cantonale e sul Tribunale amministrativo. vigilanza

Gli compete l'alta vigilanza sull'Amministrazione, sugli altri settori della giustizia e su altri enti che svolgono compiti pubblici.

Art. 34

Il Gran Consiglio emana gli obiettivi politici e le linee guida di ordine Programmazione superiore. governativa

Esamina il programma governativo, il piano finanziario e altri programmi politici fondamentali del Governo.

Può prendere decisioni sull'attuazione del programma e affidare mandati al Governo.

Art. 35

1) Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano Finanze finanziario e approva il consuntivo. La legge può prevedere delle deroghe.

Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale.

Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi.

1) Testo giusta decisione popolare del 26 set. 2004; M del 2 mar. 2004, 93; PGC 2004/05, 137; posto in vigore il 1° gen. 2005 con DG del 14 dic. 2004.; garanzia del 6 ott. 2005, FF 2005, 5337 1.5.2013 9

Art. 36

Elezioni Il Gran Consiglio elegge: 1. i suoi organi e le sue commissioni; 2. la presidenza del Governo; 3. i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo; 4. altre e altri titolari di mandati, a norma di legge.

Art. 37

Domande di Il Gran Consiglio delibera sulle domande di grazia. La legge può demangrazia dare al Governo questa competenza.

3. IL GOVERNO A. Organizzazione

Art. 38

Composizione 1 Il Governo è composto di cinque membri.

Prende e difende le proprie decisioni collegialmente.

Art. 39

Elezione 1 Il Governo è eletto secondo il sistema maggioritario.

Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.

La rielezione è ammessa per due volte.

Art. 40

Presidenza Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno la o il presidente e la o il vicepresidente del Governo, scegliendole o scegliendoli tra i suoi membri.

Art. 41

Attività 1 Ai membri del Governo non è permesso esercitare alcuna attività accessoria e accessoria. rappresentanza degli interessi 2 Previa approvazione del Governo è ammessa la rappresentanza del Cantone all'interno di organi di società o di organizzazioni sostenute dal Cantone o a cui esso partecipa. La legge può prevedere ulteriori deroghe.

1.5.2013 B. Compiti

Art. 42

Riservate le competenze delle e degli aventi diritto di voto e del Gran Compiti del Consiglio, il Governo pianifica, fissa e coordina gli obiettivi e l'impiego Governo dei mezzi per l'attività dello Stato.

Allestisce regolarmente un programma di Governo.

Cura l'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti del Gran Consiglio.

Rappresenta il Cantone dentro e fuori i suoi confini.

Art. 43

Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. Direzione dell'Amministra-

Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità zione alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa.

Art. 44

Il Governo prepara gli oggetti da sottoporre al Gran Consiglio, per Cooperazione in quanto quest'ultimo non li elabori autonomamente. Gran Consiglio

Sottopone al Gran Consiglio progetti di modifica della Costituzione nonché disegni di leggi, di ordinanze e di decreti.

I membri del Governo partecipano alle sedute del Gran Consiglio con funzione consultiva e possono formulare proposte.

Art. 45

Il Governo emana disposizioni di minore importanza in forma di Legiferazione ordinanza.

È competente per la negoziazione di convenzioni intercantonali e internazionali; è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrino nella sua competenza normativa.

Art. 46

Il Governo elabora il piano finanziario e trasmette il preventivo e il con- Finanze suntivo al Gran Consiglio.

Art. 47

Ulteriori compiti del Governo sono segnatamente: Altri compiti 1. la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri cantoni nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio; 2. le nomine che non sono state delegate ad altre autorità;

1.5.2013 11 3. il resoconto annuale, all'attenzione del Gran Consiglio, sull'attività del Governo e dell'Amministrazione; 4. la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici; 5. la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico nonché su altri enti che svolgono compiti pubblici di carattere cantonale.

Art. 48

Situazioni 1 Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o decreti per far straordinarie fronte a gravi turbamenti della sicurezza pubblica, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d'emergenza sociale.

Tali ordinanze e decreti devono essere approvati dal Gran Consiglio e perdono di validità al più tardi entro un anno dalla loro entrata in vigore.

C. Amministrazione

Art. 49

Dipartimenti e 1 L'Amministrazione cantonale è strutturata in dipartimenti secondo i Cancelleria dello campi di attività. Il Governo disciplina i settori di competenza dei diparti- Stato menti tramite ordinanza.

La Cancelleria dello Stato è lo stato maggiore con funzione di organo di coordinamento e di collegamento generale fra il Gran Consiglio, il Governo e l'Amministrazione.

Art. 50

Altri enti che 1 Il Cantone può affidare compiti pubblici a enti esterni all'Amministraziosvolgono compiti ne cantonale. pubblici

Devono essere garantiti la vigilanza da parte del Governo, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e l'accesso ai rimedi giuridici.

1) Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, gli istituti autonomi di diritto pubblico cantonale possono emanare ordinanze, nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati dalla legge.

4. TRIBUNALI

Art. 51

Indipendenza e 1 Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali. Nella loro imparzialità giurisprudenza i tribunali sono vincolati unicamente al diritto.

1) Introduzione giusta decisione popolare del 24 set. 2006; M del 7 mar. 2006, 1989; PGC 2005/2006, 1299; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006; garanzia del 6 mar. 2008, FF 2008, 2171

1.5.2013 Riservata la competenza del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete ai tribunali.

Le ed i giudici non possono rappresentare dinanzi alla propria autorità le parti coinvolte in procedure contenziose.

Ai membri di un'autorità giudiziaria impiegati a tempo pieno è vietato esercitare un'attività accessoria. La legge può prevedere delle deroghe.

Art. 51a 1)

Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sottopongono al Finanze, Gran Consiglio per approvazione il progetto di preventivo, nonché il cooperazione in Gran Consiglio e conto annuale e il rapporto annuale. legislazione

Le e i presidenti prendono parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sui rapporti annuali dei tribunali. Essi hanno voto consultivo e possono presentare proposte.

Qualora non sia prescritta la forma di legge, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo possono emanare ordinanze nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e della vigilanza sulla giustizia, se sono espressamente autorizzati dalla legge a farlo.

Art. 52

Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza su tutti i settori della giustizia Vigilanza sulla civile e penale. giustizia

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale, sul Tribunale amministrativo come pure l'alta vigilanza sugli altri settori della giustizia.

La vigilanza e l'alta vigilanza si limitano alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

Art. 53

Per quanto la legge non preveda deroghe, i dibattimenti fra le parti in tri- Carattere bunale sono pubblici. pubblico dei dibattimenti in tribunale

Art. 54

La giurisdizione civile e penale è esercitata: Giurisdizione civile e penale 1. dal Tribunale cantonale; 2. dai tribunali distrettuali;

1) Introduzione giusta decisione popolare del 26 nov. 2006; M del 30 mag. 2006, 457, PGC 2006/2007, 205; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006; garanzia del 6 mar. 2008, FF 2008, 2171 1.5.2013 13

3. ... 1)

Art. 55

Giurisdizione 1 Il giudizio in ultima istanza di controversie di diritto pubblico spetta al costituzionale e Tribunale amministrativo, per quanto la legge non disponga altrimenti. amministrativa

2) In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica: 1. i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto di rango superiore; 2. i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni, dei circoli e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.

Art. 56

Ulteriori autorità Tramite legge possono essere istituite ulteriori autorità giudiziarie e extragiudiziarie e giudiziarie. extragiudiziarie 5. ESERCIZIO DI DIRITTI DI COOPERAZIONE NELLA CONFEDERAZIONE Consiglio degli Art. 57 Stati 1 Il Consiglio degli Stati è eletto secondo il sistema maggioritario. Le elezioni del Consiglio degli Stati hanno luogo contemporaneamente a quelle del Consiglio nazionale.

Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.

Art. 58

Referendum Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, esigere che cantonale leggi federali, decreti federali come pure convenzioni internazionali siano sottoposti a votazione popolare.

Art. 59

Iniziativa 1 Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, inoltrare cantonale all'Assemblea federale un'iniziativa cantonale.

1) Abrogazione giusta decreto popolare del 17 maggio 2009; M del 19 agosto 2008, 453; PGC 2008/2009, 547; posta in vigore il 1° gennaio 2011 con DG del 21 dicembre 2010; garanzia dell'8 giugno 2010, FF 2010, 3839 2) Testo giusta decisione popolare del 26 nov. 2006; M del 30 mag. 2006, 457,

1.5.2013 L'inoltro di un'iniziativa cantonale può essere chiesto anche mediante un'iniziativa popolare.

V. Struttura del Cantone 1. COMUNI E COLLABORAZIONE FRA COMUNI A. Tipi di comune

Art. 60

I comuni politici sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con Comuni politici personalità giuridica propria. Sono costituiti dall'insieme delle persone domiciliate nel proprio territorio.

Sono competenti per tutte le questioni locali che non spettano ai comuni patriziali.

Art. 61

I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari Comuni patriziali del comune e ivi domiciliati.

Lo stato giuridico, i compiti e l'organizzazione dei comuni patriziali nonché l'unione con il comune politico sono stabiliti dalla legge.

B. Collaborazione e aggregazione fra comuni

Art. 62

Per assolvere i propri compiti, i comuni possono collaborare con altri Collaborazione comuni o altre organizzazioni. La legge prevede che i comuni possano fra comuni essere obbligati a collaborare fra di loro.

La legge regola la collaborazione fra comuni nonché la delega di compiti all'esterno e garantisce i diritti politici di cogestione.

Art. 63

L'aggregazione di comuni è regolata dalla legge. Aggregazione

Art. 64

Il Cantone promuove la collaborazione e l'aggregazione fra comuni per Incentivazione garantire l'assolvimento appropriato ed economico dei loro compiti. della collaborazione e dell'aggregazione fra comuni 1.5.2013 15 C. Stato giuridico e organizzazione

Art. 65

Autonomia 1 L'autonomia dei comuni è garantita. Il diritto cantonale ne fissa i limiti. comunale 2 I comuni sono in particolare legittimati a definire la propria organizzazione, a istituire le proprie autorità e la propria amministrazione come pure a regolare in modo autonomo il proprio assetto finanziario.

Art. 66

Organi 1 Organi obbligatori dei comuni politici sono: 1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici nell'assemblea comunale o con la votazione per urna; 2. l'autorità esecutiva; 3. altre autorità a norma di legge.

I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da una forma di parlamento comunale.

Art. 67

Vigilanza 1 Il Governo esercita la vigilanza sui comuni e sugli organi responsabili della collaborazione fra comuni.

La vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

Un comune può essere sottoposto a curatela in gravi casi di amministrazione irregolare.

2. CIRCOLI, DISTRETTI E CORPORAZIONI REGIONALI A. Suddivisione del territorio cantonale

Art. 68

Distretti e circoli 1 Il Cantone è suddiviso nei Distretti e nei Circoli seguenti: 1. Albula (Circoli di Alvaschein, Belfort, Bergün e Surses); 2. Bernina (Circoli di Brusio e Poschiavo); 3. Hinterrhein (Circoli di Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams e Thusis); 4. Imboden (Circoli di Rhäzüns e Trins); 5. Inn (Circoli di Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna e Val Müstair); 6. Landquart (Circoli Fünf Dörfer e di Maienfeld); 7. Maloja (Circoli di Bregaglia e Engadina Alta); 8. Moesa (Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo); 9. Plessur (Circoli di Coira, Churwalden e Schanfigg);

1.5.2013 10. Prettigovia/Davos (Circoli di Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers e Seewis); 11. Surselva (Circoli di Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Ruis e Safien).

Con l'approvazione del Gran Consiglio, i circoli di un medesimo distretto possono aggregarsi fra loro.

Art. 69

Per assolvere compiti regionali, i comuni si aggregano costituendo Corporazioni corporazioni regionali. regionali

Le corporazioni regionali vanno delimitate in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna ed economica.

B. Stato giuridico e compiti

Art. 70

I circoli sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità Circoli giuridica propria.

Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.

Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran Consiglio.

Il Cantone promuove l'aggregazione di circoli.

Art. 71

I distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione Distretti civile e penale.

Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato dalla legge.

Art. 72

Le corporazioni regionali sono enti del diritto pubblico cantonale con Corporazioni personalità giuridica propria. regionali

Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai comuni.

C. Organizzazione e vigilanza

Art. 73

Organi obbligatori dei circoli e delle corporazioni regionali sono: Organi 1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici tramite votazione per urna o votazione per alzata di mano nell'assemblea popolare dei cittadini; 2. il consiglio del circolo rispettivamente le o i delegati della corporazione regionale;

1.5.2013 17 3. la o il presidente del circolo rispettivamente della corporazione regionale; 4. altri organi a norma di legge.

La legge provvede affinché i circoli e le unioni di comuni garantiscano l'esercizio dei diritti politici.

Art. 74

Vigilanza 1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli, sui distretti e sulle corporazioni regionali. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.

Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato ai circoli e alle corporazioni regionali, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

VI. Compiti pubblici

Art. 75

Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell'individuo.

Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra donna e uomo.

Sostengono l'iniziativa privata fissando condizioni quadro favorevoli.

Nell'adempimento di compiti pubblici devono essere rispettate le basi di vita naturali.

Art. 76

Competenza e 1 Il Cantone e i comuni assolvono i compiti di interesse pubblico, per collaborazione quanto l'offerta privata non sia sufficiente. I compiti sono stabiliti dalla costituzione e dalla legge.

Il Cantone, le corporazioni regionali, i circoli e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.

Art. 77

Adempimento Il Cantone adempie ai compiti pubblici in maniera decentralizzata, se lo decentralizzato consentono in particolare il tipo di compiti, l'impiego economico delle dei compiti risorse o l'assolvimento efficace dei compiti.

1.5.2013

Art. 78

I compiti pubblici devono essere periodicamente esaminati in base ai Esame dei criteri della necessità, dell'efficacia e della possibilità di finanziamento. compiti

2. GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO

Art. 79

Il Cantone e i comuni garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblici. Ordine pubblico e sicurezza

Adottano misure per la protezione della popolazione da catastrofi e per il mantenimento delle funzioni importanti dello Stato in situazioni di emergenza.

3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, ENERGIA, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

Art. 80

Il Cantone e i comuni mirano ad uno sfruttamento ed uno sviluppo ade- Pianificazione guato, economico, coordinato e sostenibile del territorio cantonale, tenen- territoriale do conto delle esigenze di uomini e ambiente nonché dell'insediamento decentrale.

Art. 81

Il Cantone disciplina l'esecuzione del diritto federale sulla protezione Protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi e molesti. I costi di dell'ambiente nonché protezioprevenzione e di eliminazione sono a carico di chi li provoca. ne della natura e

Il Cantone e i comuni provvedono alla salvaguardia e alla protezione del patrimonio culturale della fauna e della flora nonché dei loro spazi vitali.

Definiscono misure per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insediamenti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di valore.

Art. 82

Il Cantone e i comuni garantiscono un approvvigionamento idrico ed Infrastruttura energetico del territorio cantonale, il collegamento con le vie di comunicazione nonché la telecomunicazione adeguati.

Promuovono un approvvigionamento di energia sicuro, sufficiente e rispettoso dell'ambiente, il suo impiego parsimonioso e razionale nonché l'utilizzazione di energie rinnovabili.

Provvedono ad una regolamentazione della circolazione che corrisponde ai bisogni, rispettosa dell'ambiente ed economica e promuovono i trasporti pubblici.

Il Cantone promuove la collaborazione fra i comuni e le regioni e garantisce la perequazione finanziaria.

1.5.2013 19

Art. 83

Acque 1 Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque pubblice e private. Disciplina lo sfruttamento delle acque nonché della forza idrica.

La sovranità sulle acque pubbliche spetta ai comuni.

4. ECONOMIA

Art. 84

Politica 1 Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli ad un'econoeconomica mia efficiente e sostenibile. Promuovono attivamente l'economia.

Promuovono gli sforzi dell'economia in vista della creazione e del mantenimento di posti di lavoro.

Sostengono misure a favore della riqualificazione, del prefezionamento e del reinserimento professionale nonché della conciliabilità di lavoro e famiglia.

1) Essi adottano misure per mantenere al livello più basso possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

Art. 85

Regalie e 1 I diritti di regalia del Cantone sono: monopoli 1. il monopolio del sale; 2. la regalia della caccia; 3. la regalia della pesca.

La regalia delle miniere è un diritto di regalia dei comuni.

I diritti di regalia danno diritto esclusivo allo sfruttamento. Il Cantone rispettivamente il comune può esercitare esso stesso il diritto allo sfruttamento o demandarlo a terzi.

Se l'interesse pubblico lo richiede, il Cantone può costituire ed esercitare monopoli tramite legge.

Restano riservati diritti privati preesistenti.

5. AFFARI SOCIALI, SALUTE E FAMIGLIA

Art. 86

Integrazione 1 Il Cantone e i comuni provvedono a una sufficiente assistenza, un sostegno e ad una reintegrazione di persone bisognose di aiuto.

1) Introduzione giusta decreto popolare del 29 gennaio 2012; M del 1° marzo 2011, 779; PGC 2010/2011, 869; garanzia dell'11 marzo 2013, FF 2013, 2252

1.5.2013 Promuovono l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate a causa di un handicap, di una malattia o per altri motivi.

S'impegnano a favore dell'opportuna considerazione degli handicap, nella misura di quanto economicamente accettabile.

Provvedono, nella misura delle loro possibilità, a rendere edifici ed impianti pubblici accessibili ai portatori di handicap.

Art. 87

Il Cantone disciplina la sanità pubblica. Salute

Il Cantone e i comuni provvedono ad un'adeguata, economica e sufficiente assistenza e cure mediche.

Promuovono e sostengono la prevenzione sanitaria e delle tossicodipendenze.

Art. 88

Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli alle famiglie. Famiglia

6. ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 89

L'insegnamento nelle scuole pubbliche si basa su un fondamento Istruzione cristiano-umanistico. Esso è neutrale sia dal punto di vista confessionale sia da quello politico ed è improntato alla tolleranza.

Il Cantone e i comuni fanno in modo che i bambini ed i giovani ricevano un'istruzione scolastica di base adeguata alle loro capacità. Promuovono, tramite un'offerta formativa adeguata, l'integrazione sociale di bambini handicappati.

Il Cantone provvede all'insegnamento medio, alla formazione e al perfezionamento professionale nonché all'accesso alle scuole universitarie professionali e alle scuole superiori. A tale scopo può gestire o sostenere scuole. Bada ad un'offerta decentralizzata di scuole medie e professionali e promuove le scuole universitarie professionali e le scuole superiori nel Cantone.

Art. 90

Il Cantone e i comuni promuovono l'attività artistica, culturale e scientifi- Cultura e ricerca ca nonché lo scambio culturale, tenendo in considerazione la molteplicità linguistica e le caratteristiche regionali.

Art. 91

Il Cantone e i comuni sostengono le attività ricreative ragionevoli, le atti- Attività ricreative vità giovanili e lo sport. e sport 1.5.2013 21

7. COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 92

Collaborazione 1 Il Cantone sostiene e promuove la collaborazione transfrontaliera. transfrontaliera e aiuto umanitario

Sostiene l'aiuto umanitario a favore di persone e popolazioni bisognose.

VII. Ordinamento finanziario

Art. 93

Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace.

A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata tenendo conto dello sviluppo economico.

Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento.

In linea di principio le spese devono essere assunte da chi le ha causate.

Art. 94

Competenze in 1 Le competenze del Cantone e dei comuni per la riscossione delle materia fiscale imposte sono stabilite dalla legge.

Le competenze in materia fiscale delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali si conformano alle disposizioni sullo Stato e le Chiese.

Art. 95

Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si dedell'imposizione vono osservare i principi della generalità, dell'uguaglianza e della capacità economica.

Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.

La doppia imposizione intercomunale è proibita.

Art. 96

Perequazione 1 Il Cantone attua la perequazione finanziaria. finanziaria 2 La perequazione finanziaria mira a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.

La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti.

1.5.2013

Art. 97

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulle finanze. In questo suo Vigilanza sulle compito viene coadiuvato da un organo di controllo indipendente. finanze VIII. Stato e Chiese

Art. 98

La Chiesa evangelica-riformata e la Chiesa cattolica-romana sono cor- Chiese porazioni riconosciute dal diritto pubblico. riconosciute dallo Stato e comuni

La Chiesa evangelica-riformata di Stato e i loro comuni parrocchiali parrocchiali nonché la Chiesa cattolica di Stato sono corporazioni di diritto pubblico.

La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 99

Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono Autonomia autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.

Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.

Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.

Il Cantone esercita l'alta vigilanza sull'impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell'ordinamento giuridico.

A norma di legge esso può riscuotere un'imposta di culto dalle persone giuridiche.

Art. 100

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato. Comunità religiose di diritto privato IX. Modifica della Costituzione cantonale

Art. 101

La Costituzione cantonale può essere sottoposta in qualsiasi momento a Revisione totale e revisione totale o parziale. parziale

Una revisione parziale può avere per oggetto una sola disposizione o più disposizioni tra loro materialmente connesse.

L'avvio di una revisione totale della Costituzione cantonale è deciso dal Popolo a seguito di un'iniziativa popolare o di un decreto del Gran Consiglio.

1.5.2013 23 In caso di una revisione totale il progetto costituzionale può contenere, al posto di una variante giusta l'articolo 19, una o più varianti sulle quali va votato in modo separato, precedentemente o contemporaneamente.

X. Disposizioni finali

Art. 102

Entrata in vigore 1 La presente Costituzione cantonale entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Da questa data la Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 1) è abrogata.

Le modifiche della Costituzione cantonale del 2 ottobre 1892, che intervengono tra l'emanazione del decreto del Gran Consiglio concernente la Costituzione cantonale e la sua entrata in vigore, vengono integrate dal Gran Consiglio nella nuova Costituzione cantonale. Il relativo decreto non sottostà a referendum.

Art. 103

Validità limitata 1 Gli atti normativi decretati da un'autorità non più competente o in una del diritto procedura non più ammessa restano in vigore. previgente

La modifica di questi atti normativi si conforma alla presente Costituzione cantonale.

Fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni di legge continuano a fare stato le seguenti disposizioni della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892: 1. Art. 27 cpv. 1 e 2:

Ai dipartimenti viene aggregata una Commissione dell'educazione e una Commissione d'igiene, nominate dal Governo per trattare tutte le questioni importanti, la prima nel campo dell'educazione e la seconda in quello dell'igiene pubblica.

La Commissione dell'educazione si compone di nove, quella d'igiene di cinque membri. Il capodipartimento in carica è, d'ufficio, presidente della Commissione. Gli altri membri vengono nominati per quattro anni e sono rieleggibili. 2. Art. 39 cpv. 4: Il consiglio di circolo è composto dal presidente di circolo, dal suo supplente e, per quanto lo statuto del circolo non preveda un'altra composizione, dai presidenti dei comuni facenti parte del circolo. 3. Art. 40 cpv. 5 frasi 2 e 3 nonché cpv. 6:

Sussidiariamente si potranno esigere imposte comunali secondo equi e giusti principi. La riscossione di un'imposta alla fonte nonché 1) aRB 1 e modifiche secondo l’indice della AGS

1.5.2013 la tassazione della sostanza e del reddito delle persone giuridiche spetta solo al Cantone.

Eventuali imposte progressive non possono eccedere le norme di progressione stabilite dalla legge tributaria cantonale vigente. I comuni non hanno diritto d'esigere imposte dal Cantone sui beni fondiari, sui fabbricati e sugli impianti pubblici dello Stato.

Fino al più tardi al 31 dicembre 2008 l'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 continua a fare stato: Essi hanno diritto di regolare i loro affari politici ed amministrativi mediante ordinanze obbligatorie per tutti e di riscuotere, secondo equi e giusti principi, imposte circolari per coprire le loro spese d'amministrazione. La riscossione di un'imposta alla fonte spetta unicamente al Cantone. Eventuali imposte progressive non possono eccedere le norme di progressione stabilite dalla vigente legge tributaria cantonale.

Art. 104

Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove Adeguamento disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire della legislazione senza indugio.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.

Art. 105

I membri delle autorità e dei tribunali rimangono in carica fino allo sca- Autorità e dere del loro mandato secondo il diritto previgente, riservate le seguenti tribunali eccezioni: 1. Il periodo di carica dei membri del Gran Consiglio e delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006. 2. Il periodo di carica delle e dei presidenti di circolo nonché delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006. 3. Il periodo di carica dei membri grigioni del Consiglio degli Stati è prorogato fino al 25 novembre 2007.

Nuove elezioni ed elezioni sostitutive sottostanno alle disposizioni della presente Costituzione cantonale.

Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, i membri impiegati a tempo pieno di un'autorità giudiziaria necessitano di un'autorizzazione della Commissione di giustizia del Gran Consiglio per l'esercizio di un'attività accessoria. Queste attività non devono pregiudicare l'adempimento illimitato dei doveri d'ufficio, l'indipendenza e la reputazione del Tribunale. La Commissione di giustizia può stabilire una riduzione adeguata del volume d'impiego o un obbligo di consegnare la retribuzione 1.5.2013 25 percepita per l'esercizio di un'attività accessoria. Le disposizioni per i membri impiegati a tempo pieno di un'autorità giudiziaria rimangono applicabili.

Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, per la procedura di diritto costituzionale vengono applicate per analogia le norme concernenti la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 106

Diritti politici 1 La riuscita e la validità di iniziative popolari e di referendum, notificati alla Cancelleria dello Stato prima dell'accettazione della presente Costituzione cantonale, vengono giudicate secondo il diritto previgente.

I progetti già approvati dal Gran Consiglio al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale sottostanno a votazione popolare secondo il diritto previgente.

Le iniziative popolari per una revisione parziale della Costituzione cantonale previgente, inoltrate fino al momento dell'accettazione della nuova Costituzione cantonale, vengono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione cantonale.

Art. 107

Corporazioni 1 Le organizzazioni regionali di collaborazione fra comuni che al regionali momento dell'entrata in vigore della nuova Costituzione non sono ancora corporazioni regionali ai sensi della presente Costituzione, saranno trattati fino al 31 dicembre 2006 come corporazioni regionali.

Il consiglio di direzione delle corporazioni regionali ha il compito di presentare agli organi e ai comuni competenti entro il 31 dicembre 2004 proposte per la futura configurazione di una corporazione regionale.

1.5.2013