130.100
Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni
del 31.08.2005 (stato 01.01.2013)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni1,
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale2,
visto il messaggio del Governo del 17 maggio 20053,
decide:
1. Basi
Art. 1 Campo d'applicazione
La presente legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, per quanto la Confederazione non abbia deciso alcuna regolamentazione.
Art. 2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
La cittadinanza cantonale si basa sull'attinenza comunale.
2. Acquisto per naturalizzazione
2.1. Disposizioni generali
Art. 3 Idoneità
Il riconoscimento del diritto di cittadinanza presuppone che il richiedente risulti idoneo dopo esame della situazione personale.
Ciò richiede in particolare che egli:
si sia integrato nella comunità cantonale e comunale;
si sia familiarizzato con il modo di vita e le situazioni cantonali e comunali, nonché con una lingua cantonale;
si conformi all'ordinamento giuridico svizzero;
non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera e
disponga di mezzi di sostentamento sicuri.
Per minorenni questi requisiti fanno stato per analogia.
Art. 4 Requisito del domicilio
La naturalizzazione avviene nel luogo di domicilio.
Qualora nella procedura di naturalizzazione si verifichi un cambio di domicilio all'interno del Cantone, essa diviene priva d'oggetto se non è ancora stata assicurata l'attinenza comunale.
La procedura diviene in ogni caso priva d'oggetto se il domicilio viene trasferito in un altro Cantone o all'estero.
Art. 5 Reintegrazione
Chi ha perso la cittadinanza cantonale o l'attinenza comunale per svincolo o per legge, può presentare domanda di reintegrazione se esiste uno stretto legame con il Cantone o con il comune patriziale e se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere c-e.
Non è necessario il domicilio nel Cantone o nel comune patriziale.
La procedura e la competenza si conformano alle disposizioni sull'acquisto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale.
2.2. Cittadinanza cantonale
Art.
6 Durata del domicilio
1. Principio
La cittadinanza cantonale può essere acquistata da persone che sono state domiciliate per un periodo complessivo di sei anni nei Grigioni, tre dei quali durante gli ultimi cinque anni.
Art. 7 2. Facilitazioni
Qualora coniugi presentino insieme una domanda di naturalizzazione e se soltanto un coniuge soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, per l'altro coniuge è sufficiente una durata del domicilio complessiva di quattro anni, se l'unione coniugale dura da tre anni. Lo stesso vale per le persone che da tre anni vivono in unione domestica registrata.
Questi termini fanno stato anche per il richiedente, se il coniuge o il partner registrato è in possesso della cittadinanza cantonale.
Una durata del domicilio di quattro anni è sufficiente per il richiedente, se un genitore è in possesso per discendenza della cittadinanza cantonale.
Art. 8 3. Cittadini stranieri
Per cittadini stranieri che soddisfano i presupposti per la concessione dell’autorizzazione di naturalizzazione della Confederazione, per il calcolo della durata del domicilio viene computato il tempo durante il quale erano in possesso di un permesso di residenza permanente.
Art. 9 Competenza
Il Governo decide in merito alla concessione o al rifiuto della cittadinanza cantonale.
Esso può delegare queste competenze al Dipartimento competente.
2.3. Attinenza comunale
Art. 10 Diritto comunale
Per quanto la legislazione federale e cantonale non contengano disposizioni, i comuni patriziali sono tenuti ad emanare norme sulla concessione, l'assicurazione e il rifiuto dell'attinenza comunale.
Essi devono in particolare disciplinare le competenze, la procedura e le tasse.
Norme e decreti che vietano la naturalizzazione sono nulli.
Art. 11 Durata del domicilio
L'attinenza comunale può essere concessa o assicurata a persone che sono state domiciliate nel comune per almeno quattro anni, due dei quali immediatamente prima dell'inoltro della domanda.
I comuni patriziali possono aumentare la durata del domicilio minima a sei anni al massimo per cittadini svizzeri e a dodici anni al massimo per cittadini stranieri.
Essi possono aggiungere parte della durata del domicilio in altri comuni del Cantone ai loro termini di domicilio secondo il capoverso 2.
L'articolo 8 fa stato per analogia.
Art.
12 Procedura
1. per cittadini svizzeri
La domanda di naturalizzazione deve essere inoltrata al comune patriziale unitamente alla documentazione necessaria.
Il comune patriziale procede entro sei mesi ai rilevamenti necessari per la valutazione dei presupposti di naturalizzazione. Quando sono disponibili i rilevamenti, l'organo competente secondo l'articolo 14 deve decidere entro sei mesi in merito alla domanda.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza cantonale, l’attinenza comunale viene solo assicurata. Il comune patriziale trasmette all'ufficio cantonale competente la decisione sull'assicurazione dell'attinenza comunale, unitamente agli atti.
L'attinenza comunale diventa legalmente valida solo con la concessione della cittadinanza cantonale.
Art. 13 2. per cittadini stranieri
La domanda di naturalizzazione deve essere inoltrata all'ufficio cantonale competente, unitamente alla documentazione necessaria.
L'ufficio cantonale esamina la documentazione, la fedina penale e i requisiti del domicilio cantonali e federali. In seguito trasmette la domanda unitamente agli atti al comune patriziale competente.
Per il resto si applicano l'articolo 12 capoversi 2 e 4.
Art. 14 Competenza
L'assemblea patriziale decide con decreto di maggioranza circa la concessione, l'assicurazione o il rifiuto dell'attinenza comunale.
Il comune patriziale può demandare queste competenze alla sovrastanza o ad una commissione speciale.
Si applica per analogia l'articolo 78 capoverso 3 della legge sui comuni4.
Art.
15 Cittadinanza onoraria
1. Requisito
La cittadinanza onoraria può essere conferita a persone che si sono particolarmente distinte per meriti pubblici o per il bene comune.
Il conferimento della cittadinanza onoraria non è vincolato ad alcun requisito del domicilio.
Art. 16 2. Efficacia
La cittadinanza onoraria spetta esclusivamente alla persona alla quale viene conferita.
Essa ha la stessa efficacia dell'attinenza comunale ottenuta per naturalizzazione nella procedura ordinaria. Per i cittadini di un altro Cantone deve dapprima essere richiesta un'autorizzazione all'ufficio cantonale competente.
Per cittadini stranieri è necessaria l'autorizzazione di naturalizzazione della Confederazione.
Art. 17 Trovatelli
Un trovatello di discendenza ignota rinvenuto nel Cantone ottiene l'attinenza del comune nel cui territorio è stato trovato.
3. Svincolo dalla cittadinanza
Art. 18 Presupposti
Chi è in possesso di un'altra cittadinanza cantonale o di un'altra attinenza comunale o se questa gli è stata assicurata, su richiesta scritta può essere svincolato dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale.
Art. 19 Competenza
L'ufficio cantonale competente dispone lo svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale.
4. Disposizioni comuni
Art. 20 Coniugi, partner registrati
Qualora coniugi o persone che vivono in unione domestica registrata presentino insieme una domanda di naturalizzazione o di svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale, entrambi devono soddisfare i relativi presupposti.
Art. 21 Minorenni
Nella naturalizzazione o nello svincolo dalla cittadinanza vengono di regola inclusi i minorenni che sottostanno all’autorità parentale del richiedente, qualora non vi si opponga il benessere del figlio.
Per i minorenni maggiori di 16 anni ciò vale solo con il loro consenso scritto.
Con il compimento del 16° anno di età, i minorenni possono presentare autonomamente una domanda di naturalizzazione o di svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale. La domanda deve essere firmata anche dal rappresentante legale.
Art. 22 Persone sottoposte a curatela generale
Per le persone sottoposte a curatela generale la domanda di naturalizzazione o di svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale deve essere presentata dal rappresentante legale.
La domanda necessita dell'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti
Art. 23 Trattamento di dati personali
Per adempiere ai compiti previsti dalla presente legge, le competenti autorità cantonali e comunali, nonché gli uffici da essi incaricati, possono trattare dati, inclusi i profili di personalità ed i dati personali particolarmente tutelati, concernenti:
idee religiose o riguardo alla visione del mondo;
attività politiche;
salute;
trascuranza di obblighi di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia;
provvedimenti dell'assistenza sociale;
procedure d'esecuzione e di fallimento;
atti fiscali, in particolare arretrati fiscali e pene fiscali;
perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali.
Le autorità cantonali e comunali, nonché terzi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie al riguardo.
Art. 24 Tasse
Il Cantone e i comuni patriziali possono riscuotere tasse a copertura delle spese per il loro lavoro e le loro decisioni. Le tasse del Cantone e dei comuni patriziali non devono superare ognuna i 2000 franchi per cittadino straniero ed i 1000 franchi per cittadino svizzero.
Il Cantone e i comuni patriziali possono richiedere adeguati anticipi delle spese.
Art. 25 Protezione giuridica
Le decisioni di rifiuto devono essere motivate.
Decisioni del comune patriziale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo.
Decisioni dell'ufficio cantonale o del Dipartimento competente possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo. Decisioni del Governo possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo.
5. Disposizioni finali
Art. 26 Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale del 6 giugno 19935.
Art.
27 Disposizioni transitorie
1. Naturalizzazioni
Alle decisioni di naturalizzazione pronunciate dall'organo competente del comune patriziale prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto previgente.
Art. 28 2. Adeguamento di regolamenti
I comuni patriziali devono adeguare i regolamenti esistenti in materia di naturalizzazione o emanarne di nuovi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore6 della presente legge.
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