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Legge sul domicilio degli Svizzeri

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Legge sul domicilio degli Svizzeri

accettata dal Popolo il 20 maggio 1984 1)

Art. 1

E' considerato domiciliato chi prende domicilio in un comune di cui non Domicilio e è attinente con l'intenzione di stabilirvi la propria residenza. dimora

E' considerato dimorante chi soggiorna fuori dal proprio comune di attinenza o di domicilio temporaneamente o solo durante la settimana, in modo particolare per esercitarvi la professione oppure per motivi scolastici.

Art. 2

Chi prende residenza in un comune o trasloca all'interno del comune Obbligo di stesso, deve annunciarlo entro 8 giorni all'ufficio del controllo abitanti. annunciare l'arrivo e la

Chi parte da un comune, deve prima annunciarsi partente. partenza

Art. 3

E' esonerato dall'obbligo di annunciarsi chi: Eccezioni dall'obbligo di

  1. soggiorna per meno di 3 mesi in un comune con uno scopo specifico; annuncio

  2. viene collocato in un istituto educativo, in un ospizio per malati cronici, in un istituto di cura oppure in uno stabilimento penale.

Art. 4

L'obbligo di annuncio viene adempito dai domiciliati deponendo l'atto Documenti d'origine e dai dimoranti deponendo l'attestato di residenza.

L'ufficio del controllo abitanti attesta di aver ricevuto i documenti, rilasciando una ricevuta e tiene i registri.

Chi parte da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati, riservato l'articolo 95b della legge sulla giustizia penale.

Art. 5

Su richiesta l'ufficio del controllo abitanti dà informazioni sul nome, sul- Tutela dei dati l'anno di nascita, sulla professione e sull'indirizzo di singole persone.

L'ufficio del controllo abitanti può comunicare altri dati riguardanti singole persone, se l'interesse giustificato appare attendibile.

1) M del 21 nov. 1983, 319; PGC 1983/84, 512

130.200 Legge sul domicilio degli Svizzeri

Ogni domiciliato o dimorante può pretendere dall'ufficio del controllo abitanti informazioni circa tutti i dati che lo concernono.

E' vietata la consegna sistematica di dati a scopi di pubblicità commerciale.

Art. 6

Disposizioni di Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione 1), specialmente: attuazione

  1. sulla tenuta dei registri;

  2. sulla compilazione di carte d'identità;

  3. sul rilascio di attestati di residenza;

  4. sulle tasse di cancelleria da riscuotere;

  5. sull'annuncio da parte dei datori di lavoro e dei locatori dell'arrivo e della partenza di lavoratori o di locatari che prendono o avevano domicilio o dimora nel comune;

  6. sull'annuncio di imprese gestite su scala commerciale.

Art. 7

Sanzioni penali Chi non osserva le norme della presente legge o delle relative ordinanze, viene punito dal comune con multa fino a 1 000 franchi. In casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 8

Disposizioni Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. 2) finali A tal data viene abrogata la legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874. 3)