170.050
Legge sulla responsabilità dello Stato
del 05.12.2006 (stato 01.01.2016)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visti gli art. 26 e 31 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del 22 agosto 2006,
decide:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Sono soggetti alla presente legge:
il Cantone, i distretti, le regioni e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);
gli organi di questi enti pubblici;
le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio delle attività di servizio.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi.
In caso di istanze d'indennizzo di procedura penale nei confronti del Cantone, le disposizioni sulla responsabilità dello Stato si applicano unicamente se l'istanza non è stata giudicata nella procedura penale.
Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.).
Art. 2 Concetti
Sono considerati organi (art. 1 cpv. 1 lett. b) le autorità di questi enti pubblici e i tribunali.
Sono considerate persone al servizio di questi enti pubblici (art. 1 cpv. 1 lett. c):
tutte le persone che si trovano in un rapporto di lavoro con essi;
le persone alle quali questi hanno delegato l'adempimento di compiti.
2. Responsabilità dell'ente pubblico
Art. 3 Danni illeciti
Gli enti pubblici rispondono per danni causati illecitamente a terzi da parte dei loro organi e delle persone al loro servizio nell'esercizio delle attività di servizio.
Art. 4 Danni leciti
Gli enti pubblici rispondono per danni causati lecitamente, se a singole o poche persone viene causato un danno eccessivamente grave e non si può pretendere che il danneggiato si assuma il danno.
La responsabilità degli enti pubblici per atti leciti viene meno segnatamente se:
gli enti pubblici hanno agito a fini professionali;
il danneggiato ha provocato il danno con il proprio agire.
Laddove esistono regolamentazioni di leggi speciali, queste hanno la precedenza.
Art. 5 Riparazione morale
Gli enti pubblici sono tenuti ad assumersi anche prestazioni a titolo di riparazione morale, se sono soddisfatti i relativi presupposti (art. 49 CO).
Art. 6 Competenza e procedura
Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione i diritti risultanti dalla presente legge.
Le parti sono tenute ad esporre al Tribunale la fattispecie della vertenza. Il Tribunale pone alla base della sua procedura soltanto dati di fatto fatti valere tempestivamente.
Art. 7 Riduzione ed esclusione del diritto
Quando il danneggiato ha tralasciato di avvalersi dei rimedi giuridici o di altri ausili giuridici che avrebbero potuto evitare, ridurre o riparare il danno, il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento se si debba proteggere l'azione e in quale misura.
Se una disposizione, una decisione o una sentenza vengono modificate nella procedura d'impugnazione o nella procedura di vigilanza, l'ente pubblico risponde soltanto in caso d'intenzionalità o di negligenza grave dell'istanza inferiore.
Per danni sorti in seguito ad un'informazione sbagliata gli enti pubblici rispondono soltanto in caso d'intenzionalità e di negligenza grave.
Lo Stato non risponde per danni sorti dalla procedura legislativa.
Art. 8 Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro un anno dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, in ogni caso una volta trascorsi dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.
Se l'azione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Art. 9 Diversi enti pubblici
Qualora diversi enti pubblici abbiano causato in comune e illecitamente un danno ad un terzo, essi rispondono solidalmente.
3. Responsabilità degli organi e delle persone al loro servizio
Art. 10 Esclusione del diritto d'azione diretta
È escluso il diritto d'azione diretta del terzo danneggiato contro gli organi e le persone colpevoli.
Art. 11 Danno causato all'ente pubblico
Gli organi e le persone al servizio degli enti pubblici rispondono nei confronti di questi ultimi per il danno causato illecitamente, violando intenzionalmente o per negligenza grave il loro obbligo di servizio nell'esercizio delle attività di servizio.
La responsabilità vale parimenti per indennizzi dell'imputato secondo le disposizioni di procedura penale.
Art. 12 Danno causato in comune
Per un danno causato in comune gli organi degli enti pubblici e le persone al loro servizio rispondono in comune.
Le pretese vengono fatte valere in base alla colpa.
Art. 13 Riduzione della pretesa di risarcimento, rinuncia
La pretesa di risarcimento può essere ridotta o vi si può rinunciare completamente, se con il risarcimento dell'intero danno il responsabile verrebbe a trovarsi in una situazione di bisogno.
Art. 14 Competenza e procedura
Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione le pretese risultanti dalla presente legge nei confronti degli organi di enti pubblici e di persone al loro servizio.
È ammessa l'azione in via adesiva per fare valere pretese di diritto civile conformemente al Codice di procedura penale.
Art. 15 Prescrizione
Il diritto di regresso si prescrive entro un anno dall'accertamento della responsabilità mediante sentenza giudiziaria o transazione giudiziale, in ogni caso una volta trascorsi cinque anni dall'accertamento o dal riconoscimento della responsabilità.
4. Disposizioni finali
Art. 16 Abrogazione di atti normativi
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico del 29 ottobre 1944.
Art. 17 Modifica del diritto previgente
Art. 18 Diritto transitorio
Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge fa stato la procedura secondo il diritto previgente.
Art. 19 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.
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