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Ordinanza sulle tasse della Cancelleria di Stato

170.360 · Legislazione Grigioni

https://lexipedia.io/it/docs/ch-gr/br-csc-dg/170-360/it/ordinanza-sulle-tasse-della-cancelleria-di-stato

Consultato il 4 set 2026

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Fonte

170.360

Ordinanza sulle tasse della Cancelleria di Stato

del 18.10.1982 (stato 01.07.1998)

emanata dal Governo il 18 ottobre 1982

Art. 1 Legalizzazioni

La Cancelleria di Stato riscuote le seguenti tasse di cancelleria per legalizzazioni:

  • 1. di documenti di stato civile quali atti di nascita, di matrimonio, di famiglia, attestazione di cittadinanza, atti di adozione, ecc.: fr. 10.–

  • 2. …

  • 3. di atti quali

  • a) estratti del registro di commercio: da fr. 20.– a fr. 35.–

  • b) certificati che attestano la frequenza di una scuola, pagelle, conteggi, ecc.: fr. 10.–

  • c) licenze di condurre internazionali, carta di passo per salme, attestazioni di vita e di residenza, inviti di stranieri: fr. 10.–

  • d) documenti di brevetti, contratti, atti pubblici di fondazioni, statuti, deleghe, sentenze di divorzio, testamenti, atti di successione: da fr. 20.– a fr. 30.–

  • e) per provvedere alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale di atti d'origine smarriti: fr. 10.–

Art. 2 Copie fotostatiche

Per le copie fotostatiche la Cancelleria di Stato mette in conto una tassa di un franco per copia.

Art. 3 Altri atti d'ufficio

Per altri atti d'ufficio semplici che non richiedono molto tempo può essere riscossa una tassa di cancelleria da cinque a 100 franchi.

Art. 4 Casi speciali

Se sussistono circostanze particolari, le tasse di cui sopra possono essere aumentate oppure condonate del tutto.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983.

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