173.020
Regolamento interno del Tribunale della magistratura
del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)
emanato dal Tribunale della magistratura il 31 ottobre 2024
visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale1 e l'art. 68 della legge sull'organizzazione giudiziaria2
Art. 1 Sede
Il Tribunale della magistratura ha la propria sede a Coira.
Art. 2 Corte plenaria
Il presidente, i due giudici e i due supplenti costituiscono la Corte plenaria.
La Corte plenaria:
emana il presente regolamento interno nonché l'ordinanza concernente le tasse3;
approva il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio;
nomina tra i due giudici il vicepresidente per il periodo di carica ordinario.
Essa è in numero legale se almeno quattro membri della Corte plenaria sono presenti o partecipano alla procedura per circolazione degli atti.
Essa decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.
Art. 3 Commissione amministrativa
Il presidente e i due giudici formano la commissione amministrativa.
La commissione amministrativa:
approva il preventivo e il conto annuale a destinazione del Gran Consiglio;
nomina l'attuariato e il segretariato;
autorizza attività accessorie dei giudici della magistratura;
licenzia prese di posizione.
Essa è in numero legale se almeno due dei suoi membri sono presenti o partecipano alla procedura per circolazione degli atti.
Essa decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.
Art. 4 Presidente
Il presidente:
detiene la presidenza in seno alla Corte plenaria e alla commissione amministrativa;
prepara le pratiche per la Corte plenaria e la commissione amministrativa;
rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
all'occorrenza nomina un attuariato e un segretariato e vigila su di essi;
sbriga gli affari, nella misura in cui non siano competenti la Corte plenaria o la commissione amministrativa.
In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente.
Art. 5 Attuariato
Può essere impiegato come attuario chi dispone di una formazione conclusa in diritto e di regola di una patente d'avvocato.
Gli attuari non possono esercitare un'attività a titolo principale o accessorio che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione, l'indipendenza o la reputazione del Tribunale della magistratura. L'articolo 63 capoverso 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria4 fa stato per analogia.
Nuove attività esercitate a titolo principale o accessorio devono essere notificate al presidente.
Art. 6 Deliberazione delle decisioni, riunione, espressione del voto e nomina virtuali
Deliberazioni delle decisioni, riunioni, espressioni del voto e nomine virtuali sono ammesse.
Per le condizioni e le modalità fa stato per analogia l'ordinanza concernente il voto e la nomina in forma elettronica in seno agli organi di condotta dei tribunali5.
Art. 7 Compilazione delle decisioni
Se non è coinvolto un attuario, in deroga all'articolo 13 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria6 il presidente firma da solo le decisioni di competenza del giudice unico e insieme a un secondo membro del collegio giudicante le decisioni prese dall'autorità collegiale.
Art. 8 Traffico postale e archiviazione
Gli scritti a destinazione del Tribunale della magistratura vanno inviati al seguente indirizzo: Tribunale della magistratura, Reichsgasse 35, casella postale, 7001 Coira.
Gli atti del Tribunale della magistratura vengono archiviati presso la Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni.
2024-032