173.050
Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo
del 19.10.2006 (stato 01.01.2017)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del 4 luglio 2006,
decide:
Art. 1 Stipendio annuo
Lo stipendio annuo, inclusa la tredicesima mensilità, secondo la legge cantonale sul personale ammonta
per il presidente al 107 per cento;
per il vicepresidente al 105 per cento;
per il giudice al 102 per cento
del massimo della classe di stipendio più alta.
Lo stipendio annuo viene versato in dodici rate mensili uguali.
Art. 2 Indennità sociali, prestazioni in caso di decesso
La regolamentazione dell'indennità sociale speciale, degli assegni per i figli e delle prestazioni in caso di decesso si conforma alle legislazione cantonale sul personale
Art. 3 Stipendio in caso di impedimento al lavoro
Lo stipendio in caso di impedimento al lavoro, in particolare in seguito a malattia, infortunio professionale e non professionale, nonché durante la gravidanza e dopo il parto si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.
Art. 4 Rimborso spese
Le spese che si presentano nell'esercizio dell'attività giudiziaria vengono rimborsate secondo le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.
Art. 5 Previdenza professionale
Per quanto riguarda la previdenza professionale, i membri dei Tribunali sono assicurati presso la Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (CPG).
Al momento del pensionamento gli averi a risparmio vengono aumentati del 25 per cento a carico del Cantone.
Al momento dell'uscita dalla CPG la prestazione d'uscita viene aumentata. Il supplemento ammonta al 2,5 per cento per ogni anno compiuto a partire dai 50 anni, tuttavia al massimo al 25 per cento. Il supplemento è a carico del Cantone.
Art. 6 Disposizioni transitorie
Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto rimangono invariate. Se i capitali a risparmio individuali accumulati non sono sufficienti per finanziare queste prestazioni, il Cantone si assume il loro finanziamento secondo un sistema di ripartizione.
I capitali a risparmio individuali dei membri a tempo pieno dei Tribunali, accumulati nella previdenza professionale precedente, vengono trasferiti alla CPG a favore di ogni membro quale prestazione di libero passaggio. L'importo delle loro rendite di vecchiaia rimane garantito. Gli aumenti dell'avere a risparmio necessari per garantire la rendita sono a carico del Cantone.
Art. 7 …
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10 …
Art. 11 …
Art. 12 …
Art. 13 …
Art. 14 …
Art. 15
Art. 16 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore.
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