175.050
Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni
175.050
Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni accettata dal Popolo il 28 aprile 1974 1)
I. Disposizioni generali
Art. 1 2)
Alla presente legge sottostanno i comuni politici, i comuni patriziali e le I. Campo di applicazione e corporazioni regionali e comunali. settore contem-
Essa disciplina in sostanza i principi dell'organizzazione, dell'ordina- plato mento finanziario, della collaborazione intercomunale, dell'aggregazione di comuni e della vigilanza cantonale.
Art. 2 3)
Il comune è autonomo in un settore specifico, qualora il diritto cantonale II. Autonomia non disciplini questo settore in maniera definitiva, ma conferisca del tutto comunale o in parte la sua regolamentazione al comune, concedendogli un'autonomia di decisione relativamente ampia.
Nell'ambito della sua autonomia il comune ha diritto all'autonomia legislativa ed amministrativa.
Art. 3 4)
I comuni svolgono i compiti che si presentano loro per il bene della col- III. Compiti lettività e che non vengono svolti esclusivamente dalla Confederazione o dal Cantone. Essi promuovono lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ed emanano le necessarie disposizioni legislative.
Nell'ambito della collaborazione intercomunale transfrontaliera, in affari locali i comuni sono autorizzati a stipulare contratti con comuni limitrofi extracantonali e stranieri. I contratti devono essere resi noti al Governo.
1) M del 28 giu. 1973; PGC 1973/74, 221, 237, 246 (1a lettura), 489 (2a lettura);
cfr. al riguardo art. 40 Costituzione cantonale, CSC 110.100 4) Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set.
1.7.2009 1
Art. 4 1)
Art. 4a 2)
3)IV. Utilizzo del 1 Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del suolo pubblico comune competente.
Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima del rilascio di un'autorizzazione.
L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni.
Art. 5
4)V. 1 I comuni hanno la facoltà di comminare multe per infrazioni contro le Competenze loro leggi, ordinanze e regolamenti. Sono riservate le disposizioni penali penali della Confederazione e del Cantone.
Le multe possono essere inflitte solo sulla base di esplicite comminatorie di sanzioni penali previste dalla legge.
Il procedimento è regolato dalle prescrizioni sulla procedura del diritto penale amministrativo dei comuni. 5)
Art. 5a 6)
Parificazione dei Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella sessi presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se dal senso delle legge non risulta altrimenti.
II. Organi comunali
Art. 6 7)
I. Disposizioni 1 Gli aventi diritto di voto costituiscono nel loro complesso il supremo orgenerali gano comunale. Essi esercitano i loro diritti nell'assemblea comunale o, per quanto previsto dallo statuto comunale, con la votazione per urna.
1) Abrogazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006. 2) Introduzione giusta art. 37 legge sulla polizia; CSC 613.000 3) Numerazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006 4) Numerazione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006 5) Vedi specialmente gli art. 177 sgg. LGP, CSC 350.000 6) Introduzione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M del 14 dic. 1999, 413;
PGC 1999/2000, 939 7) Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749;
1.7.2009 Gli altri organi ordinari del comune sono il municipio (la sovrastanza) e la commissione della gestione. I comuni possono prevedere organi comunali supplementari.
Ove le circostanze lo giustifichino, attraverso lo statuto comunale è possibile
attribuire determinati poteri decisionali, che ordinariamente rientrano nelle competenze dell'assemblea comunale, a un parlamento comunale;
sostituire le decisioni dell'assemblea comunale con la votazione per urna e le attribuire le deliberazioni dell'assemblea comunale ad un parlamento comunale.
Art. 7 1)
Per il diritto di voto in affari comunali fa stato la legge cantonale sui diritti II. Diritto al voto politici.
Art. 8 2)
Nell'assemblea comunale o con votazione per urna viene deciso su tutte III. Assemblea le questioni che secondo la legislazione comunale o cantonale devono es- comunale e votazione per urna sere sottoposte alla totalità degli aventi diritto di voto. 1. In generale
Ogni assemblea comunale regolarmente convocata delibera validamente.
Art. 9 3)
Nei comuni senza parlamento comunale non possono essere sottratte 2. Competenze all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze: non trasferibili
Comuni senza
l'elezione del municipio (della sovrastanza) e della commissione della parlamento comunale gestione;
l'accettazione e la modifica dello statuto e delle leggi comunali, fatta eccezione delle relative disposizioni di esecuzione;
l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte;
l'accensione di nuovi prestiti obbligazionari e la prestazione di fideiussioni;
l'acquisizione, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, così come la concessione e il riscatto di servitù e di oneri fondiari; per disposizioni di diritto reale di natura secondaria e per 2) Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set.
3) Testo della nota marginale e delle lettere a ed e, nonché introduzione delle lettere i e k giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posti in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006 1.7.2009 3 rettifiche di confine, nonché per misure nel quadro della politica fondiaria e delle aree edificabili dei comuni può essere dichiarato(a) competente il municipio (la sovrastanza); 1)il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento
idrico, la costituzione di altri speciali diritti di congodimento e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul diritto delle acque; 2)
l'autorizzazione di spese e stanziamenti che non sono previsti dal preventivo e che sorpassano le competenze finanziarie di altri organi;
la concessione di mutui, se questi sorpassano le competenze finanziarie del municipio (della sovrastanza) e non rientrano nella sfera dell'impiego prestabilito di fondi finanziari da parte della competente autorità;
la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.
Art. 10 3)
Comuni con 1 In comuni con un parlamento comunale non possono essere sottratte parlamento comunale all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:
l'elezione del parlamento comunale e del municipio (della sovrastanza) se, secondo lo statuto comunale, non rientra nelle competenze degli aventi diritto di voto delle frazioni;
4)l'accettazione e la modifica dello statuto comunale;
l'autorizzazione di spese che superano un importo da stabilire nella legislazione comunale;
5)il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di congodimento con una durata di oltre 30 anni, nonché l'esercizio del diritto di riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque; 6)
la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.
1) Testo giusta art. 80 legge sui diritti d'acqua; CSC 810.100 2) Cfr. specialmente la legge cantonale sui diritti d'acqua, CSC 810.100, e il regolamento d'applicazione. CSC 810.110 3) Testo della nota marginale e del capoverso 1, lettera a, nonché introduzione delle lettere e-f, nonché del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posti in vigore il 1° lug. 2006 con DG 5) Testo giusta art. 80 legge sui diritti d'acqua; CSC 810.100 6) Cfr. specialmente la legge cantonale sui diritti d'acqua, CSC 810.100, e il regolamento d'applicazione. CSC 810.110
1.7.2009 Leggi comunali, preventivo, tasso d'imposta e rendiconto annuale, nonché gli affari secondo l'articolo 9 lettera e vanno sottoposti a referendum facoltativo o obbligatorio.
Art. 11
Il diritto d'iniziativa, di presentare proposte e quello di petizione nel 3. Diritti politici comune sono garantiti a norma della legge cantonale sui diritti politici 2).
Nell'assemblea comunale ogni avente diritto di voto può chiedere ragguagli al municipio (alla sovrastanza) sullo stadio e l'evasione di una pratica comunale. Il ragguaglio va fornito al più tardi nella susseguente assemblea comunale. Questo può essere rinviato se vi si oppongono importanti interessi del comune o di terzi.
3) Il comune informa periodicamente ed adeguatamente la popolazione in merito alla propria attività.
Art. 12
4) La procedura per la votazione in affari comunali è regolata dalla le- 4. Procedura gislazione comunale. Sussidiariamente valgono le prescrizioni della legge cantonale sui diritti politici. 5)
Si possono prendere decisioni soltanto su pratiche figuranti nell'ordine del giorno, che è da inviare almeno cinque giorni prima dell'assemblea comunale.
Art. 13
Una risoluzione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per 5. Riesame urna può sempre essere riproposta. Sono riservati diritti di terzi.
Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si deve entrare nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 14
II municipio (la sovrastanza) è l'autorità amministrativa e poliziana del IV. Municipio (sovrastanza) comune. 1. Competenze, composizione 2) CSC 150.100 3) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 5) CSC 150.100 1.7.2009 5 Esso(a) ha tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo dal diritto federale o cantonale, dallo statuto o dalla legislazione comunale. Esso(a) si compone di regola di almeno cinque membri.
Art. 15
2. Rappresen- 1 Il municipio (la sovrastanza) rappresenta il comune di fronte a terzi e in tanza del comune di fronte a terzi giudizio.
Il sindaco firma unitamente a un altro membro del municipio (della sovrastanza) o al segretario comunale in modo vincolante per il comune.
Art. 16 2)
3. Trattazione Il municipio (la sovrastanza) discute preliminarmente tutti gli affari che preliminare degli affari devono essere presentati all'assemblea comunale o al parlamento comunale o sottoposti a votazione per urna e formula le relative proposte.
Art. 17
V. Delegazione di L'esercizio di singoli poteri che rientrano normalmente nelle competenze competenze del municipio (della sovrastanza) può essere delegato, per statuto o per legislazione comunale, a speciali autorità, commissioni o delegazioni.
Art. 18
VI. Organi di La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura revisione dell'esercizio annuale, verifica la contabilità e la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare al comune un rapporto scritto e formulare delle proposte.
Per la revisione dei conti e della gestione il comune può inoltre incaricare l'Ispettorato cantonale dei comuni 4) o esperti privati.
Art. 19
VII. Votazioni ed In votazioni ed elezioni che vengono indette dal municipio (dalla sovraelezioni stanza), da speciali autorità, da una commissione o da una delegazione, ogni membro è obbligato ad esprimere il voto. Sono riservate le disposizioni sulla ricusa.
1) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 4) Ora Ufficio per i comuni
1.7.2009
Art. 20 1)
Art. 21 2)
Un impiegato comunale in pianta stabile non può far parte dell'autorità a IX. Incompatibilui direttamente preposta. Egli può tuttavia essere ammesso alle delibera- lità di pubblici uffici zioni con voto consultivo.
I membri del municipio (della sovrastanza) non possono essere membri della commissione della gestione.
Art. 22
Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che X. Motivi di vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non esclusione possono essere contemporaneamente membri della medesima autorità comunale.
Nello statuto comunale possono essere previsti ulteriori motivi di esclusione.
Art. 23 4)
Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi nella deliberazione e XI. Motivi di nella votazione su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si ricusa trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, vi ha un interesse personale diretto.
I membri della commissione della gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione, di un'autorità, di una commissione o di un ufficio pubblico a cui loro stessi, oppure una persona che si trova con loro in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, appartengono.
Art. 24
La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati XII. Responsabinell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale lità degli organi comunali sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico. 5) 1) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 5) CSC 170.050 1.7.2009 7
Art. 25
XIII. Protocolli Nell'assemblea comunale, nel municipio (sovrastanza) ed in ogni altra 1. Redazione autorità comunale devono essere redatti protocolli separati dai quali risultino almeno gli estremi delle risoluzioni ed il risultato delle elezioni. I medesimi devono essere firmati dal protocollista, e, dopo l'approvazione, da chi ha presieduto.
Art. 26
2. Presa in I protocolli dell'assemblea comunale e quelli delle pubbliche sedute visione del parlamento comunale possono essere presi in visione da ogni avente diritto di voto.
La visione di protocolli del municipio (della sovrastanza) e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.
Al diritto di presa in visione dei protocolli può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto.
III. Proprietà e amministrazione del patrimonio comunale
Art. 27 2)
I. Consistenza Il patrimonio del Comune è composto:
dalle cose destinate all'uso pubblico;
dai beni amministrativi;
dal patrimonio di congodimento;
dai beni finanziari;
Art. 28
II. Proprietà La proprietà del patrimonio comunale spetta al comune politico, fatta riserva dell'articolo 79.
Art. 29 3)
III. Amministra- 1 Il comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio zione secondo i riconosciuti principi del bilancio.
Il conto delle giacenze deve essere collocato su basi solide mediante riserve secondo il piano di ammortamento.
3) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
1.7.2009
Art. 30
Il patrimonio di congodimento del comune è destinato, a seconda delle IV. Patrimonio di condizioni locali, ad assicurare l'approvvigionamento di legna alla popola- con godimento 1. Scopo e diritto zione ed alla conduzione dei pascoli da parte delle aziende agricole. di congodimento
Aventi di diritto al congodimento sono allo stesso modo gli attinenti del comune ivi residenti e i cittadini svizzeri domiciliati.
Art. 31
Per il congodimento dei diritti di pascolo è determinante il numero dei 2. Congodimento capi di bestiame che l'avente diritto ha svernato con foraggio raccolto in dei pascoli in particolare territorio comunale. Se vi sono pascoli per un maggior numero di capi, il comune adotta una regolamentazione del diritto di congodimento adeguata alla propria situazione.
Art. 32 2)
Art. 33
Per la concessione dei congodimenti il comune riscuote le relative 4. Tasse di congodimento e tasse o fitti. contributi alle
4) I cittadini e i domiciliati sono parificati per quanto riguarda l'ammon- spese tare delle tasse di congodimento.
... 5)
... 6)
Per i godimenti effettivamente tratti il comune può inoltre prelevare dagli aventi diritto un'adeguata partecipazione alle spese.
Art. 34
Le proprietà fondiarie che appartengono al patrimonio di congodimento 5. Alienazione del comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.
Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.
2) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 3) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 1.7.2009 9 Le decisioni, per le quali è richiesto il consenso del comune patriziale ai sensi dell'articolo 81 lettera d, possono essere iscritte a registro fondiario solo 30 giorni dopo l'avvenuta approvazione.
Art. 35
6. Diritti di All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorcongodimento permanenti gente, nonché di altri diritti di congodimento reali o personali della durata di 30 o più anni.
Art. 36
7. Costituzione in Per la costituzione di diritti di pegno sul patrimonio di congodimento pegno del comune e del comune patriziale è richiesta l'autorizzazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva. Costituzioni in pegno prive di autorizzazione sono nulle.
Restano riservate le disposizioni della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale. 3)
Art. 37 4)
Art. 38
9. Conto dei 1 Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento ricavi delle vendite di terreno affluisce in un apposito conto dei ricavi, riservato di regola a procurare compensi in natura e per le migliorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende agricole nell'abitato.
5) Dal conto dei ricavi dalle vendite di terreno si possono prelevare mezzi mezzi che provengono dall'alienazione di patrimoni di congodimento del comune patriziale o per i quali è necessario il consenso del comune patriziale secondo l'articolo 81 lettera d, solo in base ad una decisione concorde dei competenti organi dei comuni politico e patriziale.
Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico.
1.7.2009 IV. Lavoro comunitario, imposte e altre contribuzioni
Art. 39
Il comune copre il proprio fabbisogno in modo particolare con le I. Principio imposte, il reddito patrimoniale, nonché contributi e tasse.
2) Le imposte devono essere fissate in modo che il bilancio del comune resti a lungo in equilibrio. Le prestazioni speciali devono essere finanziate, per quanto possibile ed esigibile, secondo il principio di causalità mediante tasse causali. Le spese possono essere effettuate soltanto nella misura in cui siano necessarie, economiche e sopportabili.
... 3)
... 4)
Art. 40 5)
Art. 41
L'introduzione e l'ordinamento del lavoro comunitario incombono al co- 2. Norme mune.
... 6) 1.7.2009 11
Art. 42 1)
Art. 43 2)
Art. 44 3)
Art. 44a 4)
Art. 45 5)
Art. 46 6)
Art. 47 7)
Art. 48 8)
V. Contabilità
Art. 49
9) Tenuta della I comuni sono obbligati a tenere una contabilità per tutta la loro gecontabilità e dei conti d'esercizio stione finanziaria e ad allestire annualmente il conto d'esercizio.
10) La contabilità viene gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche.
11) Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto comunale, approvato dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale, deve essere trasmesso al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.
1) Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, 2) Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, 3) Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, 4) Abrogazione giusta l'art. 32 della legge sulle imposte comunali e di culto, 7) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 8) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 9) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 10) Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749;
11) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC
1.7.2009 VI. Collaborazione intercomunale
Art. 50 1)
Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come se- 2)I. Principio, forme e diritto gue: applicabile 3)come corporazione regionale;
4)come corporazione di comuni;
come unione di comuni senza personalità giuridica;
come istituto comune;
come unione di comuni di diritto privato.
I comuni possono delegare determinati compiti al circolo.
5) I compiti di importanza regionale devono essere svolti da una corporazione regionale.
6) Nell'ambito del proprio settore di competenza i comuni patriziali possono inoltre unirsi tra di loro o unirsi con comuni.
Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni.
5) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 6) Nuova numerazione dei capoversi 4 e 5 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del
6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG 1.7.2009 13
Art. 51 1)
II. Unioni di 1 Le corporazioni regionali e comunali sono enti di diritto pubblico. comuni con 2 2) personalità Esse acquistano personalità giuridica dopo l'accettazione dello statuto giuridica da parte dei comuni associati con l'approvazione del Governo, alla quale è 1. Disposizioni comuni soggetta anche ogni modifica successiva. La decisione del Governo è
a) Nozione e definitiva. costituzione
Art. 52 3)
Statuto 1 Lo statuto contiene disposizioni su:
nome, sede e scopo della corporazione;
gli organi occorrenti e le loro competenze;
il modo di rappresentanza dei comuni in seno agli organi della corporazione;
la rappresentanza della corporazione verso terzi;
la procedura per l'adozione di decreti aventi carattere di obbligatorietà generale, segnatamente di natura finanziaria, la procedura per l'allestimento del preventivo e del rendiconto, così come per le relative revisioni;
il finanziamento dei compiti, in particolare le prestazioni che i comuni devono fornire;
l'adesione e l'uscita di comuni, nonché la procedura da seguire per l'accertamento dei diritti e degli obblighi di un comune che recede, nei confronti della corporazione;
la responsabilità per le obbligazioni della corporazione;
lo scioglimento della corporazione, l'impiego del patrimonio e l'estinzione dei debiti;
il diritto di iniziativa dei comuni e degli aventi diritto di voto;
il referendum dei comuni e degli aventi diritto di voto contro decisioni dell'assemblea regionale o dei delegati, in particolare quelle che sorpassano le sue competenze finanziarie.
Lo statuto può inoltre contenere ulteriori prescrizioni per l'adempimento degli scopi della corporazione.
3) Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set.
1.7.2009
Art. 53 1)
Le seguenti competenze non possono essere sottratte alla totalità degli c) Competenze non trasferibili aventi diritto di voto: degli aventi
l'emanazione dello statuto che necessita dell'approvazione di tutti i diritto di voto comuni;
la modifica dello statuto per la quale, in riferimento allo scopo della corporazione ed ai compiti della stessa, è necessaria per la corporazione comunale l'approvazione di tutti i comuni, per la corporazione regionale l'approvazione della maggioranza dei votanti e la maggioranza dei comuni associati;
decisioni sulle spese il cui ammontare sorpassa le competenze finanziarie di altri organi; lo statuto può anche prevedere il referendum facoltativo.
Gli atti normativi a livello di legge devono essere sottoposti almeno a referendum facoltativo.
Per altri atti normativi e decisioni lo statuto può prevedere una procedura diversa.
Art. 54 2)
Le corporazioni regionali e comunali subentrano nell'assunzione dei d) Posizione compiti loro assegnati al posto del Cantone o del circolo rispettivamente giuridica ai comuni loro associati ed hanno, in quest'ambito, i loro diritti e doveri incluso il diritto di riscuotere tasse e contributi e di richiedere eventuali sussidi.
Esse emanano gli atti normativi generali e astratti necessari per l'adempimento dei compiti e stipulano i contratti necessari.
Art. 55 3)
Se l'assolvimento dei compiti pubblici attribuiti ad una corporazione re- e) Decisione di gionale o comunale è possibile soltanto mediante la partecipazione di co- adesione muni che non vi hanno aderito, il Governo può decretare la loro adesione se due terzi dei comuni già appartengono alla corporazione.
Parimenti il Governo può decretare l'adesione di un comune, se questa viene rifiutata dalla corporazione senza motivi sufficienti.
La corporazione e i comuni compartecipanti devono essere sentiti preventivamente.
1) Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set.
1.7.2009 15
1)La decisione di adesione del Governo è definitiva.
Art. 56 2)
f) Rendiconto 1 Le corporazioni regionali e comunali devono ogni anno rendere conto annuale e rapporto di dell'intera gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla gestione propria attività.
Il preventivo, il rendiconto e il rapporto di gestione devono essere esposti pubblicamente.
Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.
Art. 57 3)
2. Corporazioni Ogni comune deve essere associato ad una corporazione regionale. regionali
a) Appartenenza, Fanno eccezione i comuni che assolvono autonomamente i compiti regiodelimitazione nali.
Affinché possa assolvere i propri compiti in maniera confacente allo scopo e in modo razionale, una corporazione regionale va delimitata tra l'altro a seconda del numero dei comuni e dei loro abitanti e dell'estensione territoriale, tenendo conto delle condizioni locali ed economiche.
In casi eccezionali, per l'adempimento di determinati compiti un comune può aderire ad un'altra corporazione regionale con i diritti ed i doveri che si limitano a questa sfera dei compiti.
Art. 58 4)
b) Collaborazione 1 Lo statuto disciplina la collaborazione con altre corporazioni regionali e i e integrazione di organizzazioni dettagli in riferimento all'integrazione di unioni di comuni e di altri enti già esistenti preposti a compiti pubblici.
Gli statuti di corporazioni differenti devono eventualmente venire coordinati.
Art. 59 5)
c) Organizzazione Gli organi ordinari della corporazione sono:
1) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3403; entrata in vigore il 1° gen. 2007 2) Testo e introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 5) Testo e introduzione dei capoversi 3, 4 e 5 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del
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la totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto;
l'assemblea regionale;
il presidente della regione;
il consiglio di direzione regionale;
la commissione della gestione.
All'assemblea regionale prendono parte almeno i sindaci del territorio della corporazione o un altro membro del municipio (della sovrastanza).
Al posto dell'assemblea regionale può subentrare un parlamento regionale costituito a libera scelta da tutti gli abitanti aventi diritto di voto della corporazione. Lo statuto disciplina le modalità di elezione.
Lo statuto può prevedere l'elezione del consiglio di direzione regionale da parte della totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto.
Per l'elezione negli organi della corporazione si deve tenere adeguatamente conto dei diversi territori parziali.
Art. 60 1)
Per le unioni di comuni senza personalità giuridica sono applicabili, alla III. Unioni di stregua di diritto pubblico sussidiario, le disposizioni sui relativi rapporti comuni senza personalità di diritto civile. giuridica
Art. 61 2)
Lo statuto del circolo disciplina la composizione del consiglio di circolo. IV. Circoli
Art. 62 3)
VII. Affidamento all'esterno di compiti comunali 4)
Art. 63 5)
Il comune può affidare l'adempimento di determinati compiti a corpora- I. Enti esterni zioni di diritto pubblico o di diritto privato, ad istituti, fondazioni o 1. Forme privati.
Esso può affidare all'ente esterno nelle forme del diritto pubblico e del diritto privato le parti patrimoniali collegate con il compito affidato.
I compiti possono essere assegnati o affidati mediante atto normativo, decisione o contratto.
5) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 1.7.2009 17
Art. 64 1)
2. Statuti Gli statuti dell'ente esterno devono disciplinare in modo particolare:
genere e entità della prestazione che deve essere fornita;
i tratti fondamentali dell'organizzazione;
i principi di finanziamento.
Art. 65 2)
3. Vigilanza Gli enti esterni rispettivamente l’adempimento dei loro compiti sottostanno alla vigilanza del comune.
Art. 66 3)
Art. 67 4)
Art. 68 5)
Art. 69 6)
Art. 70 7)
Art. 71
2. Forme e stato 1 Se lo statuto comunale non dispone altrimenti, le frazioni sono organizgiuridico zazioni amministrative comunali senza personalità giuridica.
8) Esse possono cionondimeno costituire degli enti (corporazioni) di diritto pubblico ai sensi della presente legge.
9) In via eccezionale le frazioni possono essere costituite anche quali enti enti territoriali.
Le proprietà comprovatamente di spettanza di una frazione e la personalità giuridica ad essa connessa vengono riconosciute.
Art. 72 10)
3. Vigilanza 1 L'amministrazione delle frazioni soggiace alla vigilanza ed al controllo del municipio (della sovrastanza). Esso(a) decide in prima istanza su ricorsi avverso l'assemblea delle frazioni e la sovrastanza delle frazioni.
7) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 8) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 9) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 10) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a
1.7.2009 Tutti gli atti legislativi delle frazioni necessitano, per essere validi, dell'approvazione del comune.
Art. 73
1)Se in un comune esistono delle frazioni quali enti territoriali, la legisla- 4. Frazioni quali legislazione comunale deve stabilire in particolare i loro compiti, nonché enti territoriali
a) Obblighi del il genere di finanziamento dell'adempimento degli stessi. comune 2 Le norme della presente legge sui comuni vengono applicate per analogia alle frazioni.
Art. 74 2)
Art. 75 3)
La formazione di nuove frazioni quali corporazioni territoriali è c) Formazione di ammissibile soltanto in caso di un'aggregazione di comuni. Questa nuove frazioni richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.
Art. 76
Se non sussistono motivi sufficienti per il mantenimento di una frazione, d) Scioglimento oppure se una frazione non adempie ai propri compiti in modo conforme all'ordine, la stessa può essere soppressa:
per risoluzione concorde del comune e della frazione;
4)da parte del Governo, su richiesta del municipio (della sovrastanza) sovrastanza) o della frazione; la decisione del Governo è definitiva.
VIII. Comune patriziale e corporazioni patriziali 5)
Art. 77
Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico. I. Comune patriziale
Al comune patriziale sono applicabili per analogia le disposizioni conte- 1. Stato giuridico nute nella presente legge sui comuni per quanto questa sezione non stabilisca norme speciali.
2) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 5a 3) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 4) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 5) Cfr. l'art. 40 cpv. 9 Cost., CSC 110.100 1.7.2009 19 Nei comuni con parlamento comunale i comuni patriziali sono autorizzati a promulgare disposizioni in deroga all'articolo 9 lettera e.
2) Lo statuto del comune patriziale richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva. 3)
Art. 78
2. Organizzazione Gli organi del comune patriziale sono l'assemblea patriziale, la sovrastanza patriziale e i revisori dei conti.
Per disposizione statutaria possono essere designati quali membri della sovrastanza patriziale i membri del municipio (della sovrastanza), se sono cittadini patrizi.
Se per l'esercizio delle competenze incombenti al comune patriziale vengono a mancare le premesse enumerate nell'articolo 81, le competenze saranno esercitate d'ufficio da parte degli organi del comune politico. Sono riservate le speciali norme sulla concessione della cittadinanza. 4)
Art. 79
3. Proprietà Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:
5)le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale papatriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;
i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1o settembre 1874;
le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1o settembre 1874;
i patrimoni di congodimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.
3) Con l'art. 2 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'approvazione dell'emanazione e della modifica di statuti dei comuni patriziali viene delegata al Dipartimento; entrato in vigore il 1° gennaio 2009 4) Vedi l'art. 19 della legge sulla cittadinanza, CSC 130.100 5) Testo giusta decreto popolare del 12 giu. 1994; vedi nota all'art. 4
1.7.2009
Art. 80
Fintanto che ne viene fatto uso, il congodimento dei lotti patriziali è ri- 4. Congodimento dei lotti patriziali servato ai patrizi.
Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere impiegato in primo luogo per procurare un compenso in natura.
Art. 81
Se almeno sette cittadini patrizi aventi diritto di voto risiedono nel 5. Competenze comune e sono organizzati in comune patriziale ai sensi dell'articolo 78, quest'ultimo decide su:
il conferimento dell'attinenza comunale;
l'amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;
l'alienazione, la costituzione in pegno e gli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;
il consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1o settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;
la fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congodimento del comune;
1)l'unione con il comune politico.
Art. 81a 2)
I comuni patriziali devono ogni anno rendere conto dell’intera gestione 6. Rendiconto finanziaria qualora quest'ultima non avvenga ad opera del comune poli- annuale e rapporto di gestione tico.
Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto della commissione della gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.
Art. 82
Se nel comune patriziale esistono corporazioni patriziali dotate di patri- II. Corporazioni monio proprio, questo deve essere utilizzato esclusivamente per patriziali soddisfare compiti pubblici del comune o del comune patriziale.
Esse sono obbligate, analogamente al comune e al comune patriziale, ad amministrare tale patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni. Qualsiasi ripartizione di somme di denaro fra i membri, siano esse pro- 1) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 1.7.2009 21 venti di capitali oppure ricavi di vendite di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali, è vietata così come è vietata ai comuni patriziali.
IX. Confini comunali e aggregazione di comuni politici 1)
Art. 83
I. Confini 1 I comuni devono tracciare i confini del loro territorio e provvedere alla comunali 1. Obbligo di loro demarcazione. 2) tracciare i confini 2 Ogni comune, su richiesta del comune limitrofo, è obbligato a prestare la e di demarcazione propria collaborazione a tale scopo.
3) Se un comune non adempie al suddetto obbligo, la fissazione dei confini comunali, se la medesima è determinata da motivi importanti, avverrà ad opera del Governo. La decisione del Governo è definitiva.
Art. 84
2. Convenzioni Convenzioni di comuni concernenti la fissazione e la modifica dei loro confinarie confini richiedono, per la loro validità, l'approvazione del Governo.
Art. 85 4)
Art. 86
4. Controversie Se i comuni non possono accordarsi sulle linee dei loro confini territoriali, decide il Tribunale amministrativo.
Art. 87 5)
II. Aggregazione Mediante decisioni concordi dei comuni interessati questi possono aggre- 1. Nozione garsi, sciogliersi o modificare il proprio territorio.
Art. 88 6)
2. Dichiarazione L'aggregazione entra in vigore con decreto del Gran Consiglio. Il decreto d'entrata in vigore è definitivo.
2) Cfr. gli art. 26 sgg. dell'ordinanza del Gran Consiglio sulla misurazione catastale e la terminazione, CSC 217.250 3) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 6) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS
1.7.2009
Art. 89 1)
Se due o più comuni si aggregano, l'aggregazione si estende anche ai 3. Comune patriziale e comuni patriziali. cittadinanza
Per il resto i comuni interessati disciplinano la cittadinanza.
Art. 90 3)
Nel caso di un'aggregazione di comuni che causa un cambiamento nella 4. Appartenenza a suddivisione territoriale dei circoli e delle corporazioni regionali, devono circoli ed a corporazioni essere sentiti preventivamente i circoli interessati rispettivamente le cor- regionali porazioni regionali interessate.
Se non vi si oppongono motivi importanti è determinante per il nuovo comune rispettivamente per il comune divenuto più grande in virtù dell'aggregazione, l'appartenenza al circolo rispettivamente alla regione avuta fino ad allora da quel comune che conta il maggior numero di abitanti.
Se non si giunge ad un accordo, il Governo decide in via definitiva.
Art. 91 4)
5) I comuni interessati disciplinano i nuovi rapporti giuridici in una con- 5. Convenzione venzione.
6) Questa necessita dell'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.
Se i comuni non riescono a trovare un'intesa, il Governo decide definitivamente.
Art. 92 7)
Nel quadro di progetti e trattative su un'aggregazione di comuni è possi- 6. Consultazioni popolari bile procedere a consultazioni popolari.
3) Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set.
6) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 7) Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749;
1.7.2009 23
Art. 93 1)
7. Promozione da 1 Il Cantone promuove l'aggregazione di comuni. parte del Cantone 2 Esso sostiene l'aggregazione con un sussidio promozionale. Il tipo e l'entità vengono disciplinati nella legislazione sul conguaglio finanziario.
Ove le circostanze lo giustifichino, esso può garantire il tipo e l'entità di prestazioni finora fornite a singoli comuni interessati per un periodo di transizione adeguato oppure fornire prestazioni a favore di investimenti supplementari.
2) La decisione sul contributo di promozione è definitiva.
Art. 94 3)
8. Decisione del 1 Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un comune con uno o Gran Consiglio più comuni, se
un comune, per via del suo esiguo numero di abitanti e dell'insufficienza delle risorse di personale o finanziarie proprie, è durevolmente incapace di soddisfare le esigenze di legge e di adempiere ai suoi compiti;
la collaborazione di comuni che rifiutano l'aggregazione è indispensabile per la delimitazione e l'adempimento dei compiti di un nuovo comune, qualora la maggioranza degli altri comuni interessati ha acconsentito all'aggregazione.
I comuni interessati devono essere sentiti preventivamente.
4) La decisione del Gran Consiglio è definitiva.
X. Vigilanza 5)
Art. 95 6)
I. Principio Il Governo esercita ai sensi della Costituzione cantonale la vigilanza sui comuni e sugli organi della collaborazione intercomunale.
1) Testo e introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 2) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
4) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
6) Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749;
1.7.2009 Le decisioni del Governo ai sensi di questo capoverso sono definitive, fatta salve le decisioni ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1.
Art. 96
La promulgazione e la modifica di statuti comunali devono essere sot- II. Poteri particolari di toposte per approvazione al Governo. vigilanza
... 3) 1. Approvazione di promulgazioni
Sono riservate le speciali norme della legislazione cantonale sull'appro- comunali vazione di promulgazioni comunali. 4)
L'approvazione non esclude l'impugnazione di una nuova norma in via di ricorso.
Art. 97 5)
Il Governo delega al Dipartimento la vigilanza sulla gestione finanziaria 2. Vigilanza sulle finanze dei comuni.
Nell'ambito della vigilanza sulle finanze viene esaminato in particolare se vengono osservati i principi degli articoli 29, 39 e segg. e 49 della presente legge.
Qualora non vengano osservati i principi di una gestione finanziaria regolare, il Dipartimento competente ordina gli accertamenti necessari e chiede al Governo di adottare i provvedimenti opportuni.
Per i comuni con conguaglio finanziario il Governo può richiedere ulteriori requisiti.
Art. 98
Se non viene dato seguito alle ingiunzioni governative o se le condizioni 3. Curatela, e gli impegni fissati sulla base della legge sul conguaglio finanziario inter- premesse, effetti comunale 6) si rivelano insufficienti, il Governo può sottoporre un comune comune a curatela temporanea.
1) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
4) Cfr. specialmente gli art. 42 e 77 della presente legge 5) Testo e introduzione dei capoversi 3 e 4 giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6) CSC 730.200 1.7.2009 25 Il Governo può limitare la curatela anche a determinati settori dell'amministrazione comunale o all'esercizio delle competenze di singole autorità comunali.
2) Con l'ingiunzione della curatela le competenze degli organi comunali passano al curatore designato dal Governo o alla commissione di curatela da esso istituita.
3) Il curatore o la commissione di curatela sottostanno alla vigilanza del Governo.
4) Il comune deve rimborsare al Cantone le spese della curatela.
Art. 99
4. Designazione 1 Il Governo può designare un commissario governativo per esercitare sindi un commissario governativo gole misure di controllo, risolvere controversie in via bonaria, ripristinare l'ordine pubblico turbato, chiarire una fattispecie contestata, nonché assistere e consigliare le autorità comunali nella sistemazione di questioni difficili.
5) Se nel singolo caso un'autorità comunale non delibera validamente o se se non è in grado di agire, il commissario governativo può prendere una decisione in vece dell'autorità comunale.
6) Le spese possono essere accollate al comune.
3) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 4) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 5) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997; PGC 6) Nuovo numero di capoverso giusta DGC del 7dic. 2005; M del 6 set. 2005, 997;
PGC 2005/2006, 749; posto in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 23 mag. 2006
1.7.2009
Art. 100
Il Governo può emanare le sue ingiunzioni a autorità comunali sotto 5. Sanzioni comminatoria dei disposti penali previsti dall'articolo 292 CP 1).
Nei casi di grave violazione dei doveri d'ufficio o di reiterato rifiuto di dare seguito a ingiunzioni delle autorità cantonali di vigilanza spetta al Governo il diritto di decretare, nei confronti di membri di autorità comunali, la destituzione dalla carica.
Art. 101
Se necessario e su loro richiesta, il Cantone presta ai comuni il proprio III. Aiuto per la esecutorietà di aiuto per atti esecutori. atti
2) In particolare possono essere messi a disposizione dei comuni gli organi cantonali di polizia.
XI. Disposizioni finali
Art. 102
Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le di- I. Legislazione abrogata sposizioni in contrasto con essa, e in particolare:
gli articoli 12, 13 e 14 della legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874 3) e le relative disposizioni di applicazione del 2 ottobre 1919 4) e del 27 maggio 1958 5);
l'articolo 160 della legge di introduzione al codice civile svizzero del 5 marzo 1944 6);
l'articolo 5 della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962 7).
Art. 103
La separazione della proprietà, sufficientemente deducibile da un punto II. Separazione di vista legale, pertinente al comune patriziale secondo l'articolo 79 deve della proprietà essere intrapresa entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.
La proprietà non riconosciuta al comune patriziale entro questo termine appartiene al comune politico.
1.7.2009 27 I rimanenti fondi pauperili patriziali, nonché le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale dei patrizi passano nella proprietà del comune politico, qualora il comune patriziale non assuma lui stesso i compiti di assistenza sociale ai patrizi o non versi i relativi sussidi.
Art. 103a 2)
III. Disposizioni I circoli devono disciplinare nello statuto la composizione del consiglio di transitorie relative alla circolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. revisione parziale del 31 agosto Art. 104 2006 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. 4)